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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3071/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI SILVIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MATTEIS Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 il 21/01/1973, cittadina italiana, residente in [...], C.F.
pagina 1 di 5 , e nato in [...] il [...], C.F._1 Controparte_1 cittadino italiano, residente in [...], C.F.
; C.F._2
• ordinandosi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castelvetro di Modena (MO) di procedere alle annotazioni di cui al R.D. n.12381 del 09.07.1939 della emananda sentenza non appena passata in giudicato;
• dichiarare compensate le spese legali,
OMOLOGANDO le seguenti condizioni della separazione
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza, sempre garantendo il diritto di visita del padre ed il rapporto di frequentazione con la prole;
2) La casa familiare sita in Castelvetro di Modena Via Campagnola 8/c, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra , in virtù del collocamento prevalente della prole minorenne presso la Parte_1 stessa. Con la sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra ed i figli e Parte_1 Per_1 CP_1 trasferiranno la propria residenza presso la suddetta già di fatto casa familiare dal 2021; il sig.
con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza il figlio al cambio di residenza e CP_1 Per_1 provvederà nel più breve tempo possibile a reperire altra congrua abitazione, ivi trasferendosi e lasciando la casa coniugale entro il termine massimo del 31.12.2025. La sig.ra si impegna Parte_1 inoltre a provvedere alla voltura in suo favore di tutte le utenze a servizio della casa familiare;
3) Il figlio CF. (nato a [...] il [...]) sarà affidato in Per_1 C.F._3 maniera condivisa e congiunta ad entrambi genitori, i quali avendo a riguardo l'esclusivo interesse del minore, si adopereranno affinché mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione.
In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione del figlio e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando questo si troverà presso ciascun genitore.
4) avrà la residenza anagrafica, nonché la collocazione prevalente presso la madre: Per_1
a) il minore sarà libero, nella quotidianità, di frequentare il padre quando vorrà previo accordo diretto con lo stesso, verificata la disponibilità della madre;
sarà comunque garantito al padre di far permanere presso di sé il minore a settimane alterne:
- per un pomeriggio infrasettimanale e week end dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- per due pomeriggi infrasettimanali;
pagina 2 di 5 nel periodo non scolastico i pomeriggi infrasettimanali comprenderanno anche il pernottamento presso il padre;
b) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12 al 27/12 e dalla mattina del 31/12 al 02/01; Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo Natale con il figlio potrà trascorrerne con lo stesso la Vigilia del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con il figlio il giorno del Santo Natale trascorrerà con lo stesso il giorno dell'Epifania;
c) alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
d)i genitori potranno trascorrere con il minore due settimane di ferie, anche consecutive all'anno; i periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano, reciprocamente,
a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, separatamente, trascorreranno periodi di vacanza con il figlio, nonché il relativo recapito telefonico fisso o, in mancanza, a rendersi, comunque, rintracciabili su un recapito di telefonia mobile;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio la somma di Euro 500,00 mensili alle coordinate bancarie fornite dalla madre Per_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) l'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre sig.ra , con Parte_1
l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questi venga percepito interamente dalla moglie;
7)Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi alcunché per il loro mantenimento, riconoscendo che ciascuno di essi gode di reddito adeguato al soddisfacimento delle personali esigenze di vita;
9)I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e salvo il rispetto degli accordi raggiunti mediante la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 07/07/2010; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
LA (MO) il 21/01/1973 e nata a [...] il [...] si sono Controparte_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2022 - Atto n.
6 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3071/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI SILVIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MATTEIS Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 il 21/01/1973, cittadina italiana, residente in [...], C.F.
pagina 1 di 5 , e nato in [...] il [...], C.F._1 Controparte_1 cittadino italiano, residente in [...], C.F.
; C.F._2
• ordinandosi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castelvetro di Modena (MO) di procedere alle annotazioni di cui al R.D. n.12381 del 09.07.1939 della emananda sentenza non appena passata in giudicato;
• dichiarare compensate le spese legali,
OMOLOGANDO le seguenti condizioni della separazione
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza, sempre garantendo il diritto di visita del padre ed il rapporto di frequentazione con la prole;
2) La casa familiare sita in Castelvetro di Modena Via Campagnola 8/c, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra , in virtù del collocamento prevalente della prole minorenne presso la Parte_1 stessa. Con la sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra ed i figli e Parte_1 Per_1 CP_1 trasferiranno la propria residenza presso la suddetta già di fatto casa familiare dal 2021; il sig.
con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza il figlio al cambio di residenza e CP_1 Per_1 provvederà nel più breve tempo possibile a reperire altra congrua abitazione, ivi trasferendosi e lasciando la casa coniugale entro il termine massimo del 31.12.2025. La sig.ra si impegna Parte_1 inoltre a provvedere alla voltura in suo favore di tutte le utenze a servizio della casa familiare;
3) Il figlio CF. (nato a [...] il [...]) sarà affidato in Per_1 C.F._3 maniera condivisa e congiunta ad entrambi genitori, i quali avendo a riguardo l'esclusivo interesse del minore, si adopereranno affinché mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione.
In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione del figlio e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando questo si troverà presso ciascun genitore.
4) avrà la residenza anagrafica, nonché la collocazione prevalente presso la madre: Per_1
a) il minore sarà libero, nella quotidianità, di frequentare il padre quando vorrà previo accordo diretto con lo stesso, verificata la disponibilità della madre;
sarà comunque garantito al padre di far permanere presso di sé il minore a settimane alterne:
- per un pomeriggio infrasettimanale e week end dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- per due pomeriggi infrasettimanali;
pagina 2 di 5 nel periodo non scolastico i pomeriggi infrasettimanali comprenderanno anche il pernottamento presso il padre;
b) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12 al 27/12 e dalla mattina del 31/12 al 02/01; Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo Natale con il figlio potrà trascorrerne con lo stesso la Vigilia del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con il figlio il giorno del Santo Natale trascorrerà con lo stesso il giorno dell'Epifania;
c) alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
d)i genitori potranno trascorrere con il minore due settimane di ferie, anche consecutive all'anno; i periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano, reciprocamente,
a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, separatamente, trascorreranno periodi di vacanza con il figlio, nonché il relativo recapito telefonico fisso o, in mancanza, a rendersi, comunque, rintracciabili su un recapito di telefonia mobile;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio la somma di Euro 500,00 mensili alle coordinate bancarie fornite dalla madre Per_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) l'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre sig.ra , con Parte_1
l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questi venga percepito interamente dalla moglie;
7)Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi alcunché per il loro mantenimento, riconoscendo che ciascuno di essi gode di reddito adeguato al soddisfacimento delle personali esigenze di vita;
9)I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e salvo il rispetto degli accordi raggiunti mediante la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 07/07/2010; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
LA (MO) il 21/01/1973 e nata a [...] il [...] si sono Controparte_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2022 - Atto n.
6 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5