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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/07/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in BELLUNO, Via Ippolito Caffi n.3; contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la pensione
“Quota 103 – Anticipata flessibile” dal 1.01.2024, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare I' a corrispondere alla ricorrente i ratei pensionistici relativi alle CP_1 mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024, per l'importo di Euro 3.468,90= o il differente maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di legge decorrenti dal 121° giorno successivo alla dat di presentazione della domanda. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa del mancato rispetto da parte dell' dei tempi per la definizione del CP_1 procedimento, ciò per tutte le ragioni indicate in atti, risoltisi nella perdita dei ratei di pensione di gennaio e febbraio del 2024, per l'effetto, condannare I' a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 di Euro 3.468,90= o il differente maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di legge. In ogni caso: vittoria di spese e competenze di causa, con IVA, CA e rimborso delle spese generali ex art.14 Tariffa Forense Civile sulle somme assoggettabili, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato. pagina 1 di 5 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: liquidarsi il preteso danno nella misura del minor valore determinato dall'assenza di ritardo amministrativo, e dal concorso di colpa di parte pretesamente danneggiata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 21/08/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio per sentire accogliere Controparte_1 le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver presentato il 17.10.2023 istanza per il riconoscimento e l'elargizione della pensione c.d. “Quota 103 – Anticipata flessibile”, inviando la modulistica per la pensione di anzianità ed anche il modello cod. AP140 specifico per la sola pensione
“Quota 103 – Anticipata flessibile”, ma che per una mera svista, il Patronato che curava la CP_2 pratica aveva errato nel selezionare la casella che avrebbe instradato la domanda, nel programma gestionale dell' , espressamente qualificandola quale pensione quota 103; l' aveva – con nota CP_1 CP_1 del 5.02.2024 – comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento dell'istanza, dall'Istituto qualificata erroneamente come pensione di anzianità/anticipata nella gestione Cumulo e nel fondo Gestione CP_1
Privata, per non raggiungimento dei presupposti contributivi.
Il Patronato aveva immediatamente presentato nuova domanda di pensione “Quota 103 – Anticipata flessibile” in data 27.02.2024, selezionando la casella corretta nel sistema informatico del portale dell' , precisando all'Istituto che la domanda n.9018000044343 del 27.02.2024 non costituiva in CP_1 alcun modo acquiescenza al rigetto della domanda n.2018978600035 inviata nell'ottobre 2023;
l' con nota dell'11.03.2024 accoglieva la seconda domanda di pensione anticipata, presentata il CP_1
27.02.2024, con sua liquidazione provvisori, ma il 2.05.2024 il Patronato presentava CP_2 ricorso amministrativo avverso il rigetto della prima domanda di pensione, chiedendo rideterminarsi la decorrenza pensionistica alla prima data utile in base alla prima istanza, ovvero dall'1.01.2024, avendo la cessato la propria attività lavorativa il 31.12.2023, ma il ricorso amministrativo veniva Pt_1 respinto.
Nella presente sede la ricorrente affermava la sussistenza dei presupposti contributivi ed anagrafici per la domanda di pensione c.d. “Quota 103 – Anticipata flessibile” dell'ottobre 2023 i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1.01.2024; precisava che tale forma pensionistica, ai sensi dell'art.1 comma 283 L. n.197 del 29.12.2022 (Bilancio di previsione dello Stato
pagina 2 di 5 per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), era concessa a chi avesse almeno 62 anni d'età e 41 anni di contributi versati, maturati entro il 31.12.2023, e la pensione era calcolata secondo il metodo contributivo, con applicazione della cosiddetta “finestra mobile”; la particolarità di tale pensione era la non cumulabilità con redditi da lavoro (dipendente o autonomo) conseguiti successivamente alla sua decorrenza, fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.
La ricorrente precisava di essere in possesso del requisito anagrafico dal 3.12.2022, essendo nata il
3.12.1960, di maturare quello contributivo il 24.06.2023 e – avendo ella cessato la propria attività lavorativa dipendente il 31.12.2023 - avrebbe dovuto avere diritto a pensione con decorrenza dall'1.01.2024, con prima finestra per la decorrenza al 1.10.2023 (primo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre di legge), ma vista la cessazione del rapporto lavorativo al 31.12.2023 e la non cumulabilità della pensione richiesta con i redditi da lavoro dipendente, l'effettiva decorrenza sarebbe stata dal 1.01.2024 (come effettivamente richiesto dalla ricorrente).
La questione oggetto della controversia era invece l'errata compilazione, da parte del Patronato CP_3
di Belluno, senza selezionare il campo relativo alla qualificazione della domanda quale Pensione
[...]
“Quota 103 – Anticipata flessibile”, pur allegando alla richiesta il modello AP140, tanto che l' CP_1 aveva rigettato l'istanza, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'elargizione della pensione di anzianità e certificando la situazione contributiva alla data del 31.11.2023 («[…] 41 anni, 4 mesi e 20 giorni di contribuzione totale ; parte ricorrente riteneva che la domanda di pensione Pt_2 presentata dalla avrebbe dovuto essere valutata dall' , quale pubblica amministrazione, nel Pt_1 CP_1 rispetto dei principi di cui all'art.97 comma 2 della Costituzione.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizi l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1 rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato direttamente il merito della domanda, che è fondata e va accolta, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che è incontestato tra le parti che la fosse, alla data del 31.12.2023, in possesso dei requisiti anagrafici e Pt_1 contributivi per ottenere la pensione “Quota 103 – Anticipata flessibile”, che non le è stata concessa pagina 3 di 5 dall'1.1.2024 per avere il Patronato, incaricato dalla ricorrente del deposito della domanda, errato nel selezionare la casella che avrebbe instradato la domanda, nel programma gestionale dell' , CP_1 espressamente qualificandola quale pensione quota 103 e non correttamente come “Quota 103, anticipata flessibile”.
Va subito rilevato che entrambe le tipologie di domanda si riferiscono ad un unico genus di prestazione previdenziale, quella pensionistica, sicché l'errore nell'instradamento della domanda non avrebbe consentito all' resistente di omettere l'esame dalla domanda in concreto presentata dalla , CP_1 Pt_1 rilevando che si trattava di istanza riferita alla pensione anticipata flessibile e dunque consentendo all'assicurata eventualmente di “correggere” la domanda, nell'esercizio del dovere di buona fede che opera anche nei confronti della P.A.
Va ulteriormente osservato che a tale conclusione occorre giungere alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 27154 del 14/11/2008) che ha ritenuto che nei rapporti non contenziosi con la P.A., l'amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all'affidamento in essa riposto dall'amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest'ultimo; l'errore di instradamento commesso dal Patronato incaricato dalla ricade Pt_1 evidentemente in tale ultimo ambito, o meglio non è neppure qualificabile come errore di diritto ma quale errore di compilazione della domanda, sicché il ricorso va accolto e l' resistente CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente la prestazione richiesta a far data dall'1.1.2024, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€
3.468,90), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 169/2024 promossa da contro Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1 difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accoglie il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire la pensione “Quota 103 – A flessibile” dal 1.01.2024 e condannando l' a corrispondere alla predetta i ratei pensionistici CP_1 relativi alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024, per € 3.468,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna a rifondere alla Controparte_1 parte ricorrente – e per lei al procuratore che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in
€ 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Belluno, in data 09/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in BELLUNO, Via Ippolito Caffi n.3; contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la pensione
“Quota 103 – Anticipata flessibile” dal 1.01.2024, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti e, per l'effetto, condannare I' a corrispondere alla ricorrente i ratei pensionistici relativi alle CP_1 mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024, per l'importo di Euro 3.468,90= o il differente maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di legge decorrenti dal 121° giorno successivo alla dat di presentazione della domanda. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa del mancato rispetto da parte dell' dei tempi per la definizione del CP_1 procedimento, ciò per tutte le ragioni indicate in atti, risoltisi nella perdita dei ratei di pensione di gennaio e febbraio del 2024, per l'effetto, condannare I' a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 di Euro 3.468,90= o il differente maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di legge. In ogni caso: vittoria di spese e competenze di causa, con IVA, CA e rimborso delle spese generali ex art.14 Tariffa Forense Civile sulle somme assoggettabili, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato. pagina 1 di 5 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: liquidarsi il preteso danno nella misura del minor valore determinato dall'assenza di ritardo amministrativo, e dal concorso di colpa di parte pretesamente danneggiata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 21/08/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio per sentire accogliere Controparte_1 le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver presentato il 17.10.2023 istanza per il riconoscimento e l'elargizione della pensione c.d. “Quota 103 – Anticipata flessibile”, inviando la modulistica per la pensione di anzianità ed anche il modello cod. AP140 specifico per la sola pensione
“Quota 103 – Anticipata flessibile”, ma che per una mera svista, il Patronato che curava la CP_2 pratica aveva errato nel selezionare la casella che avrebbe instradato la domanda, nel programma gestionale dell' , espressamente qualificandola quale pensione quota 103; l' aveva – con nota CP_1 CP_1 del 5.02.2024 – comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento dell'istanza, dall'Istituto qualificata erroneamente come pensione di anzianità/anticipata nella gestione Cumulo e nel fondo Gestione CP_1
Privata, per non raggiungimento dei presupposti contributivi.
Il Patronato aveva immediatamente presentato nuova domanda di pensione “Quota 103 – Anticipata flessibile” in data 27.02.2024, selezionando la casella corretta nel sistema informatico del portale dell' , precisando all'Istituto che la domanda n.9018000044343 del 27.02.2024 non costituiva in CP_1 alcun modo acquiescenza al rigetto della domanda n.2018978600035 inviata nell'ottobre 2023;
l' con nota dell'11.03.2024 accoglieva la seconda domanda di pensione anticipata, presentata il CP_1
27.02.2024, con sua liquidazione provvisori, ma il 2.05.2024 il Patronato presentava CP_2 ricorso amministrativo avverso il rigetto della prima domanda di pensione, chiedendo rideterminarsi la decorrenza pensionistica alla prima data utile in base alla prima istanza, ovvero dall'1.01.2024, avendo la cessato la propria attività lavorativa il 31.12.2023, ma il ricorso amministrativo veniva Pt_1 respinto.
Nella presente sede la ricorrente affermava la sussistenza dei presupposti contributivi ed anagrafici per la domanda di pensione c.d. “Quota 103 – Anticipata flessibile” dell'ottobre 2023 i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1.01.2024; precisava che tale forma pensionistica, ai sensi dell'art.1 comma 283 L. n.197 del 29.12.2022 (Bilancio di previsione dello Stato
pagina 2 di 5 per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), era concessa a chi avesse almeno 62 anni d'età e 41 anni di contributi versati, maturati entro il 31.12.2023, e la pensione era calcolata secondo il metodo contributivo, con applicazione della cosiddetta “finestra mobile”; la particolarità di tale pensione era la non cumulabilità con redditi da lavoro (dipendente o autonomo) conseguiti successivamente alla sua decorrenza, fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.
La ricorrente precisava di essere in possesso del requisito anagrafico dal 3.12.2022, essendo nata il
3.12.1960, di maturare quello contributivo il 24.06.2023 e – avendo ella cessato la propria attività lavorativa dipendente il 31.12.2023 - avrebbe dovuto avere diritto a pensione con decorrenza dall'1.01.2024, con prima finestra per la decorrenza al 1.10.2023 (primo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre di legge), ma vista la cessazione del rapporto lavorativo al 31.12.2023 e la non cumulabilità della pensione richiesta con i redditi da lavoro dipendente, l'effettiva decorrenza sarebbe stata dal 1.01.2024 (come effettivamente richiesto dalla ricorrente).
La questione oggetto della controversia era invece l'errata compilazione, da parte del Patronato CP_3
di Belluno, senza selezionare il campo relativo alla qualificazione della domanda quale Pensione
[...]
“Quota 103 – Anticipata flessibile”, pur allegando alla richiesta il modello AP140, tanto che l' CP_1 aveva rigettato l'istanza, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'elargizione della pensione di anzianità e certificando la situazione contributiva alla data del 31.11.2023 («[…] 41 anni, 4 mesi e 20 giorni di contribuzione totale ; parte ricorrente riteneva che la domanda di pensione Pt_2 presentata dalla avrebbe dovuto essere valutata dall' , quale pubblica amministrazione, nel Pt_1 CP_1 rispetto dei principi di cui all'art.97 comma 2 della Costituzione.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizi l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1 rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato direttamente il merito della domanda, che è fondata e va accolta, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che è incontestato tra le parti che la fosse, alla data del 31.12.2023, in possesso dei requisiti anagrafici e Pt_1 contributivi per ottenere la pensione “Quota 103 – Anticipata flessibile”, che non le è stata concessa pagina 3 di 5 dall'1.1.2024 per avere il Patronato, incaricato dalla ricorrente del deposito della domanda, errato nel selezionare la casella che avrebbe instradato la domanda, nel programma gestionale dell' , CP_1 espressamente qualificandola quale pensione quota 103 e non correttamente come “Quota 103, anticipata flessibile”.
Va subito rilevato che entrambe le tipologie di domanda si riferiscono ad un unico genus di prestazione previdenziale, quella pensionistica, sicché l'errore nell'instradamento della domanda non avrebbe consentito all' resistente di omettere l'esame dalla domanda in concreto presentata dalla , CP_1 Pt_1 rilevando che si trattava di istanza riferita alla pensione anticipata flessibile e dunque consentendo all'assicurata eventualmente di “correggere” la domanda, nell'esercizio del dovere di buona fede che opera anche nei confronti della P.A.
Va ulteriormente osservato che a tale conclusione occorre giungere alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 27154 del 14/11/2008) che ha ritenuto che nei rapporti non contenziosi con la P.A., l'amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all'affidamento in essa riposto dall'amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest'ultimo; l'errore di instradamento commesso dal Patronato incaricato dalla ricade Pt_1 evidentemente in tale ultimo ambito, o meglio non è neppure qualificabile come errore di diritto ma quale errore di compilazione della domanda, sicché il ricorso va accolto e l' resistente CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente la prestazione richiesta a far data dall'1.1.2024, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€
3.468,90), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 169/2024 promossa da contro Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1 difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accoglie il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire la pensione “Quota 103 – A flessibile” dal 1.01.2024 e condannando l' a corrispondere alla predetta i ratei pensionistici CP_1 relativi alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024, per € 3.468,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna a rifondere alla Controparte_1 parte ricorrente – e per lei al procuratore che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in
€ 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Belluno, in data 09/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5