Ordinanza cautelare 25 giugno 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02659/2025REG.PROV.COLL.
N. 08608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8608 del 2024, proposto da
A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. in proprio e quale soggetto proponente e mandatario del Programma In.Te.S.A.For.Legno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vania Romano e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Natura Sarda Società Agricola S.S., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 19072/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vania Romano, Claudia Pironti e Raffaella Ferrando dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2024 la A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. (in proprio e in qualità di soggetto proponente e mandatario del programma denominato In.Te.S.A.For.Legno - Innovative tecnologie per lo sviluppo avanzato della filiera foresta legno nel Sud Italia) ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:
- del decreto n. 204859 dell’8 maggio 2024, comunicato in pari data, emesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Direzione generale dell’economia montana e delle foreste, a chiusura negativa della fase istruttoria relativa alla proposta definitiva del contratto filiera “IN.TE.S.A.FOR.LEGNO – Innovative Tecnologie per lo Sviluppo Avanzato della Filiera Foresta Legno nel Sud Italia”;
- ove occorra e nei limiti di interesse, del bando “Contratti di filiera Settore forestale”, approvato e pubblicato il 26 aprile 2023, prot. 221150, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nel settore forestale e le modalità di erogazione delle agevolazioni, in attuazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48567 del 31 gennaio 2023;
- del preavviso di rigetto notificato via pec dall’Ufficio preposto il 28 marzo 2024 e di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, nella misura in cui hanno condotto alla motivazione del rigetto della proposta progettuale de qua , ivi compresi gli eventuali verbali istruttori, non pubblicati né comunicati alla ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- con d.m. n. 48567 del 31 gennaio 2023 il MASAF ha disciplinato i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera nel settore forestale prevedendo l’attribuzione di agevolazioni a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- con successivo Bando n. 221150 del 26 aprile 2023 sono state specificate le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, la Commissione istruttoria, nominata ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Bando, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla presentazione delle domande accertando la regolarità e la completezza delle stesse nonché verificando che fossero state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 8 del Bando;
- all’esito di tale attività istruttoria, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del Bando, con Decreto Direttoriale n. 526172 del 28 settembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate e, in particolare, sono stati individuati i programmi idonei ed ammessi a finanziamento, quelli idonei ma non finanziabili per incapienza dei fondi e, infine, quelli non ricevibili o non ammissibili;
- per i soli programmi ammessi a finanziamento, poi, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Bando, si è aperta una nuova fase istruttoria relativa alla proposta definitiva di contratto di filiera durante la quale la Commissione istruttoria di cui all’art. 11 comma 1 del Bando ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa rispetto a quanto prescritto dal Bando stesso all’art. 10, comma 10;
- nella fattispecie, il programma presentato dalla Società cooperativa A.T.S. Monte Maggiore, (insieme ad altri 6 soggetti beneficiari diretti o indiretti, ovvero: LL AN GN IA ss; Eredi Avv. Salvatore de Santis; Maletta Ercole s.r.l.; A&S Promotion; CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’Analisi dell’economia Agraria – Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL); Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria - beneficiario indiretto) benché nel Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria fosse ai primi posti tra i programmi idonei ed ammessi a finanziamento, non ha superato con esito positivo la fase istruttoria relativa alla proposta definitiva di contratto: - (i) sia perché è emerso che parte degli interventi oggetto del progetto del beneficiario Società cooperativa A.T.S. Monte Maggiore erano stati già effettuati tra i mesi di maggio e giugno del 2023, prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, - (ii) sia perché in relazione al progetto del beneficiario LL AN GN IA SS non è stata trasmessa tutta la documentazione relativa all’istruttoria richiesta dal bando e, in particolare, non è stata dimostrata la totale copertura finanziaria della spesa ammessa del progetto come prescritto dal Bando all’art. 10, comma 10, lett. c), n. II ultimo capoverso;
- con decreto n. 204859 dell’8 maggio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stata rigettata la proposta definitiva del Contratto di filiera “IN.TE.S.A.FOR.LEGNO – Innovative Tecnologie per lo Sviluppo Avanzato della Filiera Foresta Legno nel Sud Italia” presentata ai sensi dell’art. 10 del Bando n. 221150 del 26 aprile 2023.
In particolare, nel decreto da ultimo citato si legge testualmente:
« Ritenuto, dall’esame della documentazione fornita, di non poter comunque approvare la proposta definitiva di contratto a causa del permanere dei seguenti motivi ostativi:
- come confermato nuovamente dal Soggetto Proponente, parte degli interventi previsti dal Progetto del Beneficiario A.T.S. Monte Maggiore sono stati già effettuati nei mesi di maggio e giugno del 2023. Con ciò determinando necessariamente una modifica del Programma in violazione dell’art. 10 comma 7 del Bando, modifica confermata dalla circostanza per cui in sede di approvazione della proposta definitiva di contratto nel documento “Relazione tecnica analitica descrittiva” sono stati per la prima volta descritti, al punto 3.2, interventi di manutenzione della viabilità mai indicati in precedenza. Non rileva, dunque, che non sia stato alterato l’Allegato 4 poiché se gli interventi in esso previsti sono stati già effettuati, il programma approvato non potrà trovare completa attuazione. Da quanto sin qui evidenziato ne deriva anche una difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda allorquando il Beneficiario A.T.S. Monte Maggiore, nel compilare l’allegato 5, ha dichiarato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 di non aver ancora avviato, alla data di presentazione della domanda, il Progetto proposto;
- con riferimento al Progetto del Beneficiario LL AN GN IA SS la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10 comma 10 del Bando non risulta completa. Nonostante le numerose richieste effettuate con PEC del 30 novembre 2023, 5 dicembre 2023, 6 dicembre 2023, con il soccorso istruttorio del 27 dicembre 2023, con le richieste di chiarimenti del 24 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, nonostante la richiesta di proroga concessa il 7 marzo 2024 e il preavviso di rigetto trasmesso il 28 marzo 2024 alla data odierna non è stata prodotta una dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto che fosse sufficiente ai fini richiesti. In particolare, tra i documenti presentati in risposta al preavviso di rigetto con PEC dell’8 aprile 2024 è stata allegata una corrispondenza, che consta di sole due e-mail, da cui emerge che, a fronte di un sollecito, la Banca in data 5 aprile asseriva che appena ci fosse stata la delibera avrebbero rilasciato l’attestazione richiesta. Tale delibera, però, non è stata prodotta nemmeno tardivamente allorquando, nonostante fossero spirati i termini di cui all’art. 10-bis l. 241 del 1990, non era stato ancora emesso il provvedimento definitivo di rigetto ».
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando e dei principi della legge n. 241/1990 relativamente al soccorso istruttorio procedimentale e del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza.
II. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento di fatti e documenti e conseguente difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza n. 19072/1024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
« Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché infondato atteso, in via dirimente, che l’art. 10, ultimo periodo del comma 10, del bando, espressamente prevedeva come necessaria la “dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario”. Né per l’amministrazione è possibile rimodulare “strada facendo” le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate, non potendosi ragionevolmente onerare quest’ultima di tali adempimenti pena il rallentamento complessivo dell’azione amministrativa perché dipendente da ciascun singolo progetto, essedo viceversa onere del proponente di premunirsi di tutta la documentazione necessaria a tal fine ab initio ».
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 19072/1024 ha proposto appello la A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 4533/2024 la Sezione: i) ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.; ii) ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l’udienza pubblica del 20 marzo 2025; iii) ha disposto la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.
9. All’udienza del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità, carenza e contraddittorietà della sentenza gravata: omesso esame dei motivi, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Vizio della motivazione in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso (della dedotta violazione e falsa applicazione del bando ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza; la contestata violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; l’eccesso di potere per travisamento di fatti e documenti e conseguente difetto di istruttoria e la censurata ingiustizia manifesta) ».
Dopo aver premesso che la sentenza impugnata si è concentrata su due aspetti, ovvero (i) la necessaria dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario”, prevista all’art. 10, comma 10, del bando; e (ii) l’impossibilità di “rimodulare “strada facendo” le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate”, pena il rallentamento complessivo dell’azione amministrativa, l’appellante sostiene che:
- A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. non ha mai messo in discussione che il bando chiedesse la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa: in discussione era la definizione di quali fonti potessero (ed anzi dovessero) essere impiegate per addivenire a dimostrare detta copertura;
- il bando e i suoi gli allegati prevedono tra le fonti di copertura anche la quota concessa in conto capitale (circostanza non considerata dal primo giudice);
- l’art. 14, comma 2, del bando prevede che « I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione »: questa disposizione dimostra come non corrisponde al vero l’affermazione per cui il beneficiario sarebbe tenuto ad anticipare l’intera somma costituente il totale fabbisogno per realizzare il progetto: infatti, è espressamente previsto che la somma in conto capitale possa essere anche erogata in anticipazione (fino al 40%), previa prestazione di idonea garanzia;
- anche la circostanza per cui l’erogazione del contributo prefato avvenga per stati di avanzamento non dimostra affatto che il beneficiario debba essere in possesso dell’intero fabbisogno, ma esattamente il contrario: tale affermazione avrebbe avuto senso se l’erogazione del contributo fosse prevista solo ed esclusivamente a completamento del progetto, ma così non è;
- la tesi dell’Amministrazione confligge anche con il senso stesso del contratto di filiera: secondo gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, 2014/C 204/01 (richiamati come fonte di interpretazione del bando), gli aiuti nel settore che ci occupa devono avere un effetto incentivante (punto 3.4), perché «… possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso »;
- se il proponente fosse stato in possesso dell’intera copertura avrebbe autonomamente realizzato l’intervento: proprio la necessità dell’aiuto consente di rispettare il parametro dell’effetto incentivante che solo giustifica questa tipologia di aiuto di Stato;
- è evidente che la dimostrazione della copertura finanziaria non può che riguardare la quota di fabbisogno che deriverà da mezzi proprio e/o finanziamenti (ovvero da altre fonti), escludendo quindi quella coperta dal contributo in conto capitale.
1.1 L’appellante ripropone i motivi spesi avverso il provvedimento di diniego gravato in primo grado, che dimostrerebbero come l’operato della commissione sia illegittimo sotto tutti i profili considerati.
1.1.1 Con riferimento al beneficiario tacciato di non aver prodotto idonea e completa dimostrazione delle coperture previste l’appellante sostiene che:
- LL AN GN IA SS (come tutte le altre partecipanti al procedimento che ci occupa) ha dimostrato esattamente quanto richiesto, allegando le referenze bancarie, la dichiarazione dei redditi 2023 (per persone fisiche, trattandosi di società semplice non tenuta alla presentazione di bilancio), gli estratti conto aggiornati (Monte Paschi di Siena e BPER), così da provare la copertura totale del fabbisogno prospettato;
- la Commissione assegna alla “attestazione bancaria” un valore che non ha, quello cioè di unico documento utile e idoneo a provare la totale copertura della spesa ammessa, sebbene tanto non sia richiesto dal bando, né è stata mai stato prospettato come unica e sola fonte di dimostrazione del possesso del requisito;
- la Commissione, infatti, chiedeva ai partecipanti la produzione di un documento che attesti la totale copertura finanziaria dell’intero progetto (pec del 6 dicembre 2023), da un canto facendo erroneo riferimento alla copertura dell’intero progetto e non solo della quota al netto del contributo in conto capitale, e dall’altro indicando a mero titolo esemplificativo tra i documenti producibili una relazione bancaria, dichiarazione dell’ufficio economico finanziario competente, ferma la affermata possibilità di fornire la prova richiesta con altre e non tassative modalità. E ancora, con la comunicazione del gennaio 2024, si chiedeva l’invio di “relazioni bancarie” con cui gli istituti di credito attestino la totale copertura finanziaria delle spese del progetto, nonché la solidità economica e la capacità finanziaria dei beneficiari, sebbene dette relazioni -come già rassegnato in precedenza- fossero solo una delle modalità ammesse per la riprova del requisito, prova che era stata già fornita;
- da tutta la documentazione prodotta emerge che, a fronte del fabbisogno di euro 213.500,00, di cui in conto capitale (quindi a fondo perduto) euro 87.500,00, l’onere per LL AN GN IA SS era relativo alla prova della copertura dell’importo residuo, pari ad euro 126.000,00, decurtato del valore dell’IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, trattandosi di importo non ammissibile): pertanto questa doveva e ha dimostrato di avere mezzi finanziari per sostenere l’importo di euro 87.500 (pari alla differenza tra 126.000,00 e 38.500,00 di IVA);
- detto importo è completamente coperto dalla giacenza media del conto MPS, anche senza sommare la giacenza media del conto BPER: quand’anche si volesse assumere la necessità della copertura anche per la quota dell’IVA, nel nostro caso anche questo valore risulta coperto, avendo fondi propri disponibili per 170.536,82 euro, importo maggiore degli ipotizzabili 126.000,00 euro;
- a riprova della contraddittorietà della posizione espressa dalla commissione c’è la circostanza che altri soggetti partecipanti al procedimento sono stati ammessi avendo prodotto prova della copertura finanziaria delle sole quote riferite a mezzi propri e/o finanziamenti, con esclusione del valore dell’IVA e della quota in conto capitale, il tutto per il tramite di dichiarazioni bancarie prive dell’indicazione di importi specifici e producendo i bilanci degli anni pregressi.
1.1.2 Sotto diverso profilo l’appellante sostiene che:
- il bando di contratto, così come tutti gli allegati predisposti dall’amministrazione avversa, non indicano mai (e men che mai a pena di esclusione o in via tassativa) quali documenti sono ritenuti necessari al fine di dimostrare il requisito della copertura finanziaria;
- non essendo previsto alcun elenco tassativo di documenti e/o atti idonei a riprovare detto requisito, quando di questo sia stata data congrua prova (come nel caso di LL AN GN IA SS), non poteva né può essere comminata alcuna esclusione dell’operatore, vi è più che questa così grave sanzione non è neanche ipotizzata nel bando della procedura;
- ove mai, invece, dovesse interpretarsi il bando nel senso di consentire una richiesta tassativa, come quella avanzata dalla Commissione avversa, e, per l’effetto, di escludere la società che abbia dimostrato il requisito richiesto con documenti alternativi e equivalenti a quelli ipotizzati dalla commissione (al di fuori -si badi- dai contorni del bando medesimo), non potrà che essere illegittima anche la documentazione di gara, per tutto quanto sinora esposto.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Segue: erroneità, carenza e contraddittorietà della sentenza gravata in relazione alla prospettata possibile rimodulazione del beneficio e alla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa ».
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la possibilità di rimodulare le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate « pena il rallentamento complessivo dell’azione amministrativa », sostenendo che:
- la possibilità è prevista dal bando;
- in un’altra pronuncia il Tar per il Lazio ha valorizzato la possibilità di accoglimento parziale di un progetto, consentendo lo stralcio del programma quando rilevi solo sul piano quantitativo-economico;
- l’astratta (ma assolutamente sconfessata) carenza di copertura parziale del fabbisogno (così quanto articolato rispetto alla posizione della ATS Monte Maggiore, non avrebbe potuto condurre al diniego di tutta la proposta progettuale, ma al più ad una riduzione proporzionale dell’importo ammesso, imponendo alla beneficiaria di coprire con propri fondi le differenze risultanti da detta operazione;
- le irregolarità contestate erano talmente tanto irrilevanti e ininfluenti rispetto alla affidabilità dell’intero assetto da rendere del tutto sproporzionato il provvedimento assunto, che comporta una sanzione (il rigetto totale di un progetto di 897.500,00 euro) per uno “scoperto” ipotetico di circa 50.000,00, importo persino inferiore alla quota del contributo in conto capitale erogato dalla stessa amministrazione;
- rilevante non è solo la lex specialis ma anche il principio di ragionevolezza e di razionalità, del tutto obliati dalla Commissione che ha escluso il progetto presentato dalla ricorrente, e che non possono essere elisi con un colpo di spugna segnalando un presunto “rallentamento complessivo dell’azione amministrativa”, peraltro mai invocato neanche dall’Amministrazione avversa e dalla sua difesa.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Dei motivi assorbiti: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando e dei principi della legge 241/1990 relativamente al soccorso istruttorio procedimentale e del giusto procedimento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza ».
L’appellante ripropone i motivi spesi in primo grado relativamente alla modalità con cui l’Amministrazione ha condotto la fase dell’istruttoria all’esito dell’ammissione e in relazione all’esame della proposta progettuale di dettaglio presentata dalla ricorrente, sui quali il Tar non ha delibato, ritenendo dirimente gli altri aspetti di cui si è detto e dedotto ai punti che precedono.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Agricoltura chiedendo il rigetto dell’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
- ciascun soggetto beneficiario era tenuto a dimostrare la totale, e non parziale, copertura finanziaria della spesa ammessa del progetto come imposto dal Bando all’art. 10, comma 10, lett. c), n. II, ultimo capoverso;
- il versamento del contributo in conto capitale non avviene ex ante rispetto alla realizzazione degli interventi, ma ex post .
- pur se la documentazione trasmessa fosse stata considerata in astratto idonea alla dimostrazione della totale copertura finanziaria del progetto, non sarebbe stata comunque sufficiente giacché da tale documentazione emergerebbe, come riportato nel ricorso, che il beneficiario LL AN GN IA SS abbia la disponibilità di fondi pari ad € 170.536, 82. Sarebbe quindi dimostrata solo in parte qua la copertura finanziaria rispetto al fabbisogno complessivo del progetto (€ 213.500,00).
Il Ministero, quindi, contesta il fondamento dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello.
5. Il Collegio preliminarmente dà atto che parte appellante ha provveduto alla notifica per pubblici proclami in ottemperanza all’ordinanza n. 4533/2024 della Sezione, richiamata in narrativa.
6. L’appello è fondato per quanto di ragione.
Come correttamente rilevato dall’appellante, il punto in discussione non è se dovesse essere dimostrata la totale copertura finanziaria della spesa ammessa. La domanda in ordine alla quale ruota la presente controversia è se “tra le voci che concorrono alla dimostrazione della disponibilità della copertura finanziaria concorre o no la quota concessa in conto capitale” (il Bando definisce «Contributo in conto capitale», il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero).
Una serie di indici portano a ritenere che a tale domanda debba essere data risposta affermativa.
Vero è che l’art. 10, comma 10, del Bando, impone la “dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario”. Ma tale norma deve essere interpretata alla luce del contesto complessivo della lex specialis regolante la procedura.
Per questa via emergono alcuni dati significativi:
- (i) nell’individuare i contenuti del “piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento del piano finanziario”, la stessa Amministrazione, nell’elencare le differenti tipologie di coperture, (insieme a mezzi propri, a finanziamenti bancari, e così via) contempla espressamente il “contributo in conto capitale” (cfr. il modello di “Scheda sintetica del progetto del soggetto beneficiario”, contenuta nell’allegato 4 del Bando);
-(ii) a norma dell’art. 14, comma 2, del Bando i beneficiari possono richiedere al Ministero l’anticipo del contributo in conto capitale per un importo che può raggiungere il 40% dello stesso (tale norma lascia intendere che non è necessario che il richiedente debba necessariamente possedere in proprio ed ex ante l’intera disponibilità dei mezzi necessari).
Gli indici normativi appena richiamati conducono ad un’unica soluzione: l’Amministrazione non poteva negare il contributo unicamente in ragione della asserita mancata dimostrazione del possesso dell’intera somma necessaria in virtù delle coperture finanziarie bancarie attesa la molteplicità di mezzi o strumenti di copertura a cui i candidati avrebbero potuto fare ricorso esplicitandone l’intenzione nel piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento.
Compito dell’Amministrazione era verificare la fattibilità del progetto alla luce del predetto piano e conseguentemente dell’insieme delle disponibilità finanziarie prospettate ivi compresa la quota in conto capitale.
Sotto questo profilo occorre considerare che l’art. 14 del Bando – al di là delle possibili anticipazioni dei contributi in conto capitale pur consistenti (perché pari al 40%) - prevede le quote del contributo in conto capitale vengono erogate per stato di avanzamento della spesa. Ovvero, via via che il progetto avanza, il beneficiario ottiene contributi in conto capitale che consentono (unitamente o anche senza ricorso alla quota ottenibile come anticipazione) di procedere nella realizzazione del progetto stesso.
L’Amministrazione – a fronte della comprovata liquidità finanziaria dell’impresa alla luce della giacenza media - avrebbe dovuto spiegare meglio ed in modo più preciso per quale ragione il quadro delle risorse proposto dall’appellante, comprensivo della quota in conto capitale, non risultava sufficiente a garantire la fattibilità del progetto o risultava squilibrato: sussiste quindi un difetto di motivazione.
7. Alla luce di quanto esposto è fondato il primo motivo di appello anche con riferimento alla posizione di LL AN GN IA SS.
In sede di rinnovazione del procedimento l’Amministrazione dovrà motivare in ordine alla idoneità ovvero all’inidoneità del piano finanziario, comprensivo della quota in conto capitale, a raggiungere la totale copertura della spesa ovvero ad assicurare la realizzabilità del progetto.
Tale la questione principale della controversia.
Essendo il provvedimento plurimotivato si rileva che gli interventi già effettuati che avrebbero portato alla difformità progettuale sono stati giustificati come operazioni antincendio, non discrezionali né posticipabili, in quanto previsti dalla legge.
A fronte di questa giustificazione l’amministrazione ha replicato nel modo seguente nella memoria finale: “…per quanto l’art. 3, comma 4, legge Regione Puglia n. 38/2016 prevede che tali attività di prevenzione non siano assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo, si segnala che la legge richiamata, in virtù dell’evoluzione normativa, deve comunque essere letta in combinato disposto con la più recente Legge Regionale Puglia del 21 marzo 2023, n. 1 che riordina ed aggiorna la normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali in coerenza con quanto sancito dal d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). In particolare, l’art. 17 di detta norma inserisce gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi nelle attività di gestione forestale; al successivo art. 19 al comma 6 prevede che gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia, a valere su proprietà inferiori ai dieci ettari, in assenza di uno strumento di pianificazione, siano soggetti all’autorizzazione regionale al taglio di cui al comma 1, lettera b), secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale. Nel progetto del beneficiario A.T.S. Monte Maggiore, però, non si fa riferimento alla presenza di un piano di gestione o strumento equivalente.
In ogni caso, il comma 8 dello stesso art. 19 legge Regione Puglia n. 1/2023 sancisce che gli interventi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico o di pubblica utilità, quali potrebbero considerarsi quelli oggetto di gravame, sono comunque soggetti alla comunicazione semplice, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale. Nemmeno tale comunicazione, però, è stata versata in atti.
Infine, è bene evidenziare come l’art. 3, comma 4, legge Regione Puglia n. 38/2016 specifichi chiaramente che i proprietari e i conduttori debbano svolgere gli interventi a proprie spese.
Sul punto la controparte – odierna appellante – ha rilevato che si tratta di un’inammissibile integrazione postuma del provvedimento.
Ha poi precisato che:
- le attività previste dalla norma sono state effettuate entro i termini di legge (31 maggio dell’anno passato) e a fronte di una necessità oggettiva;
- gli interventi di cui al comma 4 (per i quali non è neanche necessaria una comunicazione, figurarsi la dimostrazione della necessità degli stessi invero non contestata dall’amministrazione che ipotizza la necessità di un’autorizzazione per effetto della normativa più generale), hanno interessato un’area boschiva, come espressamente già dichiarato con le note offerte dalla ATS Monte Maggiore nel riscontro del 6 marzo 2024 (doc. 16 del fascicolo di primo grado), nel quale si è esplicitato che detti interventi hanno riguardato “le aree del bosco nel Comune di Carlantino alle località “Morgia dei Tresi” e “Serra Fullona”, censiti catastalmente al foglio 9, particelle 365 e 435; foglio 10, particelle 141, 180, 201, 244, 19, 101, 246, 30,28, 211, 26, 212, 35, 223, 43, 44, 169, 168, 89, 117, 229, 118, 227; foglio 18 p.lla 81; foglio 20 p.lle 6, 7, 146, 152, 153, 118, 193, 243, 264”.
Si tratta con tutta evidenza delle “superficie boschive” che sono tutte progettualmente interessate da un intervento valutato dall’Autorità di BA ( documento in atti allegato 19 14 c ) in parte anticipato a fini antincendio, mentre l’art. 19 comma 6 richiama l’art. 17 comma 4 della legge regionale n. 1 del 2024 che riguarda gli interventi silvicolturali ordinari in quanto il citato articolo 17 recita:
“Sono definiti pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco e delle aree assimilate a bosco e disciplinate dal regolamento forestale di cui all’articolo 12, al termine delle quali l’uso del suolo rimane forestale” questi ultimi solamente soggetti ad autorizzazione.
A fronte di questa situazione documentale e del quadro normativo l’amministrazione deve riconsiderare i motivi del rigetto dando rilievo specifico alle ragioni di prevenzione degli incendi degli interventi effettuati non ostativi all’ammissibilità dell’intervento, eventualmente stralciando il valore degli interventi già effettuati a scopo antincendio dalle spese ammissibili.
7.1 Sussistono giusti motivi, data la particolarità della questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO