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17 agosto 1974
17 agosto 1974
Art. 10.
Per il personale dipendente dal complesso sanatoriale di Sondalo i termini per l'esercizio del diritto di opzione, previsto dal precedente articolo 5, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale dipendente dal complesso sanatoriale di Sondalo i termini per l'esercizio del diritto di opzione, previsto dal precedente articolo 5, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.