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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. IE OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3475/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Cimpoesu Iuliana, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Banin Elena, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter cpc.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con residenza e Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che i tempi di permanenza del padre con il figlio, salvo diversi accordi, siano disciplinati secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario di lavoro fino alla domenica alle 21,00;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il signor termina l'orario di lavoro alle 15,30: Pt_2 il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 18,30 -19;
- nelle altre settimane, il lunedì e il giovedì dalle 19,30 circa alle 21,00.
Al fine di agevolare l'organizzazione del calendario, il signor comunicherà alla signora Pt_2
i turni di lavoro. Pt_1
Qualora il sig. intenda tenere presso si sé il figlio oltre le ore 21 dovrà informare la sig.ra Pt_2
o il giorno precedente o almeno 2 ore prima. Pt_1
La signora agevolerà i contatti telefonici fra il padre ed il figlio. Pt_1
- per una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il minore trascorrerà con il padre;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni a partire dall'anno 2025 che il minore trascorrerà con il padre.
- Durante le vacanze estive per n.2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura in cui condurrà il minore e di renderlo reperibile all'altro genitore.
In caso di disaccordo, il minore trascorrerà un anno con la madre il periodo dal 1 al 15 agosto e con il padre il periodo dal 16 al 31 agosto e l'anno successivo con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto e così via;
- In occasione delle altre festività dell'anno (quali 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), si seguirà il criterio dell'alternanza, a partire dall'anno 2025 quando il minore trascorrerà il giorno 25/4 con il padre.
- Il giorno del compleanno del figlio è da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori e, solo in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore.
DISPONE che l'abitazione famigliare, di proprietà esclusiva del signor sia assegnata alla Pt_2 signora , che vi vivrà con il figlio minore, che il signor se ne è Pt_1 Per_2 Pt_2 allontanato nel mese di gennaio 2025, portando con sé i suoi beni personali.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese condominiali ordinarie maturate a far data dall'allontanamento del sig. dall'abitazione saranno a carico della signora;
le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie, a carico del signor Pt_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed educazione del minore quando lo ha con sé.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore versando Parte_2 alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di €150,00 (centocinquanta/00), Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, salvo casi di urgenza, e successivamente documentate, come disciplinate nel Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, siano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. In espressa deroga al citato protocollo, le parti concordano che anche la spesa per la mensa scolastica sarà suddivisa al 50%. Le spese straordinarie verranno regolamentate fra le parti alla fine del mese in cui sono state sostenute.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla signora , mentre le detrazioni fiscali saranno di pertinenza Parte_1 delle parti nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che, dal momento che il sig. ha sempre percepito Pt_2 l'assegno unico sul proprio conto corrente, si impegna a sottoscrivere entro e non oltre la fine del mese di ottobre 2025 i documenti volti a trasferire l'assegno unico sul conto corrente della sig.ra e si impegna a versare gli arretrati trattenuti a far data dal mese di giugno 2025. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE OT ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. IE OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3475/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Cimpoesu Iuliana, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Banin Elena, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter cpc.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con residenza e Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che i tempi di permanenza del padre con il figlio, salvo diversi accordi, siano disciplinati secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario di lavoro fino alla domenica alle 21,00;
- infrasettimanalmente, nella settimana in cui il signor termina l'orario di lavoro alle 15,30: Pt_2 il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 18,30 -19;
- nelle altre settimane, il lunedì e il giovedì dalle 19,30 circa alle 21,00.
Al fine di agevolare l'organizzazione del calendario, il signor comunicherà alla signora Pt_2
i turni di lavoro. Pt_1
Qualora il sig. intenda tenere presso si sé il figlio oltre le ore 21 dovrà informare la sig.ra Pt_2
o il giorno precedente o almeno 2 ore prima. Pt_1
La signora agevolerà i contatti telefonici fra il padre ed il figlio. Pt_1
- per una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il minore trascorrerà con il padre;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni a partire dall'anno 2025 che il minore trascorrerà con il padre.
- Durante le vacanze estive per n.2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura in cui condurrà il minore e di renderlo reperibile all'altro genitore.
In caso di disaccordo, il minore trascorrerà un anno con la madre il periodo dal 1 al 15 agosto e con il padre il periodo dal 16 al 31 agosto e l'anno successivo con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto e così via;
- In occasione delle altre festività dell'anno (quali 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), si seguirà il criterio dell'alternanza, a partire dall'anno 2025 quando il minore trascorrerà il giorno 25/4 con il padre.
- Il giorno del compleanno del figlio è da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori e, solo in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore.
DISPONE che l'abitazione famigliare, di proprietà esclusiva del signor sia assegnata alla Pt_2 signora , che vi vivrà con il figlio minore, che il signor se ne è Pt_1 Per_2 Pt_2 allontanato nel mese di gennaio 2025, portando con sé i suoi beni personali.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese condominiali ordinarie maturate a far data dall'allontanamento del sig. dall'abitazione saranno a carico della signora;
le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie, a carico del signor Pt_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed educazione del minore quando lo ha con sé.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore versando Parte_2 alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di €150,00 (centocinquanta/00), Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, salvo casi di urgenza, e successivamente documentate, come disciplinate nel Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, siano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. In espressa deroga al citato protocollo, le parti concordano che anche la spesa per la mensa scolastica sarà suddivisa al 50%. Le spese straordinarie verranno regolamentate fra le parti alla fine del mese in cui sono state sostenute.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla signora , mentre le detrazioni fiscali saranno di pertinenza Parte_1 delle parti nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che, dal momento che il sig. ha sempre percepito Pt_2 l'assegno unico sul proprio conto corrente, si impegna a sottoscrivere entro e non oltre la fine del mese di ottobre 2025 i documenti volti a trasferire l'assegno unico sul conto corrente della sig.ra e si impegna a versare gli arretrati trattenuti a far data dal mese di giugno 2025. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE OT ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.