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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1117/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sicari Maria, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Vittorio Perelli n. 60, Cittanova (RC),
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bernava Maria Concetta per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taurianova (RC), via Sen Loschiavo, n.16;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2024.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 03.08.2020, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 05.07.2014 con e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a Controparte_2 Persona_1
Cosenza il 09.01.2019). Evidenziava che il matrimonio con il aveva attraversato diversi CP_1
momenti di profonda crisi affettiva e coniugale, a causa dell'aggressività anche verbale del resistente, il quale non condivideva con la moglie alcunché, tanto che la ricorrente scopriva all'improvviso che il coniuge era pieno di debiti. Tale clima di tensione, creato dal , CP_1
rendeva in intollerabile la convivenza ed arrecava turbamento anche ai figli, ancora in tenera età. La evidenziava, ancora, che il , dal 24 dicembre 2019, aveva lasciato la casa Pt_1 CP_1
coniugale e si era trasferito a Ventimiglia, portando con sé anche la tessera del reddito di cittadinanza, provvedendo a corrispondere volontariamente alla moglie, quale mantenimento per i figli, la somma mensile di € 400,00 per i mesi di marzo, aprile, giugno e luglio.
In conclusione, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- DICHIARARE la separazione dal coniuge , nato a [...] il Controparte_1
02.05.1984 e residente in [...], con addebito a quest'ultimo per la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- AFFIDARE i figli e , stante l'assenza del padre dalla Calabria, in Controparte_2 Per_1
via esclusiva alla madre, con la quale coabiteranno presso la casa coniugale, stabilendo tempi e modalità di incontro con il genitore non collocatario;
- ASSEGNARE alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questa, con il relativo arredo, nella quale continuerà a vivere con i figli e . Controparte_2 Per_1
- ORDINARE al Sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutabile annualmente, non inferiore ad € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al Controparte_2 Per_1
50% delle spese straordinarie relativi a questi ultimi.
, costituendosi in giudizio, evidenziava che, effettivamente, il matrimonio non Controparte_1
si era rivelato felice, a causa dell'incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis e, pertanto, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e vani erano stati i tentativi di affrontare e risolvere positivamente la crisi affettiva, soprattutto allorquando la Pt_1
insistette affinché il marito andasse via di casa. Evidenziava che il proprio atteggiamento era stato improntato al rispetto della moglie, senza mai manifestare disinteresse o violazione dei doveri coniugali, ma agendo sempre nel pieno rispetto della stessa, tanto da andare via da casa pur di fare stare bene la moglie quando ebbe manifestato l'intollerabilità della convivenza, pretendendo che il lasciasse la casa coniugale il 24.12.2019. Evidenziava di aver cercato di mantenere un CP_1
rapporto cordiale con i figli e, dopo una prima fase in cui era stato dapprima presso i propri genitori, trovava lavoro in Ventimiglia e da ultimo presso il Principato di Monaco, il tutto senza far mancare nulla alla prole, tanto da aver sempre corrisposto alla moglie, quale mantenimento per i figli, la somma mensile di euro 400,00.
Pertanto, il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 “a- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b- Affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi con prevalente Controparte_2 Per_1
collocazione dei piccoli presso la madre alla quale verrà assegnata la casa familiare;
c- Disporre che il signor versi alla sig.ra nel solo interesse dei minori la somma CP_1 Pt_1
mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie (ludiche, mediche e scolastiche) da concordare preventivamente tra le parti quand o non siano caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
All'udienza del 19.01.2021, prevista per la comparizione delle parti, falliva il tentativo di conciliazione e, con ordinanza depositata il 21.01.2021, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei minori (obbligo del marito di versare 400,00 € alla moglie a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie) e rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per le ulteriori determinazioni.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative ex art. 709 terzo comma c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive richieste.
All'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, in data 26.03.2021, la causa veniva assunta in decisione per la pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 665/2021 R.S., pubblicata il 19/07/2021, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori determinazioni;
inoltre, in via provvisoria ed urgente nell'interesse dei coniugi e dei minori e, ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, venivano adottati i seguenti ulteriori provvedimenti: “- affida, in via provvisoria ed urgente, i minori (nato a [...] il [...]) e Controparte_2 Per_1
(nato a [...] il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno
[...]
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i bambini abbiano collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni qual volta la situazione personale e lavorativa glielo consente, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori ancora in tenera età; in ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto dalle ore 19.00 alle ore 20.00; durante il mese di agosto, i bambini rimaranno a settimane alterne in modo continuativo con ciascun genitore, con diritto di visita dell'altro genitore per tre pomeriggi dalle 17.00 alle
20.00; - assegna la casa coniugale ad , con il diritto del resistente, previo accordo Parte_1 con la moglie, di ritirare dal predetto immobile i propri effetti personali;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio”.
Concesse le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il resistente Controparte_1 chiedeva “di aggiungersi quanto alla regolamentazione degli incontri padre-figli le modalità tenendo conto la distanza e, stante il forte legame tra i bambini e il padre, si ritiene necessario concordare il diritto di visita e quindi: - Stabilire che il padre ha diritto di sentire i minori tutti i giorni telefonicamente, concordando con la madre il miglior orario possibile tenendo contro degli orari di lavoro del resistente;
- Stabilire che il padre avrà diritto di tenere i figli con sé durante il periodo estivo per 30 giorni da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei separandi;
- Per le vacanze Natalizie per il periodo in cui il signor CP_1
sarà in Calabria concordare il diritto dello stesso di trascorrere con i figli più tempo possibile compatibilmente con gli orari e con gli impegni della sig.ra e quindi permettendo allo Pt_1
stesso di pranzare con i minori ovvero il diritto di pernottamento degli stessi presso il domicilio del padre, compatibilmente con le esigenze che le età dei piccoli manifestano;
- Per le vacanze di
Pasqua si richiedono gli stessi criteri, ovvero sarà osservata l'alternanza per i giorni di Pasqua e
Pasquetta, del pranzo e/o della cena, permettendo ai genitori di poter goder della presenza dei figli tutti i giorni;
- Stabilire che in caso di malattia dei figli, la madre dovrà avvisare il padre che, compatibilmente con la distanza e con i propri impegni avrà la facoltà di assisterli ovvero di sentirli anche più volte al giorno.”
