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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
15/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17598/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
AVALLONE ALESSANDRO come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO come da procura in atti, CP_1
RESISTENTE
rappr. e dif. dall'avv. Maria Pia Ciancio come da procura in atti, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.23 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione oi pagamento n. 07120239025254669000 notificata il 4/09/2023, limitatamente agli avvisi di addebito ivi indicati, contestando l'omessa e/o irrituale notifica dei suddetti titoli esecutivi, nonché l'illegittimità della relativa pretesa nel merito.
Per tali motivi, chiedeva che l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione, dichiarasse l'inefficacia e la nullità dell'intimazione nella parte opposta e degli avvisi di addebito, nonché l'inesistenza del credito, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva l' deducendo che la ” da CP_1 Parte_2 Parte_1
giugno 2015 non ha svolto attività di impresa e di aver effettuato l'annullamento d'ufficio dei debiti contributivi maturati nel periodo successivo alla inattività dell'impresa, chiedendo, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Si costituiva l' che instava per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e in subordine, CP_2
in caso di accoglimento della domanda chiedeva di essere manlevata dal pagamento delle spese di lite da porre a carico dell' CP_1
All'odierna udienza di discussione le parti concordemente hanno dato atto dell'intervenuto annullamento d'ufficio degli avvisi di addebito opposti in questa sede, per cui è venuto meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass.,7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, vanno compensate per 2/3 e per la parte residua vanno poste a carico dell' mentre vanno interamente CP_1
compensate con CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della somma residua CP_1
che liquida in € 1.200,00, con attribuzione, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie e contributo unificato;
compensa le spese con CP_2
Napoli, così deciso in data 15/05/2024.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
15/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17598/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
AVALLONE ALESSANDRO come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO come da procura in atti, CP_1
RESISTENTE
rappr. e dif. dall'avv. Maria Pia Ciancio come da procura in atti, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.23 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione oi pagamento n. 07120239025254669000 notificata il 4/09/2023, limitatamente agli avvisi di addebito ivi indicati, contestando l'omessa e/o irrituale notifica dei suddetti titoli esecutivi, nonché l'illegittimità della relativa pretesa nel merito.
Per tali motivi, chiedeva che l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione, dichiarasse l'inefficacia e la nullità dell'intimazione nella parte opposta e degli avvisi di addebito, nonché l'inesistenza del credito, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva l' deducendo che la ” da CP_1 Parte_2 Parte_1
giugno 2015 non ha svolto attività di impresa e di aver effettuato l'annullamento d'ufficio dei debiti contributivi maturati nel periodo successivo alla inattività dell'impresa, chiedendo, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Si costituiva l' che instava per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e in subordine, CP_2
in caso di accoglimento della domanda chiedeva di essere manlevata dal pagamento delle spese di lite da porre a carico dell' CP_1
All'odierna udienza di discussione le parti concordemente hanno dato atto dell'intervenuto annullamento d'ufficio degli avvisi di addebito opposti in questa sede, per cui è venuto meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass.,7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, vanno compensate per 2/3 e per la parte residua vanno poste a carico dell' mentre vanno interamente CP_1
compensate con CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della somma residua CP_1
che liquida in € 1.200,00, con attribuzione, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie e contributo unificato;
compensa le spese con CP_2
Napoli, così deciso in data 15/05/2024.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato