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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione nella causa iscritta al n. 170 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
Parte_1
- in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante, , nato a [...] il [...], residente Parte_2
a Cabras, con sede legale in Oristano, [codice fiscale ] struttura P.IVA_1
di Controparte_1
con sede legale in Roma, membro del Consiglio Nazionale dei
[...]
Consumatori e degli Utenti [CNCU] [C.F. ] rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Franco Dore in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Nuoro, C.F. e CCIAA Nuoro CP_2 P.IVA_3
P.IVA_
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica, ing. elettivamente domiciliata in CP_3
Cagliari viale Diaz n. 29 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fabrizio Pietrosanti e
Tommaso Paparo in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione:
1 APPELLATA
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da foglio di PC depositato il 10 aprile
2024):
“In via principale:
1) dichiararsi Controparte_4
pienamente legittimata a promuovere le domande
[...]
oggetto di causa.
2) preso atto dell'”Accordo Negoziale Bilaterale per la tutela dei consumatori utenti del servizio idrico integrato in stipulato in data 17 settembre Pt_1
2019 dichiarare l'intervenuta definizione transattiva della controversia per cui
è causa e dichiarare per l'effetto le parti vincolate al rispetto dei patti in tale atto contenuti al punto 15 – pagina 8) - per la parte riguardante “il tema del deposito cauzionale” oggetto di causa.
In via subordinata – se e per quanto ritenuto necessario - :
1 Dichiarare che non ha diritto ad esigere dagli utenti CP_2
del servizio idrico integrato la costituzione di un deposito cauzionale e, comunque, dichiararsi la inesistenza di una clausola contrattuale che preveda l'obbligo in capo ai clienti - utenti del servizio idrico integrato gestito dalla
Società convenuta del pagamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia di futuro ed eventuale inadempimento da parte degli stessi e previa disapplicazione - se e per quanto necessario ed in quanto invocata dalla convenuta quale titolo legittimante della propria pretesa ed in accoglimento dei rilievi formulati in espositiva dell'atto di citazione - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E., della Delibera 28 febbraio 2013
n. 86/2013/R/idr, come successivamente modificata con atto n.
643/2013/R/IDR, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il tutto nell'espositiva dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e negli atti di causa.
2 adottare, in ogni caso e comunque, le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni che verranno accertate, con effetti dalla data di proposizione della domanda.
2 3 ordinare la pubblicazione del provvedimento invocato ed emanando su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, ritenendo la pubblicità del provvedimento idonea a contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
4 fissarsi un termine per l'adempimento degli obblighi che verranno stabiliti e disporsi, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento, ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto, da versare all'entrata del bilancio dello
Stato per le finalità previste dal comma 7 dell'art. 140 del Codice del consumo.
In ogni caso e comunque:
Dichiararsi la inammissibilità dell'appello proposto da in CP_2 quanto tardivamente proposto rispetto al termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. e comunque rigettarsi lo stesso in quanto infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado, da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata (come da foglio di PC depositato il 9 aprile
2024):
“Voglia l'ecc.ma Corte, ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione respinta:
a) dichiarare inammissibile e comunque respingere nel merito l'appello di se del caso dichiarando il difetto di interesse, Parte_1
giuridicamente rilevante ex artt. 99 c.p.c., ad agire di Parte_1
nella misura in cui rappresenta, in subiecta materia (deposito cauzionale a garanzia del pagamento della tariffa del servizio), interessi contrapposti e confliggenti tra diverse categorie di utenti (quelli in regola con i pagamenti e gli utenti morosi per i quali il deposito costituisce garanzia del pagamento della tariffa);
b) ritenere ammissibile e accogliere l'appello incidentale di CP_2
e per l'effetto annullare la sentenza 3 marzo 2022 n. 546 del Tribunale di
Cagliari nella parte in cui, ove si supponga che possa far stato tra le parti, reca che l'“Accordo negoziale bilaterale per la tutela dei consumatori utenti del servizio idrico integrato in “al più può avere efficacia limitata agli Pt_1 associati di ”. Parte_1
3 Vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari notificato il 17 ottobre 2016 ha introdotto ai sensi dell'art. 140 D. Lgs. Parte_1
n. 206/2005 (codice del consumo), all'epoca vigente, giudizio ordinario nei confronti di gestore del servizio idrico integrato della CP_2
Regione Autonoma della Sardegna, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:
1. Dichiarare che non ha diritto ad esigere dagli utenti del CP_2
servizio idrico integrato la costituzione di un deposito cauzionale e, comunque, dichiararsi la inesistenza di una clausola contrattuale che preveda l'obbligo in capo ai clienti - utenti del servizio idrico integrato gestito dalla Società convenuta del pagamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia di futuro ed eventuale inadempimento da parte degli stessi e previa disapplicazione - se e per quanto necessario ed ove invocata dalla convenuta quale titolo legittimante della propria pretesa ed in accoglimento dei rilievi formulati in espositiva - ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 2248 del 1865, all. E., della Delibera 28 febbraio 2013 n. 86/2013/R/idr, come successivamente modificata con atto n. 643/2013/R/IDR, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il tutto in relazione ai motivi di illegittimità illustrati in espositiva.
2. adottare, in ogni caso e comunque, le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni che verranno accertate.
3. ordinare la pubblicazione del provvedimento invocato ed emanando su uno
o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, ritenendo la pubblicità del provvedimento idonea a contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
4. fissarsi un termine per l'adempimento degli obblighi che verranno stabiliti
e disporsi, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento, ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per le finalità previste dal comma 7 dell'art. 140 del Codice del consumo.
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
4 costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di CP_2
giurisdizione del Tribunale ordinario;
il difetto di legittimazione ad agire ai sensi degli artt. 139 e 140 del codice del consumo;
il Parte_1
difetto di interesse di per conflitto di interesse ex art. Parte_1
99 c.p.c.; l'infondatezza nel merito della domanda.
Rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti nelle memorie ex art. 183 c.p.c., il 21 maggio 2019 ha depositato CP_2 un documento denominato “Protocollo d'intesa per la definizione transattiva dei giudizi pendenti, instaurati ed instaurandi” del 26 settembre 2018 con relativo allegato, depositando foglio di precisazione delle conclusioni con il quale in via principale chiedeva che “
1. Preso atto del “Protocollo d'intesa per la definizione transattiva dei giudizi pendenti, instaurati ed instaurandi” del 26 settembre 2018, tra cui il presente, come da relativo allegato 1, dichiarare l'intervenuta definizione transattiva della pretesa per cui è giudizio, la conseguente cessazione della materia del contendere e
l'estinzione del processo;
”, rassegnando, in via subordinata, le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per coltivare le trattative intercorse, all'udienza del 28 novembre 2009 “le parti hanno anche chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a depositare telematicamente il documento contenente un accordo negoziale bilaterale che avevano sottoscritto il
17/9/2019. Tale documento è stato esibito in copia cartacea dal difensore di
che ha depositato “a titolo di cortesia”” (così sentenza). CP_2
Autorizzata, a fronte delle contestazioni sollevate da CP_2
con ordinanza dell'11 febbraio 2022 la produzione del documento del 17 settembre 2019 (“Accordo negoziale bilaterale per la tutela dei consumatori utenti del servizio idrico integrato in ”), le parti rassegnavano le Pt_1
seguenti ultime conclusioni.
: Parte_1
“In via principale:
1) preso atto dell' “Accordo Negoziale Bilaterale per la tutela dei consumatori utenti del servizio idrico integrato in stipulato in data 17 settembre Pt_1
2019, dichiarare l'intervenuta definizione transattiva della controversia per
5 cui è causa e dichiarare per l'effetto la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
2) Nulla per le spese in coerenza con quanto previsto nel richiamato “Accordo
Negoziale Bilaterale.
In via subordinata ed ove controparte contrastasse la domanda principale e salvo, se del caso, il gravame:
3) accogliersi le domande come formulate nell'atto di citazione e da aversi qui per integralmente trascritte e riportate;
4) con il favore delle spese e competenze e con liquidazione di queste ultime a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
CP_2
“Voglia l'on. Tribunale, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate da in gradato subordine: CP_2
1) dato atto della conformità dell'operato di in materia di depositi CP_2
cauzionali a quanto disposto dagli atti di regolazione emanati dagli Enti competenti, dichiarare il difetto di giurisdizione:
a. sugli atti di regolazione indipendente del servizio idrico integrato assunti dall'Autorità indipendente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente - già Aeegsi), in quanto atti presupposti necessari ed indefettibili di organizzazione del servizio di cui parte attrice chiede la disapplicazione ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, soggetti alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:
- art. 2, comma 25, L. n. 481/1995,
- art. 133, comma 1, lett. l) e z-ter, c.p.a. - d.lgs. n. 104/2010,
- art. 140, comma 11, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo;
b. sugli atti di regolazione del servizio idrico integrato assunti dall'
[...]
atti presupposti necessari ed indefettibili di Controparte_5
organizzazione del servizio idrico in materia e di cui parte attrice chiede la disapplicazione ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, ovvero, ove non dichiarato il difetto di giurisdizione, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell Controparte_6
in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale Via
[...]
Cesare Battisti, 14 – (09123) Cagliari (CA);
6 2) dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
parte attrice nel presente giudizio in luogo di Controparte_1 quest'ultimo unico soggetto legittimato ad eventualmente proporre l'azione ex art. 139 e 140 del Codice del Consumo;
3) dichiarare il difetto di interesse ad agire, giuridicamente rilevante ex artt.
99 c.p.c., di nella misura in cui rappresenta, in materia Parte_1
di deposito cauzionale a garanzia del pagamento della tariffa del servizio, interessi contrapposti e confliggenti tra diverse categorie di utenti (quelli in regola con i pagamenti e i morosi per i quali il deposito costituisce garanzia del pagamento della tariffa);
4) nel merito, rigettare le domande di Parte_1
5) conseguentemente, condannare parte attrice alle spese e compensi di lite.”.
Con sentenza n. 546/2022 pubblicata il 3 marzo 2022 il Tribunale di
Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara la giurisdizione ordinaria sulle domande formulate da
Parte_3
;
[...]
b. dichiara che per effetto dell'ACCORDO NEGOZIALE BILATERALE PER
LA TUTELA DEI CONSUMATORI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN SARDEGNA, sottoscritto dalle parti il 17/09/2019, non è cassata la materia del contendere in ordine alle domande formulate dall'attrice nella presente causa;
c. dichiara il difetto di legittimazione di
[...]
a promuovere le Parte_3
domande oggetto di causa;
d. compensa tra le parti le spese di lite. “
Il Tribunale:
- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_2
con statuizione non oggetto di impugnazione;
[...]
- ha rigettato l'istanza avanzata da laddove aveva Parte_1
richiesto la cessazione della materia del contendere per effetto dell'accordo negoziale bilaterale che avevano sottoscritto il 17/9/2019, sostenendo che
7 esso aveva carattere transattivo.
Considerato che
aveva CP_2
invece affermato che esso fosse un mero protocollo d'intenti e che era comunque inefficace perché non attuato nei termini pattuiti, il Tribunale ha escluso di poter dichiarare cessata la materia del contendere, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi di transazione, detta pronuncia è consentita soltanto qualora le parti sottopongano al giudice conclusioni conformi, “nel senso che vi sia accordo tra esse sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto”, ipotesi non verificatasi nel caso di specie;
- ha astrattamente riconosciuto la natura di transazione novativa all'accordo bilaterale negoziale del 17 settembre 2019, trattandosi di un accordo attuativo del protocollo di intenti del 26 settembre 2018 con natura di transazione novativa, riconosciuta espressamente alle pagine 4 e 9, negandogli tuttavia efficacia “in quanto stipulato da un'associazione di consumatori non legittimata a disporre delle posizioni soggettive in esso regolate e senza la partecipazione degli utenti - parti necessarie di ogni pattuizione indicente sul rapporto contrattuale di somministrazione - e senza osservare le procedure per vista dal codice di consumo”; “infatti solo le associazioni di cui all'art.
139 comma 1 del codice del consumo iscritte nell'elenco previsto dall'art.
137 sono legittimate a regolare in via conciliativa alternativa a quella dell'azione giudiziale inibitoria i rapporti contrattuali degli utenti- consumatori e ciò, peraltro, attraverso dinanzi agli organismi previsti dall'art. 140, secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, l'esito della quale il verbale di conciliazione è sottoposta a controllo giudiziale di omologazione.”. Ha quindi concluso “nel caso in esame, la prima e fondamentale domanda formulata da è quella volta Parte_1 ad ottenere l'accertamento che non ha diritto di esigere il CP_2
deposito cauzionale da tutti gli utenti del servizio idrico integrato da essa gestito (con le altre domande l'attrice, infatti, si limita a chiedere pronuncia meramente consequenziali), accertamento che, per le ragioni dette non può in alcun modo essere sostituito dall'accordo bilaterale stipulato dalle parti nel settembre 2019 che al più può avere efficacia limitata agli associati di non essendo estensibile a tutti gli utenti del servizio Parte_1 idrico integrato regionale gestito da ”; CP_2
8 - ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a sollevata da in quanto l'art. 139 del Parte_1 CP_2
codice del consumo riconosce la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori con l'azione prevista dall'art. 140, promossa dall'attrice, alle sole associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 nelle quali non poteva ritenersi compresa l'attrice in quanto non era iscritta nell'elenco ministeriale presso il Ministero delle Attività
Produttive di cui alla citata disposizione, essendo stata l'azione proposta soltanto da e non da la Parte_1 Controparte_1 sola iscritta nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo. A sostegno dell'assunto ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 23.304/2016 e la sentenza del Consiglio di Stato n.
14.063/2010.
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2022 propone appello
Parte_1
Resiste e propone appello incidentale CP_2
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Appello principale
I. Sulla legittimazione attiva
Con il primo motivo di impugnazione impugna Parte_1 la sentenza laddove il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto della sua legittimazione attiva sollevata dalla controparte.
L'appellante censura il richiamo alle suddette sentenze da parte del
Tribunale evidenziando come la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato fosse stata superata dall'intervento operato dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 6 del 20 febbraio 2020 mentre non poteva ritenersi concludente la sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 23.304/2016
Ad avviso della Corte non paiono concludenti, ai fini della decisione, né i richiami giurisprudenziali di cui alla sentenza impugnata né le motivazioni della sentenza n.6/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato sulle quali si sofferma l'appellante nell'atto introduttivo, chiamata ad affrontare la diversa questione “se alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento, fermo il generale divieto di cui all'art. 81 c.p.c., possa ancora sostenersi la
9 sussistenza di una legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo, o se sia invece necessaria, a tali fini, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.” Si legge infatti in detta sentenza “
1.2. L'associazione dei ricorrenti risulta bensì iscritta nello speciale elenco delle Pt_4
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale di cui all'art.
137 del codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ma la questione della sua legittimazione si pone in quanto il predetto codice non prevede espressamente che le associazioni in questione siano abilitate ad esperire azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo. In altri termini, argomentando dalla mancata espressa previsione, nell'ambito del codice del consumo, dell'azione di annullamento di provvedimenti amministrativi, e postulata la tassatività delle azioni esperibili dalle associazioni a tutela dei consumatori, tutte di pertinenza della giurisdizione ordinaria, si giunge a dubitare che le associazioni siano provviste di legittimazione generale in ordine alla tutela di interessi collettivi.”.
Nel caso scrutinato dalla sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.
23.304/2016, invece, le associazioni delle quali è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva non erano iscritte nell'elenco ministeriale.
La questione che viene ad assumere carattere dirimente nel presente giudizio è, infatti, quella della legittimazione ad agire, negata dal Tribunale, delle strutture territoriali dell' regolarmente iscritta Controparte_1
nello speciale Elenco Ministeriale, qualora esse, come nel caso di specie, abbiano una autonoma soggettività giuridica, confermata dal differente codice fiscale, dalla diversa ubicazione della sede legale nonché dalla dissimile rappresentanza legale, ma non siano iscritte a detto elenco.
La Corte ritiene di condividere le convincenti motivazioni di cui alla sentenza n. 259/2023 del Tribunale di Nuoro, richiamata dall'appellante nella memoria di replica, nella quale si legge: “Secondo ciò che dispone l'art. 4 dello Statuto dell' , 'l' si articola nei livelli Parte_1 Controparte_1
regionale/interregionale e territoriale, secondo le modalità previste dal
Regolamento di attuazione dello Statuto e può organizzarsi anche a livello europeo e internazionale'. Tali strutture, pur essendo 'emanazione di
sono dotate di autonomi Statuti e Regolamenti conformi allo Parte_1
10 statuto nazionale. 'Le strutture regionali/interregionali e territoriali, per il territorio di competenza, sono titolari delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione Nazionale. Le strutture territoriali possono disporre di sedi periferiche (zonali o comunali) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità (…) Su proposta della Presidenza
Nazionale al Consiglio Nazionale, sentiti i territori interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali, al fine di realizzare gestioni economiche-organizzative sostenibili'. Secondo ciò che prevede lo Statuto dell' e dell' , il congresso Parte_1 Parte_1 regionale elegge i delegati del congresso nazionale dell' . Parte_1
Considerato che l' , per espressa previsione dello Parte_1
Statuto, costituisce un'articolazione territoriale dell' Controparte_1 chiamata ad occuparsi delle decisioni di politica consumeristica nell'ambito territoriale di competenza, deve ritenersi la legittimazione ad agire della struttura territoriale ai sensi dell'art. 140 D. Lgvo 206/2005, in quanto
l'associazione appare un ente chiamato ad operare quale organo interno dell'associazione nazionale per i problemi che assumono valore territoriale”
(in questi termini, ord. collegiale 19 giugno 2018). A tali precisazioni occorre aggiungere che, in base all'art.
5.3 dello Statuto di Adiconsum Nazionale, “I
Presidenti regionali/interregionali e territoriali sono i rappresentanti legali
e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico- amministrativa”. Alla sfera di competenza politica-amministrativa, dunque, corrisponde un parallelo potere di agire in giudizio, al quale non pare potersi sottrarre quello di proporre l'azione di cui all'art. 140 del Codice del consumo.”
Il Tribunale ha altresì soggiunto che l'autonomia statutaria e regolamentare di cui godono le strutture regionali, inoltre, non lede né aggira il disposto di cui all'art. 137, comma 2, del Codice del consumo, in base al quale l'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico dei requisiti in esso previsti, in quanto il rispetto di tali requisiti, “a cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco, in capo ad è Parte_1
11 garantita a livello statico dalla circostanza che è Parte_1
emanazione di e dalle seguenti previsioni dello statuto Controparte_1 della struttura regionale (corsivo dell'estensore): Art.
1. Parte_1
[…] svolge attività sociale a favore degli associati e di terzi, nel
[...]
contesto degli ambiti fissati dallo Statuto Nazionale al quale fa riferimento a tutti gli effetti;
Art.
4. Nel perseguire gli scopi associativi, Parte_1
segue gli indirizzi indicati dallo Statuto Nazionale al quale fa
[...] riferimento il presento documento. Art. 7. […] La partecipazione del socio alla vita dell'associazione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall' . Art. Controparte_1
32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell' . Per quanto non viene espressamente previsto si fa CP_1
riferimento allo Statuto Nazionale ed alle vigenti disposizioni legislative in materia. A livello dinamico, viceversa, il mantenimento dei requisiti pare garantito dai poteri di controllo e verifica di (art.
5.2 Controparte_1
dello Statuto nazionale), nonché dalla previsione dello Statuto Nazionale in base al quale “le decisioni riguardo il conferimento della qualifica dei livelli associativi, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza del Consiglio Nazionale nel rispetto del
Regolamento di attuazione dello Statuto”. (il sottolineato evidenzia le parti indicate in corsivo dall'estensore).
In conclusione, deve riconoscersi in capo ad in Parte_1
quanto emanazione territoriale di , la legittimazione a Controparte_1
promuovere giudizi nel proprio ambito di competenza politico- amministrativa e, specificamente, a promuovere l'azione di cui all'art. 140 del Codice del consumo. Come affermato dal Tribunale di Nuoro “Tale opzione ermeneutica appare conforme alla tutela della progressiva delle posizioni giuridiche verso una dimensione collettiva in ambito civilistico. Nel caso di specie, peraltro, il riconoscimento della legittimazione in capo alla struttura regionale collima con l'implementazione di quel principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, Cost., nonché con il principio di effettività della tutela garantita dagli artt. 24 e 111 della medesima Carta costituzionale.”
12 Tale interpretazione trova altresì sostegno nella sentenza n. 3129/2013 del Consiglio di Stato nella cui motivazione si legge “Non può essere condivisa nemmeno l'ulteriore questione con la quale gli appellanti contestano la legittimazione di in quanto Controparte_7 articolazione territoriale di quell' , mentre la legittimazione ad CP_1 agire spetta esclusivamente ai suoi organi centrali. L'appellata ha infatti potuto dimostrare come in base al suo statuto Controparte_7
rappresenta ad ogni effetto di legge nella Regione Campania l'
[...]
La stessa rappresenta quindi localmente l'Associazione Controparte_8 nazionale ed assume le iniziative di rilievo esclusivamente locale.”
Riconosciuta la legittimazione attiva di Parte_1 sebbene non iscritta nell'elenco ministeriale, deve esaminarsi l'eccezione del difetto di legittimazione attiva stante il conflitto tra gli utenti da essa rappresentati riproposta da nella comparsa di costituzione nel CP_2
caso di accoglimento dell'appello sulla prima questione.
Premesso che “L'interesse diffuso è una situazione giuridica autonoma che si trova allo stato fluido, “diffusa” tra più soggetti e, per questa ragione, si assume che sia “adespota” e cioè priva di un effettivo titolare. […] La giurisprudenza è costante nell'affermare che tale processo avvenga mediante il riconoscimento della legittimazione in capo ad enti collettivi.”, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che gli enti fanno valere in giudizio un “interesse proprio”, rilevando che «la situazione giuridica azionata» è «propria» delle associazioni ed «è relativa ad interessi diffusi nella comunità o nella categoria, i quali vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarni» (Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n.
6, richiamata nell'atto di appello dalla . Parte_1
A tale prospettiva aderisce la sentenza n. 530/2022 del Consiglio di
Stato nella quale si legge “In presenza di un riconoscimento implicito, la giurisprudenza amministrativa richiede, affinché possa ritenersi che l'ente faccia valere un “interesse proprio”, che ricorrano in modo cumulativo le seguenti condizioni: i) il fine di tutelare tale interesse deve essere stabilito dallo statuto;
ii) l'ente abbia una certa dose di rappresentatività ed una organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare tale interesse;
iii)
13 l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale “omogeneità” tra i soggetti che compongono la “comunità” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2020, cit.).
Si tratta di criteri materiali o fattuali che fanno emergere la dimensione giuridica della legittimazione.”
Tanto premesso, si evidenzia che l'astratta diversa posizione degli utenti virtuosi e degli utenti evasori, categorie ipotizzabili solo in fatto ex post, rispetto al versamento del deposito cauzionale, non possa escludere la ricorrenza della esistenza di un interesse collettivo degli utenti del servizio idrico integrato a non versare il deposito cauzionale.
In conclusione deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in relazione alle due ragioni prospettate da Parte_1
Controparte_2
II. Sulla cessazione della materia del contendere
Con il secondo motivo di impugnazione censura Parte_1
la sentenza laddove il Tribunale ha rigettato la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il giudice di prime cure ha fondato il rigetto su due autonome e concorrenti ragioni:
- la mancanza di conclusioni conformi in tal senso di entrambe le parti (punto
24.1 della motivazione);
- in quanto, seppure ha astrattamente riconosciuto natura di transazione, e più precisamente di transazione novativa all'accordo del 17 settembre 2019, ha tuttavia ritenuto lo stesso inefficace “in quanto stipulato da un'associazione di consumatori non legittimata a disporre delle posizioni soggettive in esso regolate e senza la partecipazione degli utenti - parti necessarie di ogni pattuizione incidente sul rapporto contrattuale di somministrazione - e senza osservare le procedure previste dal codice di consumo..” (punto 24.2 della motivazione).
L'appellante, come evidenziato da nella comparsa di CP_2
costituzione, ha censurato esclusivamente la seconda delle ragioni.
Il motivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse, così come sostenuto dalla parte appellata senza che per il vero nulla si legga al riguardo negli atti difensivi finali di in quanto all'eventuale Parte_1
14 fondatezza della censura non potrebbe comunque conseguire una riforma della sentenza impugnata.
Si richiama sulla questione Cass., n. 5102/2024: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa).”
III. Nel merito
Nel merito, ripropone le domande già formulate Parte_1 nel giudizio di primo grado da intendersi espressamente “integralmente riproposte e trascritte.”
Non può in primo luogo condividersi l'assunto di CP_2
secondo il quale vi sarebbe stata una rinuncia di alle Parte_1 domande di merito per violazione dell'art. 346 c.p.c.
La motivazione dell'ordinanza n. 22.311/2020 della Suprema Corte, richiamata dall'appellata, conduce a conclusioni differenti da quelle da costei invocate. Si legge infatti: “osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui richiamato e confermato al fine di assicurarne continuità), in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009,
Rv. 608106 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 - 01);
15 tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 - 01, citt.);”
Laddove si legge nell'atto di appello che si intendono riproposte le domande già spiegate in primo grado e riguardanti il merito della controversia e si richiama il potere-dovere di questa Corte di deciderle, riformulandole in sede di conclusioni, deve infatti rilevarsi l'avvenuta chiara ed inequivoca manifestazione, da parte dell'appellante, della volontà di riaprire la discussione in sede di appello e di sollecitare l'eventuale decisione su dette domande che peraltro si sostanziano nella richiesta di accertare l'insussistenza del diritto di di prevedere la costituzione di un CP_2
deposito cauzionale e nelle domande ad essa consequenziali.
In primo luogo essa afferma l'illegittimità della delibera dell'II
(Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) del 28 febbraio
2013 n. 86/2013/R/idr come successivamente modificata dalla delibera n.
643/2013/R/idr, regolante l'istituto del deposito cauzionale. Esse, a suo avviso, non sarebbero capaci di integrare il Regolamento del servizio idrico integrato e derivatamente, ai sensi dell'art. 1339 c.c., i singoli contratti di utenza, in quanto l'Autorità aveva superato i limiti posti dalla legge per il corretto esercizio dell'attività provvedimentale con essa esercitata, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
In particolare censura che l'art. 4 della delibera, seppure “impone al gestore di non superare un limite massimo di importo del deposito cauzionale, nello stesso tempo lo lascia libero di determinare l'effettiva misura del medesimo deposito attraverso l'esercizio di una incontrollata facoltà di auto referenziazione” ed essendo i criteri per la concreta determinazione dell'effettivo ammontare richiedibile “ancorati a parametri e valutazioni riservati esclusivamente all'esercente: parametri di valutazione che, tra l'altro, non hanno carattere oggettivo ma soggettivo e risultano addirittura legati, quantomeno in parte, alla correttezza dell'operato dello stesso esercente.” Al riguardo ha rilevato che veva applicato CP_2
la misura massima del deposito cauzionale, ritenendo unilateralmente - ma
16 non condivisibilmente - che non vi fossero appunti da muovere in ordine alla qualità del servizio ed alla possibilità della formazione di una morosità indotta dal mancato rispetto della tempistica prevista dalla Carta del Servizio.
Assume ancora che neppure aveva titolo per poter CP_2
richiedere la costituzione di un deposito cauzionale dal momento che essa non aveva rispettato la richiamata delibera dell'AEEGSI che all'art. 3 prevedeva che il gestore: “non può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento del deposito cauzionale qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 586/2012/R/IDR una Carta dei servizi conforme alla normativa vigente”. Lamenta infatti l'inadeguatezza della Carta dei Servizi adottata da per mancato adeguamento a quanto disposto CP_2 dall'art. 2 co. 461 della Legge n.244/244 e dall'art. 8 del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito nella legge 24.03.2012, n. 27, non indicando in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Il deposito cauzionale in esame è previsto nella Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e il Sistema Idrico del 28 febbraio 2013, (Delibera
AEEG 86/2013/R/IDR intitolata “disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato”), e trova la sua ratio nell'esigenza di garantire tutti i gestori dal rischio delle insolvenze da parte degli utenti inadempienti
(dispone letteralmente la citata direttiva che “l'introduzione del deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio morosità del gestore e risponde anche ad un principio di equità, dal momento che l'onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio”). Tale Direttiva va ad integrare i Regolamenti di Servizio per effetto del principio di integrazione contrattuale di fonte legislativa primaria di cui alla legge n. 481/1995, art. 2, comma 12, lett. h e comma 37, espressamente richiamati nella Direttiva (“l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge
481/95, stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione
e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da
17 garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio”).
Conseguentemente, alla luce di tali principi, la delibera n. 86/2013 entra di diritto e per espressa volontà del legislatore nel regolamento contrattuale di somministrazione ex art. 1339 c.c., indipendentemente, quindi, da una sua concertazione con gli aventi diritto alla somministrazione.
La direttiva è inoltre sufficientemente determinata, in quanto stabilisce i parametri per la determinazione del deposito cauzionale, ancorati ad una media del consumo storico (letteralmente: “è opportuno commisurare il deposito cauzionale ad un numero di mensilità non superiore a tre mensilità di consumo annuo attribuibile all'utente”), e non è quindi ancorata a parametri e valutazioni meramente soggettive dell'ente gestore. Stabilisce inoltre le modalità di versamento al momento di attivazione dell'utenza nonché di restituzione alla cessazione del contratto con corresponsione degli interessi. Ciò in ragione della finalità esclusivamente di garanzia e non risarcitoria della cauzione stessa.
Riguardo alla censura relativa alla mancata adeguatezza della Carta dei Servizi alle richiamate disposizioni normative, innanzi tutto, deve evidenziarsi che l'art. 2 comma 461 citato prevede un adempimento a carico dell'ente gestore del servizio esclusivamente alla lett. a del primo comma, dove è stabilito l'obbligo “per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza”. Dal canto suo, l'art. 8 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito nella legge 24.03.2012
18 n. 27 prevede che “Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura”.
Rispetto a tali adempimenti l'odierno appellante ha lamentato la mancata ottemperanza di con specifico richiamo ai diritti di natura CP_2 risarcitoria, limitandosi per quanto riguarda l'art. 2 comma 461 L. n.244/2007
a riportare il testo normativo.
La doglianza non è fondata.
Come affermato anche dal Tribunale di Nuoro pronunciando sul ricorso ai sensi degli artt. 37 e 140 del Decreto Legislativo 2005 n. 206, c.d.
Codice del Consumo, e degli artt. 669 bis ss c.p.c proposto da Parte_1
avverso (vedi ordinanza in data 28.4.2016), e dalla Corte CP_2
d'Appello di Sassari nella sentenza del 20 dicembre 2019, le prescrizioni di cui al punto a) citato nonché quanto previsto nell'art. 8 suddetto, risultano essere rispettate dalla Carta dei Servizi adottata dal gestore in quanto all'art. 3 sono indicati gli standard di qualità, all'art. 8 le modalità di accesso alle informazioni, all'art. 9 le modalità per proporre reclamo ed, infine, all'art. 10 le modalità di ristoro dell'utenza con la previsione di un rimborso forfettario.
IV. Appello incidentale
Con l'appello incidentale censura la sentenza laddove CP_2
il Tribunale aveva affermato con un obiter dictum che l'accordo del
17.09.2010 avrebbe avuto valenza di transazione novativa al più in favore degli associati di non essendo estensibile a tutti gli Parte_1
utenti del servizio idrico regionale da CP_2
L'appellante ha eccepito la tardività dell'appello incidentale perché proposto oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza da essa operata, termine vincolante anche per il notificante.
L'eccezione è infondata alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si richiama l'ordinanza della Suprema Corte
n.15100/2024: “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione
19 - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).”
Il motivo deve piuttosto dichiararsi inammissibile per carenza di interesse, ritenendosi la pronuncia censurata con l'appello incidentale insuscettibile di acquistare forza di giudicato, avendo il Tribunale escluso la validità e l'efficacia del suddetto accordo e avendo, per tale ragione, rigettato la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dalla controparte, accordo che, pertanto, non può assumere per alcun soggetto forza vincolante.
Si richiama Cass., n. 3793/2019: “Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.”
V. Sulle spese
L'accoglimento dell'appello avverso la declaratoria di difetto di legittimazione dell' il rigetto degli altri motivi di Parte_1
appello e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale consigliano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni altra istanza, eccezione e domanda:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1
sentenza n. 546/2022 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, dichiara la legittimazione attiva, ai sensi degli artt. 139 e 140 del codice del consumo, di Controparte_4
a promuovere le domande oggetto di causa;
[...]
2. Rigetta nel merito la domanda proposta da Parte_1
3. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_2
4. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
5. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 6 febbraio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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