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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2572/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. D'INNOCENTE LILIANA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_2 dall'avv. D'INNOCENTE LILIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/09/1995 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., considerato che - con accordo di Negoziazione Assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – (accordo iscritto al Registro
Convenzioni di Negoziazioni Assistita n. 24/15 RNA il 26.9.2015, annotato a margine dell'atto di matrimonio il 28.9.2015, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale;
ritenuto che la separazione si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CATIGNANO il 02/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CATIGNANO, nell'anno 1995 atto numero 8 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) il Sig. corrisponderà al figlio maggiorenne Parte_1 [...]
la somma mensile di € 270,00, annualmente rivalutabile Persona_1
secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente sulla carta “postepay evolution”, intestata al medesimo (Iban: [...]), nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, come da attuale Parte_3
di Pescara, a cui ci si riporta integralmente per tutto quanto non previsto
[...]
nell'atto introduttivo, da corrispondere alla Sig.ra sul suo c/c bancario Parte_2
avente Iban [...];
2) i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorso e, pertanto, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2572/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. D'INNOCENTE LILIANA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_2 dall'avv. D'INNOCENTE LILIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/09/1995 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., considerato che - con accordo di Negoziazione Assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – (accordo iscritto al Registro
Convenzioni di Negoziazioni Assistita n. 24/15 RNA il 26.9.2015, annotato a margine dell'atto di matrimonio il 28.9.2015, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale;
ritenuto che la separazione si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CATIGNANO il 02/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CATIGNANO, nell'anno 1995 atto numero 8 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) il Sig. corrisponderà al figlio maggiorenne Parte_1 [...]
la somma mensile di € 270,00, annualmente rivalutabile Persona_1
secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente sulla carta “postepay evolution”, intestata al medesimo (Iban: [...]), nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, come da attuale Parte_3
di Pescara, a cui ci si riporta integralmente per tutto quanto non previsto
[...]
nell'atto introduttivo, da corrispondere alla Sig.ra sul suo c/c bancario Parte_2
avente Iban [...];
2) i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorso e, pertanto, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3