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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 154/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO DI Parte_1 C.F._1
MONTE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che il Tribunale di Ascoli Piceno adito -in sede di appello- voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Teramo resa nel procedimento civile n. 2916/2023, emessa e depositata in data 27.11.2024 e annullare i verbali impugnati.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte per entrambi i gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 proponeva appello alla sentenza emessa nel Parte_1 giudizio n.r.g. 2916/2023 dal Giudice di Pace di . La sentenza aveva rigettato CP_1
l'opposizione proposta dal stesso ai seguenti verbali di contravvenzione, tutti elevati in data Parte_1
19/07/23 dalla Polizia Stradale di Fermo: N°UFF1003071 – N° UFF 1003073 – N° UFF 1003075 – N°
UFF 1003074 – N° UFF1003076 e N° UFF 1003077. L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui – in riferimento a tutti i verbali opposti – aveva ritenuto legittime le modalità di accertamento e pagina 1 di 3 contestazione delle violazioni effettuate dal , che nell'occasione non era né in divisa né in CP_2 servizio, in contrasto con quanto richiesto all'art. 12, c. 5, del codice della strada e art. 24, c. 3, del relativo regolamento attuativo, non avendo questo esibito né la paletta né il tesserino di riconoscimento.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione e annullamento dei verbali.
Si costituiva l' sostenendo la piena correttezza Controparte_3 dell'impugnata sentenza – avendo, tra l'altro, l'ispettore di Polizia dato debito conto, in tutti i verbali, del perché non avesse potuto procedere alla contestazione immediata delle violazioni – e chiedendone l'integrale conferma.
Celebrata la prima udienza e fissata la successiva per la decisione, in data 22.9.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Fissata l'udienza del 4.12.2025, in trattazione scritta, per la decisione, entro il termine perentorio assegnato per la trattazione scritta depositava la propria nota in sostituzione d'udienza la sola parte appellante. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 200 del codice della strada, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
e, ai sensi del successivo art. 201, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ebbene, premesso che gli appartenenti alle forze dell'ordine sono considerati in servizio permanente e la loro qualità di pubblici ufficiali non cessa quando non sono in servizio (cfr. Cass. sentenza n. 5771 del 03/03/2008), nel caso di specie i verbali indicano esattamente che non è stato possibile contestare immediatamente le rilevate infrazioni al conducente perché “lo stesso al momento in cui è stato possibile arrestare la marcia e dichiarare di essere un pubblico ufficiale ha insultato e aggredito verbalmente lo scrivente per poi allontanarsi repentinamente”. Tale motivazione, in sé congrua e compatibile rispetto alla descrizione dei fatti contenuta nei verbali (l'auto procedeva zigzagando, su strada interessata da forte attraversamento di pedoni), è coperta da pubblica fede (cfr. Cass. n.
17355/2009) e, pertanto, non essendo stata proposta querela di falso, i fatti ad essa sottesi devono darsi per assodati.
Alla luce di quanto appena indicato, del tutto irrilevante è l'appunto, formulato dall'appellante, secondo cui il , che nell'occasione non era né in divisa né in servizio, non abbia esibito né la paletta né CP_2 il tesserino di riconoscimento, in violazione dell'art. 12, c. 5, del codice della strada e art. 24, c. 3, del relativo regolamento attuativo. Infatti, tali prescrizioni assumono rilievo solo ed esclusivamente quanto si debba procedere ad intimare l'ALT al conducente. Mentre, nel caso di specie, l'accertatore non ha Parte intimato l' ma ha proceduto alla contestazione differita delle infrazioni al codice stradale. Ad ogni buon conto, l'agente accertatore ha confermato, in sede di esame testimoniale, riportandosi alla relazione di servizio, che nel tentativo di effettuare la contestazione immediata egli, raggiunto il veicolo, che nel frattempo si era arrestato al semaforo con luce rossa accesa, gli si era affiancato e, qualificatosi quale Ispettore della Polizia di Stato, aveva tentato di contestare oralmente al conducente la guida in maniera pericolosa, ma veniva interrotto e minacciato dal medesimo, che poi si allontanava velocemente dopo che era scattata la luce verde.
Da ultimo, circa il merito delle violazioni e delle condotte contestate, non può farsi altro che ricordare, ancora una volta, che i fatti annotati nei verbali ed avvenuti in presenza dell'agente godono di fede pagina 2 di 3 privilegiata.
Per tali ragioni l'opposizione proposta non appare fondata, come già correttamente ritenuto nella sentenza impugnata che va, dunque, integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la minima attività processuale svolta dalla difesa dell'appellato (deposito della sola comparsa di costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'appello proposto;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 550,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 154/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO DI Parte_1 C.F._1
MONTE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che il Tribunale di Ascoli Piceno adito -in sede di appello- voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Teramo resa nel procedimento civile n. 2916/2023, emessa e depositata in data 27.11.2024 e annullare i verbali impugnati.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte per entrambi i gradi di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 proponeva appello alla sentenza emessa nel Parte_1 giudizio n.r.g. 2916/2023 dal Giudice di Pace di . La sentenza aveva rigettato CP_1
l'opposizione proposta dal stesso ai seguenti verbali di contravvenzione, tutti elevati in data Parte_1
19/07/23 dalla Polizia Stradale di Fermo: N°UFF1003071 – N° UFF 1003073 – N° UFF 1003075 – N°
UFF 1003074 – N° UFF1003076 e N° UFF 1003077. L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui – in riferimento a tutti i verbali opposti – aveva ritenuto legittime le modalità di accertamento e pagina 1 di 3 contestazione delle violazioni effettuate dal , che nell'occasione non era né in divisa né in CP_2 servizio, in contrasto con quanto richiesto all'art. 12, c. 5, del codice della strada e art. 24, c. 3, del relativo regolamento attuativo, non avendo questo esibito né la paletta né il tesserino di riconoscimento.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione e annullamento dei verbali.
Si costituiva l' sostenendo la piena correttezza Controparte_3 dell'impugnata sentenza – avendo, tra l'altro, l'ispettore di Polizia dato debito conto, in tutti i verbali, del perché non avesse potuto procedere alla contestazione immediata delle violazioni – e chiedendone l'integrale conferma.
Celebrata la prima udienza e fissata la successiva per la decisione, in data 22.9.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Fissata l'udienza del 4.12.2025, in trattazione scritta, per la decisione, entro il termine perentorio assegnato per la trattazione scritta depositava la propria nota in sostituzione d'udienza la sola parte appellante. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 200 del codice della strada, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
e, ai sensi del successivo art. 201, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ebbene, premesso che gli appartenenti alle forze dell'ordine sono considerati in servizio permanente e la loro qualità di pubblici ufficiali non cessa quando non sono in servizio (cfr. Cass. sentenza n. 5771 del 03/03/2008), nel caso di specie i verbali indicano esattamente che non è stato possibile contestare immediatamente le rilevate infrazioni al conducente perché “lo stesso al momento in cui è stato possibile arrestare la marcia e dichiarare di essere un pubblico ufficiale ha insultato e aggredito verbalmente lo scrivente per poi allontanarsi repentinamente”. Tale motivazione, in sé congrua e compatibile rispetto alla descrizione dei fatti contenuta nei verbali (l'auto procedeva zigzagando, su strada interessata da forte attraversamento di pedoni), è coperta da pubblica fede (cfr. Cass. n.
17355/2009) e, pertanto, non essendo stata proposta querela di falso, i fatti ad essa sottesi devono darsi per assodati.
Alla luce di quanto appena indicato, del tutto irrilevante è l'appunto, formulato dall'appellante, secondo cui il , che nell'occasione non era né in divisa né in servizio, non abbia esibito né la paletta né CP_2 il tesserino di riconoscimento, in violazione dell'art. 12, c. 5, del codice della strada e art. 24, c. 3, del relativo regolamento attuativo. Infatti, tali prescrizioni assumono rilievo solo ed esclusivamente quanto si debba procedere ad intimare l'ALT al conducente. Mentre, nel caso di specie, l'accertatore non ha Parte intimato l' ma ha proceduto alla contestazione differita delle infrazioni al codice stradale. Ad ogni buon conto, l'agente accertatore ha confermato, in sede di esame testimoniale, riportandosi alla relazione di servizio, che nel tentativo di effettuare la contestazione immediata egli, raggiunto il veicolo, che nel frattempo si era arrestato al semaforo con luce rossa accesa, gli si era affiancato e, qualificatosi quale Ispettore della Polizia di Stato, aveva tentato di contestare oralmente al conducente la guida in maniera pericolosa, ma veniva interrotto e minacciato dal medesimo, che poi si allontanava velocemente dopo che era scattata la luce verde.
Da ultimo, circa il merito delle violazioni e delle condotte contestate, non può farsi altro che ricordare, ancora una volta, che i fatti annotati nei verbali ed avvenuti in presenza dell'agente godono di fede pagina 2 di 3 privilegiata.
Per tali ragioni l'opposizione proposta non appare fondata, come già correttamente ritenuto nella sentenza impugnata che va, dunque, integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la minima attività processuale svolta dalla difesa dell'appellato (deposito della sola comparsa di costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'appello proposto;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 550,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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