Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2024, proposto dalla società Sirio Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Albino e Giacomo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Medio Sannio, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campobasso n. 722/2023 - n. cronol. 2195/2023 del 10.10.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 722/2023 – n. cronol. 2195/2023 del 10.10.2023, il Giudice di Pace di Campobasso ha ingiunto all’Unione dei Comuni Medio Sannio il pagamento, in favore della società Sirio società cooperativa sociale, della capital somma di € 3.921,50, oltre interessi come da domanda “ purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge ”, e oltre alle spese e competenze, ivi liquidate in complessivi euro 450,00 di cui euro 76,00 per spese oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario del 15%”.
2. Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 27 novembre 2023.
3. Il decreto, munito della prescritta formula esecutiva, è stato indi notificato il 30 novembre 2023 all’Unione dei Comuni Medio Sannio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo unione.mediosannio@pec.it ( estratto dal registro IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA. ex art. 28 d.l. n. 76/2020).
4. Non essendo stato eseguito il pagamento delle somme dovute, la Sirio società cooperativa sociale, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
Con l’odierno ricorso, è stato chiesto a questo T.A.R. di:
- ordinare all’Unione dei Comuni Medio Sannio di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 722/2023 – n. cronol. 2195/2023, emesso dal Giudice di Pace di Campobasso in data 10.10.2023 e dichiarato esecutivo con decreto n. cronol. 2557/2023 reso dal medesimo Ufficio Giudiziario in data 27.11.2023;
- nominare un commissario ad acta ;
- condannare la medesima Unione, ai sensi dell'art. 114, comma 4°, lett e), del cod. proc. amm., al pagamento di una penalità di mora;
- condannarla infine anche al pagamento delle spese di lite.
5. L’Unione dei Comuni Medio Sannio, cui il ricorso in ottemperanza è stato notificato via pec all’indirizzo unione.mediosannio@pec.it estratto dall’Indice PA (I.P.A.), non si è costituita in giudizio.
6. Nella camera di consiglio del 2 aprile 2025, uditi i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 722/2023 – n. cronol. 2195/2023 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso (accertata con decreto di esecutorietà del 27 novembre 2023), e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “ altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario ”.
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’integrale adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo.
9. Accertato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, va dunque ordinato all’Unione dei Comuni Medio Sannio di provvedere al pagamento di € 3.921,50, oltre interessi come da domanda “ purchè entro e non oltre i limiti previsti dalla legge ”, e oltre alle spese e competenze, ivi liquidate in complessivi euro 450,00 di cui euro 76,00 per spese oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario del 15%”.
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le ulteriori spese, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio nel seguente dispositivo.
In conformità alle richieste della parte ricorrente, per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio (al fine di assicurare l’efficace coordinamento tra le procedure si segnala l’esistenza di almeno altri due giudizi di ottemperanza, il n. R.G. 246/2021 e il n. R.G. 97/2023, a carico della stessa Unione dei Comuni Medio Sannio, procedure per l’esecuzione delle quali è stato delegato il funzionario dott. Enrico Antenucci).
Il commissario ad acta dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora l’Unione dei Comuni alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento dovuto sia rimasta inadempiente.
Il medesimo commissario in tal caso dovrà:
- adottare ogni misura idonea a far conseguire alla ricorrente il pagamento degli importi dovuti in forza del titolo in epigrafe, entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza della creditrice di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l’incarico, depositare una succinta relazione sull’attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall’art. 71 del D. P. R. n. 115/2002.
Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Unione dei Comuni Medio Sannio di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, oltre agli interessi dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 (maturati nei termini di cui in motivazione sino alla data di effettivo soddisfo), alle spese e alle competenze indicate nel titolo, nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, o un suo delegato, che si attiverà su istanza dell’avente diritto laddove alla scadenza del termine previsto per l’adempimento l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento;
- condanna l’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre a IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se dovuto, pari ad € 300,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO