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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
5247/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5247/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Sansone, presso il cui studio in
Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi n. 3 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Sansone, presso il cui studio in
Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi n. 3 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2024, hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 07.02.2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, e hanno dedotto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 05.03.009, nel corso del quale è nata una figlia, ancora minorenne, , nata a [...] il [...]; che mentre il Persona_1
è occupato come marinaio, la è casalinga;
che, essendo venuta meno la comunione Pt_1 CP_1
materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
DeSInato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 23.01.2024
- sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come richiesto dalle parti in ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. - i coniugi hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso;
con ordinanza del 24.01.2024, depositata in sostituzione dell'udienza del 23.01.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la volontà di non riconciliarsi.
Dunque, risultando le condizioni stabilite non in contrasto con norme imperative e con l'int eresse della prole, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
15.03.1976, e , nata a [...] il [...], alle condizioni pattuite Controparte_1
in ricorso di seguito riportate:
A. la IGnora e il IGnor vivranno separati con esonero da Controparte_1 Parte_1
ogni obbligo di coabitazione e potranno cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
B. la IG.ra continuerà a risiedere in Torre Del Greco (NA) unitamente alla Controparte_1
figlia alla via Vico Annunziata 24; Per_1
2 C. il IG. ha già portato via con sé i propri effetti personali, pertanto, i restanti Parte_1 mobili e gli arredi che erano esistenti nell'abitazione coniugale, risultano di proprietà esclusiva della moglie;
D. i coniugi chiedono che venga a loro riconosciuto l'affido condiviso della figlia con Per_1
residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza relative alla istruzione e educazione degli stessi il tutto co me da piano genitoriale allegato e che espressamente si richiama;
E. il padre avrà facoltà di incontrare la figlia nel rispetto di quanto è stabilito nel piano genitoriale che di seguito si richiama e stesso discorso vale per le festività, e le vacanze: il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la Pt_1
minore : Persona_1
- almeno due pomeriggi alla settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso di lui;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi, Per_1
da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con pernottamento presso di lui;
- la minore trascorrerà con il padre, alternativamente con la madre, le festività natalizie (ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio) e le festività pasquali (ad anni alterni la Pasqua e il lunedì in Albis);
- la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre e con la madre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
trascorrerà sempre insieme al padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e il giorno della Festa del Papà, nonché insieme alla madre il giorno del compleanno di quest'ultima e il giorno della Festa della Mamma;
- in ordine alle festività o vacanze, sia laiche sia religiose, i coniugi decideranno opportunamente la collocazione e le modalità di soggiorno della prole, obbligandosi a fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia;
F. il SI. provvederà al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di € Parte_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese, tale somma verrà aumentata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
così come lo stesso provvederà a sostenere al 50% le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torre Annunziata che si richiama;
3 G. il SI. verserà alla SI.ra , casalinga, ed unicamente a titolo Parte_1 Controparte_1 di alimenti personali, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese, tale somma verrà aumentata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
H. il IG. acconsente che la IG.ra , chieda e percepisca Controparte_1 Controparte_1
la totalità dell'assegno unico corrispostole in favore delle minori a far data dal mese successivo il deposito del presente ricorso, impegnandosi a sottoscrivere eventuali documenti necessari da presentare all'ente preposto;
I. i coniugi dichiarano, inoltre, che non vi sono altri rapporti economici da regolare;
J. i coniugi prestano reciproco consenso unicamente per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge con espresso esclusione che l'autorizzazione valga per l'espatrio dei minori;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 11, parte I, Ufficio 1 dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2009);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 7.02.2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5247/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Sansone, presso il cui studio in
Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi n. 3 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Sansone, presso il cui studio in
Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi n. 3 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2024, hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 07.02.2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, e hanno dedotto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 05.03.009, nel corso del quale è nata una figlia, ancora minorenne, , nata a [...] il [...]; che mentre il Persona_1
è occupato come marinaio, la è casalinga;
che, essendo venuta meno la comunione Pt_1 CP_1
materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
DeSInato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 23.01.2024
- sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come richiesto dalle parti in ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. - i coniugi hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso;
con ordinanza del 24.01.2024, depositata in sostituzione dell'udienza del 23.01.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la volontà di non riconciliarsi.
Dunque, risultando le condizioni stabilite non in contrasto con norme imperative e con l'int eresse della prole, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
15.03.1976, e , nata a [...] il [...], alle condizioni pattuite Controparte_1
in ricorso di seguito riportate:
A. la IGnora e il IGnor vivranno separati con esonero da Controparte_1 Parte_1
ogni obbligo di coabitazione e potranno cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
B. la IG.ra continuerà a risiedere in Torre Del Greco (NA) unitamente alla Controparte_1
figlia alla via Vico Annunziata 24; Per_1
2 C. il IG. ha già portato via con sé i propri effetti personali, pertanto, i restanti Parte_1 mobili e gli arredi che erano esistenti nell'abitazione coniugale, risultano di proprietà esclusiva della moglie;
D. i coniugi chiedono che venga a loro riconosciuto l'affido condiviso della figlia con Per_1
residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza relative alla istruzione e educazione degli stessi il tutto co me da piano genitoriale allegato e che espressamente si richiama;
E. il padre avrà facoltà di incontrare la figlia nel rispetto di quanto è stabilito nel piano genitoriale che di seguito si richiama e stesso discorso vale per le festività, e le vacanze: il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la Pt_1
minore : Persona_1
- almeno due pomeriggi alla settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso di lui;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi, Per_1
da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con pernottamento presso di lui;
- la minore trascorrerà con il padre, alternativamente con la madre, le festività natalizie (ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio) e le festività pasquali (ad anni alterni la Pasqua e il lunedì in Albis);
- la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre e con la madre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
trascorrerà sempre insieme al padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e il giorno della Festa del Papà, nonché insieme alla madre il giorno del compleanno di quest'ultima e il giorno della Festa della Mamma;
- in ordine alle festività o vacanze, sia laiche sia religiose, i coniugi decideranno opportunamente la collocazione e le modalità di soggiorno della prole, obbligandosi a fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia;
F. il SI. provvederà al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di € Parte_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese, tale somma verrà aumentata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
così come lo stesso provvederà a sostenere al 50% le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torre Annunziata che si richiama;
3 G. il SI. verserà alla SI.ra , casalinga, ed unicamente a titolo Parte_1 Controparte_1 di alimenti personali, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese, tale somma verrà aumentata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
H. il IG. acconsente che la IG.ra , chieda e percepisca Controparte_1 Controparte_1
la totalità dell'assegno unico corrispostole in favore delle minori a far data dal mese successivo il deposito del presente ricorso, impegnandosi a sottoscrivere eventuali documenti necessari da presentare all'ente preposto;
I. i coniugi dichiarano, inoltre, che non vi sono altri rapporti economici da regolare;
J. i coniugi prestano reciproco consenso unicamente per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge con espresso esclusione che l'autorizzazione valga per l'espatrio dei minori;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 11, parte I, Ufficio 1 dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2009);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 7.02.2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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