Il Tribunale, preliminarmente all'ammissione dei mezzi istruttori, formulava una proposta conciliativa alle parti (cfr. ordinanza dell'11.03.2022) che tuttavia non aveva buon esito, e, pertanto, procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori, dando altresì mandato all' e ai SST di effettuare CP_3
indagini psico-sociali sui minori e sui loro genitori, disponendo, altresì, gli accertamenti tributari su entrambe le parti.
La causa proseguiva con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento delle indagini disposte sul nucleo familiare, con l'attivazione dei percorsi di supporto alla capacità genitoriale della coppia.
All'udienza del 17.03.2023 veniva temporaneamente disciplinato il diritto di visita per l'imminente periodo pasquale, nonché le parti trovavano un accordo affinché i minori trascorressero del tempo con gli zii e i nonni paterni.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10.10.2024 il resistente precisava Controparte_1
le conclusioni chiedendo: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione: -Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
-Affidare i minori Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), in maniera Per_1
condivisa ai genitori e , i quali dovranno esercitare Controparte_1 Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori, con collocamento della prole presso la casa coniugale assieme alla madre;
-Disporre che i SST e l'E.I.P., territorialmente Parte_1
competenti, proseguano nel monitoraggio dei minori e del nucleo familiare;
-Disporre che il sig.
possa vedere e tenere con sé i bambini e ogni Controparte_1 Controparte_2 Per_1
qual volta la situazione personale e lavorativa gli consente di far rientro in Italia(Calabria), previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori. In ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto dalle ore 19.00 alle ore 20.00. -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con Controparte_1
sé i figli durante il periodo estivo per 30 giorni da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei coniugi;
nelle vacanze natalizie, per il periodo in cui il signor sarà in Calabria, concordare il diritto dello stesso di trascorrere più tempo CP_1
possibile con i figli compatibilmente con gli orari e con gli impegni della sig.ra di pranzare Pt_1
con i minori oltre il diritto di pernottamento dei figli stessi presso il domicilio del padre, in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
nelle vacanze pasquali disporre i medesi criteri del periodo natalizio con la precisazione che i bambini trascorreranno alternativamente con ognuno dei genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta, pranzo e/o cena, ed il potrà godere CP_1
della presenza dei figli tutti i giorni. -Disporre che in caso di malattia dei figli, la madre dovrà avvisare il padre che, compatibilmente con la distanza e con i propri impegni, avrà la facoltà di assisterli ovvero di sentirli telefonicamente anche più volte al giorno. -Disporre che il sig. CP_1
versi in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli
[...] Parte_1 minori di età e l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Controparte_2 Per_1 figlio), da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il gg. 5 di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate, e quelle urgenti anche se non concordate. -Rigettare la domanda di addebito della ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. -Dichiarare Parte_1
inammissibili le altre domande formulate dalla ricorrente . -Disporre che i nonni Parte_1
paterni possano vedere e trascorrere del tempo con i minori previo accordo con la sig.ra Pt_1
e compatibilmente con gli impegni bambini. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
[...]
-Concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.”
La ricorrente, , con le proprie note di trattazione scritta, evidenziava che i figli Parte_1
minori, in data 24.9.2024, avevano espletato visita di controllo presso l'ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma e che il padre non li aveva accompagnati né raggiunti a Roma né aveva contributo alle relative spese straordinarie
(viaggio, pernottamento e vitto), continuando a corrispondere l'assegno di mantenimento in modo discontinuo e non versando alcunché per i mesi di settembre ed ottobre 2024. Pertanto, Pt_1
precisava le conclusioni, chiedendo di: “- DICHIARARE la separazione dal coniuge
[...]
, nato a [...] il [...], con addebito a questo per la grave Controparte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. - AFFIDARE i figli e , Controparte_2 Per_1 stante l'assenza del padre dalla Calabria ed il comportamento tenuto dallo stesso, in via esclusiva alla ovvero stabilire che nell'esercizio della responsabilità genitoriale le decisioni di Pt_1
maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione ed alla salute, sono assunte esclusivamente dalla madre. - ASSEGNARE alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questa, con il relativo arredo, nella quale continuerà a vivere con i figli e . - Controparte_2 Per_1
FISSARE tempi e modalità di incontro tra i figli ed il genitore non collocatario. - ORDINARE al
Sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 rivalutabile annualmente, non inferiore ad € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Controparte_2 Per_1
straordinarie relativi a questi ultimi. - CONDANNARE il Sig. al pagamento di Controparte_1 spese e competenze di giudizio.”
La causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 665/2021 R.S., pubblicata il 19/07/2021, vi è stata già la pronuncia sullo status ed è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Le ulteriori questioni da scrutinare riguardano la domanda di addebito al resistente, l'affidamento dei figli minori e le questioni economiche.
3. La domanda di addebito della separazione chiesta dalla ricorrente a carico del deve CP_1
essere rigettata.
È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui la domanda di addebito, autonoma rispetto alla richiesta di separazione (Cass., n. 6668/2018), presuppone l'accertamento, in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, di una specifica responsabilità per la crisi coniugale. Si richiede, a tal fine, che sia stata attuata una condotta contraria "ai doveri che derivano dal matrimonio" (art. 151
c.c.), e che tale condotta sia stata effettivamente la causa della fine del matrimonio (cd. nesso di causalità), il cui onere della prova grava esclusivamente sulla parte richiedente l'addebito, essendo onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., n. 3923/2018). Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché, nonostante tutto, la cop pia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta inadempiente (cfr. Cass. civ 18074/2014, Cass. Civ. 119/2017).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I,
7/9/99 n. 9472), "…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…" (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).Il giudice può dichiarare la separazione con addebito soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e dell'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante solo in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Al contrario invece, il giudice dovrà necessariamente astenersi dal pronunciare la separazione con addebito qualora non si raggiungesse la piena prova del fatto che la condotta contraria ai doveri del matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della convivenza.
Per quanto attiene poi all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda”(Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059).
Ciò premesso, dagli atti di causa e dell'istruttoria condotta non risultano provati dalla quegli Pt_1
specifici fatti a carico del resistente che possano ritenersi atti a ritenere che essi stessi CP_1
siano stato la causa della crisi coniugale.
Invero, la ricorrente ha sostenuto che il , dopo vessazioni ed umiliazioni, a Controparte_1
dicembre 2019 ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, tacendo della grave situazione debitoria che lo affliggeva. Invero, l'istruttoria condotta non ha consentito di ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia intervenuto quale causa improvvisa di rottura del menage coniugale.
Invero, l'istruttoria condotta ha restituito un quadro di litigi pregressi tra i coniugi, culminato con gli avvenimenti della sera del 24.12.2019, allorquando è avvenuto l'allontanamento del CP_1
dalla casa coniugale. (“ è andato a casa dei suoceri mentre stavamo tutti Controparte_1
cenando. È venuto da solo senza moglie e senza figli. Ciò è accaduto la sera della vigilia di Natale.
Il è quindi rimasto con noi a cenare, ha dormito lì. Il ci ha Controparte_1 Controparte_1
riferito che è venuto lì perché hanno litigato con la moglie ed è stato cacciato di casa”.. “non ho visto una discussione animata, li ho visti soltanto parlare, non ho però distinto cosa si dicevano. A quel punto io per non disturbare me ne sono andato. Preciso di non aver mai presenzia to a delle liti coniugali”, cfr. deposizione teste di parte convenuta udienza del 17.03.2023; Testimone_1
“in quella data mia figlia mi ha chiamato perché stavano litigando, perchè lui voleva andare via”, cfr. deposizione teste di parte attrice udienza del 9.06.2023; “So solo che Testimone_2 Pt_1
( ndr) aveva dei problemi con suo marito” … “non ho sentito davanti a me la Pt_1 Pt_1 insistere affinché il andasse via di casa”.. “Non ricordo se il avesse CP_1 Controparte_1 detto che voleva andare via di casa”, cfr. deposizione teste di parte convenuta , Testimone_3
udienza del 9.06.2023).
Inoltre, il trasferimento al nord per lavoro del non può considerarsi prova della volontà di CP_1
lasciare il tetto coniugale considerando che gli stessi testi hanno dichiarato che “dal 2018 in poi, il
Condello andava e veniva da Ventimiglia” (teste e che“Il sig. , che mi Testimone_2 CP_1
ricordi io, mancava due-tre giorni da casa, con una frequenza di circa una volta al mese, per acquistare e vendere la frutta.” (teste . Testimone_1
Né risultano provate le condotte di violazione dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia: un teste ( ha dichiarato di non sapere, altri hanno dichiarato di non avere Testimone_1
contezza diretta, ma solo de relato (“Per quello che mi riferiva , lei mi diceva che il Pt_1
non le mandava soldi”- ; “Era mia sorella a dirmi che il marito non CP_1 Testimone_3
le dava i soldi. Davanti a me non è mai successo che mia sorella chiedesse i soldi al marito” -
); un altro ha riferito solo che era il resistente a pretendere di occuparsi delle Testimone_4
questioni economiche (“Mia figlia gli chiedeva dei soldi per pagare le bollette e fare la spesa, per i bambini e lui ( ndr) si rifiutava, dicendo che quello che gli serviva per lei e per Controparte_1
i suoi figli, ci pensava lui.”- , mentre le dichiarazioni riguardanti il mancato Testimone_2
sostegno economico dal 2020 in poi si pongono come fatti successivi alla rottura definitiva del coniugio (avvenuta il 24.12.2019), come anche le contestazioni circa il mancato pagamento delle lezioni di Karate o dell'insegnante si pongono in momenti successivi al deposito del ricorso. Quasi tutti i testimoni hanno confermato di non aver assistito direttamente alle dedotte aggressioni verbali del : al riguardo, i testi o non hanno assistito direttamente agli insulti (Crisafulli; CP_1
o proprio non hanno saputo riferire ( ), dunque senza che vi sia stata prova che le Tes_2 Tes_3
presunte violenze verbali siano stati tali da travalicare il limite del rispetto della dignità umana, e, dunque essere tali da integrare dei veri e propri maltrattamenti e, comunque, determinare la rottura del rapporto coniugale (il teste si è limitato a riferire che “In qualche occasione Testimone_4
sono stato presente quando il sig. diceva a mia sorella che lei non serviva a niente, che CP_1 era una buona a nulla e che lei e i loro figli dovevano fare quello che diceva lui.”).
Infine, sui debiti assunti dal resistente, l'esame testimoniale (cfr. deposizioni rese dai testi Tes_2
e ) non ha restituito la prova che tali circostanze abbiano determinato la
[...] Testimone_4
rottura del coniugio.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 40795 del 20 dicembre 2021).
Pertanto, stante l'assenza di prova, va rigettata la domanda di addebito della separazione, formulata dalla ricorrente . Parte_1
4.1 Allo stesso modo anche la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla non può Pt_1
essere accolta.
Premesso che la regola è l'affidamento congiunto della prole e che solo in circostanze eccezionali è ammesso l'affido esclusivo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per il quale in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità (cfr. Cass. Civ. Sez.
I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022). Infatti “In tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022).
In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I,
29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Va evidenziato, infatti, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cassazione civile sez. I, 08/02/2012, n.1777).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, n.30826).
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'affidamento esclusivo, non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. I, sentenza 28/11/2018 n° 30826). Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori e Per_2
tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori. Per_3
Invero, anche le ultime indagini espletate (cfr. relazione EIP dell'11.12.2023) hanno fatto emergere una buona capacità genitoriale in capo ad entrambe le parti, evidenziando come, pur in un quadro di difficile comunicabilità tra i genitori, tuttavia, entrambi i figli hanno intrapreso modalità di relazione positiva con ciascun genitore di riferimento.
