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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1238 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nata a [...]/SP – Brasile il 25.05.1971, C.F. Parte_1
; C.F._1
nata a [...]/SP – Brasile il 20.11.1972, C.F. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...]/SP – Brasile il 20.11.1972, C.F. Controparte_1
, per sé e unitamente a nato a [...]/SP – C.F._2 Controparte_2
Brasile il 20.06.1969, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._3
genitoriale sulla figlia minore nata a [...]/SP – Brasile il 06.03.2007, C.F. Persona_1
; C.F._4
nato a [...]/SP – Brasile il 06.09.1938, C.F. Controparte_3
; C.F._5
nata a [...]/SP – Brasile il 10.10.1946, C.F. Controparte_4
; C.F._6
nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_5
02.01.1971, C.F. ; C.F._7
nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_5
02.01.1971, C.F. , per sé e unitamente a nato a C.F._7 Controparte_6
1 San Paolo/SP – Brasile il 25.02.1971, C.F. , in qualità di genitori esercenti la C.F._8
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP – Brasile il 29.10.2009, C.F. Persona_2
; C.F._9
nato a [...]/SP. Brasile il 02.12.1972, Parte_2
C.F. ; C.F._10
nato a [...]/SP. Brasile il 02.12.1972, Parte_2
C.F. , per sé e unitamente a C.F._10 Parte_3
nata a [...]/SP – Brasile il 06.01.1976, C.F. , in qualità di genitori esercenti la C.F._11
responsabilità genitoriale sulla figlia minore
nata a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Persona_3 CP_5
04.01.2008, C.F. ; C.F._12
nata a [...]/SP – Brasile il 19.01.1977, C.F. Controparte_7 CP_5
; C.F._13
nata a [...]é dos Campo/SP – Brasile il Controparte_8
29.10.1986, C.F. ; C.F._14
nato a [...]/MG – Brasile il 16.11.1974, C.F. Parte_4
; C.F._15
nato a [...]/MG – Brasile il 16.11.1974, C.F. Parte_4
, per sé e unitamente a nata a [...]é/SP – Brasile il C.F._15 Controparte_9
18.02.1973, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._16
figlia minore nata a [...]/SP – Brasile il 23.03.2008, Persona_4 Controparte_5
C.F. ; C.F._17
nato a [...]/SP – Brasile il 05.10.1982, C.F. Controparte_10
; C.F._18
nata a [...]/SP – Brasile il 14.03.1997, C.F. Controparte_11
; C.F._19
nata a [...]/SP – Brasile il 21.07.2002, C.F. Controparte_12
; C.F._20
nato a [...]/SP – Brasile il 10.12.1973, C.F. Controparte_13 C.F._21
[... ;
2 nato a [...]/SP – Brasile il 10.12.1973, C.F. Controparte_13 C.F._21
[...
, per sé e unitamente a nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_14
19.11.1967 C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._22
figlia minore nata a [...]/SP – Brasile il 31.03.2007, C.F. Persona_5
; C.F._23
Tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Carlofernando Parisi C.F. , del foro di Catanzaro, che li rappresenta e CodiceFiscale_24
difende in virtù di procura notarile tradotta apostillata e autenticata in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in carica, legale Controparte_15 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 12 Febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_15
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di a) o o o Persona_6 Persona_6 Persona_7 Per_6
o , cittadino italiano, nato a [...], VI IN
[...] Persona_8
(VV) il 22.05.1878, figlio di e (Doc. 02),il Persona_9 Persona_10
3 quale non si è mai naturalizzato (doc.37), e che in data 08.06.1907, si univa in matrimonio con
(Doc. 03); Persona_11
b)Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 24.12.1909, (Doc. 04); _1
c) in data 13.10.1936, si univa in matrimonio con _1 13
(Doc. 05);
[...]
d)Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 06.09.1938 Controparte_3
“ricorrente” (Doc. 06), in data 14.02.1942 (Doc. 07) ed
[...] Persona_14
in data 28.08.1946 (Doc. 08); Persona_15
e) in data 18.01.1969 si univa in matrimonio con Controparte_3 Persona_16
che prendeva il nome di (Doc. 09);
[...] Controparte_4
f nasceva in Brasile, in data 10.10.1946, figlia di Controparte_4 Persona_17
e “ricorrente” (Doc. 10); Persona_18
g) ha diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza Controparte_4
italiana in quanto le nozze sono state contratte prima del 27.04.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt.
10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge
555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
h)Dalla loro unione nascevano in Brasile quattro figli: in data 02.01.1970 Controparte_5
(Doc. 11), in data 02.12.1972 “ricorrente” (Doc.
[...] Parte_2
12), in data 19.01.1977 “ricorrente” (Doc. 13) ed in data Persona_19
29.10.1986 “ricorrente” (Doc. 14); Controparte_8
i) in data 16.05.1997, si univa in matrimonio con Controparte_5 [...]
e prendeva il nome di “ricorrente” CP_6 Controparte_5
(Doc. 15);
j)Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 29.10.2009, Persona_2
“ricorrente” (Doc. 16);
k) in data 12.09.2003, univa in matrimonio con Parte_2 [...]
che prendeva il nome di (Doc. 17); Persona_20 Parte_3
4 l)Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 04.01.2008, Persona_21
“ricorrenti” (Doc. 18);
m) in data 17.10.2012, si univa in matrimonio con Persona_19 [...]
(Doc. 19); Persona_22
n) in data 07.07.1963, si univa in matrimonio con Persona_14 Parte_5
che prendeva il nome di (Doc. 20);
[...] Parte_6
o)Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 16.11.1974 Parte_4
“ricorrente” (Doc. 21) ed in data 05.10.1982 “ricorrente” (Doc. 22); Controparte_10
p) , in data 08.10.2005, si univa in matrimonio con Parte_4 Controparte_9
(Doc. 23);
q)Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 23.03.2008, Persona_23 CP_4
“ricorrenti” (Doc. 24);
r in data 14.07.1969, si univa in matrimonio con Persona_15 [...]
e prendeva il nome di (Doc. Persona_24 Persona_25
25);
s)Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 25.05.1971 Persona_26
“ricorrente” (Doc. 26), in data 20.11.1972 (Doc. 27), in data Controparte_1
10.12.1973 “ricorrente” (Doc. 28); Controparte_13
t)Dall'unione di e nasceva in Brasile, in data Persona_26 Persona_27
14.03.1997, (Doc. 29); CP_11 Parte_7
u) in data 16.12.2016, si univa in matrimonio con CP_11 Parte_7 Persona_28
e prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 30);
[...] Controparte_11
v) in data 08.05.1999, si univa in matrimonio con Controparte_1 Persona_29
che prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 31);
[...] Controparte_1
w)Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 21.07.2002 Controparte_12
“ricorrente” (Doc. 32) ed in data 06.03.2007 “ricorrente”
[...] Persona_1
(Doc. 33);
x) in data 20.04.2005, si univa in matrimonio con che Controparte_13 CP_14
prendeva il nome di (Doc. 34); Controparte_14
y)Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 31.03.2007, Persona_5
“ricorrenti” (Doc. 35);
5 Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di cittadinanza, Controparte_15
rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 12/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], ora VI IN (VV) il 22.05.1878, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadino brasiliano (doc 37) e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...], ora VI IN (VV) il Persona_6
22.05.1878, senza mai naturalizzarsi brasiliano e da questi trasmessa alla figlia _1
(Doc. 04) nata in data [...], sposatasi nel in data 13.10.1936 con 13
che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi tre figli (tra cui l'odierno ricorrente come già spiegato
[...] nell'albero genealogico).
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
6 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
7 Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla
8 documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_8
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo Persona_6
italiano e per discendenza diretta derivante dalla propria figlia . _1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiane di: nata a [...]/SP -Brasile il 25.05.1971, C.F. Parte_1
; C.F._1
nata a [...]/SP -Brasile il 20.11.1972, C.F. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...]/SP -Brasile il 20.11.1972, C.F. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...]/SP -Brasile il 06.03.2007, C.F. Persona_1
; C.F._4
nato a [...]/SP -Brasile il 06.09.1938, C.F. Controparte_3
; C.F._5
nata a [...]/SP -Brasile il 10.10.1946, C.F. Controparte_4
; C.F._6
nata a [...]/SP -Brasile il Controparte_5
02.01.1971, C.F. ; C.F._7
9 nata a [...]/SP -Brasile il Controparte_5
02.01.1971, C.F. ; C.F._7
nato a [...]/SP -Brasile il 29.10.2009, C.F. Persona_2
; C.F._9
nato a [...]/SP -Brasile il 02.12.1972, Parte_2
C.F. ; C.F._10
nato a [...]/SP -Brasile il 02.12.1972, Parte_2
C.F. ; C.F._10
nata a [...]é dos Campos/SP -Brasile il Persona_21
04.01.2008, C.F. ; C.F._12
nata a [...]/SP -Brasile il 19.01.1977, C.F. Controparte_7 CP_5
; C.F._13
nata a [...]é dos Campo/SP -Brasile il 29.10.1986, CP_8 Controparte_5
C.F. ; C.F._14
nato a [...]/MG -Brasile il 16.11.1974, C.F. Parte_4
; C.F._15
nato a [...]/MG -Brasile il 16.11.1974, C.F. Pt_4 Controparte_5
; C.F._15
nata a [...]/SP -Brasile il 23.03.2008, C.F. Controparte_16
; C.F._17
nato a [...]/SP -Brasile il 05.10.1982, C.F. Controparte_10 C.F._25
[... ;
nata a [...]/SP -Brasile il 14.03.1997, C.F. Controparte_11
; C.F._19
nata a [...]/SP -Brasile il 21.07.2002, C.F. Controparte_12
; C.F._20
nato a [...]/SP -Brasile il 10.12.1973, C.F. Controparte_13 C.F._21
[... ;
nato a [...]/SP -Brasile il 10.12.1973, C.F. Controparte_13 C.F._21
[... ;
nata a [...]/SP -Brasile il 31.03.2007, C.F. Persona_5
; C.F._23
10 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_15
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro
11