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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 162 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
C.F. , in giudizio con l'avv. Stefano Di Filippo Parte_1 C.F._1
-attrice-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Camillo Tatozzi
-convenuta-
***
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contratiis reiectis: Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità pt, per le ragioni esposte in narrativa dalle quali emerge una responsabilità di tipo contrattuale a carico della società convenuta per l'inadempimento e/o in via esclusiva e/o sussidiaria e/o concorrente per responsabilità speciale ex art. 2051 cod. civ. e/o in via ulteriormente gradata un'ipotesi di responsabilità generale ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni in favore della sig.ra , quantificati in Parte_2 complessivi € 6.805,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria ed in ogni caso ritenuta congrua dal Giudicante, oltre € 1.500,00 a titolo di spese stragiudiziali e così complessivi € 8.305,00. Con condanna alle spese legali di grado”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia alla Giustizia dell'Onorevole Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa: nel merito: in via principale, rigettare la domanda;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore, riducendo proporzionalmente il danno risarcibile;
con vittoria, in ogni caso, delle competenze e spese del giudizio”.
1 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_2
(di seguito anche solo “ ) in qualità di concessionario e/o Controparte_1 CP_1 gestore del tratto stradale A14, teatro del sinistro occorso il 12.07.2018 alle ore 19:30 circa, al fine della sua condanna al risarcimento dei danni subiti dal furgone commerciale Citroen Jumper
FP118LE, di sua proprietà, quantificati in euro 6.805,00, oltre spese di assistenza stragiudiziale.
I-1.1. A sostegno della propria pretesa la ha allegato e dedotto: Parte_2
- di essere proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, condotto da Controparte_2
- che il predetto furgone, transitando sul tratto autostradale preceduto dall'autocisterna tg.
DE183XW, giunto all'altezza del km 172+500 (tenimento di Fano), aveva impattato una carcassa di pneumatico già presente sul manto autostradale;
- che il conducente aveva chiamato il 113 e l'operatore aveva riferito di essere già a conoscenza dell'insidia in parola e di averla già segnalata.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio ai fini del rigetto delle domande attoree CP_1
o, in subordine, l'accertamento del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente riduzione proporzionale del quantum.
I-2.1. ha, tra l'altro, dedotto e allegato: CP_1
- che la responsabilità esclusiva del dedotto evento dannoso (avvenuto in condizioni di traffico normali ed in pieno giorno) doveva essere imputata esclusivamente al conducente del veicolo, condotto ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed alle condizioni di tempo e di luogo e senza il rispetto delle adeguate distanze, sì da non avvedersi per tempo dell'ostacolo presente sulla corsia di marcia;
- che non vi erano stati ulteriori sinistri né precedenti segnalazioni come era possibile desumere dall'allegato giornale della sala radio della società – VII Controparte_1
Tronco di Città S. Angelo del 12 luglio 2017;
- che i costi per le riparazioni dovevano considerarsi eccessivamente alti e che quelli per la fase di assistenza legale stragiudiziale non erano dovuti.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e l'escussione del testimone Tes_1
(cfr. verbale udienza 24.05.2021), è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 al cui esito, con ordinanza del 28.03.2025, comunicata in pari data, il procedimento è stato riservato per la decisione, in ragione dell'espressa rinuncia da parte di ambo le parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In ordine alla domanda formulata dall'attrice in via principale, appare opportuno rammentare che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione di custodia sussistente tra la res e colui che sulla stessa esercita l'effettivo potere di controllo. È su tale soggetto, difatti, che grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n.
2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
II-4.1. Dalla prospettiva dell'imputazione soggettiva, la fattispecie in esame si atteggia, dunque, quale forma di responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata alla sussistenza:
a) di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, sussistente ove quest'ultimo abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche
(cfr. Cass. civ., n. 20427/2008) e che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (in termini,
Cass. civ., sez. III, 22/03/2016, n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.);
b) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito inteso come fattrice esterno, eccezionale ed imprevedibile, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
II-4.2. Da tale consolidata interpretazione si dipanano precise conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi.
L'attrice, difatti, deve provare il rapporto di custodia, l'esistenza del danno, la sua derivazione causale dalla cosa. La convenuta è invece chiamata a offrire la prova liberatoria del ricorrere del caso fortuito, con la conseguente interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno (cfr., ex multis,
Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
II-4.3. La fattispecie in esame trova piana applicazione al proprietario, al gestore o al concessionario della rete autostradale, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, idonea ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. È poi configurabile il caso fortuito in relazione alle situazioni di pericolo ingenerate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che,
3 nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr. Cass. n. 7763/07).
Simili coordinate ermeneutiche trovano del resto conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode
(nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33128 del 18.12.2024, Rv. 673199-02).
II-5. Nel rapportare il quadro normativo e giurisprudenziale al caso che qui occupa, occorre fare riferimento agli elementi di fatto essenziali dell'occorso.
A tal fine, risulta dal modulo di rilevamento di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia
Stradale che l'incidente è avvenuto il 12.07.2018 alle ore 19:44, sull'autostrada A14, km 172+2500 in una giornata serena, con visibilità buona, in un tratto di strada rettilineo ed asciutto. La Polizia intervenuta ha, inoltre, accertato che il furgone ha riportato danni descritti nei seguenti termini:
“radiatore piegato – paraurti anteriore danneggiato – parartie sottostanti distaccate”. Simile accertamento risulta poi suffragato dalle foto prodotte in atti, le quali attestano i danni subiti dal veicolo.
L'attrice ha poi prodotto la trascrizione del colloquio intervenuto tra il conducente del veicolo e gli operatori del 113 (cfr. doc. n. 2 – fascicolo di parte attrice), dalla quale si evince che l'operatore, ancor prima di apprendere dell'intervenuto sinistro – e immaginando che si trattasse dell'ennesima mera segnalazione – afferma “è già stato segnalato il copertone, grazie”.
II-5.1. Da tali elementi emerge la tranquillante prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata
(anche) ai sensi dell'art. 2051 c.c.
II-6. Di contro, non ha fornito la positiva prova del caso fortuito, per come intesa dal CP_1 formante giurisprudenziale sopra brevemente richiamato, limitandosi a deduzioni generiche sia con riferimento alla mancata conoscenza della presenza della carcassa di pneumatico – smentita da quanto riferito nel colloquio dall'operatore del 113 – sia al concorso di colpa del conducente, fondato su prospettazioni meramente ipotetiche e non corroborate dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale intervenuta.
II-7. Il corredo documentale offerto dalla parte attrice (cfr. doc. nn. 9, 10, 11 e 12 – fascicolo di
4 parte attrice), unitamente alle risultanze dell'espletata prova orale (cfr. verbale udienza 24.05.2021), consentono di ritenere provato il quantum debeatur nella misura di euro 6.805,00. Non può farsi luogo invece alla liquidazione dell'ulteriore importo per le spese di assistenza stragiudiziale, in difetto di prova positiva della corresponsione del relativo importo (cfr. doc. n. 14 – fascicolo di parte attrice).
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. va condanna dunque al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro CP_1
6.805,00. Nulla è dovuto a titolo di accessori del credito in difetto di specifica domanda sul punto.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia individuato nello scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 6.805,00 in Controparte_1 favore di per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi e in euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo il 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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