Dalle relazioni delle agenzie delegate in atti e, in particolare, anche dall'ultima relazione depositata l'11.09.2024, emergere un quadro, dove, nonostante la difficile comunicazione tra i genitori (“Ad oggi, infatti, gli ex coniugi comunicano esclusivamente tramite messaggi telefonici e tale dialogo avviene solo per lo scambio di notizie riguardanti le attività extrascolastiche o le visite specialistiche a cui vengono sottoposti i minori, e conseguentemente ai relativi pagamenti.”) tuttavia non appaiono elementi di diretto pregiudizio per la prole derivanti da condotte o situazioni di incapacità in capo ai genitori, mentre le modalità di relazione dei minori con il padre risultano comunque adeguate rispetto alla oggettiva distanza geografica, esplicandosi principalmente in videochiamate o, allorquando il rientra in Calabria, passando del tempo con lui Controparte_1 presso i nonni paterni (cfr. relazione citata dell'11.09.2024).
Tuttavia, appare opportuno mantenere l'incarico all' e agli SST, per il monitoraggio della CP_3
situazione familiare, in modo che, qualora si riacutizzi la conflittualità fra le parti, detti Servizi potranno, oltre ad attivare ogni intervento utile per i minori, anche segnalare prontamente la situazione alla Procura minorile (cfr. relazione dell'11.09.2024, in cui gli operatori hanno proposto di “proseguire con l'attività di monitoraggio e avviare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti. Il fine dell'attivazione di tale intervento, ossia l'affiancamento per entrambi i genitori in relazione alle modalità di messa in atto di risposte più idonee ai bisogni educativi dei minori, risulta ad oggi necessario dal momento che, queste, dal punto di vista affettivo sono indispensabili per il sano sviluppo psico- fisico dei minori attenzionati”).
Fermo restando l'affidamento congiunto, il collocamento dei minori va confermato presso la madre
, la quale, comunque rappresenta per la prole il genitore di riferimento, Parte_1
4.3 La casa coniugale, di proprietà dei genitori della ricorrente, viene assegnata alla medesima
, quale genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
4.4 I tempi di permanenza dei minori con il padre vanno regolamentati tenuto conto della distanza geografica e dei possibili rientri in Calabria, secondo le modalità di cui in dispositivo.
4.5. In sede di precisazione delle conclusioni, il resistente ha richiesto di Controparte_1
“Disporre che i nonni paterni possano vedere e trascorrere del tempo con i minori previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni bambini.”. Tale richiesta, formulata Parte_1 ai sensi dell'art. 317bis c.p.c., è inammissibile innanzi al Tribunale ordinario, posto che l'art. 38disp. att. c.c. prevede che “sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli art. 251 e 317 bis del codice civile”.
5. Quanto alla misura di mantenimento dei minori, va ricordato che tale obbligo, in capo ai genitori, deve essere correlato al principio di proporzionalità e deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne
e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso
l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Ciò detto, occorre rilevare che il lavora fuori dall'Italia, e dalle dichiarazioni rese (cfr. CP_1 verbale d'udienza del 20.09.2024) risulta percepire un reddito oscillante tra i 1.700 e i 2.000 euro mensili, mentre la madre risulta percepire provvidenze (principalmente sussid i Parte_1
INPS) per circa 13.000 euro annui (cfr. relazione GDF in atti). Invero, il resistente CP_1
al di là delle predette dichiarazioni rese in udienza, non ha prodotto la documentazione
[...]
reddituale più volte richiesta dal Tribunale (cfr. provvedimenti del 28.10.2022, 17.03.2023,
9.06.2023, 20.10.2023), così omettendo le informazioni circa le proprie reali condizioni economiche, limitandosi solo a produrre documentazioni inesatte o incomplete.
Pertanto, si ritiene di dover fissare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei CP_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie. Va altresì riconosciuto in favore della madre il 100% dell'assegno unico percepito per i minori e , considerata la distanza geografica del padre, con limitati periodi di Controparte_2 Per_1 permanenza dei minori presso di lui, e l'esigenza di assicurare alla madre, presso cui i minori sono collocati per la quasi totalità dell'anno, i mezzi per assicurare l'adeguato benessere dei figli (cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
6. Si ritiene di compensare interamente le spese di giudizio, in relazione alle circostanze che l'istruttoria sui minori è stata condotta d'ufficio dal Tribunale, della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del comportamento non collaborativo del resistente in ordine alle proprie condizioni economiche.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di separazione promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, che Controparte_2 Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori;
- dispone che i minori abbiano collocazione presso la madre , e autorizza il padre Parte_1
a vedere e tenere con sé i bambini e ogni qual Controparte_1 Controparte_2 Per_1
volta la situazione personale e lavorativa gli consente di far rientro in Italia (Calabria), previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori. In ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto di accordo, dalle ore 19.00 alle ore 20.00; inoltre, in mancanza di accordo, comunque il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il periodo estivo per tre settimane consecutive da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei coniugi (in mancanza di accordo, da individuarsi dall'1 al 21 agosto di ogni anno), prevedendo che la madre possa esercitare, in tale periodo, il proprio diritto di visita per due pomeriggi alla settimana dalle 17.00 alle 20.00 laddove il padre passi le proprie vacanze a Taurianova;
durante il periodo natalizio i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 24 dicembre al 29 dicembre con un genitore ed il periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore;
durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con ognuno dei genitori i giorni di Pasqua e Pasqu etta, pranzo e/o cena;
- dispone che i SST e l' territorialmente competenti, proseguano nel monitoraggio del nucleo CP_3
familiare;
- assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
- dispone che il padre versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e con lei Controparte_2 Per_1 conviventi, la somma complessiva di 500,00 Euro (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale per i minori e Controparte_2 Per_1
venga percepito al 100% dalla madre;
[...] Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda del resistente in relazione all'esercizio Controparte_1
del diritto di visita dei nonni paterni;
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, all' ai Servizi Sociali del CP_3
Comune di Taurianova e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presid ente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sicari Maria, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Vittorio Perelli n. 60, Cittanova (RC),
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bernava Maria Concetta per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taurianova (RC), via Sen Loschiavo, n.16;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2024.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 03.08.2020, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 05.07.2014 con e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a Controparte_2 Persona_1
Cosenza il 09.01.2019). Evidenziava che il matrimonio con il aveva attraversato diversi CP_1
momenti di profonda crisi affettiva e coniugale, a causa dell'aggressività anche verbale del resistente, il quale non condivideva con la moglie alcunché, tanto che la ricorrente scopriva all'improvviso che il coniuge era pieno di debiti. Tale clima di tensione, creato dal , CP_1
rendeva in intollerabile la convivenza ed arrecava turbamento anche ai figli, ancora in tenera età. La evidenziava, ancora, che il , dal 24 dicembre 2019, aveva lasciato la casa Pt_1 CP_1
coniugale e si era trasferito a Ventimiglia, portando con sé anche la tessera del reddito di cittadinanza, provvedendo a corrispondere volontariamente alla moglie, quale mantenimento per i figli, la somma mensile di € 400,00 per i mesi di marzo, aprile, giugno e luglio.
