Sentenza 20 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/02/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01131/2025REG.PROV.COLL.
N. 08369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8369 del 2023, proposto da
UI società agricola S.r.l., già UI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Massafra e Luigi Annunziata, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
Comune di ER, non costituito in giudizio
nei confronti
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), 20 giugno 2023, n. 10434
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Frosinone e di TE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Raffaella Adilardi in sostituzione degli avvocati Luigi Annunziata e Nicola Massafra, l'avvocato dello Stato Fabio Tortora, l’avvocato Aurelia Giunta per delega dell'avv. Francesco Saverio Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello proposto la società agricola UI S.r.l. (già UI s.p.a., di seguito anche solo UI ) ha impugnato, domandandone la riforma, la sentenza n. 10434/2023 del T.a.r. del Lazio che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti con cui l’Ufficio Dogane di Frosinone ha rilasciato in favore della società TE s.r.l. la voltura della licenza provvisoria precedentemente intestata alla ricorrente e in seguito la licenza definitiva prot. n. 2012 del 10 dicembre 2012 per l'esercizio dell'attività relativa all'impianto fotovoltaico sito in ER (FR) località Collecedro s.n.c., di P=917,28KWP (atti di cui la ricorrente assumeva di aver avuto contezza solo a seguito di istanza di accesso riscontrata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’11 luglio 2014), nonché avverso ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente (ivi incluse la lettera Enel di attivazione della domanda di concessione e la lettera di trasmissione dell’impugnata licenza definitiva).
2. La sentenza appellata, pronunciata nella resistenza dell’Agenzia e della società controinteressata, rilevato che la modifica soggettiva era giustificata con riferimento all’atto notarile del 3 novembre 2011 mediante il quale la ricorrente cedeva il ramo d’azienda costituito dall’impianto alla TE, ha ritenuto sostanzialmente che il ricorso proposto avverso gli atti impugnati non potesse trovare accoglimento in quanto dalla documentazione versata in giudizio si evinceva che “la società UI non può configurarsi quale Soggetto Responsabile in quanto non ha né la proprietà, né la disponibilità dei terreni sui quali è ubicato l’impianto” , dei quali risulta essere invece proprietaria la TE, che è altresì titolare della connessa convenzione per il pagamento della tariffa incentivante.
3. Di tali statuizioni di rigetto, come detto, la società ricorrente in primo grado invoca l’integrale riforma, affidando l’appello a due motivi di censura mediante i quali lamenta:
“1. Insufficiente e contraddittoria motivazione; Violazione e/o erronea applicazione della legge; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Error in iudicando e procedendo. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità della sentenza impugnata - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504/1995 e del D.P.R. n. 445/2000 e dei principi generali in tema di voltura delle autorizzazione e concessioni relative allo svolgimento di attività incidenti sull'interesse pubblico; Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle norme e dei principi generali in tema di partecipazione procedimentale; Eccesso di potere per errore nei presupposti, per vizio del procedimento, per difetto di istruttoria, per manifesta illogicità, per palese incongruenza, per evidente contraddittorietà e per difetto di motivazione.
2. Error in iudicando e procedendo. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità della sentenza impugnata. Insufficiente e contraddittoria motivazione Insufficiente e contraddittoria motivazione; Violazione e/o erronea applicazione della legge; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.”
4. Si sono costituite in resistenza all’appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società controinteressata TE s.r.l.
4.1. Quest’ultima, oltre ad argomentare l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto, ne ha in limine eccepito l’inammissibilità per nullità della procura allegata ex art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.; ha, infine, riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sollevata in primo grado e assorbita alla sentenza, sostenendo che la UI sia del tutto priva di interesse a contestare le licenze rilasciate in favore della TE S.r.l., poiché essa, a far data dal 3 novembre 2011 (cioè dal momento in cui ha ceduto con atto pubblico notarile il relativo ramo d’azienda) non vanterebbe più alcun diritto sull’impianto fotovoltaico sito in ER di proprietà della TE S.r.l.
4.2. All’esito dello scambio di memorie e repliche nelle quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi, anche riportandosi a quanto dedotto e argomentato nei precedenti scritti difensivi, all’udienza pubblica del 10 settembre 2024, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Può prescindersi dalle eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello (per nullità della procura alle liti) e di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse a impugnare le licenze rilasciate in favore della TE S.r.l., in quanto l’appello è infondato nel merito.
6. Come esposto in narrativa è appellata la sentenza che ha respinto il ricorso della società E- Building avverso gli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Frosinone che hanno disposto la voltura della licenza per l’esercizio di un impianto fotovoltaico sito in ER a favore della società controinteressata, odierna appellata.
7. Secondo l’appellante la sentenza meriterebbe di essere riformata essendo incorsa in vari errori di diritto.
7.1. In particolare, con un primo ordine di censure, si sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di impugnazione - col quale la società ricorrente aveva dedotto di essere la titolare della concessione, avendone ottenuto anche la licenza provvisoria - ed ha riconosciuto la TE quale titolare dell’impianto controverso.
In particolare, le argomentazioni su cui si fondano le conclusioni raggiunte dal primo giudice sarebbero, a dire dell’appellante, smentite dalla sentenza dello stesso T.a.r. del Lazio n. 12509/2022, “passata in giudicato” .
Tale pronuncia, nel respingere il ricorso integrato da motivi aggiunti della TE, ha statuito che quest’ultima non sarebbe subentrata nella convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti relative allo stesso impianto, stipulata tra la E -Building e il GSE in data 13 aprile 2012.
Inoltre, nella medesima sentenza richiamata, si dà atto della sussistenza di una “ situazione di incertezza riguardo la titolarità dell’impianto fotovoltaico derivante da fatti non imputabili al TO e si evidenzia anche che “contrariamente a quanto sostenuto dalla TE, l’istanza di ammissione agli incentivi risulta presentata dall’altra società esclusivamente in proprio, e non per conto della ricorrente (cfr. doc. n. 1 prodotto dal Gse)” .
Sotto altro profilo, la UI contesta altresì che sarebbe stato assente un presupposto per il rilascio della licenza definitiva di esercizio dell’impianto (e, prima ancora, per la voltura della licenza provvisoria) in favore della TE, poiché non sarebbe intervenuta la voltura del permesso di costruire rilasciato dal Comune di ER (che avrebbe, anzi, certificato la non avvenuta voltura del titolo edilizio); né sarebbe stata presentata una regolare domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Al riguardo si era, infatti, evidenziato già in primo grado che la società appellante era titolare della concessione comunale per la realizzazione e costruzione dell'impianto fotovoltaico e che, inoltre, non aveva mai formulato alcuna richiesta di voltura della licenza provvisoria (che le era stata già rilasciata dal competente Ufficio dogane) a favore della società controinteressata; ma la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi su tali rilievi, dedotti nel ricorso introduttivo.
7.2. Con il secondo motivo l’appellante si duole del rigetto da parte del Tar delle censure con cui si denunciava l’illegittimità delle modalità di inoltro della domanda, avendo il primo giudice ritenuto che, da un lato, “in ogni caso si tratterebbe di mera irregolarità non viziante il provvedimento” , dall’altro “l’Ufficio delle Dogane di Frosinone, in sede di voltura ha compiutamente svolto la necessaria ricognizione e valutazione di tutti i presupposti e condizioni soggettive dell'interessato alla voltura” .
Anche sotto tale profilo la sentenza sarebbe illogica e viziata da un’errata interpretazione della normativa di riferimento.
Ciò in quanto l’Ufficio delle Dogane di Frosinone, nel rilasciare la licenza definitiva alla TE, non avrebbe considerato che la richiesta da quest'ultima formulata (di voltura della licenza provvisoria originariamente rilasciata a favore della ricorrente UI) era stata inoltrata senza seguire la corretta procedura in quanto, per un verso, la domanda non era stata predisposta sul modello all'uopo previsto dalla stessa amministrazione doganale, né era stata trasmessa a mezzo del canale telematico riservato (attraverso il quale l'amministrazione procedente aveva disposto che avvenisse l'inoltro dei messaggi e dei comunicati), per altro verso la licenza risultava rilasciata in carenza di qualsiasi istanza di voltura da parte dell'attuale appellante, che – essendo originariamente destinataria della licenza provvisoria all’esercizio dell’impianto - era la sola autorizzata al contatto telematico mediante le credenziali segrete (PIN e la Password) rilasciate dallo stesso Ufficio.
La licenza definitiva sarebbe stata dunque rilasciata alla TE in violazione delle norme e dei principi generali in tema di voltura delle autorizzazioni e/o concessioni, oltre che in assoluta carenza dei presupposti, in quanto l’impianto fotovoltaico era gestito dall'attuale appellante UI, che nella qualità di "soggetto responsabile" ai sensi degli artt. 9 e 10, comma 1, D.M. 6 luglio 2012 e "in possesso di titolo autorizzativo" , ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s), del D.M. 5 maggio 2011, aveva chiesto e ottenuto le tariffe incentivanti dal competente G.S.E.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, l'amministrazione procedente in sede di voltura del precedente atto abilitativo non avrebbe affatto svolto la necessaria attività ricognitiva per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi della subentrante né valutato le ragioni che giustificavano il subingresso del terzo nella titolarità della licenza.
In presenza di elementi che avrebbero ragionevolmente indotto a dubitare della regolarità della domanda di voltura e della validità della documentazione allegata, l’amministrazione non aveva neanche interpellato la società appellante, destinataria dell’iniziale licenza provvisoria, onde verificare la concorde volontà di entrambe le società (cedente e cessionaria del ramo d’azienda costituito dall’impianto in parola) circa la richiesta di variazione soggettiva dell'originario provvedimento abilitativo.
7. Rileva il Collegio che le doglianze formulate non possono essere accolte.
8. Conviene per chiarezza riepilogare i fatti di causa – pacifici e non contestati dalle parti in giudizio – che già di per sé evidenziano l’infondatezza dell’appello.
8.1. In data 3 agosto 2010 la società Laurea S.r.l. ha acquistato il 70% del capitale sociale della UI S.r.l., la quale, nel mese di settembre 2010, otteneva dal Comune di ER il permesso a costruire n. 25 del 23 settembre 2010, relativo alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici tra cui quello oggetto del presente giudizio.
Successivamente, nel mese di ottobre 2010 la società Laurea costituiva la TE S.r.l., odierna appellata, la quale commissionava alla Enerray s.p.a., con contratto di EPC ( Energy Performance Contract ), la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sito in ER alla via Collecedro, della potenza complessiva di 917,45 kwp, identificato con n. 614235, completato in data 24 giugno 2011 e collaudato il successivo 19 ottobre 2011.
In data 28 aprile 2011 veniva rilasciata licenza provvisoria in favore dell’appellante con riferimento all’esercizio dell’attività relativa all’impianto fotovoltaico sito in località Collecedro.
In data 7 luglio 2011 la UI, in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto medesimo, su autorizzazione della TE, presentava al GSE domanda di accesso alla stipula della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, dichiarando di essere all’uopo autorizzata dal proprietario dell’impianto e del terreno.
Nel frattempo, per mezzo dei rogiti stipulati in data 22 luglio 2011, 10 ottobre 2011 e 19 gennaio 2012, la TE diveniva anche proprietaria dei terreni su cui il medesimo impianto è installato.
In data 10 dicembre 2012 la licenza era oggetto di voltura in favore della TE S.r.l..
La modifica soggettiva era giustificata con riferimento all’atto notarile in data 3 novembre 2011 mediante il quale l’appellante cedeva il ramo d’azienda costituito dall’impianto fotovoltaico in questione alla TE S.r.l..
9. Avverso i predetti atti intestati alla TE S.r.l. (in particolare, l’atto con cui era rilasciato a favore della TE la licenza definitiva), la UI proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma il quale definiva il giudizio pronunciando la sentenza appellata che deve essere confermata alla stregua delle seguenti osservazioni.
9. In primo luogo è corretta la statuizione della sentenza – sulla quale è principalmente incentrata la decisione di rigetto – secondo cui, salvi i profili civilistici della vicenda, l’appellante non può definirsi soggetto responsabile dell’impianto.
9.1. In data 3 novembre 2011, con atto notarile (rep. n. 29816 racc. 11975) la UI ha ceduto l’intero ramo di azienda relativo all’impianto in favore della TE - a fronte del pagamento di 150.000,00 euro - comprensivo di tutti i diritti, delle autorizzazioni, del permesso di costruire e della domanda di accesso alla stipula della Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti già presentata dalla UI il precedente 7 luglio 2011 (doc. 3, fasc. I grado, deposito del 13 aprile 2023). Pertanto, dal 3 novembre 2011 la UI aveva cessato ogni rapporto relativo all’impianto e contestualmente la TE, proprietaria dei terreni e dell’impianto, ne è divenuta unico e solo Soggetto Responsabile anche – e soprattutto – ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti.
9.2. Tale cessione - e, dunque, la suddetta modificazione soggettiva nella titolarità dell’impianto - è stata posta a fondamento dei provvedimenti per mezzo dei quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, rispettivamente, accolto la richiesta di volturazione, e, in seguito, emesso licenza definitiva per l’esercizio dell’attività relativa all’impianto fotovoltaico in questione.
In virtù della cessione del ramo di azienda, in data 30 novembre 2011, la TE, in qualità di nuovo ed esclusivo Soggetto Responsabile, ha presentato al GSE domanda di accesso alla stipula della convenzione per il ritiro dedicato dell’energia elettrica in relazione all’impianto. A seguito dell’accoglimento della domanda, il GSE e la TE nel mese di gennaio 2012 hanno stipulato la Convenzione RID (convenzione per il “ ritiro dedicato ”).
Nello stesso mese, in accoglimento dell’apposita domanda presentata in data 12 gennaio 2012, il GSE ha volturato la titolarità della pratica di connessione e del contratto di misurazione dell’energia elettrica dalla UI in favore della TE.
Dunque, a partire dal gennaio 2012, quest’ultima società è rimasta la sola titolare dell’impianto in parola.
Inoltre, sebbene sia intervenuta medio tempore la risoluzione della predetta Convenzione RID, successivamente, nel mese di giugno 2021, la TE è stata nuovamente ammessa dal GSE a beneficiare del ritiro dedicato dell’energia elettrica, stipulando in data 25 giugno 2021 una nuova Convenzione RID 070738 in relazione al medesimo impianto fotovoltaico.
9.3. La TE è quindi divenuta “Soggetto Responsabile” ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti, proprietaria sia dell’impianto sia dei terreni e, infine, “Produttore” per la sottoscrizione della Convenzione RID in quanto “esercente” l’impianto, nonché titolare di tutte le pratiche concernenti la connessione alla rete, la cessione e la misurazione dell’energia elettrica.
Peraltro, la TE, in data 6 aprile 2012, è subentrata nella convenzione urbanistica, originariamente stipulata in data 23 settembre 2010 tra la UI e il Comune di ER, convenzione che è stata in seguito integralmente sostituita dalla convenzione urbanistica sottoscritta in data 28 agosto 2014 direttamente tra la TE e il Comune di ER.
Risulta anche la UI ha adito il Tribunale di SI rivendicando il possesso dell’impianto, ma il giudice civile ha rigettato la pretesa, confermando, con ordinanza emessa in data 7 maggio 2014 (R.G. N. 1261/2013), mai impugnata, che la TE ha la proprietà e il possesso dei terreni e dell’impianto.
9.4. Le decisioni richiamate dall’appellante non spostano i termini della questione.
9.5. In primo luogo, deve rilevarsi che la sentenza n. 12509/2022 del T.A.R. Lazio – Roma è stata appellata dalla TE (con ricorso iscritto al r.g. n. 2296/2023).
All’esito del predetto giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza 2319/2024 (a sua volta impugnata dall’odierna appellata innanzi alla Corte di Cassazione, SS.UU., con ricorso iscritto al n. r.g. 10156/2024, e davanti al Consiglio di Stato con ricorso per revocazione avente r.g. n. 3601/2024), pur rigettando il gravame presentato dalla TE – non ha statuito alcunché in merito a una presunta titolarità dell’impianto in capo all’odierna appellante, limitandosi a rilevare che “gli effetti prodotti dal provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione e di conseguente risoluzione della relativa convenzione per l’impianto fotovoltaico in parola, adottato dal GSE il 29 maggio 2014, hanno reso priva di oggetto la domanda di trasferimento, in favore della società TE, della titolarità della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti sottoscritta a suo tempo dalla società UI, sicché non può sostenersi che essi erano soggettivamente limitati alla società UI ovvero inopponibili all’odierna appellante” .
Dunque, nella pronuncia citata, il Consiglio di Stato – pur prendendo atto del fatto che la TE era divenuta unica proprietaria e titolare del diritto ad esercire l’impianto in parola a decorrere dalla cessione del ramo d’azienda in suo favore da parte dell’odierna appellante, ossia dal 3 novembre 2011 – ha unicamente affermato che la TE non potrebbe più beneficiare delle tariffe incentivanti relative all’impianto in ragione dell’omessa autonoma impugnazione del provvedimento di decadenza irrogato nei confronti della UI.
Neanche le ulteriori argomentazioni dell’appellante, basate su tale pronuncia, sono fondate.
In particolare, la situazione di incertezza “riguardo la titolarità dell’impianto fotovoltaico derivante da fatti non imputabili al TO , evocata da parte appellante, è ricollegata dalla sentenza citata unicamente all’insorgenza di “una controversia fra privati (la ricorrente e la società Ebuilding) riguardo la proprietà dell’impianto e la validità della cessione d’azienda, la cui definizione non rientra nelle competenze del GSE, il quale è preposto istituzionalmente alla corretta erogazione dei benefici …” , senza ulteriori considerazioni che possano supportare le tesi dell’odierna appellante al fine di mettere in dubbio la legittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure.
Invero, il punto è che il precedente richiamato dall’appellante a sostegno delle proprie tesi non è, in generale, decisivo in quanto riguarda il solo contenzioso tra il GSE e la TE per il subentro nell’ammissione alle tariffe incentivanti (a seguito dell’istanza a suo tempo presentata dall’altra società, E- Building), ma non il contenzioso tra la TE e l’odierna appellante (la quale, difatti, neanche partecipò a quel giudizio, avente ad oggetto l’accertamento del diritto della TE a subentrare nell’ammissione agli incentivi).
9.6. Ciò che invece appare dirimente in questa sede – in cui occorre accertare se sia legittimo il rilascio della licenza di esercizio dell’impianto a favore della TE - è il precedente – pronunciato inter partes , oltre che con il GSE – del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III-stralcio, n. 5051 del 23 marzo 2023, con il quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla UI avverso il provvedimento prot. n. GSE/P20140052921 del 29 maggio 2014 (di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione agli incentivi).
9.6.1. In estrema sintesi, in tale giudizio la società UI ha infruttuosamente sostenuto di essere il “Soggetto Responsabile” dell’impianto e, in quanto tale, di essere legittimata alla presentazione della domanda di ammissione agli incentivi, perché proprietaria e comunque nell’asserita disponibilità dei terreni su cui è ubicato l’impianto (analogamente a quanto propugnato in questa sede al fine, però, di contestare il rilascio della licenza d’esercizio in favore della TE).
Segnatamente con la menzionata sentenza, il TAR ha statuito anzitutto che “la società E Building S.p.A. non può configurarsi quale Soggetto Responsabile in quanto- non ha né la proprietà, né la disponibilità dei terreni sui quali è ubicato l’impianto” , statuendo anche che la “TE S.r.l. risulta essere proprietaria dei terreni sui quali l’Impianto è stato realizzato, acquistati con atti notarili dei rispettivi proprietari in data 22 luglio 2011 – 10 ottobre 2011 – 19 gennaio 2012 e ai sensi del DM 5 maggio 2011 ”.
In particolare, per quanto qui rileva, la predetta decisione ha rigettato il ricorso della E- Building avverso il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti sulla base dei seguenti essenziali passaggi argomentativi:
- non sussiste al riguardo alcun potere valutativo-discrezionale del GSE.
- la TE S.r.l. è altresì titolare della connessa convenzione per il pagamento della tariffa incentivante contraddistinta dal n. GO1L241804507 concessa dal GSE in data 11 aprile 2012, avendo acquistato in data 3 novembre 2011, con atto notarile di cessione di azienda, pubblicato presso la Camera di Commercio di Roma in data 22 novembre 2011da UI S.p.A. l’intero ramo d’azienda relativo all’impianto, per ciò subentrando ex lege (ex art. 2558 c.c.) in tutti i rapporti pendenti nonché comunque, secondo quanto pattuito, in tutte le licenze, autorizzazioni, i permessi, e in “ tutti i titoli necessari e sufficienti alla costruzione, entrata in esercizio, riconoscimento della tariffa incentivante e la gestione dell’Impianto 1 per tutta la durata della tariffa incentivante comprensivo pertanto delle autorizzazioni, dei permessi, degli assets tecnici, degli studi nonché ulteriori beni e/o strumenti concernenti l’Impianto 1” , oltre che in tutti i crediti a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (e cioè dalla data del 24 giugno 2011);
- in data 10 gennaio 2012 il GSE, a seguito di istruttoria, ha accertato e riconosciuto la proprietà dell’impianto e della relativa azienda fotovoltaica in capo alla TE S.r.l. e, per l’effetto ha trasmesso a quest’ultima la proposta di Convenzione RID relativa all’impianto, invitandola ad accettarne le relative condizioni ed a sottoscriverla;
- anche il Tribunale di SI (all’esito del giudizio r.g. n. 1261/2013) ha riconosciuto che TE S.r.l. ha “ il possesso dei terreni in esame” e dell’impianto fotovoltaico su di essi insistente […]” ;
- segnatamente, in merito al giudizio possessorio azionato innanzi al Tribunale di SI dalla stessa UI, l’ordinanza del 7 maggio 2014, dotata di formula esecutiva, conferma ulteriormente come la TE abbia sempre avuto il possesso dell’impianto e che, quindi, non potesse che essere qualificata come Soggetto Responsabile dell’impianto medesimo;
- sulla base anche del giudicato possessorio, la TE ha insistito nella richiesta al GSE di provvedere al pagamento della tariffa incentivante, essendo già stato accertato dal GSE con proprio provvedimento del 12 aprile 2013 che “ai fini autorizzativi la TE Srl risulta ad oggi titolare delle necessarie Autorizzazioni all’esercizio dell’Impianto” ed essendo stato definitivamente accertato dal Tribunale di SI, per effetto del giudicato di cui sopra, che la "disponibilità e/o proprietà dell’impianto fotovoltaico" spetta alla medesima TE, la quale è, pertanto, il soggetto “titolato alla percezione dei suddetti incentivi pubblici” .
- il procedimento di verifica ha avuto, quindi, quale esito finale la rimozione degli atti di ammissione agli incentivi della società UI.
9.6.2. Tale pronuncia del Tar del Lazio è stata impugnata in via principale dal GSE e in via incidentale dalla società UI.
9.7. Il giudizio di appello (r.g. n. 5024/2023) è stato definito con sentenza n. 2320/2024, con la quale il Consiglio di Stato, sez. II, ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, con rigetto sia dell’appello principale del GSE (in quanto inammissibile) sia dell’appello incidentale della UI, ribadendo – per quel che qui interessa – che “dalla documentazione versata in giudizio si evince che la società UI S.p.A. non può configurarsi quale Soggetto Responsabile in quanto non ha né la proprietà, né la disponibilità dei terreni sui quali è ubicato l’impianto” .
Ne consegue che la sentenza qui appellata, in perfetta sincronia con il precedente richiamato del medesimo T.A.R. Lazio – Roma, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza appena citata, ha correttamente respinto il ricorso presentato dalla UI per l’annullamento delle licenze – provvisoria e definitiva – rilasciate in favore della TE S.r.l. per l’esercizio dell’attività relativa all’impianto fotovoltaico sito in ER.
Il primo giudice ha infatti ritenuto – con statuizioni condivisibili e non confutate dall’appellante – che dalla documentazione versata in giudizio si evince che la società UI S.p.A. non può configurarsi quale Soggetto Responsabile in quanto non ha né la proprietà, né la disponibilità dei terreni sui quali è stato realizzato l’impianto, dei quali risulta invece proprietaria la TE S.r.l., che è altresì titolare della connessa convenzione per il pagamento della tariffa incentivante .
Infatti, nella cessione del ramo d’azienda afferente l’impianto si stabiliva che “si intendono inclusi i crediti ed in particolare gli eventuali rimborsi dovuti dal gestore di rete localmente competente per le attività e le opere di connessione […]” e, inoltre, che la parte cedente si impegnava a garantire che “il Ramo d’Azienda contiene l’insieme dei permessi, diritti, titoli, autorizzazioni nulla osta, diritti e quant’altro necessario e sufficiente alla regolare costruzione, entrata in esercizio e gestione dell’Impianto 1 per tutta la durata della tariffa incentivante di cui al DM 6 agosto 2010 ed al DM 5 maggio 2011, con la sola eccezione dei diritti sui Terreni già di proprietà della Parte Cessionaria e del Contratto EPC già sottoscritto dalla stessa Parte Cessionaria” .
Sicché, dal 3 novembre 2011, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la UI ha cessato ogni rapporto relativo all’impianto e contestualmente la TE, già proprietaria dei terreni e dell’impianto, ne è divenuta unico e solo Soggetto Responsabile (anche ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti).
Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.lgs. 28/ paragrafo 4.2 delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M.15 maggio 2011" , pubblicate dal GSE sul proprio sito internet, il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai fini della richiesta di incentivo, è tenuto, tra l'altro, a dimostrare di avere la piena disponibilità del sito ove è ubicato l'impianto fotovoltaico, presentando al GSE, per via telematica, la "dichiarazione di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, ovvero l'autorizzazione alla installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile" .
9.7.1. Il giudice di prime cure, dunque, correttamente ha rilevato che “a prescindere dai profili contenziosi civilistici della vicenda, allo stato risulta essere stato stipulato un contratto notarile tra la ricorrente e la controinteressata con il quale era ceduto alla controinteressata il ramo d’azienda comprensivo al suo interno anche dell’impianto in questione nonché dei titoli autorizzativi anche provvisori relativi allo stesso” ; e sul punto ha richiamato proprio quanto statuito, con orientamento pienamente condivisibile, nel procedimento connesso dalla menzionata sentenza del TAR Lazio – Roma, n. 5051/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2320/2024.
La vicenda in esame è, infatti, sostanzialmente analoga in quanto, in presenza di un contratto di cessione del ramo d’azienda la licenza definitiva è stata legittimamente rilasciata in favore del titolare del bene piuttosto che del cessionario.
9.8. Peraltro si rammenta che la TE – a seguito dell’atto di cessione del ramo d’azienda – ha comunicato al GSE di essere il nuovo Soggetto Responsabile dell’impianto, chiedendo e ottenendo, per l’effetto, la voltura della pratica di connessione, del contratto del servizio di misurazione dell’energia elettrica, nonché l’accesso diretto a stipulare la convenzione RID che ha poi sottoscritto con il GSE nel mese di gennaio 2012.
Successivamente, come detto, la TE ha stipulato con il Gestore una nuova convenzione RID, sottoscritta in data 25 giugno 2021 e relativa al medesimo impianto (doc. 4, fasc. I grado), nella quale si legge che “l'Operatore [la TE S.r.l., n.d.r.] esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da fonte Solare denominato CERVARO 1, codice CENSIMP IM_0214527, ubicato nel Comune di CERVARO, di potenza installata pari a 917 kW e che tale impianto si configura come Non Programmabile ai sensi della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.” .
9.9. Di fronte a tali evidenze non conduce ad opposte conclusioni quanto dedotto dall’appellante circa la mancata voltura del permesso di costruire da parte dell’Amministrazione comunale.
Infatti, se, per un verso, il citato titolo edilizio deve comunque ritenersi trasferito in capo all’odierna appellata per effetto dell’atto di cessione del ramo d’azienda (che lo richiama espressamente), per altro verso l’attuale titolarità del permesso di costruire è del tutto irrilevante una volta che l’impianto è stato effettivamente realizzato con la conclusione dei lavori.
Ad ogni modo, l’Amministrazione comunale ha stipulato in relazione all’impianto in questione una convenzione urbanistica con la TE la quale – come emerge dal contratto in appalto in atti (sub doc. 2, fasc. I grado) - è stata l’unica committente dell’impianto fotovoltaico, della cui realizzazione, con contratto di Engineering Procurement and Construction , ha incaricato la società Enerray s.p.a.
Prevalgono dunque le ragioni per respingere l’appello.
Infatti, se è vero che – come dice l’appellante – la sentenza del Consiglio di Stato, I, 2319/2024 ha confermato – contro la società TE - la sentenza TAR Lazio, 12509/2022 (la quale ha negato che si sia mai verificato il subentro della TE nel rapporto controverso) ed è anche vero che non è passata in giudicato la sentenza del Consiglio di Stato, II, 2320/2024 (la quale ha confermato la sentenza di primo grado 5051/2023, confermando il provvedimento del GSE del 29 maggio 2014 che ha disposto la revoca dei benefìci in favore dell’odierna appellante), resta comunque il fatto che ad avviso del Collegio le motivazioni di quest’ultima pronuncia sono pienamente condivisibili.
Nessun vantaggio può, dunque, derivare all’appellante da una pronuncia che abbia ad oggetto il rilascio della licenza fiscale in favore della TE.
Del resto, guardando ai profili sostanziali della vicenda, l’appellante ha chiaramente agito in modo opportunistico in quanto, per un verso, ha ceduto il ramo d’azienda – e i benefìci – alla TE (la quale ha fissato un prezzo comprensivo dei benefìci fiscali), mentre per altro verso ha ceduto quegli stessi benefìci a una società terza (Impresa F.lli Centonze), duplicando di fatto il proprio vantaggio.
10. È infondato anche il secondo motivo di appello, incentrato sull’asserita violazione delle regole procedurali per il rilascio della licenza d’esercizio.
10.1. La sentenza è infatti esente da censure anche nella parte in cui ha ritenuto corretto l’inoltro della domanda di voltura della licenza d’esercizio da parte della TE ed ha rilevato altresì che il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha compiuto la necessaria verifica circa la sussistenza dei presupposti soggettivi per la voltura e la corretta intestazione della licenza (come da autocertificazioni e documentazione prodotta in allegato alla richiesta di voltura), oltre ad aver effettivamente riscontrato la condizione oggettiva dell’effettivo trasferimento dell’azienda (avendo accertato la registrazione del contratto di cessione).
10.2. Si è detto, infatti, nell’esame del precedente motivo, che l’odierna appellante non può considerarsi Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico, in quanto non ha la proprietà o la piena disponibilità del sito ove esso è ubicato.
10.3. L’istruttoria compiuta dall’Amministrazione è dunque immune dai vizi denunciati.
10.4. La decisione di volturare la licenza di esercizio dell’officina di produzione da fonti rinnovabili in favore della TE appare, infatti, ragionevolmente sorretta sia dal più volte menzionato contratto di cessione del ramo d’azienda del 3 novembre 2011 che dal contratto di EPC tra la TE S.r.l. e la Enerray S.p.A. per la realizzazione dell’impianto: si tratta di documenti, entrambi allegati alla richiesta di voltura, che comprovano in modo oggettivo quale sia la posizione della TE rispetto alla titolarità dell’impianto (sul quale la UI non ha dimostrato, viceversa, di poter vantare alcun diritto).
10.5. In ogni caso si osserva che le censure articolate con il motivo di esame si riducono essenzialmente a contestazioni sull’asserita violazione di regole meramente formali circa l’inoltro della domanda che non mutano la sostanziale correttezza dell’operato dell’Amministrazione la quale, conformemente alle previsioni di legge, ha intestato la licenza d’esercizio in capo alla società titolare dell’impianto.
Anche sotto tale profilo è dunque pienamente condivisibile la decisione di prime cure che ha dequotato i rilievi della società ricorrente a “mere irregolarità” non vizianti i provvedimenti impugnati.
In particolare, come bene osservato dal primo giudice, l’inoltro telematico era all’epoca meramente opzionale e poteva senz’altro ritenersi valido e idoneo un inoltro in formato cartaceo; alle medesime conclusioni di infondatezza del motivo deve pervenirsi con riferimento all’utilizzo obbligatorio di una eventuale modulistica stante l’insussistenza di un modello standardizzato di “domanda di voltura” redatto dall’Agenzia delle Dogane.
10.6. Né l’amministrazione procedente ha contraddetto le sue originarie determinazioni: l’effettuazione di ulteriori sopralluoghi era infatti solo eventuale, così come l’acquisizione di altra documentazione a salvaguardia degli interessi pubblici.
10.7. Stante il compiuto svolgimento delle valutazioni discrezionali spettanti all’Amministrazione procedente, la voltura dell'autorizzazione, in concomitanza con la cessione del ramo d'azienda, non richiedeva ulteriori valutazioni amministrative in ordine all'idoneità tecnica e alla compatibilità giuridico amministrativa all'impianto ormai validamente autorizzato.
Infatti, la richiesta di voltura di una autorizzazione già rilasciata provoca l'avvio di una procedura ove l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione competente è di tipo vincolato, non potendosi confondere tale intervento modificativo del titolare dell'autorizzazione (già a suo tempo rilasciata) con l'esercizio del potere di rilascio di (una nuova) autorizzazione che costituisce tipicamente attività discrezionale. In altre parole, la richiesta della voltura dell'autorizzazione non implica il riesercizio del potere discrezionale attivato al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, ma solo un accertamento, di natura vincolata, avente ad oggetto l'individuazione del nuovo intestatario dell'autorizzazione e la verifica del possesso in capo ad esso dei requisiti soggettivi per poter svolgere l'attività descritta nell'autorizzazione a suo tempo rilasciata ad altro intestatario.
10.8. Non rileva, infine, che la società appellante avesse a suo tempo ottenuto la licenza provvisoria per l’esercizio dell’impianto fotovoltaico di cui trattasi, da sostituire con una licenza definitiva a seguito di verifica tecnico amministrativa dell’impianto.
L’appellante non ha mai formalmente richiesto il rilascio della licenza di esercizio definitiva.
Per converso, alla richiesta di voltura della licenza provvisoria intestata alla società, del 5 marzo 2012, formulata dalla TE S.r.l., era allegata una dichiarazione di voltura sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti delle società menzionate. Inoltre, come si è detto, l’istanza di rilascio della licenza definitiva di esercizio per l’impianto fotovoltaico, presentata dalla TE in data 3 ottobre 2014, era completa degli allegati necessari, in particolare del contratto di cessione di ramo di azienda intervenuto tra le parti.
10.9. Non era comunque necessario, come sostiene parte appellante, una richiesta della società cedente al fine di dar seguito alla voltura della licenza.
Infatti, nel contratto di cessione del ramo di azienda su nominato è espressamente stabilito (all’art. 3 denominato Garanzie) che “in ogni caso, ed al fine di consentire la migliore realizzazione delle garanzie sopra indicate, la Parte Cedente presta fin d’ora ogni più ampio ed opportuno assenso alla voltura della concessione amministrativa cui sopra con riferimento specifico all’impianto 1 e delle licenze amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l’esercizio del Ramo di Azienda ceduta, venendo la Parte Cessionaria medesima, autorizzata ad esperire le pratiche tutte che si rendessero necessarie per operare la voltura a proprio nome…” .
11. In conclusione, l’appello va respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante UI società agricola S.r.l., già UI s.p.a., alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Frosinone e di TE S.r.l., che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO