Articolo 17 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 agosto 1975
Art. 17.
Alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237 , sono aggiunte le seguenti parole: "qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore versera' alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti".
Entrata in vigore il 14 agosto 1975