In conclusione, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- DICHIARARE la separazione dal coniuge , nato a [...] il Controparte_1
02.05.1984 e residente in [...], con addebito a quest'ultimo per la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- AFFIDARE i figli e , stante l'assenza del padre dalla Calabria, in Controparte_2 Per_1
via esclusiva alla madre, con la quale coabiteranno presso la casa coniugale, stabilendo tempi e modalità di incontro con il genitore non collocatario;
- ASSEGNARE alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questa, con il relativo arredo, nella quale continuerà a vivere con i figli e . Controparte_2 Per_1
- ORDINARE al Sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutabile annualmente, non inferiore ad € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al Controparte_2 Per_1
50% delle spese straordinarie relativi a questi ultimi.
, costituendosi in giudizio, evidenziava che, effettivamente, il matrimonio non Controparte_1
si era rivelato felice, a causa dell'incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis e, pertanto, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e vani erano stati i tentativi di affrontare e risolvere positivamente la crisi affettiva, soprattutto allorquando la Pt_1
insistette affinché il marito andasse via di casa. Evidenziava che il proprio atteggiamento era stato improntato al rispetto della moglie, senza mai manifestare disinteresse o violazione dei doveri coniugali, ma agendo sempre nel pieno rispetto della stessa, tanto da andare via da casa pur di fare stare bene la moglie quando ebbe manifestato l'intollerabilità della convivenza, pretendendo che il lasciasse la casa coniugale il 24.12.2019. Evidenziava di aver cercato di mantenere un CP_1
rapporto cordiale con i figli e, dopo una prima fase in cui era stato dapprima presso i propri genitori, trovava lavoro in Ventimiglia e da ultimo presso il Principato di Monaco, il tutto senza far mancare nulla alla prole, tanto da aver sempre corrisposto alla moglie, quale mantenimento per i figli, la somma mensile di euro 400,00.
Pertanto, il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 “a- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b- Affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi con prevalente Controparte_2 Per_1
collocazione dei piccoli presso la madre alla quale verrà assegnata la casa familiare;
c- Disporre che il signor versi alla sig.ra nel solo interesse dei minori la somma CP_1 Pt_1
mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie (ludiche, mediche e scolastiche) da concordare preventivamente tra le parti quand o non siano caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
All'udienza del 19.01.2021, prevista per la comparizione delle parti, falliva il tentativo di conciliazione e, con ordinanza depositata il 21.01.2021, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei minori (obbligo del marito di versare 400,00 € alla moglie a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie) e rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per le ulteriori determinazioni.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative ex art. 709 terzo comma c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive richieste.
All'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, in data 26.03.2021, la causa veniva assunta in decisione per la pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 665/2021 R.S., pubblicata il 19/07/2021, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori determinazioni;
inoltre, in via provvisoria ed urgente nell'interesse dei coniugi e dei minori e, ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, venivano adottati i seguenti ulteriori provvedimenti: “- affida, in via provvisoria ed urgente, i minori (nato a [...] il [...]) e Controparte_2 Per_1
(nato a [...] il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno
[...]
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i bambini abbiano collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni qual volta la situazione personale e lavorativa glielo consente, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori ancora in tenera età; in ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto dalle ore 19.00 alle ore 20.00; durante il mese di agosto, i bambini rimaranno a settimane alterne in modo continuativo con ciascun genitore, con diritto di visita dell'altro genitore per tre pomeriggi dalle 17.00 alle
20.00; - assegna la casa coniugale ad , con il diritto del resistente, previo accordo Parte_1 con la moglie, di ritirare dal predetto immobile i propri effetti personali;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio”.
Concesse le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il resistente Controparte_1 chiedeva “di aggiungersi quanto alla regolamentazione degli incontri padre-figli le modalità tenendo conto la distanza e, stante il forte legame tra i bambini e il padre, si ritiene necessario concordare il diritto di visita e quindi: - Stabilire che il padre ha diritto di sentire i minori tutti i giorni telefonicamente, concordando con la madre il miglior orario possibile tenendo contro degli orari di lavoro del resistente;
- Stabilire che il padre avrà diritto di tenere i figli con sé durante il periodo estivo per 30 giorni da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei separandi;
- Per le vacanze Natalizie per il periodo in cui il signor CP_1
sarà in Calabria concordare il diritto dello stesso di trascorrere con i figli più tempo possibile compatibilmente con gli orari e con gli impegni della sig.ra e quindi permettendo allo Pt_1
stesso di pranzare con i minori ovvero il diritto di pernottamento degli stessi presso il domicilio del padre, compatibilmente con le esigenze che le età dei piccoli manifestano;
- Per le vacanze di
Pasqua si richiedono gli stessi criteri, ovvero sarà osservata l'alternanza per i giorni di Pasqua e
Pasquetta, del pranzo e/o della cena, permettendo ai genitori di poter goder della presenza dei figli tutti i giorni;
- Stabilire che in caso di malattia dei figli, la madre dovrà avvisare il padre che, compatibilmente con la distanza e con i propri impegni avrà la facoltà di assisterli ovvero di sentirli anche più volte al giorno.”
