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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 59/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, resa ex articolo 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza in pari data, pronunciata nella causa iscritta al n. 164/2021 R.G.A.C., promossa
DA
con sede in _1
Pescara. via M. Della Porta, 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. _1
Silvano Di Paolo.
APPELLANTE
CONTRO
“ impresa RT
individuale con sede in Tollo (CH) Viale Don Morosini n.92, in persona del titolare sig. rappresenta e difesa dall'avv. Controparte_2
Peppino Polidori.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto _1 ingiuntivo telematico n. 266/2020 emesso dall'intestato Tribunale con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.124,00, oltre interessi e spese del procedimento, a favore di
[...]
chiedendo “previii accertamenti e Controparte_3
declaratorie tutti di legge, dichiarare nullo e senza effetto alcuno – e, per ciò, revocarlo il decreto ingiuntivo 226 /2020 del tribunale di
Chieti-sezione distaccata di Ortona, in persona del giudice dott.ssa
Diana Genovese, dato, contro _1
, su richiesta di con ogni
[...] Controparte_2
conseguenza di legge. Condannare in ogni caso, altresì, lo stesso al pagamento di una somma, come quantificata Controparte_2
d'ufficio, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento di spese tutte e compensi del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2955, n. 5, c.c. della pretesa creditoria, in quanto la fattura posta alla base del decreto ingiuntivo per la vendita di n. 1 atomizzatore sarebbe stata emessa ad un soggetto che ne fa uso proprio escludendosene la rivendita a terzi. L'attore ha, inoltre, eccepito l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex
644 c.p.c., essendo stato lo stesso emesso in data 23.11.2020 e consegnato all' in data 3.2.2021, dunque oltre il termine di CP_4
sessanta giorni previsto, a pena di inefficacia, dalla richiamata norma – il decreto ingiuntivo 226 /2020 del tribunale di Chieti- sezione distaccata di Ortona, in persona del giudice dott.ssa Diana
Genovese, dato, contro di _1 _1
, su richiesta di , con ogni conseguenza di
[...] Controparte_2
legge. Condannare in ogni caso, altresì, lo stesso al Controparte_2 pagamento di una somma, come quantificata d'ufficio, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento di spese tutte e compensi del giudizio”. Si è costituito in giudizio “
[...] chiedendo, in via preliminare, la Controparte_3
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta ha dedotto di aver provveduto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, in 15.12.2020 presso l'indirizzo indicato in fattura con esito “irreperibile”; di aver esperito un nuovo tentativo di notifica in data 12.1.2021 sia presso la sede della società, con esito sconosciuto non essendo mai tornata al mittente la cartolina di ritorno, sia al legale rappresentante pro tempore della società stessa, con esito “trasferito”; infine, preso atto della cancellazione del sig. dall'anagrafe del Comune di Montesilvano _1
per irreperibilità a decorrere dal 22.3.2020, di aver effettuato un nuovo tentativo di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 3.2.2021 con consegna a mani proprie il 17.2.2021. Il convenuto ha, altresì, eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione e l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. in quanto, in primo luogo, il venditore non rivestirebbe la qualifica, richiesta dalla norma, di “commerciante” bensì di imprenditore individuale, concretamente svolgente attività di artigianato, dal momento che ha costruito e fatto omologare l'atomizzatore Controparte_2 venduto;
parimenti l'acquirente non rivestirebbe la qualifica richiesta dalla norma in quanto trattasi di società che si occupa di generica
“attività commerciale”, e dunque in tale attività potrebbe essere incluso il commercio di macchine come quella oggetto della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto. A riprova di tale ultima considerazione l'impresa convenuta ha eccepito che, dalla fattura commerciale n. 32, del 7 agosto 2018, per cui si è fatto ricorso alla tutela monitoria, si evince che l'acquisto è stato effettuato dalla società con indicazione anche del _1 numero di partita IVA dell'acquirente. Pertanto al credito azionato in via monitoria si applicherebbe l'ordinario termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. La convenuta ha altresì contestato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto sarebbe stata l'acquirente ad adottare una condotta contraria alla buona fede, posto l'opponente si sarebbe resa irreperibile all'indirizzo comunicato al venditore in sede di conclusione della vendita e avrebbe anche omesso di versare le rate, a seguito di una dilazione di pagamento richiesto dallo stesso rappresentante legale della ditta acquirente e concesso dall'odierna convenuta.
Con ordinanza del 13.9.2021 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti”.
I.2. Il Tribunale ha opinato per l'infondatezza delle due eccezioni proposte, sia per quella di inefficacia per violazione del termine prescritto per la notifica del decreto ingiuntivo ex articolo 644 c.p.c. sia per quella di prescrizione ex articolo 2955, comma 1, n. 5).
I.3. Ha quindi il Tribunale rigettato l'opposizione condannando la soccombente alla _1
rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che si liquidano in € 1.782,00 per Controparte_3
compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge.
I.4. Propone appello l'opponente soccombente che chiede: “In accoglimento del presente appello, nel merito, comunque, ed in riforma dell'appellata sentenza (61/2022 in data 9/6/2022 del tribunale di Chieti - sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Diana Genovese) accogliere in tutto e per tutto l'originaria domanda svolta, in primo grado quale opponente a decreto ingiuntivo, dall'odierna appellante,
. Con ogni effetto _1
e conseguenza di legge. – Con condanna di al Controparte_2
pagamento di spese tutte e compensi di entrambi i gradi di giudizio. E con condanna dello stesso al risarcimento, in favore Controparte_2
di del danno da _1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. come quantificato d'ufficio.
In via subordinata, comunque con spese compensate.”
I.5. Si costituisce l'impresa appellata la quale conclude “per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e competenze del grado, da liquidarsi ex D.M.
147/2022.”
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione concernente l'applicazione dell'articolo 2655, comma 1, n. 5) c.c. in tema di prescrizione presuntiva.
II.2. L'appellante contesta al Tribunale di aver escluso l'applicazione della prescrizione annuale di cui all'articolo 2955, n. 5)
c.c. secondo cui: “Si prescrive in un anno il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”.
II.3. L'errore del Tribunale, ad avviso dell'appellante, è aver escluso l'applicazione della norma in ragione della qualifica del venditore e dell'acquirente. Avrebbe dovuto invece il giudice di prime cure prendere atto che il venditore/odierno appellato è un commerciante, oltre che artigiano e che il compratore ha acquistato il bene per farne uso personale, al pari di un qualunque consumatore finale, requisiti che determinerebbero appunto l'applicazione dell'articolo 2955, comma 1, n. 5) c.c.
II.4. Infatti, argomenta l'appellante, l'impresa ha Controparte_2 venduto un atomizzatore ossia una “macchina agricola avente la funzione di sciogliere e somministrare prodotti chimici usati in agricoltura” e per tale motivo è un commerciante mentre
[...]
si occupa della “gestione Controparte_5
del marketing per conto terzi, commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza deposito e di prodotti elettronici” risultando titolare dei codici Ateco: 73.2 (ricerche di mercato e sondaggi di opinione),
46.16.01 (agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento), 46.39.2 (commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco), 46.51 (commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche e periferiche e di software).Attività che non comprendono quella di acquistare e rivendere prodotti agricoli.
II.5. Irrilevante poi è che la fattura emessa dal venditore CP_2
rechi la partita IVA della società acquirente trattandosi di un dato formale contenuto in un documento unilaterale che nulla prova. Così come irrilevante è il piano di rientro prodotto in atti (doc. 3 del ricorso per ingiunzione) in quanto non risulta sottoscritto dall'opponente e odierno appellante né a lui attribuibile.
II.6. La parte appellata contesta il motivo di appello osservando che la norma invocata dall'appellante ha un ambito di applicazione sostanzialmente circoscritto al commercio al minuto. Insiste inoltre l'appellata nel sostenere che né il venditore è un CP_2
commerciante, essendo il produttore del bene venduto, né il compratore è un consumatore poiché l'acquisto è stato effettuato dalla società.
II.7. Il motivo è infondato.
II.8. In punto di fatto, deve dirsi che l'acquisto dell'atomizzatore, che è una macchina utilizzata per la nebulizzazione e l'essiccamento di sospensioni liquide, normalmente impiegato in agricoltura, è stato effettuato dalla . _1
L'opponente e appellante è la società (e non il suo socio _1
) la quale non ha mai contestato l'esistenza del debito. D'altro
[...]
canto, se invece il credito fosse contestato nella sua esistenza o ne fosse contestata la debenza da parte della società individuandosi il reale debitore in , quale persona fisica, allora ne _1 conseguirebbe che l'eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe inammissibile e dovrebbe essere respinta. L'eccezione di prescrizione presuntiva, che è presunzione di avvenuto pagamento piuttosto che effettiva prescrizione, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (Cass. 7277/2005).
II.9. La circostanza, dunque, che l'acquisto sia stato effettuato da un imprenditore (la società appellante appunto) che ha ricevuto il bene da altro imprenditore, esclude che l'articolo 2955, comma 1, n. 5) c.c. possa trovare applicazione. Anche le caratteristiche del venditore e del bene venduto, depongono per un caso concreto posto fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 2955, comma 1, n. 5) c.c. Tale ambito appare delineato nella giurisprudenza sulla base della ratio legis dell'articolo 2955, comma 1, n. 5 c.c. ossia, per riprendere le parole della più recente decisione della Cassazione su tal punto: “La ratio della norma in questione, infatti, è nel senso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 c.c., n. 5), in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza
(sentenza 5 novembre 2013, n. 24759).” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
(data ud. 05/10/2021) 06/12/2021, n. 38591). Orientamento cui aderisce anche la giurisprudenza di merito (Tribunale Civitavecchia,
04/07/2023, n. 731). Si tratta quindi di operazioni minute caratterizzate da immediatezza e prontezza solutoria, frequenti nella vita quotidiana dei consumatori.
II.10. La compravendita di un atomizzatore che è strumento dell'attività agricola di valore non trascurabile (nel caso specifico il credito è pari ad € 5.124,00) si colloca quindi fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 2955, comma 1, n. 5) c.c. poiché è acquisto non corrente né diffuso, insuscettibile di essere configurato come acquisto normalmente soggetto nella prassi a immediato e contestuale pagamento. Ciò è tanto più vero se l'impresa come appare, CP_2
è produttrice diretta del bene con ciò, come ha notato il Tribunale di
Chieti, caratterizzandosi più per l'attività di realizzazione, costruzione e fabbricazione del bene che per quella di commercio. Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che trascurabile considerando che i contratti che ricadono nell'ambito della prescrizione in commento debbono essere compravendite o contratti misti in cui prevale l'aspetto della compravendita (Cass., 8-5-1995, n. 5008; Cass., 1-7-1996, n. 5959).
II.11. Secondo motivo di impugnazione: circa l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notificazione ex articolo 644
c.p.c.
II.12. L'appellante ricorre all'articolo 644 c.p.c. secondo cui: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta” per sostenere che il decreto ingiuntivo notificato oltre i sessanta giorni, a prescindere dai tentativi infruttuosi del creditore, diventi inefficace, salva la possibilità di una riproposizione della domanda. II.13. In breve, secondo l'appellante, la stretta interpretazione dell'articolo 644 c.p.c. esclude in radice che il termine di sessanta giorni possa essere prolungato di fatto per iniziative infruttuose del creditore che non abbia ritualmente notificato il decreto ingiuntivo nel suddetto termine.
II.14. Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha rigettato l'eccezione dell'opponente rimarcando invece come il decreto ingiuntivo emesso il 23.11.2020 sia stato notificato una prima volta il
15.12.2020 con esito negativo per irreperibilità, poi il 12.1.2021 ancora una volta con destinatario irreperibile e infine il 3.2.2021 con consegna a mani del destinatario. Le circostanze indicate sono incontestate.
II.15. Stante il quadro fattuale, è concorde l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente” (Cass. 22959/2007).
Pronuncia che ha avuto seguito in Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/08/2009, n. 18791, secondo cui: “(…) l'inefficacia del decreto ingiuntivo è riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dal successivo art. 650 c.p.c.: la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, di fatti, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude, conseguentemente, ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (così, tra le altre, Cass. 11498/2000). E che lo strumento processuale dell'opposizione tardiva costituisca l'unico a disposizione dell'intimato è ulteriormente confermato dalle pronunce di cui a Cass. 10183/2001 ed a Cass. 12752/2003, ove si legge che una lettura integrale della disposizione contenuta nell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., conferma che l'ambito di efficacia della menzionata disposizione è individuato dal legislatore (comma 1) nei provvedimenti monitori notificati al di là dei termini di cui all'art. 644 cod. proc. civ., e non può riguardare la semplice nullità della notificazione (in termini, ancora, Cass. 5447/1999, 9872/1997, e, nella sostanza, Cass. S.U. 2714/1987).”
II.16. Domanda ex articolo 96 c.p.c.
II.17. Il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi proposti determina l'implicito rigetto della domanda dell'appellante mirante alla condanna dell'appellata ex articolo 96 c.p.c.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello di
[...]
in persona del legale rappresentante pro _1
tempore è tenuta al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di , impresa RT
individuale di titolarità di liquidate in euro 1.923,00 oltre Controparte_2
iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
59/2023 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale _1
rappresentante pro tempore contro RT
”, impresa individuale di titolarità di avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, resa ex articolo 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza in pari data, pronunciata nella causa iscritta al n. 164/2021 R.G.A.C, così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna in _1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di RT
, impresa individuale di titolarità di
[...] Controparte_2
spese liquidate in euro 1.923,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della parte appellante principale
, in persona del legale _1
rappresentante pro tempore dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi