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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Maria Elena
Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Guido GIANGIACOMO, ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E;
appellante contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Vasto n.
86/2023 (n. 204/2020 R.G.) del 15/3/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 15/5/2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di
[...] pace di Vasto n. 86/2023, depositata il 15/3/2023, resa nel giudizio R.G. 204/2020, lamentando, con unico motivo di appello, che il giudice di pace – pur avendo rigettato la domanda proposta da nei confronti di – Controparte_1 Parte_1 erroneamente avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti “in considerazione della circostanza che si tratta di questioni tra fratelli e germani, i quali, con un pò di buon senso, potrebbero e dovrebbero convivere serenamente senza fare ricorso all'autorità giudiziaria”, con ciò violando il principio di soccombenza.
L'odierno appellante ha, quindi, insistito per l'accoglimento del gravame proposto, domandando, in parziale riforma della pronuncia
1 impugnata, la condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio.
L'appellato pur regolarmente convenuto in Controparte_1 giudizio, non si è costituito né è comparso all'udienza del 20/9/2023, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
***
1. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, la “circostanza che si tratta di questioni tra fratelli e germani” certamente non rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art. 92, comma II, c.p.c. idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio (cfr. Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19890 del 2023).
A tal proposito, giova ricordare che “consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 22310 del 25/09/2017; Cass.
n. 4251 del 21/02/2017; Cass. n. 6059 del 19/03/2017) ha ritenuto che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.„ devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come la natura della controversia, la peculiarità della materia del contendere, ovvero le alterne vicende dell'iter processuale, formula inidonea a consentirne il necessario controllo in sede di legittimità (si vedano, altresì, Cass.n. 14411 del 14/07/2016;
Cass. n. 11217 del 31/05/2016); per effetto dell'ulteriore modifica apportata all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., dall'art. 13 del D.L. 12/09/2014, n. 132, conv. in L. 162 del 10/11/2014, entrata in vigore il giorno 11/11/2014 ed applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo e, pertanto, dall'11/12/2014, la formulazione è diventata ulteriormente stringente, richiedendosi, per la compensazione integrale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza, l'"assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; l'integrale revisione del testo della norma considerata per effetto della novella, ha rimosso il carattere "aperto" originariamente riconosciuto alla norma lasciando residuare una previsione tassativa limitata alle due sole ipotesi descritte, in aggiunta alla soccombenza reciproca delle parti;
con la sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, la Corte costituzionale ha affermato che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non
2 solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel
2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile. La tassatività introdotta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 812 del 2020).
Alla luce dei principi richiamati, la motivazione addotta dal giudice di pace si rivela contrastante con l'art. 92, comma II, c.p.c. come sopra interpretato, atteso che, se è pur vero che tra fratelli vi è (o vi dovrebbe essere) un dovere di solidarietà – e conseguentemente una tolleranza – maggiore rispetto a quanto avviene col resto dei consociati, cionondimeno, nel caso di specie,
l'odierna appellante ha subito l'iniziativa giudiziaria del fratello, rivelatasi infondata, ed ha, pertanto, diritto a essere tenuta indenne dalle spese di lite sostenute (che, nel caso di specie, andranno versate dal soccombente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nel Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace).
Si impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna di – in applicazione del Controparte_1 criterio della soccombenza – a rifondere a Parte_1 le spese del primo grado di giudizio, liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, Tabella 1, scaglione corrispondente al valore della domanda (€ 1.500,00), parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
2. Le spese del presente grado di giudizio sono pure poste a carico di in applicazione del criterio della Controparte_1 soccombenza. Esse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, Tabella 2, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità della questione trattata, vertente unicamente in tema di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente
3 pronunciando nel giudizio di appello R.G. n. 458/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 che liquida in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio di appello, che Parte_1 liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vasto, 24/6/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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