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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17431 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANIA Parte_1
CERULLO presso la quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANIA CERULLO CP_1
presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 21/06/2003 e che dall'unione era nati salvatore il 26.3.2004 e il 3.4.2010, rappresentavano la volontà di separarsi, nonché Per_1
decorso il termine di legge, di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto il Giudice fissava l'udienza di comparizione e sottoponeva d'ufficio la questione di ammissibilità della disciplina dell'affido e frequentazione in relazione al figlio maggiorenne.
Per l'udienza cartolare pervenivano note di trattazione scritta con allegata dichiarazione delle parti con la quale venivano precisati e modificati i patti di separazione. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito in ricorso i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3 Le parti hanno integrato i patti di ricorso prevedendo la regolamentazione delle visite solo nell'interesse della minore come di seguito trascritto: Per_1
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
In merito all'affido si ribadisce che il può disporre solo in relazione all'affido ed alla Parte_2
frequentazione di figli minori con il genitore non convivente.
Poiché i patti di cui sopra- non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione, con le precisazioni indicate in ordine ad affido e frequentazione con il maggiorenne
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Dovendo la procedura proseguire per l'ulteriore domanda va disposto come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.93, parte II, S. A, Sez. I reg. Atti Matrimonio anno 2003); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione con le precisazioni indicate;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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