Articolo 132 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 131
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15 marzo 1969
Art. 132.

I residui risultanti al 1 gennaio 1969 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969