Il Tribunale, preliminarmente all'ammissione dei mezzi istruttori, formulava una proposta conciliativa alle parti (cfr. ordinanza dell'11.03.2022) che tuttavia non aveva buon esito, e, pertanto, procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori, dando altresì mandato all' e ai SST di effettuare CP_3
indagini psico-sociali sui minori e sui loro genitori, disponendo, altresì, gli accertamenti tributari su entrambe le parti.
La causa proseguiva con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento delle indagini disposte sul nucleo familiare, con l'attivazione dei percorsi di supporto alla capacità genitoriale della coppia.
All'udienza del 17.03.2023 veniva temporaneamente disciplinato il diritto di visita per l'imminente periodo pasquale, nonché le parti trovavano un accordo affinché i minori trascorressero del tempo con gli zii e i nonni paterni.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10.10.2024 il resistente precisava Controparte_1
le conclusioni chiedendo: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione: -Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
-Affidare i minori Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), in maniera Per_1
condivisa ai genitori e , i quali dovranno esercitare Controparte_1 Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori, con collocamento della prole presso la casa coniugale assieme alla madre;
-Disporre che i SST e l'E.I.P., territorialmente Parte_1
competenti, proseguano nel monitoraggio dei minori e del nucleo familiare;
-Disporre che il sig.
possa vedere e tenere con sé i bambini e ogni Controparte_1 Controparte_2 Per_1
qual volta la situazione personale e lavorativa gli consente di far rientro in Italia(Calabria), previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori. In ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto dalle ore 19.00 alle ore 20.00. -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con Controparte_1
sé i figli durante il periodo estivo per 30 giorni da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei coniugi;
nelle vacanze natalizie, per il periodo in cui il signor sarà in Calabria, concordare il diritto dello stesso di trascorrere più tempo CP_1
possibile con i figli compatibilmente con gli orari e con gli impegni della sig.ra di pranzare Pt_1
con i minori oltre il diritto di pernottamento dei figli stessi presso il domicilio del padre, in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
nelle vacanze pasquali disporre i medesi criteri del periodo natalizio con la precisazione che i bambini trascorreranno alternativamente con ognuno dei genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta, pranzo e/o cena, ed il potrà godere CP_1
della presenza dei figli tutti i giorni. -Disporre che in caso di malattia dei figli, la madre dovrà avvisare il padre che, compatibilmente con la distanza e con i propri impegni, avrà la facoltà di assisterli ovvero di sentirli telefonicamente anche più volte al giorno. -Disporre che il sig. CP_1
versi in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli
[...] Parte_1 minori di età e l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Controparte_2 Per_1 figlio), da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il gg. 5 di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate, e quelle urgenti anche se non concordate. -Rigettare la domanda di addebito della ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. -Dichiarare Parte_1
inammissibili le altre domande formulate dalla ricorrente . -Disporre che i nonni Parte_1
paterni possano vedere e trascorrere del tempo con i minori previo accordo con la sig.ra Pt_1
e compatibilmente con gli impegni bambini. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
[...]
-Concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.”
La ricorrente, , con le proprie note di trattazione scritta, evidenziava che i figli Parte_1
minori, in data 24.9.2024, avevano espletato visita di controllo presso l'ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma e che il padre non li aveva accompagnati né raggiunti a Roma né aveva contributo alle relative spese straordinarie
(viaggio, pernottamento e vitto), continuando a corrispondere l'assegno di mantenimento in modo discontinuo e non versando alcunché per i mesi di settembre ed ottobre 2024. Pertanto, Pt_1
precisava le conclusioni, chiedendo di: “- DICHIARARE la separazione dal coniuge
[...]
, nato a [...] il [...], con addebito a questo per la grave Controparte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. - AFFIDARE i figli e , Controparte_2 Per_1 stante l'assenza del padre dalla Calabria ed il comportamento tenuto dallo stesso, in via esclusiva alla ovvero stabilire che nell'esercizio della responsabilità genitoriale le decisioni di Pt_1
maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione ed alla salute, sono assunte esclusivamente dalla madre. - ASSEGNARE alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questa, con il relativo arredo, nella quale continuerà a vivere con i figli e . - Controparte_2 Per_1
FISSARE tempi e modalità di incontro tra i figli ed il genitore non collocatario. - ORDINARE al
Sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 rivalutabile annualmente, non inferiore ad € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Controparte_2 Per_1
straordinarie relativi a questi ultimi. - CONDANNARE il Sig. al pagamento di Controparte_1 spese e competenze di giudizio.”
La causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 665/2021 R.S., pubblicata il 19/07/2021, vi è stata già la pronuncia sullo status ed è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Le ulteriori questioni da scrutinare riguardano la domanda di addebito al resistente, l'affidamento dei figli minori e le questioni economiche.
3. La domanda di addebito della separazione chiesta dalla ricorrente a carico del deve CP_1
essere rigettata.
È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui la domanda di addebito, autonoma rispetto alla richiesta di separazione (Cass., n. 6668/2018), presuppone l'accertamento, in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, di una specifica responsabilità per la crisi coniugale. Si richiede, a tal fine, che sia stata attuata una condotta contraria "ai doveri che derivano dal matrimonio" (art. 151
c.c.), e che tale condotta sia stata effettivamente la causa della fine del matrimonio (cd. nesso di causalità), il cui onere della prova grava esclusivamente sulla parte richiedente l'addebito, essendo onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., n. 3923/2018). Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché, nonostante tutto, la cop pia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta inadempiente (cfr. Cass. civ 18074/2014, Cass. Civ. 119/2017).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I,
7/9/99 n. 9472), "…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…" (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).Il giudice può dichiarare la separazione con addebito soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e dell'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante solo in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Al contrario invece, il giudice dovrà necessariamente astenersi dal pronunciare la separazione con addebito qualora non si raggiungesse la piena prova del fatto che la condotta contraria ai doveri del matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della convivenza.
Per quanto attiene poi all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda”(Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059).
Ciò premesso, dagli atti di causa e dell'istruttoria condotta non risultano provati dalla quegli Pt_1
specifici fatti a carico del resistente che possano ritenersi atti a ritenere che essi stessi CP_1
siano stato la causa della crisi coniugale.
Invero, la ricorrente ha sostenuto che il , dopo vessazioni ed umiliazioni, a Controparte_1
dicembre 2019 ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, tacendo della grave situazione debitoria che lo affliggeva. Invero, l'istruttoria condotta non ha consentito di ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia intervenuto quale causa improvvisa di rottura del menage coniugale.
Invero, l'istruttoria condotta ha restituito un quadro di litigi pregressi tra i coniugi, culminato con gli avvenimenti della sera del 24.12.2019, allorquando è avvenuto l'allontanamento del CP_1
dalla casa coniugale. (“ è andato a casa dei suoceri mentre stavamo tutti Controparte_1
cenando. È venuto da solo senza moglie e senza figli. Ciò è accaduto la sera della vigilia di Natale.
Il è quindi rimasto con noi a cenare, ha dormito lì. Il ci ha Controparte_1 Controparte_1
riferito che è venuto lì perché hanno litigato con la moglie ed è stato cacciato di casa”.. “non ho visto una discussione animata, li ho visti soltanto parlare, non ho però distinto cosa si dicevano. A quel punto io per non disturbare me ne sono andato. Preciso di non aver mai presenzia to a delle liti coniugali”, cfr. deposizione teste di parte convenuta udienza del 17.03.2023; Testimone_1
“in quella data mia figlia mi ha chiamato perché stavano litigando, perchè lui voleva andare via”, cfr. deposizione teste di parte attrice udienza del 9.06.2023; “So solo che Testimone_2 Pt_1
( ndr) aveva dei problemi con suo marito” … “non ho sentito davanti a me la Pt_1 Pt_1 insistere affinché il andasse via di casa”.. “Non ricordo se il avesse CP_1 Controparte_1 detto che voleva andare via di casa”, cfr. deposizione teste di parte convenuta , Testimone_3
udienza del 9.06.2023).
Inoltre, il trasferimento al nord per lavoro del non può considerarsi prova della volontà di CP_1
lasciare il tetto coniugale considerando che gli stessi testi hanno dichiarato che “dal 2018 in poi, il
Condello andava e veniva da Ventimiglia” (teste e che“Il sig. , che mi Testimone_2 CP_1
ricordi io, mancava due-tre giorni da casa, con una frequenza di circa una volta al mese, per acquistare e vendere la frutta.” (teste . Testimone_1
Né risultano provate le condotte di violazione dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia: un teste ( ha dichiarato di non sapere, altri hanno dichiarato di non avere Testimone_1
contezza diretta, ma solo de relato (“Per quello che mi riferiva , lei mi diceva che il Pt_1
non le mandava soldi”- ; “Era mia sorella a dirmi che il marito non CP_1 Testimone_3
le dava i soldi. Davanti a me non è mai successo che mia sorella chiedesse i soldi al marito” -
); un altro ha riferito solo che era il resistente a pretendere di occuparsi delle Testimone_4
questioni economiche (“Mia figlia gli chiedeva dei soldi per pagare le bollette e fare la spesa, per i bambini e lui ( ndr) si rifiutava, dicendo che quello che gli serviva per lei e per Controparte_1
i suoi figli, ci pensava lui.”- , mentre le dichiarazioni riguardanti il mancato Testimone_2
sostegno economico dal 2020 in poi si pongono come fatti successivi alla rottura definitiva del coniugio (avvenuta il 24.12.2019), come anche le contestazioni circa il mancato pagamento delle lezioni di Karate o dell'insegnante si pongono in momenti successivi al deposito del ricorso. Quasi tutti i testimoni hanno confermato di non aver assistito direttamente alle dedotte aggressioni verbali del : al riguardo, i testi o non hanno assistito direttamente agli insulti (Crisafulli; CP_1
o proprio non hanno saputo riferire ( ), dunque senza che vi sia stata prova che le Tes_2 Tes_3
presunte violenze verbali siano stati tali da travalicare il limite del rispetto della dignità umana, e, dunque essere tali da integrare dei veri e propri maltrattamenti e, comunque, determinare la rottura del rapporto coniugale (il teste si è limitato a riferire che “In qualche occasione Testimone_4
sono stato presente quando il sig. diceva a mia sorella che lei non serviva a niente, che CP_1 era una buona a nulla e che lei e i loro figli dovevano fare quello che diceva lui.”).
Infine, sui debiti assunti dal resistente, l'esame testimoniale (cfr. deposizioni rese dai testi Tes_2
e ) non ha restituito la prova che tali circostanze abbiano determinato la
[...] Testimone_4
rottura del coniugio.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 40795 del 20 dicembre 2021).
Pertanto, stante l'assenza di prova, va rigettata la domanda di addebito della separazione, formulata dalla ricorrente . Parte_1
4.1 Allo stesso modo anche la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla non può Pt_1
essere accolta.
Premesso che la regola è l'affidamento congiunto della prole e che solo in circostanze eccezionali è ammesso l'affido esclusivo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per il quale in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità (cfr. Cass. Civ. Sez.
I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022). Infatti “In tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022).
In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I,
29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Va evidenziato, infatti, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cassazione civile sez. I, 08/02/2012, n.1777).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, n.30826).
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'affidamento esclusivo, non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. I, sentenza 28/11/2018 n° 30826). Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori e Per_2
tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori. Per_3
Invero, anche le ultime indagini espletate (cfr. relazione EIP dell'11.12.2023) hanno fatto emergere una buona capacità genitoriale in capo ad entrambe le parti, evidenziando come, pur in un quadro di difficile comunicabilità tra i genitori, tuttavia, entrambi i figli hanno intrapreso modalità di relazione positiva con ciascun genitore di riferimento.
Dalle relazioni delle agenzie delegate in atti e, in particolare, anche dall'ultima relazione depositata l'11.09.2024, emergere un quadro, dove, nonostante la difficile comunicazione tra i genitori (“Ad oggi, infatti, gli ex coniugi comunicano esclusivamente tramite messaggi telefonici e tale dialogo avviene solo per lo scambio di notizie riguardanti le attività extrascolastiche o le visite specialistiche a cui vengono sottoposti i minori, e conseguentemente ai relativi pagamenti.”) tuttavia non appaiono elementi di diretto pregiudizio per la prole derivanti da condotte o situazioni di incapacità in capo ai genitori, mentre le modalità di relazione dei minori con il padre risultano comunque adeguate rispetto alla oggettiva distanza geografica, esplicandosi principalmente in videochiamate o, allorquando il rientra in Calabria, passando del tempo con lui Controparte_1 presso i nonni paterni (cfr. relazione citata dell'11.09.2024).
Tuttavia, appare opportuno mantenere l'incarico all' e agli SST, per il monitoraggio della CP_3
situazione familiare, in modo che, qualora si riacutizzi la conflittualità fra le parti, detti Servizi potranno, oltre ad attivare ogni intervento utile per i minori, anche segnalare prontamente la situazione alla Procura minorile (cfr. relazione dell'11.09.2024, in cui gli operatori hanno proposto di “proseguire con l'attività di monitoraggio e avviare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti. Il fine dell'attivazione di tale intervento, ossia l'affiancamento per entrambi i genitori in relazione alle modalità di messa in atto di risposte più idonee ai bisogni educativi dei minori, risulta ad oggi necessario dal momento che, queste, dal punto di vista affettivo sono indispensabili per il sano sviluppo psico- fisico dei minori attenzionati”).
Fermo restando l'affidamento congiunto, il collocamento dei minori va confermato presso la madre
, la quale, comunque rappresenta per la prole il genitore di riferimento, Parte_1
4.3 La casa coniugale, di proprietà dei genitori della ricorrente, viene assegnata alla medesima
, quale genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
4.4 I tempi di permanenza dei minori con il padre vanno regolamentati tenuto conto della distanza geografica e dei possibili rientri in Calabria, secondo le modalità di cui in dispositivo.
4.5. In sede di precisazione delle conclusioni, il resistente ha richiesto di Controparte_1
“Disporre che i nonni paterni possano vedere e trascorrere del tempo con i minori previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni bambini.”. Tale richiesta, formulata Parte_1 ai sensi dell'art. 317bis c.p.c., è inammissibile innanzi al Tribunale ordinario, posto che l'art. 38disp. att. c.c. prevede che “sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli art. 251 e 317 bis del codice civile”.
5. Quanto alla misura di mantenimento dei minori, va ricordato che tale obbligo, in capo ai genitori, deve essere correlato al principio di proporzionalità e deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne
e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso
l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Ciò detto, occorre rilevare che il lavora fuori dall'Italia, e dalle dichiarazioni rese (cfr. CP_1 verbale d'udienza del 20.09.2024) risulta percepire un reddito oscillante tra i 1.700 e i 2.000 euro mensili, mentre la madre risulta percepire provvidenze (principalmente sussid i Parte_1
INPS) per circa 13.000 euro annui (cfr. relazione GDF in atti). Invero, il resistente CP_1
al di là delle predette dichiarazioni rese in udienza, non ha prodotto la documentazione
[...]
reddituale più volte richiesta dal Tribunale (cfr. provvedimenti del 28.10.2022, 17.03.2023,
9.06.2023, 20.10.2023), così omettendo le informazioni circa le proprie reali condizioni economiche, limitandosi solo a produrre documentazioni inesatte o incomplete.
Pertanto, si ritiene di dover fissare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei CP_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie. Va altresì riconosciuto in favore della madre il 100% dell'assegno unico percepito per i minori e , considerata la distanza geografica del padre, con limitati periodi di Controparte_2 Per_1 permanenza dei minori presso di lui, e l'esigenza di assicurare alla madre, presso cui i minori sono collocati per la quasi totalità dell'anno, i mezzi per assicurare l'adeguato benessere dei figli (cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
6. Si ritiene di compensare interamente le spese di giudizio, in relazione alle circostanze che l'istruttoria sui minori è stata condotta d'ufficio dal Tribunale, della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del comportamento non collaborativo del resistente in ordine alle proprie condizioni economiche.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di separazione promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, che Controparte_2 Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori;
- dispone che i minori abbiano collocazione presso la madre , e autorizza il padre Parte_1
a vedere e tenere con sé i bambini e ogni qual Controparte_1 Controparte_2 Per_1
volta la situazione personale e lavorativa gli consente di far rientro in Italia (Calabria), previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze dei minori. In ogni caso, il padre potrà sentire telefonicamente tutti i giorni i minori in un orario stabilito in accordo con la madre, e, in difetto di accordo, dalle ore 19.00 alle ore 20.00; inoltre, in mancanza di accordo, comunque il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il periodo estivo per tre settimane consecutive da concordarsi preventivamente in relazione al periodo di lavoro e/o eventuali ferie dei coniugi (in mancanza di accordo, da individuarsi dall'1 al 21 agosto di ogni anno), prevedendo che la madre possa esercitare, in tale periodo, il proprio diritto di visita per due pomeriggi alla settimana dalle 17.00 alle 20.00 laddove il padre passi le proprie vacanze a Taurianova;
durante il periodo natalizio i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 24 dicembre al 29 dicembre con un genitore ed il periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore;
durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con ognuno dei genitori i giorni di Pasqua e Pasqu etta, pranzo e/o cena;
- dispone che i SST e l' territorialmente competenti, proseguano nel monitoraggio del nucleo CP_3
familiare;
- assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
- dispone che il padre versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e con lei Controparte_2 Per_1 conviventi, la somma complessiva di 500,00 Euro (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale per i minori e Controparte_2 Per_1
venga percepito al 100% dalla madre;
[...] Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda del resistente in relazione all'esercizio Controparte_1
del diritto di visita dei nonni paterni;
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, all' ai Servizi Sociali del CP_3
Comune di Taurianova e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presid ente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola