Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.29479/2021 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 15/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29479/2021 RG.Cont.
Tra
nato a [...] il [...] ( ) e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Piano di Sorrento (NA) alla ViaCorbo, 8 ed elett presso l'avv. Consuelomaria Riccio (C.F.
) da cui è rapp e dif come da procura in atti Attore C.F._2
E
, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore e per (C. CP_2 Controparte_3
F.: ), in persona del Dirigente p.t. con sede legale in Sorrento (NA) – c.a.p. 80067 - P.IVA_2
alla Piazza della Vittoria, 1, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11 (C.F. fax 081/4979313, posta C.F._3
certificata: servizio polisweb: ADS80030620639) Email_1
Convenuto
con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. Controparte_4
, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. in forza dei poteri P.IVA_3 Persona_1
conferiti con procura speciale del 25.09.2018 in autentica Notaio Dr. ai nn. Persona_2
95247/11284 di rep./fasc., rapp.ta e difesa come da procura in atti dall'Avv. Mariagrazia MELE
(C.F. ) elett.te dom.ta presso il suo Studio in Napoli alla Via G. Recco n. 23 C.F._4
Terza chiamata in causa oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti dell' Parte_1 [...]
in Sorrento e del Controparte_3 Controparte_5
, che ha a sua volta chiamato in causa, in garanzia, l' , anch'essa ritualmente
[...] CP_4
costituita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti il giorno 30/1/2018 alle ore 11:15 circa in Sorrento (NA) alla Via Sersale, 8, all'interno dell' ove Controparte_3
il alunno della classe terza sez. A indirizzo SIA, all'epoca dei fatti minorenne, nel corso Pt_1
della lezione di educazione fisica, durante un torneo organizzato di calcio, nel campetto del predetto complesso scolastico rovinava al suolo subendo lesioni;
nel corso del processo, previa costituzione di tutte le parti in causa , depositata documentazione, sono stati escussi i testi indicati
, quindi la causa è stata assegnata a sentenza.
Premesso che la titolarità attiva del quale soggetto leso, e passiva dell' , del Pt_1 CP_3
e della non è contestata, nel merito, in base alla prospettazione attorea CP_1 CP_4 come precisata anche nelle memorie di cui all'art 183 sesto comma cpc, si verte nell'ipotesi regolata dall'art 2051 cc atteso che l'istante assume di aver subito lesioni a seguito di una caduta cagionata da uno scollamento del tappeto erboso sintetico, di cui era composto, all'epoca dei fatti,
il campo da gioco del plesso scolastico 'San Paolo' in Sorrento (NA) di cui l'attore era alunno.
La citata norma prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ.,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) . In definitiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode e sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Partendo da tali principi, ritiene questo giudice che all'esito della prova non sia provato il nesso causale tra le lesioni subite dal e la violazione dell'obbligo di custodia del campetto di Pt_1
calcio da parte dell'Istituto scolastico .
Infatti , se si esaminano le dichiarazioni testimoniali: “ Sono stato studente dell'
[...]
in Sorrento e conoscevo che stava in un'altra classe in Controparte_3 Parte_1
quanto più piccolo di me di un anno . Nel 2018 a fine gennaio vi era un torneo interscolastico di calcio . Quel giorno ero spettatore e giocava a calcio con la classe Il campo era interno alla Pt_1
scuola ma all'aperto e di erba sintetica Ho visto che andava a passo veloce nel campo ma Pt_1
non era con la palla al piede e ho visto che poggiando il piede sinistro a terra si accasciava lamentando forti dolori. Ci siamo avvicinati e si lamentava e non si capiva bene cosa fosse Pt_1
successo ma al tempo il campo era completamente dissestato con zolle saltate anche nel punto ove era caduto . Ora il campo è stato sistemato ma ancora presente dislivelli sotto il manto Pt_1
Vado ancora lì a giocare Era giorno mattina e non pioveva I professori erano presenti e vi erano molte persone. Guardando le foto di parte convenuta posso dire che rappresentano i luoghi dopo il
2018 allorchè furono fatti dei lavori come emerge dalla presenza della tettoia nella prima foto,
tettoia che non c'era a gennaio 2018 era solo in fascia destra quando è caduto e non si è Pt_1
scontrato con nessun compagno di gioco Preciso che ero vicino a dove ora sono le panchine quando è successo il fatto e era vicino a me per cui ho visto bene l'incidente. All'inizio è Pt_1
stato soccorso dai professori e poi è venuta l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale credo di
Sorrento Sono amico di e lo frequento spesso Non può più giocare a calcio ma cammina Pt_1
ora. Guardando la seconda foto della relazione di parte convenuta posso dire che è caduto Pt_1
mentre era sulla fascia vicino alla rete di recinzione che si vede in foto Non ho mai testimoniato in giudizio prima di oggi”(teste ) “Sono molto amico di e il 31 gennaio Testimone_1 Pt_1
2018 sono andato al campetto dell'istituto San Paolo di Sorrento credo il turistico e sono andato lì anche se non ero studente presso quella scuola, per vedere giocare . Si può entrare Pt_1
liberamente nel campetto che è aperto al pubblico e il campo può essere usato anche da terzi nelle ore extrascolastiche Il campo era di erba sintetica Era tarda mattinata Mentre correva da Pt_1
solo nel campo nel senso che gli altri giocatori non erano vicini a lui e non correva con il pallone,
l'ho visto cadere . Il campo ha una rete di recinzione e io ero vicino alle panchine e lui era sulla fascia destra, dall'altro lato rispetto a me. Non sono entrato nel campo ma posso dire di aver utilizzato quel campetto che presentava degli avvallamenti Ero a cinque metri da e posso Pt_1
dire con certezza che è caduto su un avvallamento del campetto Gli avvallamenti si notano Pt_1
molto soprattutto se si gioca. è uscito dal campetto aiutato dagli infermieri Pt_1
dell'ambulanza che è sopraggiunta Aveva dolori lancinanti alla gamba sinistra Ha subito un'operazione chirurgica ed è rimasto a casa per molto tempo Non ha più ripreso la vita normale, è
cambiato , ha difficoltà nelle relazioni , è stato bocciato al terzo anno e ha perso tutti gli amici Alla
fine si è diplomato in una scuola privata e ora cerca lavoro Non può più giocare a pallone ma prima giocava spesso Il campo era all'aperto e non protetto dagli agenti atmosferici Non vado più lì tanto spesso ma sono comunque andato e lo stato dei luoghi non è cambiato. Guardando le foto depositate da parte convenuta posso dire che rappresentano il campo di calcio nel 2018 e i punti più scuri quasi neri sono gli avvallamenti e io ero vicino alla recinzione che si vede nelle foto In mia presenza solo è caduto in quel campetto C'erano parecchie persone quel giorno e non Pt_1
conosco i professori La partita si è svolta durante l'orario scolastico e giocavano solo gli alunni della scuola” ( teste ) ; Testimone_2
“Nel 2018 ero dirigente dell'istituto San Paolo di Sorrento Non ero presente il giorno della caduta di che si è verificata nell'orario scolastico in un campetto di una sede distaccata della scuola, Pt_1
quella di via Sersale in Sorrento Ero in ufficio quando ho saputo e posso dire che conosco lo stato del campetto perchè all'inizio dell'anno scolastico, settembre 2017, ho fatto un sopralluogo Posso
dire che il campetto era idoneo alle attività sportive e sono entrata nel campetto più volte durante l'anno e credo che non vi fossero avvallamenti anzi ne sono sicura. Guardando le foto prodotte da parte convenuta posso dire che rappresentano i luoghi e il campo in erba sintetica e la recinzione
Sono andata anche con il perito dell'assicurazione dopo il sinistro , non ricordo precisamente quando, e ho visto di persona il campetto che era in buono stato Il fatto è accaduto durante il torneo di calcetto della scuola che si teneva alla fine del primo quadrimestre Preciso che è Pt_1
stato bocciato non per le assenze ma per il profitto ed infatti già alla fine del primo quadrimestre, a gennaio, aveva molte insufficienze . A giugno 2018 è stato solo sospeso il suo giudizio mentre se i motivi fossero stati collegati alle assenza, non sarebbe stato ammesso già a giugno . Seguiva le lezioni a distanza e i professori lo sostenevano da lontano con le lezioni e i compiti assegnati . E'
stato sospeso solo per due materie ma a fine agosto era totalmente impreparato ed è stato non ammesso alla classe successiva. I professori che erano presenti sul campo mi hanno telefonato , in particolare il professore di scienze motorie Il predetto mi ha detto che è Testimone_3 Pt_1
caduto da solo e che gli aveva detto che ha sentito venir meno la gamba e la caviglia. Il campo è di proprietà della Vescovile ed usato anche da terzi . Il professore lo ha soccorso e ha chiamato CP_6
l'ambulanza. Il responsabile di sede non mi ha mai segnalato situazioni di pericolo del campetto. La
classe di era posta al primo o secondo piano senza ascensore e ha usato le scale Pt_1 Pt_1
perché ha frequentato anche se di rado dopo l'incidente” ( teste;
“Sono amico di Tes_4
ed ero suo compagno di scuola all'istituto polispecialistico San Paolo a Sorrento Il 30 Pt_1
gennaio 2018 eravamo a scuola ed era ora di pranzo e facevano un torneo di calcio organizzato dalla scuola nel suo campetto di calcio di erbetta sintetica . Stavo giocando nella squadra di e ed eravamo a pochi metri distanza. Stavamo correndo ed correva senza il Pt_1 Pt_1
pallone l'ho sentito urlare per il dolore e si è accasciato a terra Ci siamo avvicinati e si è avvicinato anche il professore che arbitrava la partita ed era il nostro professore di scienze Testimone_3
motorie . non è stato colpito da nessun giocatore All'inizio ha detto di aver sentito Pt_1 Pt_1
dolore come se avesse avuto un calcio e si è capito dopo che ha avuto lesioni al tendine di achille .
Abbiamo pensato e poi è stato confermato dagli operatori del PS, che la caduta era dovuta allo stato di manutenzione del campetto che è usato anche da esterni ed è usurato, ha avvallamenti e guardando le foto allegate alla relazione della , vedo che il campetto non è quello del CP_4
2018 nel senso che il manto è stato cambiato perché era più chiaro. Uso spesso il campetto anche da esterno e sono caduto qualche volta a causa degli avvallamenti che sono presenti nella zona più
vicina alle recinzioni, laddove è caduto . E' stato portato in ospedale , è stato operato e Pt_1
ancora oggi non sta benissimo Da quando si è operato, è stato a letto molto tempo, non è uscito di casa ma ora non può più giocare a calcio mentre prima giocava anche fuori scuola e ha dolore quando cambia il tempo e sente spesso dolore quando cammina . All'epoca era in terza Pt_1
superiore e a causa del sinistro chiese di far spostare la classe dal primo piano al piano terra perché
manca l'ascensore ma la classe è rimasta al primo piano . E' venuto meno a scuola dopo il sinistro ed è stato bocciato Poi ha frequentato la scuola privata e si è diplomato un anno dopo di noi.
lavora ma non so che lavoro fa Non credo che sia stato bocciato per le assenze” ( teste Pt_1
) ; se inoltre si osservano i rilievi fotografici in atti nonché la denuncia di Testimone_5
incidente e la relazione del docente presente al momento del fatto, non emerge una chiara dinamica del dedotto sinistro, non emerge con certezza o alto grado di probabilità che le lesioni subite dal siano ricollegabili allo stato del prato sintetico che componeva il campetto, Pt_1
atteso che le foto rappresentano senza dubbio un campo di calcio in buono stato di manutenzione e senza i dedotti avvallamenti, assolutamente non evidenti né presenti, e che, dei quattro testi escussi, due assumono che le foto rappresentano il campo nel gennaio del 2018 e due deducono che il prato sintetico fosse diverso e in cattive condizioni ma nessuna prova reale è stata fornita sul punto dall'attore; infine nella relazione in atti, il docente di scienze motorie, regolarmente presente durante l'orario scolastico, riportava le dichiarazioni del il quale ammetteva di Pt_1
essere caduto per aver sentito cedere la caviglia durante il torneo di calcetto.
Ora, tenuto conto di tali elementi e del rilievo che comunque il gioco del calcio è di per sé
un'attività non priva di rischi, a parere di questo giudice difetta la prova della carenza dell'obbligo di custodia e manutenzione del campo di calcio e dell'esistenza di un nesso causale tra lo stato del prato sintetico (di cui non è emersa alcuna anomalia o alcun pericolo) e le lesioni lamentate dal con la conseguenza che la domanda risarcitoria va respinta e la domanda di manleva nei Pt_1
confronti della rimane assorbita. CP_4
Va solo da ultimo rilevato che alle medesime conclusioni si perviene nel caso di inquadramento della fattispecie in quella regolata dall'art 1218 cc (sent Cass n. 22752/2013: “L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni;
ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività” ) in quanto anche con riferimento a tale norma la S.C. ( cfr ord Cass n.8849/2021 ) ha chiarito che parte istante ha l'onere ( non adempiuto, come si è detto) di provare il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento ( cfr altresì sent Cass n. 5118/2023: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)).
La domanda di garanzia resta assorbita .
Stante la obiettiva controvertibilità della lite in fatto, le spese di lite vanno compensate in toto tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Rigetta le domande attoree e dichiara assorbita la domanda di garanzia.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti .
Napoli 14/1/2025 IL Giudice