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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” iscritta al n. R.g.
4798/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Onofrio De Vita ed elettivamente C.F._1
domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ricciardi ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti
pagina 1 di 10 RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 2 dicembre
2024, note da intendersi integralmente richiamate. Il Pubblico Ministero in sede ha espresso il parere di competenza, con nota del 13 ottobre 2023.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente e che dalla unione sono nate le figlie Persona_1
(11.02.1999) ed (23.03.2000); che il rapporto di coniugio è venuto meno, sì Per_2
rendendo impossibile la convivenza, oltre all'avere il resistente violato il dovere di assistenza morale e materiale, come nascente dal matrimonio;
il non contribuisce ai bisogni CP_1
economici della famiglia;
le figlie, pur avendo affrontato un brillante corso di studi, hanno iniziato a lavorare presso l'azienda USL di Reggio Emilia, ma non in via definitiva, oltre al fatto che esse vivono in altra città ed è sulla ricorrente che ricade l'onere di mantenerle;
il primo piano della casa familiare era di proprietà del resistente ed a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, il nucleo si è trasferito nei due piani superiori;
il conto corrente, sebbene cointestato, è utilizzato dal solo resistente che, peraltro, non ottempera all'obbligo di pagare la sua quota parte del rateo del mutuo;
ella guadagna circa 800,00 euro mensili ed ha comunque sempre provveduto alla gestione della casa familiare;
è comproprietaria, con il marito, di alcuni cespiti immobiliari;
il resistente percepisce una pensione di circa 900,00 euro mensili ed il pagamento dei contributi AGEA sui terreni in comproprietà con la moglie, oltre ad essere proprietario di altri immobili;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti pagina 2 di 10 conclusioni: “CHIEDE Alla S.V. Ill.ma Voglia, designato il Giudice Relatore, fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi affinché sia pronunciata la separazione del predetto matrimonio celebrato in San Giovanni ON in data 06.05.1998, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni ON di trascrivere la pronuncia, e ciò in accoglimento delle seguenti conclusioni CONCLUSIONI Preliminarmente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. disporre
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
3. porre a carico del sig.
, quale contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile CP_1 dell'importo di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia), somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della SI.ra
[...]
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Nel merito:
1. Pronunciare la Parte_1
separazione dei predetti coniugi dal matrimonio contratto il 06.05.1998 ordinandone
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni ON;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
3. porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia)
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della SI.ra da rivalutarsi secondo gli indici Parte_1
ISTAT;
4. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.420,00 costituente il 50% delle spese affrontate per le figlie e relative alla locazione delle stanze nell'immobile sito a Reggio Emilia in via Wybiki, 24; 5. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra per l'importo CP_1 Parte_1
corrispondente al 50% del contributo che l'AGEA accredita nel conto cointestato e relativi ai terreni in comproprietà;
6. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente, deducendo quanto segue: essendo ormai le figlie economicamente indipendenti, non v'è spazio per il pagina 3 di 10 riconoscimento, in loro favore, dell'assegno di mantenimento, né per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
le domande di restituzione delle somme, come svolte dalla ricorrente, sono infondate oltre che inammissibili;
la crisi coniugale è stata determinata dai comportamenti della moglie, che cerca di ottenere indebiti vantaggi in suo danno, tralasciando la grave invalidità nella quale egli versa;
quanto alla domanda di restituzione delle somme, oltre ad essere inammissibile, presenta la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
la vita matrimoniale è stata serena ed egli si è sempre occupato dei bisogni della sua famiglia;
attualmente, per ragioni di salute, non gli è possibile svolgere attività lavorativa, risultando titolare di una pensione, mentre la ricorrente svolge attività lavorativa per un'azienda impegnata presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, con introiti mensili di entità superiore a quelli del marito;
pur percependo un proprio autonomo reddito, la ricorrente non ha mai impiegato le proprie sostanze nell'ambito della vita familiare, pretendendo che fosse il solo marito a provvedere ad ogni onere e spesa, tanto è vero che i ratei mensili del di lei stipendio neppure confluiscono (né sono mai confluiti) nel rapporto bancario cointestato tra i coniugi, visto che la ricorrente ha acceso un proprio autonomo rapporto postale ove sono depositati i propri introiti che gestisce per i propri personali interessi;
a causa della mancanza del supporto della moglie, non è più riuscito a pagare le rate del mutuo acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di San Giovanni ON, peraltro mai pagate dalla moglie;
per la gestione della casa coniugale, egli è dovuto ricorrere ad un finanziamento ed alla richiesta di rateizzazione dei relativi pagamenti, cui tuttavia si aggiungono le ulteriori fatture di volta in volta emesse per gli ulteriori periodi;
gli immobili di cui è proprietario sono stati acquistati prima del matrimonio e la ristrutturazione della casa coniugale è avvenuta con denaro messo a disposizione dalla sua famiglia;
la moglie usufruisce del conto bancario;
la moglie ha abbandonato l'abitazione familiare in varie occasioni ed intrapreso nuove relazioni affettive, nonché manifestato in più occasioni l'indisponibilità a contribuire con le proprie sostanze alle esigenze familiari, il tutto in evidente contrasto con i doveri coniugali;
le figlie ed entrambe Persona_1 Per_2
maggiorenni e munite di titolo professionale di infermiere, hanno avviato le proprie rispettive attività lavorative conformemente a tale titolo professionale conseguito, tanto è vero che, da ultimo, hanno pure organizzato il trasferimento in Reggio Emilia per ivi svolgere l'attività lavorativa, sintomatico dell'ingresso irreversibile delle stesse nel mondo del lavoro;
non pagina 4 di 10 ricorrono quindi le condizioni per riconoscere in favore della prole l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo SI. Giudice, disattesa e reietta ogni avversa richiesta e difesa, voglia: - pronunciare la separazione personale tra i coniugi CP_1
e uniti con matrimonio concordatario celebrato in San
[...] Parte_1
Giovanni ON (FG) in data 106.05.1998, stante l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale per il comportamento serbato dalla moglie, che ha fatto venir meno l'unione e
l'affectio coniugalis, a cui pertanto non può che addebitarsi la crisi coniugale;
- nessuna previsione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento delle figlie ed Persona_1
in quanto ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con autonome Per_2
organizzazioni di vita correlate alla tipologia di formazione professionale universitaria e, quindi, delle effettive e concrete possibilità lavorative nel settore di riferimento, laddove il rapporto di frequentazione tra padre e figlie ben potrà essere coordinato liberamente tra gli stessi;
- nessuna previsione in ordine alla casa coniugale e, quindi, con rigetto della richiesta di controparte, avuto conto che non solo quest'ultima ha più volte abbandonato la casa coniugale, ma anche le figlie ed hanno raggiunto l'autosufficienza Persona_1 Per_2
economica con propri interessi lavorativi fuori sede, ove si intrattengono stabilmente;
- nessun mantenimento in favore della SI.ra in quanto quest'ultima, provvista Parte_1
di redditi propri, provvederà alle proprie necessità in via autonoma;
- condannare la SI.ra alla refusione delle spese e competenze di giudizio”. Parte_1
All'esito della udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13 febbraio 2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti (segnatamente, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alle figlie;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando alla ricorrente immediatamente la somma mensile di € 300,00 (euro
150,00 mensili per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del
pagina 5 di 10 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse delle figlie (va infatti evidenziato che il percorso di autonomizzazione della prole è sicuramente iniziato ed è anche avviato, avendo le figlie della coppia conseguito un titolo di studio che ha loro consentito di accedere al mondo del lavoro, il che comporta che l'importo del mantenimento va ridotto rispetto alle richieste della ricorrente;
non può però sottacersi che entrambe hanno solo avviato, e non ancora portato a termine, il percorso di indipendenza, come è denotato dal fatto che i rapporti di lavoro, peraltro attualmente in corso, ma con fine prossima, per la sola sono a tempo determinato, il che significa che la prole Per_2
necessita ancora del sostegno dei genitori”) e sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio, con rigetto delle richieste di prova e rinvio alla udienza del 2 dicembre 2024, per la rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie difensive.
Indi, all'esito della udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con provvedimento del 13 ottobre 2023.
*****
La domanda di separazione coniugale.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è evidenziato dalle parti, ma è, altresì, confermato dalle risultanze processuali. Le profonde incomprensioni che caratterizzano il rapporto tra gli odierni coniugi già da lungo tempo non solo sono messe in luce nel ricorso e confermate nel corso della udienza innanzi al Giudice delegato, ma sono, altresì, evidenziate dalle risultanze processuali ed alle stesse non si è posto alcun rimedio dai coniugi. Anche il tentativo di conciliazione è del tutto fallito. Né ad oggi tra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal contegno processuale delle parti.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota pagina 6 di 10 l'unione coniugale, e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Le domande accessorie.
-L'addebito della separazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che il resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, per violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale (doveri nascenti dal matrimonio) e per abbandono della casa coniugale.
Ora, in via preliminare va detto che l'art. 143 c.c. dispone che dal matrimonio deriva a carico dei coniugi l'obbligo reciproco di fedeltà. La relazione sentimentale extraconiugale con altra persona, diversa dal coniuge, intrapresa durante il matrimonio costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà. Appare di semplice ed immediata comprensione come la violazione dell'obbligo di fedeltà dia luogo all'addebito della separazione, atteso che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, minando in radice il rapporto di fiducia e di esclusività dell'affetto coniugale che connotano l'unione di coppia.
Essa deve, pertanto, ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(v, da ultimo, Cass. 23/06/2017, n. 15811), circostanze tutte emerse nell'ambito del presente giudizio.
In applicazione dei principi dell'onere probatorio, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza,
pagina 7 di 10 provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (v, da ultimo, Cass. 23/06/2017, n. 15811).
Come è noto, può essere addebitata la separazione al coniuge che si sia allontanato dalla causa coniugale, salvo che questi fornisca la prova della sussistenza di una precedente crisi coniugale.
Ciò posto, va detto che gli assunti di parte resistente (anche con riferimento alla dedotta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del coniuge) non sono stati provati in alcun modo, sia con riferimento ai fatti fondanti la domanda di addebito, sia quanto alla incidenza che detti fatti possano avere avuto sulla crisi coniugale.
Ne consegue che la domanda va rigettata.
-Il mantenimento della prole.
Vanno poi esaminate le ulteriori domande, relative al mantenimento delle figlie, Persona_1
(di anni 25) ed (di anni 24). Per_2
Sul punto è doveroso porre alcune premesse.
E' ben noto il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (ex multiis, Cass. n. 1858/2016;
Cass. n. 1798/2015; Cass., n. 23587/2010; Cass. n. 8954/2009; Cass. n. 407/2007; Cass., n.
15756/2006; Cass. n. 8221/2006; Cass. n. 4765/2002).
In relazione al contesto socio economico di riferimento si reputa che sia a carico della parte richiesta dell'onere di mantenimento provare le condizioni di autonomia della prole, quando pagina 8 di 10 questa non ha ancora raggiunto il trentesimo anno di età, invertendosi poi l'onere della prova, e restando a carico dell'altra parte, a partire da quel momento.
Il Collegio ritiene che, in applicazione del su menzionato principio, è ormai definitivamente acclarato che la prole (sebbene di età inferiore a trenta anni) ha, non solo concluso il percorso scolastico formativo, ma ha ormai acquisito una sua indipendenza di vita.
Ora, come esposto dalla ricorrente, la figlia è stata assunta a tempo indeterminato, Per_2
tanto da avere rassegnato le dimissioni dalla precedente occupazione lavorativa, a far data dal
19 novembre 2024, mentre è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal Persona_1
23 ottobre 2024.
Deve presumersi che la prole sia ormai definitivamente autonoma ed indipendente (a nulla valendo indicare la circostanza che non abbia ancora intrapreso l'attività lavorativa, Per_2
posto che il dato delle dimissioni dal precedente posto di lavoro è dirimente sulla questione in oggetto: l'aver rinunciato ad un lavoro è infatti indice della certezza della assunzione e, ove così non fosse, sarebbe comunque indice del rifiuto del percorso di autonomia, come tale escludente di per sé l'obbligo del genitore di procrastinare il mantenimento oltre la maggiore età).
Conseguentemente, va escluso sia l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria nella ordinanza del 13 febbraio 2024 sia l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale (essendo ormai certo, peraltro, che le figlie della coppia sono residenti in altra regione).
-Le ulteriori domande accessorie.
La ricorrente ha poi rinunciato alle domande di restituzione delle somme, sicché esse non devono essere esaminate.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 4 ottobre 2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
pagina 9 di 10 1) dichiara la separazione coniugale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
(coniugi uniti in matrimonio in San Giovanni ON -FG- in data 6 maggio 1998, atto n. 20, parte II, serie A, anno 1998, Comune di San Giovanni ON – FG-);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato di annotare la presente decisione sull'atto di matrimonio dei predetti;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente;
4) rigetta le altre domande;
5) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per le figlie e e della assegnazione della casa coniugale Persona_3 Persona_4
alla ricorrente, con revoca delle disposizioni di cui alla ordinanza del 13 febbraio 2024;
6) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla ricorrente e revoca le disposizioni in tal senso, di cui alla ordinanza del 13 febbraio 2024;
7) dichiara che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 3 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” iscritta al n. R.g.
4798/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Onofrio De Vita ed elettivamente C.F._1
domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ricciardi ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti
pagina 1 di 10 RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 2 dicembre
2024, note da intendersi integralmente richiamate. Il Pubblico Ministero in sede ha espresso il parere di competenza, con nota del 13 ottobre 2023.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente e che dalla unione sono nate le figlie Persona_1
(11.02.1999) ed (23.03.2000); che il rapporto di coniugio è venuto meno, sì Per_2
rendendo impossibile la convivenza, oltre all'avere il resistente violato il dovere di assistenza morale e materiale, come nascente dal matrimonio;
il non contribuisce ai bisogni CP_1
economici della famiglia;
le figlie, pur avendo affrontato un brillante corso di studi, hanno iniziato a lavorare presso l'azienda USL di Reggio Emilia, ma non in via definitiva, oltre al fatto che esse vivono in altra città ed è sulla ricorrente che ricade l'onere di mantenerle;
il primo piano della casa familiare era di proprietà del resistente ed a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, il nucleo si è trasferito nei due piani superiori;
il conto corrente, sebbene cointestato, è utilizzato dal solo resistente che, peraltro, non ottempera all'obbligo di pagare la sua quota parte del rateo del mutuo;
ella guadagna circa 800,00 euro mensili ed ha comunque sempre provveduto alla gestione della casa familiare;
è comproprietaria, con il marito, di alcuni cespiti immobiliari;
il resistente percepisce una pensione di circa 900,00 euro mensili ed il pagamento dei contributi AGEA sui terreni in comproprietà con la moglie, oltre ad essere proprietario di altri immobili;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti pagina 2 di 10 conclusioni: “CHIEDE Alla S.V. Ill.ma Voglia, designato il Giudice Relatore, fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi affinché sia pronunciata la separazione del predetto matrimonio celebrato in San Giovanni ON in data 06.05.1998, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni ON di trascrivere la pronuncia, e ciò in accoglimento delle seguenti conclusioni CONCLUSIONI Preliminarmente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. disporre
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
3. porre a carico del sig.
, quale contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile CP_1 dell'importo di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia), somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della SI.ra
[...]
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Nel merito:
1. Pronunciare la Parte_1
separazione dei predetti coniugi dal matrimonio contratto il 06.05.1998 ordinandone
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni ON;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
3. porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia)
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della SI.ra da rivalutarsi secondo gli indici Parte_1
ISTAT;
4. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.420,00 costituente il 50% delle spese affrontate per le figlie e relative alla locazione delle stanze nell'immobile sito a Reggio Emilia in via Wybiki, 24; 5. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra per l'importo CP_1 Parte_1
corrispondente al 50% del contributo che l'AGEA accredita nel conto cointestato e relativi ai terreni in comproprietà;
6. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente, deducendo quanto segue: essendo ormai le figlie economicamente indipendenti, non v'è spazio per il pagina 3 di 10 riconoscimento, in loro favore, dell'assegno di mantenimento, né per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
le domande di restituzione delle somme, come svolte dalla ricorrente, sono infondate oltre che inammissibili;
la crisi coniugale è stata determinata dai comportamenti della moglie, che cerca di ottenere indebiti vantaggi in suo danno, tralasciando la grave invalidità nella quale egli versa;
quanto alla domanda di restituzione delle somme, oltre ad essere inammissibile, presenta la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
la vita matrimoniale è stata serena ed egli si è sempre occupato dei bisogni della sua famiglia;
attualmente, per ragioni di salute, non gli è possibile svolgere attività lavorativa, risultando titolare di una pensione, mentre la ricorrente svolge attività lavorativa per un'azienda impegnata presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, con introiti mensili di entità superiore a quelli del marito;
pur percependo un proprio autonomo reddito, la ricorrente non ha mai impiegato le proprie sostanze nell'ambito della vita familiare, pretendendo che fosse il solo marito a provvedere ad ogni onere e spesa, tanto è vero che i ratei mensili del di lei stipendio neppure confluiscono (né sono mai confluiti) nel rapporto bancario cointestato tra i coniugi, visto che la ricorrente ha acceso un proprio autonomo rapporto postale ove sono depositati i propri introiti che gestisce per i propri personali interessi;
a causa della mancanza del supporto della moglie, non è più riuscito a pagare le rate del mutuo acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di San Giovanni ON, peraltro mai pagate dalla moglie;
per la gestione della casa coniugale, egli è dovuto ricorrere ad un finanziamento ed alla richiesta di rateizzazione dei relativi pagamenti, cui tuttavia si aggiungono le ulteriori fatture di volta in volta emesse per gli ulteriori periodi;
gli immobili di cui è proprietario sono stati acquistati prima del matrimonio e la ristrutturazione della casa coniugale è avvenuta con denaro messo a disposizione dalla sua famiglia;
la moglie usufruisce del conto bancario;
la moglie ha abbandonato l'abitazione familiare in varie occasioni ed intrapreso nuove relazioni affettive, nonché manifestato in più occasioni l'indisponibilità a contribuire con le proprie sostanze alle esigenze familiari, il tutto in evidente contrasto con i doveri coniugali;
le figlie ed entrambe Persona_1 Per_2
maggiorenni e munite di titolo professionale di infermiere, hanno avviato le proprie rispettive attività lavorative conformemente a tale titolo professionale conseguito, tanto è vero che, da ultimo, hanno pure organizzato il trasferimento in Reggio Emilia per ivi svolgere l'attività lavorativa, sintomatico dell'ingresso irreversibile delle stesse nel mondo del lavoro;
non pagina 4 di 10 ricorrono quindi le condizioni per riconoscere in favore della prole l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo SI. Giudice, disattesa e reietta ogni avversa richiesta e difesa, voglia: - pronunciare la separazione personale tra i coniugi CP_1
e uniti con matrimonio concordatario celebrato in San
[...] Parte_1
Giovanni ON (FG) in data 106.05.1998, stante l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale per il comportamento serbato dalla moglie, che ha fatto venir meno l'unione e
l'affectio coniugalis, a cui pertanto non può che addebitarsi la crisi coniugale;
- nessuna previsione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento delle figlie ed Persona_1
in quanto ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con autonome Per_2
organizzazioni di vita correlate alla tipologia di formazione professionale universitaria e, quindi, delle effettive e concrete possibilità lavorative nel settore di riferimento, laddove il rapporto di frequentazione tra padre e figlie ben potrà essere coordinato liberamente tra gli stessi;
- nessuna previsione in ordine alla casa coniugale e, quindi, con rigetto della richiesta di controparte, avuto conto che non solo quest'ultima ha più volte abbandonato la casa coniugale, ma anche le figlie ed hanno raggiunto l'autosufficienza Persona_1 Per_2
economica con propri interessi lavorativi fuori sede, ove si intrattengono stabilmente;
- nessun mantenimento in favore della SI.ra in quanto quest'ultima, provvista Parte_1
di redditi propri, provvederà alle proprie necessità in via autonoma;
- condannare la SI.ra alla refusione delle spese e competenze di giudizio”. Parte_1
All'esito della udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13 febbraio 2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti (segnatamente, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alle figlie;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando alla ricorrente immediatamente la somma mensile di € 300,00 (euro
150,00 mensili per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del
pagina 5 di 10 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse delle figlie (va infatti evidenziato che il percorso di autonomizzazione della prole è sicuramente iniziato ed è anche avviato, avendo le figlie della coppia conseguito un titolo di studio che ha loro consentito di accedere al mondo del lavoro, il che comporta che l'importo del mantenimento va ridotto rispetto alle richieste della ricorrente;
non può però sottacersi che entrambe hanno solo avviato, e non ancora portato a termine, il percorso di indipendenza, come è denotato dal fatto che i rapporti di lavoro, peraltro attualmente in corso, ma con fine prossima, per la sola sono a tempo determinato, il che significa che la prole Per_2
necessita ancora del sostegno dei genitori”) e sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio, con rigetto delle richieste di prova e rinvio alla udienza del 2 dicembre 2024, per la rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie difensive.
Indi, all'esito della udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con provvedimento del 13 ottobre 2023.
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La domanda di separazione coniugale.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è evidenziato dalle parti, ma è, altresì, confermato dalle risultanze processuali. Le profonde incomprensioni che caratterizzano il rapporto tra gli odierni coniugi già da lungo tempo non solo sono messe in luce nel ricorso e confermate nel corso della udienza innanzi al Giudice delegato, ma sono, altresì, evidenziate dalle risultanze processuali ed alle stesse non si è posto alcun rimedio dai coniugi. Anche il tentativo di conciliazione è del tutto fallito. Né ad oggi tra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal contegno processuale delle parti.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota pagina 6 di 10 l'unione coniugale, e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Le domande accessorie.
-L'addebito della separazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che il resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, per violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale (doveri nascenti dal matrimonio) e per abbandono della casa coniugale.
Ora, in via preliminare va detto che l'art. 143 c.c. dispone che dal matrimonio deriva a carico dei coniugi l'obbligo reciproco di fedeltà. La relazione sentimentale extraconiugale con altra persona, diversa dal coniuge, intrapresa durante il matrimonio costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà. Appare di semplice ed immediata comprensione come la violazione dell'obbligo di fedeltà dia luogo all'addebito della separazione, atteso che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, minando in radice il rapporto di fiducia e di esclusività dell'affetto coniugale che connotano l'unione di coppia.
Essa deve, pertanto, ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(v, da ultimo, Cass. 23/06/2017, n. 15811), circostanze tutte emerse nell'ambito del presente giudizio.
In applicazione dei principi dell'onere probatorio, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza,
pagina 7 di 10 provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (v, da ultimo, Cass. 23/06/2017, n. 15811).
Come è noto, può essere addebitata la separazione al coniuge che si sia allontanato dalla causa coniugale, salvo che questi fornisca la prova della sussistenza di una precedente crisi coniugale.
Ciò posto, va detto che gli assunti di parte resistente (anche con riferimento alla dedotta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del coniuge) non sono stati provati in alcun modo, sia con riferimento ai fatti fondanti la domanda di addebito, sia quanto alla incidenza che detti fatti possano avere avuto sulla crisi coniugale.
Ne consegue che la domanda va rigettata.
-Il mantenimento della prole.
Vanno poi esaminate le ulteriori domande, relative al mantenimento delle figlie, Persona_1
(di anni 25) ed (di anni 24). Per_2
Sul punto è doveroso porre alcune premesse.
E' ben noto il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (ex multiis, Cass. n. 1858/2016;
Cass. n. 1798/2015; Cass., n. 23587/2010; Cass. n. 8954/2009; Cass. n. 407/2007; Cass., n.
15756/2006; Cass. n. 8221/2006; Cass. n. 4765/2002).
In relazione al contesto socio economico di riferimento si reputa che sia a carico della parte richiesta dell'onere di mantenimento provare le condizioni di autonomia della prole, quando pagina 8 di 10 questa non ha ancora raggiunto il trentesimo anno di età, invertendosi poi l'onere della prova, e restando a carico dell'altra parte, a partire da quel momento.
Il Collegio ritiene che, in applicazione del su menzionato principio, è ormai definitivamente acclarato che la prole (sebbene di età inferiore a trenta anni) ha, non solo concluso il percorso scolastico formativo, ma ha ormai acquisito una sua indipendenza di vita.
Ora, come esposto dalla ricorrente, la figlia è stata assunta a tempo indeterminato, Per_2
tanto da avere rassegnato le dimissioni dalla precedente occupazione lavorativa, a far data dal
19 novembre 2024, mentre è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal Persona_1
23 ottobre 2024.
Deve presumersi che la prole sia ormai definitivamente autonoma ed indipendente (a nulla valendo indicare la circostanza che non abbia ancora intrapreso l'attività lavorativa, Per_2
posto che il dato delle dimissioni dal precedente posto di lavoro è dirimente sulla questione in oggetto: l'aver rinunciato ad un lavoro è infatti indice della certezza della assunzione e, ove così non fosse, sarebbe comunque indice del rifiuto del percorso di autonomia, come tale escludente di per sé l'obbligo del genitore di procrastinare il mantenimento oltre la maggiore età).
Conseguentemente, va escluso sia l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria nella ordinanza del 13 febbraio 2024 sia l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale (essendo ormai certo, peraltro, che le figlie della coppia sono residenti in altra regione).
-Le ulteriori domande accessorie.
La ricorrente ha poi rinunciato alle domande di restituzione delle somme, sicché esse non devono essere esaminate.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 4 ottobre 2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
pagina 9 di 10 1) dichiara la separazione coniugale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
(coniugi uniti in matrimonio in San Giovanni ON -FG- in data 6 maggio 1998, atto n. 20, parte II, serie A, anno 1998, Comune di San Giovanni ON – FG-);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato di annotare la presente decisione sull'atto di matrimonio dei predetti;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente;
4) rigetta le altre domande;
5) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per le figlie e e della assegnazione della casa coniugale Persona_3 Persona_4
alla ricorrente, con revoca delle disposizioni di cui alla ordinanza del 13 febbraio 2024;
6) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla ricorrente e revoca le disposizioni in tal senso, di cui alla ordinanza del 13 febbraio 2024;
7) dichiara che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 3 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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