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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO CO, Presidente
ER NC, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2531/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219004264447000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016920264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029410871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029410871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012119368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012119368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/05/2022, avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219004264447000, nonché avverso i sottesi 3 atti aventi ad oggetto tasse automobilistiche, il Sig. Resistente_1 adiva la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, nel contestare integralmente il ricorso avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4696/2024 depositata il 18/06/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza Sez. 4 così decideva: “Accoglie il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte;
condanna Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori come per legge.”
Rispetto alla decisione proponeva appello DE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la legittimità di nuove produzioni documentali in appello in quanto, con sentenza della Corte costituzionale numero 36 del 2025, si è dichiarata la illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui applica il divieto di nuove produzioni in appello per procedimenti icardinati prima del 4 gennaio del 2024.
Con queste premesse si deve osservare che il Giudice di primo grado, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 03420140016920264000,
03420140029410871000, 03420180012119368000 assumendo che l'Agenzia delle Entrate – riscossione, benché abbia depositato gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle menzionate intimazioni di pagamento, ha omesso di depositare la copia di tali intimazioni, non consentendo di verificare se queste abbiano avuto ad oggetto le cartelle di pagamento presupposte ed abbiano, quindi, spiegato effetto interruttivo della prescrizione. La statuizione dalla Corte di primo grado deve essere riformata perche' DE produce, le copie dei successivi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire le intimazioni di pagamento contenenti le cartelle oggetto del giudizio e le relative notifiche
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente in primo grado, l'Agente della
Riscossione, non solo, ha provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento nn.
03420180012119368000, 03420140016920264000, 03420140029410871000,. regolarmente notificate rispettivamente in data 9.01.2019, 03.09.2014 e 27.02.2015 ma, altresì, ha regolarmente notificato, oltre all'intimazione di pagamento impugnata con il giudizio di primo grado, le ulteriori intimazioni di pagamento n. 03420199010678653000, notificato in data 12.10.2021; n. 03420179006882974000, notificata il
11.12.2017; n. 03420179002473562000, notificata il 17.10.2017 mediante notifica a mezzo pec all'indirizzo del contribuente .
Tale circostanza ha una rilevanza decisiva ai fini dell'accoglimento dell'appello, posto che le intimazioni di pagamento suindicate sottendevano tutte le cartelle dichiarate prescritte nel giudizio per cui oggi pende il presente gravame. Attesa la produzione in appello degli atti interruttivi si ritiene di dovere compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma le seguenti cartelle di pagamento
03420180012119368000, 03420140016920264000, 03420140029410871000, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO CO, Presidente
ER NC, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2531/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219004264447000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016920264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029410871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029410871000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012119368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012119368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/05/2022, avverso l'intimazione di pagamento n.
03420219004264447000, nonché avverso i sottesi 3 atti aventi ad oggetto tasse automobilistiche, il Sig. Resistente_1 adiva la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, nel contestare integralmente il ricorso avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4696/2024 depositata il 18/06/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza Sez. 4 così decideva: “Accoglie il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte;
condanna Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori come per legge.”
Rispetto alla decisione proponeva appello DE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la legittimità di nuove produzioni documentali in appello in quanto, con sentenza della Corte costituzionale numero 36 del 2025, si è dichiarata la illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui applica il divieto di nuove produzioni in appello per procedimenti icardinati prima del 4 gennaio del 2024.
Con queste premesse si deve osservare che il Giudice di primo grado, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 03420140016920264000,
03420140029410871000, 03420180012119368000 assumendo che l'Agenzia delle Entrate – riscossione, benché abbia depositato gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle menzionate intimazioni di pagamento, ha omesso di depositare la copia di tali intimazioni, non consentendo di verificare se queste abbiano avuto ad oggetto le cartelle di pagamento presupposte ed abbiano, quindi, spiegato effetto interruttivo della prescrizione. La statuizione dalla Corte di primo grado deve essere riformata perche' DE produce, le copie dei successivi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire le intimazioni di pagamento contenenti le cartelle oggetto del giudizio e le relative notifiche
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente in primo grado, l'Agente della
Riscossione, non solo, ha provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento nn.
03420180012119368000, 03420140016920264000, 03420140029410871000,. regolarmente notificate rispettivamente in data 9.01.2019, 03.09.2014 e 27.02.2015 ma, altresì, ha regolarmente notificato, oltre all'intimazione di pagamento impugnata con il giudizio di primo grado, le ulteriori intimazioni di pagamento n. 03420199010678653000, notificato in data 12.10.2021; n. 03420179006882974000, notificata il
11.12.2017; n. 03420179002473562000, notificata il 17.10.2017 mediante notifica a mezzo pec all'indirizzo del contribuente .
Tale circostanza ha una rilevanza decisiva ai fini dell'accoglimento dell'appello, posto che le intimazioni di pagamento suindicate sottendevano tutte le cartelle dichiarate prescritte nel giudizio per cui oggi pende il presente gravame. Attesa la produzione in appello degli atti interruttivi si ritiene di dovere compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma le seguenti cartelle di pagamento
03420180012119368000, 03420140016920264000, 03420140029410871000, spese compensate