Articolo 21 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 20Articolo 22
Versione
19 febbraio 1953
Art. 21.
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953