Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1115
Articolo 6
Versione
15 novembre 1951
Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, il fondo iscritto al capitolo n. 312 destinato al potenziamento della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.

Entrata in vigore il 15 novembre 1951