Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1260/2024 promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Silingardi e dall'Avv. Sara
Pratissoli del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
Contro
( p Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per giusta causa
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:” in via principale:
- per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato
è stato comminato in violazione del divieto di recesso discriminatorio/ritorsivo, pur non ricorrendo gli estremi della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo dedotti dal datore di lavoro, per insussistenza dei fatti contestati e/o perché i fatti contestati rientrano fra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. di
- condannare - riconoscendo ad un tempo il diritto del Sig.
[...] ad esercitare in ogni caso la facoltà ex art. 18, comma 3, Pt_1
L.300/70 - la resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (doc. 32), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in misura non inferiore a cinque mensilità, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
in subordine - dichiarare nulla, integralmente o parzialmente, le contestazioni disciplinari datate 12/4/2024 e 16/4/2024 e, conseguentemente, ingiustificato, illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace, come meglio si riterrà di giustizia, il licenziamento disciplinare intimato al ricorrente con comunicazione datata 30/4/2024 e, conseguentemente - dichiarare risolto il rapporto di lavoro a far data dal licenziamento e dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a n. 36 mensilità
[...] dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In ogni caso
- disporre ogni tutela di legge in forza della L. 300/1970 e della L.
604/1966 in favore del ricorrente illegittimamente licenziato, e per
Pag. 2 di 7 l'effetto condannare parte datoriale a corrispondere tutte le somme ritenute di giustizia con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per fare dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento per giusta causa comunicatogli dalla società con raccomandata ricevuta il
2/5/2024 e per ottenere, in via principale, la reintegrazione e il pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art 18 L n. 300/ 1970.
La società, nonostante la regolare notifica a mezzo pec all'indirizzo risultante dalla visura camerale, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna discussione.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente in data 1/1/2023 veniva assunto da Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato, qualifica operaio, Livello 3°
[...]
CCNL Gas Acqua (doc. 1), con mansione di manutentore edile –sulla commessa “Sanità Emilia” (doc. 2).
Con raccomandata a mani del 12/4/2024, ricevuta in data 16/4/ 2024, la società avanzava al dipendente la seguente contestazione (doc. 5):
“Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n. 300/70, del vigente CP_ CCNL per il SettoreGas Acqua e del Codice Etico del Gruppo , Le contestiamo i seguenti fatti:
Nella giornata del 08/04/24 Lei riceveva una richiesta di intervento, preventivamente autorizzata dal suo coordinatore, il geom. CP_2
, da parte del cliente, , nella fattispecie
[...] Parte_2 rappresentato dalla Dr.ssa coordinatore del reparto di Persona_1
Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Reggio Emilia.
Pag. 3 di 7 Il suddetto intervento consisteva nello smontaggio di una tenda da finestra e rientra tra quelli previsti dall'Allegato C al Capitolato Tecnico -
Schede periodicità manutenzione programmata che disciplina il rapporto con il Cliente e che è stato condiviso con Lei all'atto della sua assunzione dal geom. . CP_2
Tale intervento rientra ampiamente, sia nelle prestazioni che la scrivente
è impegnata a fornire al cliente, sia nelle mansioni Controparte_1 cui Lei è normalmente adibito e comunque, come già a Lei noto, in caso di qualsiasi dubbio Lei è tenuto a confrontarsi con il suo diretto superiore per le verifiche del caso.
La dr.ssa ha relazionato la referente di commessa per il Per_1 Pt_2 distretto di Reggio Emilia, Geom. sul fatto che Lei in tale Per_2 occasione ha dichiarato: “il servizio non è di nostra competenza”, utilizzando un linguaggio e un tono inappropriato e oltremodo aggressivo e chiudendo bruscamente la chiamata rifiutandosi di svolgere il servizio.
La stessa dr.ssa ha riferito, inoltre, che Lei avrebbe in tale Per_1 occasione stigmatizzato altresì il comportamento delle “centraliniste di CP_
” (citazione) che, a suo dire, “non capiscono niente, perché richieste del genere non dovrebbero nemmeno accoglierle”. La Geom. a Per_2 seguito di ciò ha indirizzato con una specifica mail le sue rimostranze per il suo comportamento a (responsabile della commessa) Parte_3 nella quale si riporta, tra l'altro, la seguente frase “non è la prima volta che questo operatore ha queste modalità comunicative offensive e aggressive”.
Risulta, infine, che Lei abbia chiuso arbitrariamente 'ODL sul gestionale e per tale motivo l 'attività risulta “evasa” anche se di fatto non Pt_4
è stata eseguita.
Alla luce dei fatti sopra segnalati, Lei è venuto meno con il Suo comportamento, ai doveri di diligenza, fiducia e serietà che qualificano il corretto adempimento delle prestazioni lavorative, rifiutandosi di eseguire
Pag. 4 di 7 un lavoro rientrante nelle Sue mansioni e rivolgendosi, altresì, in modo maleducato e non consono all'ambiente di lavoro nei confronti di persone terze. Per quanto sopra esposto, Lei è passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi del sopracitato Contratto Collettivo Nazionale di lavoro”.
Il 17/4/2024 il ricorrente riceveva un' altra contestazione disciplinare del seguente tenore: : “Il giorno 16 aprile 2024, dopo la consegna, effettuata da e della lettera di Parte_5 Controparte_2 contestazione datata 12.04.24 prot n. RR000522-2024-P che Lei si è rifiutato di firmare per accettazione, ci risulta che Lei abbia aggredito verbalmente il suo coordinatore, il geom. nel piazzale Controparte_2 antistante l'ufficio di Responsabile della Commessa Parte_3
Intercenter di , in Via Passo Buole a Reggio Emilia. A Controparte_1 tal proposito, alla presenza di un collega, che ha assistito alla scena, Lei si è posto faccia a faccia, con il suo coordinatore, esprimendo così con il suo corpo un atteggiamento quasi di sfida, come preludio di uno scontro verbale e/o fisico. Infatti, Lei si è rivolto al geom. in modo CP_2 aggressivo e maleducato, dandogli del “falso” e del “coglione”, oltre che salutarlo alla fine pronunciando la seguente parola “vaffanculo”.
Il fatto sopra segnalato si configura come gravissima violazione delle norme contrattuali ed aziendali che si applicano al rapporto di lavoro e, in particolare, si configura come atteggiamento sia verbale che fisico non consono all'ambiente lavorativo, nonché aggressivo, maleducato e irrispettoso nei confronti di un suo coordinatore responsabile.
Lei, pertanto, è venuto meno con il Suo comportamento, ai doveri di diligenza, fiducia e serietà che qualificano il corretto adempimento delle prestazioni lavorative e per quanto sopra esposto, Lei è passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi del sopracitato Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro.
Pag. 5 di 7 Inoltre, in considerazione dell'estrema gravità del Suo comportamento, Le comunichiamo che è sospeso cautelarmente dal servizio, con effetto dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL applicato”.
Il datore di lavoro, ritenute non esaustive le difese del dipendente, con raccomandata ricevuta in data 2/5/2024, ha intimato al lavoratore qui impugnato e nella lettera di licenziamento sono riportate le contestazioni disciplinari (doc. 7).
Il ricorrente ha articolato le proprie difese contestando gli accadimenti così come descritti nelle contestazioni, la rilevanza disciplinare e comunque la proporzionalità del recesso datoriale.
Il ricorso deve essere accolto.
Gravando la prova dei fatti posto alla base del licenziamento sul datore di lavoro, la mancata costituzione di non Controparte_1 consente di ricostruire gli accadimenti che hanno portato al licenziamento.
Pertanto in mancanza di prova dello svolgimento dei fatti come contestati dal datore di lavoro al dipendente, il licenziamento va annullato ai sensi dell'art 3 co, 2 D.lgs n. 23/2015.
Trattandosi di lavoratore assunto nel 2023 non è applicabile la tutela di cui all'art 18 L n. 300/1970 invocata da parte ricorrente.
Non sussistono invece concreti elementi per ritenere il recesso datoriale ritorsivo e le difese sul punto sino generiche e comunque non provate.
La società va quindi condannata a reintegrare nel Parte_1 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in ogni caso non superiore a 12 mensilità , dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative ( con obbligo per il lavoratore di
Pag. 6 di 7 consegnare per il corretto calcolo l'estratto contributivo aggiornato) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 1260 / 2024 :
1)Annulla il licenziamento per giusta causa comunicato a
[...] da con lettera ricevuta il 2/5/2024. Pt_1 Controparte_1
2) Condanna a reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in ogni caso non superiore a 12 mensilità , dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative ( con obbligo per il lavoratore di consegnare per il corretto calcolo l'estratto contributivo aggiornato) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
3)Condanna la convenuta a rimborsare a le spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 5.000,00 per rimborso spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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