Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12695 del 2024, del ruolo generale degli affari di Volontaria Giurisdizione, vertente TRA
- , nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Sesti e Lorenzo Sesti, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Sesti e Lorenzo Sesti, giusta procura in atti;
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di mantenimento figli.
Ragioni in fatto e diritto
Visto il ricorso congiunto, con il quale le parti hanno chiesto che l'intestato Tribunale accogliesse la regolamentazione delle condizioni di mantenimento dei figli minori e Per_1 Persona_2 visto il decreto del 23.10.2024 con il quale il Giudice Delegato, ritenuto opportuno che le parti precisino le modalità di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e nonché di Per_1 Persona_2 eventuale assegnazione della casa familiare (atteso che il ricorso fa riferimento al solo mantenimento), rinviava le parti all'udienza del 18.12.2024; viste le note scritte congiunte per l'udienza del 18.12.2024 con il quale le parti hanno precisato le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024, rassegnando le seguenti conclusioni:
“La casa familiare sita in Roma, Via Ottaviano di Montecelio 19, sarà assegnata alla SI.ra , dove vive e continuerà a vivere con i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
[...]
Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
Euro 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore. Le somme di cui sopra saranno annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT. Le somme dovranno essere accreditate direttamente alla SI.ra a cura del Ministero della Giustizia, datore Pt_1 di lavoro del il quale si impegna a comunicare al predetto Ministero le modalità Per_2 del versamento diretto delle somme sopra indicate.
La frequentazione dei figli da parte dei genitori avverrà secondo le seguenti modalità:
• i figli verranno affidati congiuntamente ai genitori, ma vivranno prevalentemente con la madre e trascorreranno con il padre ogni venerdì e sabato e tutti i lunedì ed i mercoledì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00;
• per le principali festività i SIg. e concordano che: Per_2 Pt_1
1
- per la Pasqua, i figli trascorreranno un anno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (c.d. “Pasquetta”) con il padre (con permanenza notturna presso l'abitazione del padre) e l'anno successivo con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione della madre);
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi da concordare con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione del padre) e 15 giorni consecutivi con la madre da concordare con il padre (con permanenza notturna presso l'abitazione della madre). Per eventuali altri giorni, i SIg. e si accorderanno privatamente. Per_2 Pt_1
In occasione della data del compleanno dei figli concordano che le suddette ricorrenze saranno trascorse con entrambi i genitori”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti in favore dei figli minori e rassegnate nel ricorso congiunto depositato in data Per_1 Persona_2
14.10.2024, e precisate e integrate con le note scritte congiunte depositate in data
16.12.2024; vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dispone che le modalità di mantenimento dei figli minori e Per_1 Persona_2 siano regolate in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
14.10.2024, integrato con le note scritte congiunte depositate in data 16.12.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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