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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 483/2024 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1
Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del in , rappresentato e difeso dalla Controparte_1 CP_2 CP_3
d.ssa Debora Infante dirigente giusta autorizzazione Controparte_4
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliati in alla Piazza delle Regioni CP_4 CP_4
1;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, quale docente precario ha maturato periodi lavorativi per “supplenze brevi e saltuarie” in sostituzione di docenti di ruolo, per i periodi dal 22.01.2021 al 11.06.2021, dal 15.09.2021 al 27.09.2021, dal
01.10.2021 al 27.10.2021, dal 03.11.2021 al 27.11.2021, dal 29.11.2021 al 23.12.2021, dal 10.01.2022 al 29.01.2022, dal 31.01.2022 al 26.02.2022, dal 28.02.2022 al 02.04.2022, dal
04.04.2022 al 13.04.2022, dal 20.04.2022 al 28.05.2022, 01.06.2022 al 10.06.2022, dal 13.06.2022 al 17.06.2022, atteso il rilevante numero di supplenze e sostituzioni svolte, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e dichiarazione del diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD), non corrisposta chiedendo la determinazione in base alle tabelle annesse ai contratti collettivi nazionali della Scuola, con esclusione di eventuali periodi di sospensione dal servizio non retribuiti, oltre interessi legali e rivalutazione, e per la condanna del alla corresponsione CP_1
delle differenze retributive spettanti. Deduceva la violazione del principio di non discriminazione di cui alla cl. 4 accordo quadro all. alla direttiva 1999/70 CE, disparità di trattamento e illogicità, atteso che detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo (Corte di Giustizia CE 15.4.2008 n. 268, C-
268/06). Richiamava la giurisprudenza di merito nel frattempo formatasi nel Paese e l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 20015 del 27.7.2018).
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, l'accertamento del diritto alla Parte_1 corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del
15.3.2001 e la condanna dell'amministrazione alle somme dovute, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre, in solido, in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del in carica, per l Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e chiedeva il Controparte_5
rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, e, per l'effetto, la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza in modalità cartolare, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente, avendo prestato servizio d'insegnamento in supplenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali. Al riguardo si osserva che la ricostruzione della carriera, per quel che rileva nel caso di specie, trova la propria disciplina negli artt. 485 e 489, comma 1, del D.Lgs 297/1994, nell'art. 11, comma 4, della legge n. 124/1999 e nell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, dei quali è incontestato che l'amministrazione convenuta abbia fatto corretta applicazione.
Inoltre, l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 individua i destinatari del compenso accessorio, ritenendo essere tali: i docenti a tempo indeterminato nonché i docenti a tempo determinato utilizzati su posti vacanti
e disponibili per l'intera durata dell'anno scolastico (31/8) o sino al temine della attività didattiche
(30/6). In particolare, la citata norma così dispone: “A norma dell'art. 42, comma 2 del CCNL, al sottoelencato personale statale docente educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto , con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) Dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) Dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) Dalla data di assunzione in servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. E', pertanto, evidente come la normativa di settore non consenta il riconoscimento dell'emolumento di cui si discute in favore dei supplenti brevi e saltuari.
La problematica è stata oggetto nel corso degli anni di differenti valutazioni e decisioni da parte dei giudici di merito, e risulta affrontata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del 27.07.2018, espressamente richiamata dalla ricorrente, con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere uniformandosi alla giurisprudenza di merito decisamente costante sul punto.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 co. 1 e co. 3 in sostanza, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”
Parte ricorrente allega che tale complesso di norme si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE; invero l'art. 7, co. 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15.3.2001, il quale riconosce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, va interpretato alla luce del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel senso di ricomprendere nella norma altresì tutti gli assunti a tempo determinato, indipendentemente dalle differenti tipologie di incarico stabilite dalla L. 124/1999,
pertanto il successivo richiamo previsto nel co. 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato soltanto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non riguarda l'individuazione delle categorie di personale richiamate dal succitato contratto collettivo integrativo.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
- anche ai docenti assunti con contratti a tempo determinato è stata affermata dalla Suprema Corte
(Cass. n. 20015/18) che ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea invero ha più volte affermato che a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, per cui il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
diversamente si verificherebbe un contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1
limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
Nel caso di specie risulta in atti che la ricorrente ha prestato servizio quale docente in favore del
, in forza di vari contratti a tempo determinato nell'anno Controparte_1
scolastico 2021/22, senza percepire per tali annualità l'emolumento ex art. 7 CCNL. Orbene, in conclusione, la retribuzione professionale docenti è una misura avente natura fissa e continuativa, non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente che, in ragione del principio di non discriminazione, va dunque attribuita anche agli insegnanti assunti con contratti a tempo determinato.
Circa la quantificazione degli emolumenti oggetto di domanda deve essere rinviata a successivo eventuale giudizio, attesa la domanda circostanziata della ricorrente.
3. Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della brevissima durata della causa (decisa in prima udienza), della serialità del contenzioso e dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 37 del 2018 e DM 147 del 2022, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) Il Giudice, in accoglimento del ricorso depositato il 20.2.2024 da accerta Parte_1
il diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gi incarichi di supplenza di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il resistente all'adozione degli atti necessari CP_1
per la liquidazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente;
2) Condanna il convenuto, in persona del p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 CP_2
in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 700,00 oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 15.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla