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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21111/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) vita separata, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente a tutti gli arredi, rimarrà assegnata alla signora che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia maggiorenne ma Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficiente;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere pertanto alcuna reciproca pretesa relativamente ad eventuali contributi di mantenimento;
1 4) il signor si impegna a pagare intero la rata del finanziamento relativo all'installazione di un Pt_2 impianto fotovoltaico ad uso della casa coniugale, pari ad € 153,50 mensili, fino alla naturale scadenza prevista nell'anno 2027;
5) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere pertanto null'altro da chiedersi o reciprocamente a pretendere;
6) ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
7) rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 15/09/1996 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Dello (atto n. 18, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21111/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) vita separata, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente a tutti gli arredi, rimarrà assegnata alla signora che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia maggiorenne ma Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficiente;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere pertanto alcuna reciproca pretesa relativamente ad eventuali contributi di mantenimento;
1 4) il signor si impegna a pagare intero la rata del finanziamento relativo all'installazione di un Pt_2 impianto fotovoltaico ad uso della casa coniugale, pari ad € 153,50 mensili, fino alla naturale scadenza prevista nell'anno 2027;
5) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere pertanto null'altro da chiedersi o reciprocamente a pretendere;
6) ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
7) rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 15/09/1996 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Dello (atto n. 18, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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