Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1274/2023, promossa da
(P. IV ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento, in forza di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
Appellante
CONTRO
(c.f. e P. IV ) in persona del legale rapp.te p.t., e per Controparte_1 P.IVA_2
essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_3
, con socio unico, (già (c.f.
[...] Controparte_4
) a propria volta mandataria con rappresentanza di quale P.IVA_3 Controparte_1
cessionaria della rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_5
Pellegrino, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata- intervenuta in appello
E nei confronti di
(P. IV ), già Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
rappresentata in primo grado dall'Avv. Fabrizio Illuminati;
[...]
Appellata contumace
e per essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_5 Controparte_8
a propria volta mandataria con rappresentanza di Controparte_9 CP_5
quale cessionaria della
[...] Controparte_6
Appellata intervenuta in primo grado- contumace
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza n. 571/2023 pubblicata il 7.06.2023, dal
Tribunale di Teramo.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in sede di p.c.:
“Oltre a ciò, la scrivente difesa, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi ed alle produzioni documentali in atti, contestato ed impugnato illimitatamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, precisa le ivi rassegnate CONCLUSIONI:
“Voglia l'On.le Corte adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:
- in via preliminare:
- accogliere, stante la sussistenza dei “gravi motivi” di che all'art. 283 c.p.c., l'istanza di che all'art. 351 c.p.c. con immediata sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza;
- accertare e dichiarare la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta/appellata, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima,
e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta;
- in via istruttoria:
- ammettere C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto di c/c
n. 551 per cui è causa con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: “a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) calcolare la scopertura media in linea capitale;
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati dalla l. 108/96 ed art. 644 c.p.; e) determinare l'effettivo dare-avere tra le parti aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio legale semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione, ovvero i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenute, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la CP_3 disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente e con azzeramento dei saldi non provati documentalmente”;
- nel merito:
- in riforma della sentenza impugnata accogliere il presente appello e quindi le conclusioni indicate nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e nelle memorie successive, e per l'effetto, revocare il d.i. opposto;
in riforma della sentenza impugnata accogliere il presente appello e quindi le conclusioni indicate nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e nelle memorie successive, e per l'effetto, con riferimento al rapporto bancario di c/c in contestazione, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto bancario in parola, con il conseguente accertamento del reale saldo dare-avere tra le parti, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito dell'opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia;
- in riforma del capo della sentenza dedicato alle fideiussioni accertare, anche “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente al rapporto bancario per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, Per_1 per l'effetto, ai sensi degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c., dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle Sentenze della Corte di
Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass. Civ. Sezioni Unite
6 aprile 2023, n. 9479; - sul capo della sentenza impugnata dedicato alle spese di lite e competenze professionali, si chiede la totale riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della parte opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata in sede di p.c.:
“Precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e che di seguito si trascrivono nuovamente: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c.; -sempre in via preliminare, rigettare l'avversa domanda di sospensione ex art 351 cpc dell'esecutorietà della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di legge in ragione di quanto meglio esposto in narrativa, con ogni idonea e conseguente statuizione;
Nel merito, -rigettare integralmente in ogni suo punto e quanto a tutte le domande formulate
l'avverso appello siccome chiaramente pretestuoso ed infondato per le ragioni meglio sopra esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 571 pubblicata in data
07.06.2023 (RG 4830/2016-Rep. N. 834/2023 del 07.06.2023) resa dal Tribunale di Teramo, con ogni idonea e conseguente statuizione;
in via istruttoria: ci si oppone per le su esposte ragioni all'avversa reiterata richiesta di CT siccome evidentemente inutile ed esplorativa per le su spiegate ragioni;
Con riserva, in ogni caso, di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre. Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa”.
In via istruttoria, in particolare, atteso il deposito della CT tecnico contabile, la odierna deducente sulla scorta delle osservazioni a detta Perizia d'ufficio formulate dal proprio consulente tecnico di parte Dr.ssa chiede che l'Ecc.ma Corte adita, prima di Persona_2
assumere definitivamente la causa in decisione, Voglia disporre una integrazione/richiesta di chiarimenti di detta CT sulla base della non esclusione di tutte le spese e commissioni per mancato assolvimento onere prova di controparte. E difatti il CT, Dott. Persona_3 nell'elaborato depositato in atti conclude la rideterminazione del saldo finale del conto corrente oggetto di causa (il n. 551 acceso in data 15.03.1999 con saldo finale girato a sofferenza euro -34.899,88 al 28.09.2016) in complessivi euro -6.213,89 a credito Banca. I criteri utilizzati ed indicati dal Perito sono i seguenti: esclusione delle c.m.s., esclusione della capitalizzazione trimestrale e delle spese e commissioni ove non convenute. Avuto riguardo alle conclusioni del CT la scrivente rileva, in primo luogo, come dal ricalcolo eseguito dal proprio CTP Dr.ssa e come peraltro da quest'ultima più approfonditamente esposto Per_2
nelle osservazioni in atti, utilizzando gli stessi criteri di cui alla perizia, infatti, il saldo finale risulterebbe diverso e precisamente pari ad euro - 17.623,93. Pertanto si chiede che il CT venga chiamato a riesaminare i saldi progressivi (e le operazioni caricate) di cui al caricamento dei dati e di cui alla colonna saldi ricalcolati e movimenti. In secondo luogo si ritiene necessario che il CT venga chiamato ad integrare la propria perizia mediante il ricalcolo del saldo finale, in sostituzione o almeno in via alternativa, mantenendo gli addebiti
a titolo di c.m.s. in quanto commissione convenuta nel contratto in atti e dunque da mantenere. Ancora si insiste affinchè il CT venga chiamato ad eseguire nuovamente il ricalcolo del saldo finale, in sostituzione o almeno in via alternativa con mantenimento degli addebiti a titolo di commissioni “che hanno sostituito la cms” quali spese istruttoria fido, commissioni su fido, CIV, commissioni collegate al fido e similari. Tali addebiti si ritengono difatti legittimi in quanto trattasi di commissioni introdotte dal Legislatore nel corso della durata del rapporto acceso anteriormente ed assistito da valido contratto che prevede anche la specifica clausola relativa alle c.m.s.. La Banca ha legittimamente introdotto le commissioni sul fido e, come espressamente previsto dall' art.
2-bis comma 3 del d.l.
185/2008, lo ha fatto utilizzando la procedura di cui all'art. 118 TUB. Parimenti si insiste affinchè il CT venga chiamato ad eseguire il ricalcolo del saldo finale, in sostituzione o almeno in via alternativa, mantenendo gli addebiti per spese e/o commissioni espunte in
Bozza perché “..non avendo rinvenuto agli atti alcuna pattuizione”. Si ritiene, infatti, che tali addebiti a titolo di spesa e/o commissione debbano permanere nel ricalcolo in quanto controparte non ha fornito adeguata prova, non avendo avanzato eccezioni puntuali e complete circa ogni eventuale addebito ritenuto non legittimo in quanto presuntivamente non convenuto. In assenza di allegazione di parte circostanziata ed analitica su ogni addebito a titolo di spesa, si ritiene che non possa essere operata alcuna esclusione. Controparte, al fine di ottenere l'elisione di eventuali spese e/o commissioni non pattuite ed addebitate, avrebbe dovuto dimostrare la non legittimità di tali addebiti, tempo per tempo, rispetto alle originarie pattuizioni, con menzione specifica ed analitica per ciascuna spesa e/o commissione, ma non lo ha fatto. Si chiede infine che l'Ecc.ma Corte adita Voglia invitare il CT ad eseguire il ricalcolo del saldo finale, in sostituzione o almeno in via alternativa, mantenendo la capitalizzazione trimestrale per tutto il periodo oggetto di ricalcolo, posto che la si è CP_3
adeguata mediante pubblicazione nella G.U. del 30.06.2000 delle condizioni economiche conformi alla predetta delibera, applicabili erga omnes a partire dall'01.07.2000 (all. n. 4 di cui alla comparsa di costituzione e risposta); dall'esame degli estratti conto risulta che la ha regolamentato i rapporti dare e avere con identica periodicità (trimestrale). CP_3
Risultando così rispettata la condizione di reciprocità anche dall'1.1.2014 e fino al passaggio
a sofferenza del 9.9.2016, in quanto l'art. 120 TUB come novellato nel 2013 è norma parzialmente in bianco che risulta completato soltanto nell'Agosto 2016 (cfr. Corte d'Appello di Venezia, Sentenza del 12 aprile 2023, n. 838/23: Tribunale di Cosenza, Giudice Maria
Giovanna De Marco – del 31.05.2021 n.1247; Sentenza n. 20485 del 24.09.2020, Tribunale di Bologna Giudice Marcono, Sez. III ). Per tutto quanto precede, dunque, CP_1
e per essa quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_2 [...]
con unico socio, (già " Controparte_3 Controparte_4
), chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia, per l'effetto, in via istruttoria,
[...] disporre l'integrazione/richiesta di chiarimenti della CT in atti tenuto conto dei rilievi sopra formulati e come più ampiamente esposti e motivati nelle osservazioni tecniche di parte allegate alla Perizia in atti. Riservata ogni più ampia deduzione nei successivi scritti.”.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 571/2023, pubblicata in data 7.06.2023, il Tribunale di Teramo definiva il procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_7
con il quale era stato ingiunto alla società alla
[...] Parte_1
sig.ra nelle duplice veste di legale rapp.te p.t. della società e quale garante, e al Parte_1
sig. quale fideiussore, la somma complessiva di € 34.899,88 a titolo di Parte_3
saldo debitore del rapporto di c/c n. 551, intestato alla società, alla data del 28.09.2016
(opposizione formulata al fine di ottenere, previa revoca del decreto ingiuntivo e ammissione di ctu tecnico contabile, la declaratoria: di nullità delle clausola relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente ed aperture di credito connesse;
le debenza dei soli interessi al tasso legale;
di illegittimità della prassi adottata dalla in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi con determinazione dell'esatta CP_3
modalità di calcolo degli interessi;
la non debenza delle commissione di massimo scoperto;
l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e la dichiarazione di non debenza degli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
l'accertamento dell'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in CP_3
conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; l'accertamento dell'applicazione da parte della sul conto corrente per cui è causa ,di interessi usurari;
la dichiarazione di nullità CP_3
e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti relativamente ai rapporti bancari;
con rideterminazione del saldo di conto corrente), rigettando la proposta opposizione e ponendo a carico degli opponenti le spese di lite del relativo giudizio.
1.1 Si costituiva in giudizio la – già Controparte_10 Controparte_7
-, contestando la proposta opposizione.
[...]
1.2 Nelle more del giudizio, interveniva ex art. 111 c.p.c. la e per essa la Controparte_5
quale mandataria con rappresentanza della , a Controparte_2 Controparte_9
propria volta mandataria con rappresentanza di quale cessionaria della Controparte_5
in forza di contratto di cessione del 12.12.2018. Controparte_10
1.3 Non veniva espletata attività istruttoria e la causa veniva decisa nei termini di cui al punto
1).
2. Il Tribunale di Teramo poneva a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni. 2.1 In relazione all'intervento effettuato dalla cessionaria , premesso un breve CP_5 cenno alla normativa codicistica di cui all'art. 1260 e ss. c.c., il Tribunale riteneva che nell'ambito delle cessioni in blocco trovasse applicazione l'art. 58 Tub con la conseguenza che al fine di provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria era sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo l'avvenuta cessione opponibile erga omnes, sulla base del principio espresso dalla
Corte di Cassazione in diverse pronunce, riportate e riferite nella sentenza impugnata alla quale ci si rimanda.
Ritenendo il Tribunale sussistenti tutti i requisiti come indicati nelle pronunce richiamate, il
Giudice di prime cure rigettava la sollevata eccezione proposta dagli opponenti.
2.2 Nel merito, il Tribunale riteneva l'infondatezza del motivo di opposizione relativo al difetto di prova delle causali e della certezza del credito ingiunto.
2.3 In punto di difetto di prova delle causali, il Tribunale rappresentava che nel procedimento monitorio la aveva prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 tub e che CP_3 tale documento era atto idoneo a provare l'esistenza del credito e, quindi, idoneo a legittimare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo e il suo conseguimento.
Il Giudice di prime cure precisava che in caso di opposizione a d.i. emesso sulla base della certificazione ex art. 50 Tub, tale documento non era idoneo a provare l'esistenza del credito dovendo la produrre, nel giudizio di opposizione, la serie integrale di tutti gli estratti CP_3 conto, circostanza quest'ultima che il giudicante riteneva ottemperata dalla rilevando la CP_3 produzione da parte di questa di tutti gli estratti conto sin dall'apertura del conto corrente di corrispondenza fino al passaggio in sofferenza.
2.4 Inoltre, il Tribunale rilevava che, in base ai principi di riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale in forza del quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto allegando l'inadempimento della controparte, a fronte della avvenuta produzione dei contratti e di tutti gli estratti conto da parte della gli opponenti avevano CP_3 sollevato solo generiche contestazioni invocando l'ammissione di una ctu al fine di verificare l'esatta applicazione delle condizioni contrattuali pattuite in violazione del principio per cui la ctu non può essere ammessa al fine di sopperire alle mancanze di compiute allegazioni.
2.5 Il Giudice di prime cure riteneva che alcuna nullità poteva ravvisarsi circa le pattuizioni contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente e nello specifico in relazione alle censure mosse sulla capitalizzazione trimestrale queste dovevano essere disattese in quanto il rapporto di dare/avere con pari periodicità era stato oggetto di specifica pattuizione, mentre per quanto riguardava le censure relative alla clausola contenente le commissioni di massimo scoperto anche queste dovevano essere rigettate risultando dal contratto la loro specifica pattuizione, con indicazione della misura percentuale della stessa.
2.6 Il Tribunale riteneva infondata la doglianza sollevati dagli opponenti circa l'asserita applicazione da parte della Banca di tassi usurari in considerazione del fatto che secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza sebbene la nullità di una clausola contrattuale possa essere rilevata d'ufficio, tuttavia, è onere della parte che invoca il superamento del tasso soglia dare una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione.
A parere del Tribunale, gli opponenti si erano limitati a una generica contestazione in punto di superamento dei tassi soglia senza alcuna specifica indicazione circa il tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel periodo di riferimento.
2.7 Il Giudice di prime cure riteneva infondate anche i motivi di opposizione relativi alla eccepita nullità delle fideiussioni prestate dai garanti per violazione dell'art. 1956 c.c. e della normativa antitrust.
Premessa una ricostruzione giuridica sulla qualificazione del contratto di garanzia sottoscritto dagli opponenti quale fideiussione, non ritenendo sussistenti i presupposti per una diversa qualificazione come contratto autonomo di garanzia, il Tribunale non riteneva sussistente la violazione dell'art. 1956 c.c. invocata dai garanti in quanto per un verso i garanti si erano assunti l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche della debitrice società per altro verso i garanti non avevano fornito adeguata prova della condotta negligente della CP_3
nei loro riguardi né che la avesse concesso linee di credito alla società in aggiunta a CP_3
quelle già concesse né era stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
2.8 Da ultimo, il Giudice di prime cure riteneva non provati gli assunti di parte opponente in relazione alla violazione della normativa antitrust dal momento che i garanti non avevano indicato le clausole censurate né avevano allegato le conseguenze/gli effetti che potevano derivare dalla espunzione delle clausole dal contratto stesso, non avendo nemmeno prodotto in giudizio il Modello Abi e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo hanno proposto appello la società
[...]
la sig.ra in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
società, e il sig. sulla base di 8 motivi, che si vanno a compendiare. Parte_3
3.1 Sull'erroneità del capo relativo al riconoscimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria in assenza del contratto di cessione. Con il primo motivo di doglianza gli appellanti contestano il raggiungimento della prova in ordine all'inclusione del credito azionati tra quelli oggetto di cessione e basata dal Giudice di prime cure sull'avvenuta produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale da parte della cessionaria, ritenendo gli appellanti che tale decisione si ponga in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito, tutta riportata nell'atto di appello, la quale ritiene che nell'ambito della cessione di crediti ex art. 58 Tub la sola produzione in giudizio dell'avviso di cessione non può attestare la prova della titolarità del credito.
A parere degli appellanti nemmeno la lista dei debitori ceduti è documento idoneo a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria trattandosi, secondo la giurisprudenza di merito richiamata, di un atto a formazione unilaterale del cessionario.
3.2 Sull'erroneità del capo relativo alla ritenuta adeguata prova fornita dall'opposta dell'ammontare dell'asserito credito ingiunto.
Parte appellante contesta la decisione del primo giudice in relazione alla ritenuta prova del credito azionato e da questi fondata sulla base del rilievo che il Tribunale aveva dato atto della produzione a opera della certificazione prevista dall'art. 50 Tub relativo al conto CP_11 corrente intestato all'allora opponente società nonché dell'avvenuta produzione di tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente sino all'appostazione a sofferenza.
Gli appellanti rilevano, al contrario, che il c/c n. 551 era stato acceso nel 1999 mentre la aveva prodotto gli estratti conto solo a partire dal 2005, evidenziando l'errore in cui era CP_3
incorso il Giudice, come poc'anzi rappresentato, nel ritenere esistenti agli atti i conti correnti a partire dall'accensione del conto corrente.
Assumono gli appellanti che l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub prodotto nel monitorio non poteva essere incluso tra i documenti aventi efficacia probatoria in giudizio e che avevano contestato a seguito della costituzione in giudizio della l'incompletezza della CP_12
documentazione contabile per cui il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda avanzata con il decreto ingiuntivo o comunque avrebbe dovuto azzerare il primo saldo negativo formulando, in via subordinata, richiesta di ammissione di CT contabile con azzeramento del primo saldo negativo.
3.3 Sulla mancanza totale di istruttoria. Mancata ammissione di C.T.U. contabile.
Lamenta parte appellante la mancata ammissione in primo grado della ctu contabile da questa avanzata con l'atto introduttivo e con le successive memorie ex art. 183 c.p.c. con allegato prospetto contabile e che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, aveva dedotto specifici motivi andando il Tribunale a violare altresì, a parere degli appellanti, il dovere posto a carico del giudicante di motivare adeguatamente il rigetto delle istanze istruttorie invocate dalle parti.
A fronte delle dedotte irregolarità relative a condizioni economiche pattuite irregolarmente, della contabilizzazione di interessi e oneri illegittimi e usurari il Tribunale avrebbe dovuto ammettere ctu contabile a fronte dell'indeterminatezza del credito ingiunto.
3.4 Sull'erroneità del capo relativo alla ritenuta corretta pattuizione della capitalizzazione degli interessi con identica periodicità e della commissione di massimo scoperto.
Parte appellante rappresenta in ordine alla capitalizzazione degli interessi l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere pattuita la pari periodicità nei rapporti dare/avere dal momento che l'assunto del Tribunale si porrebbe in netto contrasto con la previsione di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente contenente una diversa capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con l'illegittima applicazione da parte della
Banca degli interessi anatocistici.
Pratica dell'anatocismo vietata in considerazione delle pronunce della Corte di legittimità a
Sezioni Unite richiamate in citazione evidenziandosi altresì che in considerazione del fatto che il rapporto di c/c era sorto in epoca antecedente al d.lgs. n. 342/1999 la delibera Cicr n. 43 del 2000 non poteva trovare applicazione ma pur ritenendola applicabile l'allora opposta non aveva provato di aver effettuato le comunicazioni relative all'adeguamento della disciplina anatocistica e, trattandosi di modifiche peggiorative, queste dovevano essere approvate specificamente.
In relazione alle commissioni di massimo scoperto, parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel riconoscere la piena validità di esse stante la previsione contrattuale delle stesse e la determinazione della misura percentuale incorrendo così il
Tribunale in un errore in fatto e in diritto.
Gli appellanti rilevano come la c.m.s. indicata in contratto debba essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto essendo stabilito nel contratto solo il valore percentuale di questa rispetto allo scoperto di c/c senza alcuna specificazione del funzionamento in concreto.
3.5 Sull'erroneità del capo relativo alla ritenuta infondatezza della doglianza sull'usurarietà del tasso di interesse applicato.
Gli appellanti lamentano la ritenuta genericità dell'eccezione dell'usurarietà del tasso di interessi applicato dalla Banca ad opera del Giudice di prime cure, in quanto a parere di parte appellata la nullità della clausola usuraria può essere in ogni caso rilevata d'ufficio dal Giudice con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere ctu contabile per la verifica degli interessi sopra soglia.
3.6 Sull'erronea/omessa pronuncia relativa alla domanda di nullità e/o annullabilità, e/o inefficacia delle fideiussioni conformi allo schema ABI, nonché sulla base dei principi della Corte di Giustizia (grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 e della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite, n. 9479/2023.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneo rigetto della domanda in relazione alla invocata nullità della fideiussione sottoscritta dai garanti, allora opponenti, in quanto a parere di parte appellante il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato quanto argomentato in relazione all'art. 1957 c.c. e in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 17.05.2022.
Parte appellante evidenzia che sin dal primo grado di giudizio aveva contestato le fideiussioni anche ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. rappresentando ulteriormente che la aveva CP_3 omesso di informare i fideiussori sull'entità della complessiva esposizione della garantita come previsto dall'art. 5 delle condizioni contrattuali di garanzia.
Sulla base dell'argomentazione svolta dagli appellanti circa l'obbligo in capo alla di CP_3 provvedere alle dovute comunicazioni, il cui onere probatorio è posto a carico dell'Istituto di credito, gli appellanti rappresentano la violazione da parte della del principio di buona CP_3 fede nell'esecuzione della su menzionata clausola contrattuale con conseguente liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Parte appellante assume, inoltre, di aver invocato in primo grado la nullità della fideiussione anche in relazione alla pronuncia della Corte di Cassazione, n. 29810/2017, che aveva sancito la nullità delle fideiussioni conformi allo schema Abi, nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo secondo altra pronuncia della Corte di legittimità n. 4175/2020.
In relazione all'eccepita illegittimità delle clausole gli appellanti rappresentano l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere non prodotto in giudizio lo Schema Abi e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, onere posto a carico dei garanti, dal momento che il provvedimento della Banca d'Italia era stato versato in atti contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, atto questo che se preso in considerazione dal
Tribunale avrebbe consentito il raffronto con il contratto di fideiussione sottoscritto dai garanti con accertamento della conformità della fideiussione allo schema Abi, rappresentando altresì che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 41994/2021) in materia di fideiussioni conformi allo schema Abi, frutto di intesa anticoncorrenziale tra le Banche, aveva sancito la nullità parziale delle stesse, principio confermato anche dalla pronuncia della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 17.05.22.
Parte appellante rappresenta anche l'ulteriore circostanza emersa dalla giurisprudenza comunitaria, successivamente fatta propria dalla giurisprudenza nazionale, in materia di nullità delle clausole contrattuali vessatorie nei rapporti tra professionista e consumatore con particolare riguardo alla clausola contenuta nel contratto di fideiussione contenente la deroga del rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
3.7 Sull'erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia relativa all'illegittimità del contratto di c/c per mancata pattuizione del tasso di interesse, delle spese e delle valute.
Con tale motivo, parte appellante lamenta l'omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure sulle eccezioni sollevate in primo grado e relative agli addebiti di oneri effettuati dalla banca non validamente pattuiti concernenti la non debenza dei tassi di interesse ultralegali, tassi di interessi superiori al tasso soglia previsto in materia di usura;
le valute e spese.
3.8 Sull'erroneità del capo relativo alle spese e competenze professionali poste a carico della parte opponente.
Con l'ultimo motivo di doglianza, gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese di lite poste dal primo Giudice integralmente a carico dell'allora parte opponente, in solido tra loro, evidenziando che le pretese avanzate in primo grado erano più che fondate con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
4. Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa la Controparte_1 CP_13
quale mandataria di a propria volta mandataria
[...] Controparte_3
di in qualità di cessionaria del credito azionato, invocando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone, quindi, il rigetto.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti, espletamento di ctu contabile, e all'udienza del 22.04.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
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6. La Corte ritiene preliminarmente di dover dichiarare la contumacia del e CP_14
di le quali sebbene regolarmente evocate in giudizio non hanno inteso Controparte_5
partecipare al presente giudizio di gravame.
6.1 Sempre in via preliminare, la Corte ritiene superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – nuova formulazione -, stante la compiuta trattazione del giudizio di gravame secondo le modalità di cui all'art. 352 c.p.c. non essendo stati riscontrati i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
6.3 L'appello è parzialmente fondato nei limiti di ragione che appresso si andranno a spiegare.
6.4 Il primo motivo di appello relativo alla mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria deve essere rigettato condividendo quanto affermato dal Controparte_5
Giudice di prime cure in punto di idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 Tub a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sebbene con alcune precisazioni.
In ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria nell'ambito delle cessioni in blocco, la Corte di Cassazione ha ribadito (Cass. Civ. n. 10860/2024): “Secondo
l'insegnamento di questa Corte <in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché dagli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>> (cfr. Cass. nr. 31188/2017 e da ultimo nr. 21821/2023)”.
E' stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla necessità o meno di produrre il contratto di cessione nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco, che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n.
4116)” (Cass. Civ. n. 3405/2024; Cass. Civ. n. 17944/2024).
Vertendo la sollevata eccezione sulla titolarità del credito, la Corte ritiene che la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Parte Seconda n. 3 dell'8.01.2019, agli atti, sia idoneo ad affermare la titolarità del credito in capo alla
[...] dal momento che dallo stesso avviso di cessione si legge che la cessionaria aveva CP_5
acquistato pro soluto in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
12 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”) con (..) con Controparte_6
effetto a decorrere dal 13 dicembre 2018, un portafogli di crediti non-performing classificati
a sofferenza originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960
e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione. Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'art.
1263 c.c., senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'art. 7.1, comma 6 della legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore della cadente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale inerente ai Crediti.
Il contenuto dell'avviso di cessione il quale indica: il tipo di crediti (quelli posti a sofferenza), il periodo in cui i finanziamenti dai quali derivano i crediti apposti a sofferenza sono sorti
(1960/2018)) posto in correlazione con la documentazione versata in atti (vedasi la lettera di messa in mora inviata sia alla società debitrice sia ai garanti del 4.06.2016, sia la dichiarazione della Banca Intesa San Paolo attestante l'avvenuta cessione da parte della
[...] alla dei crediti portati nell'avviso di cessione), porta questa Corte a CP_12 Controparte_5 ritenere provata la titolarità del credito in capo alla compreso l'inclusione Controparte_5
del credito azionato tra quelli oggetto di cessione.
6.5 Riconosciuta la titolarità del credito in capo alla nel presente giudizio di Controparte_5
gravame si è costituita la quale cessionaria del credito oggetto di giudizio. Controparte_1
Sebbene non sia stata sollevata esplicitamente alcuna questione sulla titolarità del credito in capo all'odierna appellata, la Corte ritiene di dover vagliare tale condizione in quanto rientrante -la titolarità del diritto- in uno dei presupposti dell'azione e come tale la sua assenza può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Seguendo i medesimi principi giurisprudenziali riportati al punto 6.4, la Corte ritiene di poter riconoscere in capo alla la titolarità del credito oggetto di cessione tra Controparte_1
questa e la Controparte_5
E' stato prodotto in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 141 del 30.11.2019 dal quale si evince che la ha acquistato in Controparte_1
forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuali in blocco da Controparte_5
pag.7 lett. (dd), crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della legge 130 concluso con Unione di in data 12 dicembre 2018 ed individuati in Controparte_10 base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8 gennaio 2019, Parte II.
A parere della Corte, ritenuta la titolarità del credito in capo alla e visto il Controparte_5 riferimento contenuto nell'avviso di cessione da ultimo richiamato alla prima cessione tra e , è evidente la titolarità in capo alla Controparte_6 CP_5 CP_1
del credito per cui si discute.
6.6 Passando al merito, la Corte ritiene di poter vagliare unitamente il secondo, il terzo, il quarto ed il settimo motivo le cui doglianze sono state oggetto di ctu contabile effettuata nel presente giudizio di gravame, e come tali meritano accoglimento nei termini sotto specificati.
In primo luogo quanto alla prova del credito risultano depositati in atti il contratto di c/c e gli estratti conto a partire dal gennaio 2005 sino alla sua chiusura contabile.
E' ben noto che in tal caso, avuto riguardo alla natura del giudizio in esame secondo quanto ormai ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità non si determina la impossibilità di effettuare un ricalcolo delle poste a debito o credito, imponendosi soltanto di partire dal saldo 0 nell'evidente impossibilità di ricostruire il rapporto sin dalla sua apertura.
Ed in tal senso è stato posto il quesito al CT.
La Corte ritiene di condividere appieno le risultanze della perizia contabile svolta dall'ausiliario del Giudice, consulenza espletata nel pieno rispetto dei quesiti proposti e sorrette da argomentazioni solide e basate su corretti principi giurisprudenziali, avendo il Ctu fornito adeguate e compiute risposte alle osservazioni formulate dal consulente di parte della cessionaria.
In relazione alle commissioni di massimo scoperto, questo Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario richiamato nella ctu (Cass. Civ. ord. n. 5359/2024) secondo il quale: “Questa Corte, scrutinando il punto, sul filo delle considerazioni già più generalmente ostese dal medesimo precedente a cui si è richiamato il decidente, ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)”.
Nel caso di specie manca l'indicazione della base di calcolo sulla quale applicare la percentuale della commissione di massimo scoperto, ovvero se la commissione debba essere applicata, come evidenziato dal consulente d'ufficio, al momento di punta massima dello scoperto o alla media dello scoperto distribuito in più giorni, non potendo a tal fine supplire l'indicazione contenuta negli estratti conto o nei documenti di sintesi in quanto documenti non contrattuali ma semplici comunicazioni fornite al cliente.
Per quanto concerne le commissioni che hanno sostituito le c.m.s. dalla disamina della documentazione versata in atti dalla non si rinviene alcuna valida pattuizione né un CP_3
valido esercizio dello jus variandi, come sostenuto dalla cessionaria, non avendo questa indicato il momento cui avrebbe esercitato tale diritto.
In relazione alla capitalizzazione, questa Corte non condivide quanto argomentato dal consulente di parte circa l'adeguamento della Banca alle disposizioni contenute nella delibera
Cicr del 9.02.2000 sulla base dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, agli atti, delle condizioni economiche conformi, ritenendo questo Collegio la necessità di idonea pattuizione scritta non potendosi procedere a una vera comparazione tra condizioni peggiorative
(pattuizione scritta) e condizioni migliorative (pubblicazione in G.U. e comunicazione a cliente).
Infatti l'orientamento giurisprudenziale maggioritario di legittimità ritiene: “Ha aggiunto che
l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione
(derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva
(cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021,
n. 23489; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210)” (Cass. Civ. n.
28215/2024).
Circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale post 2014 stante l'assenza della delibera
Cicr, la Corte rileva che l'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in punto di immediata efficacia precettiva o meno dell'art. 120, comma 2, tub come modificato dalla legge di stabilità del 2013 in assenza della delibera attuativa Cicr, mai emanata, è stato recentemente composto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, dopo aver analizzato tutta l'evoluzione normativa dell'art. 120 Tub, ha così statuito: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. Civ. n. 21344/2024; Cass. Civ. n. 6302/2025), con la conseguenza che a partire dal 1°.01.2014 la capitalizzazione trimestrale/anatocismo è da considerarsi illegittima.
In conclusione, la Corte ritiene la consulenza tecnica d'ufficio pienamente condivisibile e che quindi il saldo, a debito del correntista ,sia pari ad € 6.213,89.
6.7 Il quinto motivo di appello prima che infondato risulta essere inammissibile stante la sua genericità non offrendo a questa Corte elementi idonei a far desumere l'applicazione da parte della di interessi sopra soglia, non avendo indicato anche in questo grado di giudizio il CP_3
tasso di interesse realmente applicato al rapporto di conto corrente né il periodo in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, limitandosi genericamente a invocare la rilevabilità d'ufficio della asserita nullità della clausola usuraria, senza considerare che secondo condiviso orientamento ormai costante della la Corte di Cassazione: “Per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Sez. un., Sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21243 del 9 agosto 2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2489 del
29 gennaio 2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. ord. n. 8883/2020 in parte motiva). 6.8 Anche il sesto motivo deve essere rigettato.
6.9 La Corte ritiene che le argomentazioni svolte dagli appellanti circa la violazione da parte della dell'art. 1956 c.c. siano prive di riscontro probatorio e in ogni caso la asserita CP_3
violazione non può essere validamente sollevata dai garanti i quali rivestono anche la qualità di soci all'interno della società garantita.
In punto di onere della prova, si rileva che è costante il principio in forza del quale: “Difatti,
è il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., il soggetto su cui grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, vale a dire che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17 novembre 2016; Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 7 febbraio 2006) (Cass. Civ. Ord. n. 8883/2020).
6.7 Mentre in relazione al secondo aspetto in precedenza rilevato, dalla documentazione versata in atti e nello specifico dalla visura Cerved della soc. (fascicolo appellato) risulta Pt_1 che i garanti rivestono la qualità di soci all'interno della compagine sociale della garantita
, con la conseguenza che in considerazione del fatto i principi sottesi all'art. 1956 c.c. Pt_1 hanno lo scopo di tutelare i terzi fideiussori “inconsapevoli”, la previsione normativa non trova applicazione nei casi in cui i garanti siano anche soci/amministratori della società garantita e ciò proprio in forza del fatto che il garante/socio/amministratore è a conoscenza dell'andamento economico della società (Cass. Civ. n. 2902/2016; Trib. di Terni n.
941/2022).
La Corte di legittimità ha ribadito: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. Civ. Ord. n. 16822/2024).
6.8 Riconosciuta la qualità di soci da parte dei garanti i quali hanno sottoscritto la fideiussione in tale qualità, le argomentazioni svolte dagli appellanti circa l'applicazione della normativa consumeristica al fine di considerare vessatoria la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione non possono essere accolte, apparendo inoltre inconferente al caso di specie il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea nonché alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27558/2023 vertendosi in diversa fattispecie ossia la possibilità per il giudice dell'esecuzione di poter rilevare anche in quella sede la qualità di consumatore al debitore esecutato nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non abbia rilevato tale qualità in capo al debitore ingiunto e il decreto ingiuntivo non sia stato opposto.
La Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_4
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)” (Cass. Civ. n. 742/2020).
6.9 Anche quanto dedotto in ordine alla nullità della fideiussione per essere conforme allo schema Abi in forza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non può trovare accoglimento, non rientrando la fideiussione sottoscritta garanti in data 20.12.2006 tra quelle che possono avvalersi della cosiddetta prova privilegiata costituita dal provvedimento della
Banca d'Italia sopra menzionato ricognitivo dell'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale tra le Banche in punto di fideiussioni, in quanto l'ambito di indagine era limitato alle fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi 2003 ovvero a quelle rientranti nel periodo 2002-2005.
Da ciò ne deriva che l'azione introdotta per far dichiarare la nullità del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale deve essere inquadrata nell'ambito delle azioni stand alone in considerazione proprio del fatto che la fideiussione per cui si invoca la nullità è stata sottoscritta nel dicembre 2006 e quindi non rientrante tra quelle oggetto di disamina da parte della Banca d'Italia, con la conseguenza che non può attribuirsi valore privilegiato al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia con l'ulteriore conseguenza che in tema di onere della prova chi invoca l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale deve in ogni caso dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie compresa la prova del perdurare dell'intesa anticoncorrenziale, prova che nel caso specifico è del tutto mancata.
Senza poi considerare che la conformità della fideiussione alla schema Abi 2003, cosa che nel caso di specie è esclusa, può comportare come conseguenza non la nullità dell'intero contratto di garanzia ma la nullità parziale dello stesso la cui domanda deve essere in ogni caso specificamente formulata.
6.4 Il motivo di gravame con il quale gli appellanti invocano la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle spese poste a loro carico di queste, non può che trovare accoglimento in considerazione del parziale accoglimento dell'appello che porta alla rideterminazione del credito in un importo inferiore rispetto a quello ingiunto, imponendo pertanto la compensazione delle spese già liquidate in primo grado nella misura di due terzi, con obbligo degli attuali appellanti di rifonderne alla controparte solo un terzo..
7. Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta, nonché quelle di CT già liquidate nei rapporti interni tra le parti e fermo il ,vincolo di solidarietà nei confronti del CT, vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro nella misura di un terzo e compensate nella misura di due terzi.
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PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) Revoca il d.i. opposto;
2) Accerta il saldo di conto corrente n. 551 nella misura di € 6.213,89 a debito della correntista.
3) Dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento della somma di €. 6.213,89 oltre interessi legali;
4) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite già liquidate in primo grado e pone il residuo terzo a carico degli appellanti in solido;
5) Condanna li appellanti in solido alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita nel presente grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4000, oltre rimborso spese generali 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge compensando tra le parti i residui due terzi. 6) Pone nella stessa percentuale a carico delle parti, fermo il vincolo di solidarietà verso il CT, le spese di CT già liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio svolta da remoto il 20.6. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono