TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3173/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BEDOGNI ELENA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARBIERI SERENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal decreto emesso dal
Tribunale medesimo ex art.337 bis c.c. in data 08/05/2014 all'esito del procedimento n.372/2014 RG Vol.,
acquisito il parere del Pubblico Ministero, voglia recepire l'accordo extragiudiziale dagli stessi raggiunto e precisamente: 1) disporre l'affido condiviso paritario di , con collocamento alternato della Per_1 minore pressi i genitori;
precisamente dare atto che la figlia minore è collocata dal padre il lunedì Per_1 sera, tutto il giorno del martedì, il giovedì sera ed a week end alternati, con decorrenza dal venerdì sera fino al lunedì mattina. I periodi restanti OL saranno collocati presso la residenza della madre.
2) Disporre la revoca dell'assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
dell'importo di € 400,00 mensili previsto a carico del padre.
3) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore Per_1 in forma diretta, concorrendo
altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia secondo il protocollo
adottato dal Tribunale di Mantova, fatta eccezione per le spese scolastiche e di trasporto scolastico che verranno sostenute esclusivamente dal sig. . Parte_1
4) La residenza della minore rimarrà presso la residenza della madre fino al raggiungimento della maggiore
età.
5) Disporre che l'assegno unico in favore di venga percepito al 50% da Per_1 entrambi i genitori.
6) Spese compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
2 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data 08/05/2014 all'esito del procedimento n.372/2014 RG Vol. dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3173/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BEDOGNI ELENA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARBIERI SERENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal decreto emesso dal
Tribunale medesimo ex art.337 bis c.c. in data 08/05/2014 all'esito del procedimento n.372/2014 RG Vol.,
acquisito il parere del Pubblico Ministero, voglia recepire l'accordo extragiudiziale dagli stessi raggiunto e precisamente: 1) disporre l'affido condiviso paritario di , con collocamento alternato della Per_1 minore pressi i genitori;
precisamente dare atto che la figlia minore è collocata dal padre il lunedì Per_1 sera, tutto il giorno del martedì, il giovedì sera ed a week end alternati, con decorrenza dal venerdì sera fino al lunedì mattina. I periodi restanti OL saranno collocati presso la residenza della madre.
2) Disporre la revoca dell'assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
dell'importo di € 400,00 mensili previsto a carico del padre.
3) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore Per_1 in forma diretta, concorrendo
altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia secondo il protocollo
adottato dal Tribunale di Mantova, fatta eccezione per le spese scolastiche e di trasporto scolastico che verranno sostenute esclusivamente dal sig. . Parte_1
4) La residenza della minore rimarrà presso la residenza della madre fino al raggiungimento della maggiore
età.
5) Disporre che l'assegno unico in favore di venga percepito al 50% da Per_1 entrambi i genitori.
6) Spese compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
2 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data 08/05/2014 all'esito del procedimento n.372/2014 RG Vol. dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3