Articolo 5 della Legge 29 giugno 1951, n. 531
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 luglio 1951
Art. 5.
I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la, qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943.
I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianita' piu' favorevole di quella occupata, dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalita', ma conservando la propria anzianita' relativa.
Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano gia' conseguito la promozione a maggiore con anzianita' posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianita' corrispondente a tale data.
Entrata in vigore il 31 luglio 1951