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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 6335/2024 TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaella Casamassima
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Lorenzo Caporusso Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 06.12.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 644/2024, pubblicata in data 08/02/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 13836/2023), formulavano domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale dell'11.12.2024 con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 26 marzo 2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso
è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per cui è procedimento, dal quale non sono nati figli.
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti in AD (BA) il 14 maggio
2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2016);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 06.12.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 6335/2024 TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaella Casamassima
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Lorenzo Caporusso Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 06.12.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 644/2024, pubblicata in data 08/02/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 13836/2023), formulavano domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale dell'11.12.2024 con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 26 marzo 2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso
è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per cui è procedimento, dal quale non sono nati figli.
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti in AD (BA) il 14 maggio
2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2016);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 06.12.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato