CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 963/2023 promossa da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo LIOIA e dall'avv. Michele C.F._2
SANTAMARIA, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati in Foggia, alla via De
Petra n°1 appellanti contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi BAT- Controparte_1 CodiceFiscale_3
TIANTE, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Montegrappa
n°86 appellata avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., R.G. n°7330/2017 emessa dal Tribu- nale di Foggia il 19.6.2023 (Altri contratti atipici), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.4.2025, mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 11.10.2017 innanzi al
Tribunale di Foggia, i sig.ri e hanno esposto i fatti di causa, Pt_1 Parte_2
Pag. 1 a 12 che traggono origine da un annoso contenzioso, in essere tra le medesime parti, definito con più sentenze passate in giudicato.
Tutto ebbe origine in data 7.2.1924, allorquando il signor , Persona_1 dante causa degli attuali appellanti, acquistò dai coniugi e CP_2 CP_3 resa, parte di un immobile in costruzione, ubicato nel Comune di Deliceto, alla via Fon- tana UO (in catasto al foglio 44, particella 1511).
Più specificamente, l'acquisto aveva ad oggetto il diritto di edificare sull'area po- sta al piano superiore del costruendo edificio (poi divenuto piano sottotetto), i muri perimetrali e la copertura dell'intero fabbricato.
Realizzata la costruzione, si è venuta a determinare una situazione di compro- prietà tra gli alienanti proprietari dell'abitazione al piano terra, ed il sig. Parte_3
, proprietario della restante parte dell'edificio (il cd. “suppenno”). Parte_1
Nel settembre del 1942, la sig.ra subì l'espropriazione a seguito di pro- CP_3 cedura di pignoramento immobiliare della porzione dell'edificio di sua proprietà.
A seguito dell'asta giudiziaria, il bene venne acquistato dal sig. Persona_2
(dante causa della sig.ra , odierna appellata). Controparte_1
La situazione è rimasta inalterata sino al 1977, anno nel quale il sig. Per_2
decise di demolire l'intero cespite e di edificarne uno ex novo, senza darne co-
[...] municazione agli eredi del sig. , nelle more deceduto. Persona_1
Questi ultimi, tra i quali figurano anche gli odierni appellanti, promossero un primo giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendo di accertare il loro diritto di proprietà (rectius, l'assenza di diritti reali in capo al sul “suppenno”); di dichia- Per_2 rare la illegittimità della demolizione, realizzata in contro la loro volontà; di accertare l'esistenza di diritti reali degli attori sulla fabbrica sorta per effetto della demolizione e successiva riedificazione;
di ordinare al la riduzione dell'opera in pristino stato. Per_2
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n°468/1981, rigettò la domanda, dichiarando avvenuta l'usucapione del piano sottotetto da parte del sig. . Per_2
La statuizione venne confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n°
464/1982.
Avverso tale pronuncia gli eredi proposero ricorso per Cassazione. Parte_1
La Suprema Corte, con sentenza del 6.6.1985, cassò con rinvio la pronuncia d'ap- pello, negando che potesse essere ravvisata l'usucapione abbreviata in capo al , Per_2 non essendovi coincidenza tra il titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, e l'oggetto del possesso ad usucapionem.
La Corte d'appello di Bari, adita in sede di rinvio, con sentenza n°635/1990
Pag. 2 a 12 riconobbe il diritto di proprietà, vantato dagli eredi sull'immobile ricostruito, Parte_1
e condannò il al pagamento, in favore degli stessi, di £. 14.386.050 a titolo di Per_2 risarcimento per danno per equivalente, ritenendo che non potesse darsi luogo al ripri- stino dello stato dei luoghi.
Gli eredi proposero nuovo ricorso per cassazione avverso la detta Parte_1 statuizione, rivendicando il diritto al ripristino dello status quo ante dei luoghi.
La Suprema Corte, con la sentenza n°10932/1993, accolse il ricorso, eviden- ziando che le limitazioni stabilite dall'art. 2058 c.c. non sono applicabili alle azioni tese a far valere un diritto reale, come accaduto nel caso di specie, la cui tutela non consente altre forme di reintegrazione che non sia quella del ripristino del diritto leso nella sua consistenza materiale.
La questione tornò nuovamente, in sede di rinvio, alla Corte di Appello di Bari che, con la sentenza n°240/1998, accolse quest'ultima la domanda e, per l'effetto, con- dannò il sig. alla ricostruzione - a sue cure e spese - dell'immobile ori- Persona_2 ginario, nel rispetto della normativa antisismica, nonché al pagamento di £.
2.460.000 quale indennizzo per il mancato utilizzo del bene da parte degli eredi , in Parte_1 ragione di £. 10.000 mensili dal 1977 fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Nelle more, anche il sig. passava a miglior vita. Persona_2
La sig.ra , erede del de cuius, versò l'indennizzo, ma non eseguì Controparte_1 la demolizione e la ricostruzione dell'immobile e propose, avverso la relativa statuizione, un nuovo ricorso per cassazione.
Il ricorso, tuttavia, venne respinto con sentenza n°12267/2002.
E, dunque, la sentenza della Corte di Appello di Bari n°240/1998, con la quale si
è stabilito il diritto dei sig.ri ad ottenere la restitutio in integrum, è divenuta Parte_1 definitiva.
La questione, tuttavia, non si è conclusa con l'arresto che precede.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n°240/1998, e Pt_1 [...]
notificarono, alla sig.ra , un atto di precetto per l'esecuzione Controparte_4 Per_2 degli obblighi di fare scaturenti dal giudicato.
Quest'ultima oppose il precetto dinanzi al Tribunale di Foggia, sostenendo la non eseguibilità del giudicato per ragioni eminentemente tecniche.
Nel corso di quel giudizio venne disposta una prima C.T.U., la quale accertò la non eseguibilità dell'ordine impartito dalla sentenza n°240/1998, in considerazione del fatto che, nel corso del tempo, la modifica delle norme urbanistico-edilizie aveva com- portato una riduzione della cubatura realizzabile sull'area di sedime e che, in ogni caso,
Pag. 3 a 12 la demolizione della fabbrica esistente avrebbe comportato la demolizione di beni im- mobili di proprietà di terzi.
Essendovi stata contestazione sul punto, il Tribunale dispose una seconda C.T.U. la quale, tuttavia, pervennne alle medesime conclusioni della prima, asserendo che non
è possibile, per ragioni tecniche e giuridiche, la riduzione in pristino stato dell'immobile demolito, sia in quanto le norme edilizie di Deliceto imponevano il rispetto degli allinea- menti stradali, con la possibilità di realizzare solamente due piani, sia in quanto il locale demolito era costituito da muratura portante in pietra, il che non ne consentiva in alcun modo la pedissequa ricostruzione.
Sulla base degli accertamenti tecnici, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n°607/2011, accolse l'opposizione all'esecuzione statuendo quanto segue: “
1. dichiara
l'inesistenza di una azione esecutiva derivante dalla sentenza della Corte di Appello di
Bari n. 240/1998, non più eseguibile in forma specifica e, per l'effetto, 2. Dichiara la nullità dell'atto di precetto 25/4/2002 per la parte relativa all'obbligo di fare (…)” (cfr.
PQM
) e condannava i sig.ri alle spese del grado. Parte_1
Avverso la pronuncia i sig.ri proposero appello. Parte_1
Questa Corte, con sentenza n°1038/2014, dichiarò l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto.
Ciò ha comportato, evidentemente, il passaggio in giudicato anche della sentenza del Tribunale di Foggia n°607/2011 e, con essa, la statuizione relativa alla impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di facere.
Questi i fatti antecedenti la presente vicenda giudiziaria.
Assodato quanto sopra, e di hanno avviato il presente Pt_2 Pt_1 Pt_1 giudizio, con il quale hanno chiesto la condanna della sig.ra “(…) al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patri- moniali, anche esistenziali subiti e subendi dai ricorrenti per quanto e come espressi in premessa che si quantificano alla data di stesura e deposito del presente ricorso nella somma di € 50.000,00 (…)” (cfr. ricorso, punto 1., pag. 4), stante la definitiva impos- sibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica.
In via subordinata, essi hanno chiesto “(…) la condanna della stessa al risarci- mento del danno ovvero al pagamento di una equa indennità per indebita occupazione ovvero mancato godimento dell'immobile ovvero ingiustificato arricchimento il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c. quantificato sin d'ora in una cifra non inferiore ad € 50.000,00 (…)” (cfr. ibidem, punto 2.).
Instaurato il contraddittorio di primo grado, si è costituta la sig.ra che ha Per_2
Pag. 4 a 12 contestato il diritto al pagamento delle somme, rivendicate a vario titolo, eccependone la prescrizione.
Ella ha contestato, altresì, la possibilità per gli appellanti di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica in quanto, essendo divenuta defi- nitiva la sentenza n°607/2011 di Foggia, essi hanno perso la relativa facoltà e, avendo rinunciato all'opzione del risarcimento per equivalente, non hanno più nemmeno il di- ritto di rivendicare il risarcimento del danno per equivalente.
Il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza ex art. 702-ter oggetto del presente gra- vame, dopo aver ripercorso l'annosa vicenda, ha rigettato la domanda dei sig.ri Pt_4
statuendo che “Orbene, allo stato degli atti, il giudicato n. 607/2011 del Tribunale
[...] di Foggia fissa un punto fermo (“…non è attuabile la statuizione di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Bari n. 240/1998…”) nella vicenda che ci occupa, insuscettibile di essere superato” (cfr. pag. 3).
Il primo giudice ha negato, inoltre, il diritto al risarcimento del danno per equi- valente evidenziando che “(…) la somma di € 1.270,48 (già L. 2.460.000) veniva corri- sposta dal , per stessa ammissione dei ricorrenti (cfr. pag. 2 – n. 11 del Persona_2 ricorso ex art.702 bis); l'importo di € 16.323,22 veniva superato dal dictum della Corte di Cassazione n. 10932/93, (…) di talché nulla è dovuto” (cfr. ibidem).
Avverso l'ordinanza hanno tempestivamente proposto appello e Pt_1 [...]
, i quali si affidano ad un articolato motivo di gravame con il quale Controparte_4 contestano la ricostruzione dei fatti di causa e l'efficacia preclusiva del giudicato, chie- dendo l'accoglimento della domanda di primo grado.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha eccepito, pregiudizialmente, Per_2
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.-
Ella ha, altresì, eccepito la mancanza di prova della legittimazione ad agire degli attuali appellanti, i quali non avrebbero “(…) mai comprovato la loro legittimazione pro- cessuale prima e sostanziale poi qualificandosi cioè eredi (del sig. Parte_5
) senza provare documentalmente (con lo stato di famiglia) il loro rapporto suc-
[...] cessorio” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4).
Quest'ultima eccezione è stata sollevata per la prima volta in questa sede.
Nel merito, l'appellata ha invocato l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia n°607/2011 sostenendo che, alla luce della stessa, “(…) non è più possibile “sostituire” l'originaria domanda ripristinatoria con la richiesta risarcitoria per equivalente” (cfr. pag. 7) ed ha eccepito, in ogni caso, la pre- scrizione decennale sia del credito risarcitorio preteso dai sig.ri , sia della Parte_1
Pag. 5 a 12 domanda di arricchimento senza causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame solle- vata dalla sig.ra , ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la quale, peraltro, si sostanzia in Per_2 un'eccezione di mero stile, priva di chiari e precisi riferimenti ai punti dai quali dedurre il deficit di redazione dell'atto introduttivo.
Non è, invero, per nulla sufficiente dedurre che “ ha invece proposto Parte_6 un unico motivo di appello sostenendo sempre e soltanto genericamente l'ingiustizia della sentenza di prime cure confutando, sotto l'egida della (presunta) violazione dell'art.2058 cc (questione di merito) e quindi del (solo) art.112 cpc (mancata corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato) le varie questioni, giuridiche e non, emerse nel corso del giudizio di prime cure senza tuttavia introdurre delle critiche alla decisione del Tribunale di Foggia che siano diverse dalle solite argomentazioni sostenute nel giu- dizio di primo grado” (cfr. comparsa di risposta, pagg. 2 e 3) senza chiarire perché la riproposizione della argomentazioni sostenute in primo grado, e riproposte in questa sede sotto forma di motivi di appello, violerebbe i dettami dell'art. 342 c.p.c.-
Sta di fatto che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, il gravame con- tiene tutti gli elementi di critica alla motivazione della sentenza impugnata, della quale chiede l'integrale riforma, che ne rendono possibile la disamina da parte della Corte.
è, senza dubbio, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei sig.ri CP_5
, sollevata dalla sig.ra per la prima volta nel presente grado di appello. Parte_1 Per_2
Orbene, la presente controversia è solo l'ultima di una lunghissima sequela di contenziosi che vede gli attuali confliggenti quali legittime contrapposte parti proces- suali.
Basti, al riguardo, unicamente richiamare il passo della comparsa di risposta con il quale la stessa appellata ha enfaticamente ha tenuto a precisare che “I Sigg.ri
[...]
, non paghi delle conseguenze di tutti i giudizi che hanno promosso (sin dal Pt_1 lontano 1978!) compreso poi quello definito con l'ordinanza del Tribunale di Foggia, oggi impugnata, vanno ancora a rimestare la solita vecchia questione a difesa della posizione dominicale di un loro avo, il canonico , acquisita nel 1925 del Persona_1 secolo scorso” (cfr. comparsa di risposta, pag.1).
Sono, dunque, circa 47 anni che la sig.ra (ed il suo dante causa) è in Per_2 causa con i sig.ri (ed i loro danti causa), pacificamente accettando il con- Parte_1 traddittorio processuale nei loro confronti e non può, solo oggi e solo nel presente grado di appello, sollevare una improbabile eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli
Pag. 6 a 12 appellanti.
Della temerarietà dell'eccezione si terrà conto in sede di governo delle spese del presente grado di giudizio.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, la domanda dei sig.ri , così come Parte_1 impostata, non è fondata e va respinta.
La presente disamina deve, necessariamente, partire dall'accertamento del diritto che i sig.ri vantano sull'immobile oggetto della estenuante contesa giudizia- Parte_1 ria.
Con il rogito notarile del 7.2.1924, in coniugi in difficoltà economi- Parte_3 che, proposero al canonico , dante causa degli appellanti, di trasfe- Persona_3 rirgli in proprietà “(…) senza diritto ad alcun indennizzo sia l'area del costruendo piano superiore sia i muri laterali dei loro fondi tanto del piano superiore quanto del piano terreno, e sia la copertura del sottano, che, in seguito alle costruzioni future, sarà tolta dal piano inferiore ed adibita al piano superiore” (cfr. contratto notarile, punto 4°, pag.
4), in cambio dell'obbligazione di quest'ultimo completare l'opera erigenda e di realiz- zare il piano superiore sul pian terreno, il tutto a sue spese e, come chiarito, “senza diritto ad alcun indennizzo”.
I coniugi , dunque, trasferirono al canonico il Parte_3 Persona_1 diritto di sopraelevazione sulla superficie del piano superiore, unitamente alla proprietà dei muri laterali, sia del piano terreno e sia del primo piano, nonché del tetto di coper- tura.
Ciò significa che con l'atto di disposizione le parti concedenti trasferirono alla controparte la comproprietà dell'erigendo fabbricato, e del suolo nel quale insistono le fondazioni, suddistinta per piani fuori terra, nel senso che il piano terreno (cui si acce- deva dalla via Fontana) è rimasto di proprietà dei coniugi , mentre il primo Parte_3 piano a realizzarsi (poi sostanziatosi nel sottotetto e relativa copertura, cui si accedeva autonomamente dal retrostante vico I Fontana) è stato attribuito ad . Persona_3
Orbene, la costruzione de qua è stata realizzata con muri maestri portanti in pietrame (si veda, al riguardo, la C.T.U. espletata nel corso del primo giudizio di rinvio,
R.G. 88/1986) la cui proprietà comune è indiscutibilmente attestata dal contratto del
1924 ed è stata, altresì, assodata dai precedenti pronunciamenti giudiziari.
A tutto voler concedere, inoltre, pur volendo – cioè – prescindere dalle su esposte evidenze, trattandosi di muri maestri sussiste anche la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117, co. 1, n°1), c.c., a mente del quale tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
Pag. 7 a 12 pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, se non risulta il contrario dal titolo.
E dal titolo, il contratto del 1924, non risulta il contrario.
Ancorché si verta in tema di un atto traslativo della proprietà stipulato nel 1924, sotto la vigenza del Codice civile del 1865, la Cassazione ha chiarito che “L'art. 1117 cod. civ. del 1942, applicabile anche ad una controversia di condominio sorto nella vi- genza del codice civile del 1865, attribuisce ai titolari di singoli piani o porzioni di piano dell'edificio la comproprietà di beni, impianti e servizi - indicati espressamente o per
"relationem" - in estrinsecazione del principio "accessorium sequitur" principale, per propagazione ad essi dell'effetto traslativo delle proprietà solitarie, sul presupposto del collegamento - strumentale, materiale o funzionale, in quanto necessari per l'esistenza
o per l'uso, ovvero perché destinati ad esso o al servizio - con queste, se manca o non dispone diversamente il relativo titolo traslativo” (Cass. Civ., sez. II, 15.6.1998,
n°5948).
E, dunque, sulla base di tutti gli elementi esaminati, può ribadirsi che le parti in causa vantano un diritto di proprietà sull'originario immobile e, a seguito della demoli- zione, su quello risultante dalla riedificazione.
Come esposto in narrativa, il locale ubicato al piano terreno dell'immobile origi- nario fu acquisito, a seguito di asta giudiziaria seguita all'esecuzione per espropriazione immobiliare, dai danti causa della sig.ra . Per_2
Tale acquisto non ha inciso in alcun modo sul diritto di proprietà dei sig.ri
[...]
. Pt_1
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di frazionamento della pro- prietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell'attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del - funzionali all'uso comune CP_6
(art. 1117 c.c.)” (Cass. Civ., sez. II, 16.1.2024, n°1615).
La massima, ancorché dettata in tema di frazionamento causato dall'esecuzione forzata, a maggior ragione è valevole nel caso in cui la suddistinzione delle proprietà era preesistente all'azione giudiziaria.
Per quanto sopra, ne consegue che la demolizione nel 1977 dell'edificio comune, ad opera del sig. , non ha comportato l'estinzione del diritto di superficie Persona_2 dei sig.ri sul “suppeno”, né l'estinzione del diritto di mantenere la costruzione Parte_1 in sopraelevazione, dal momento che l'art. 954, co. 3, c.c. stabilisce che il perimento
Pag. 8 a 12 della costruzione non comporta, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superfi- cie.
Né, per altro verso, ha comportato l'estinzione del diritto di proprietà sulle cose comuni (tra le quali l'area di sedime sulla quale insistevano i muri di proprietà comune e sul quale è stata riedificata la fabbrica, a seguito della demolizione) come, peraltro, accertato dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n°635/1990, la quale ha stabilito che i sig.ri sono “(…) titolari dei diritti reali di cui all'atto per notar del Parte_1 Per_4
7/2/1924 acquistati dal canonico , sulla costruzione in Deliceto Persona_1
(FG) alla via Fontana UO (…)” (cfr. >
PQM
, pag. 21).
In conclusione, può affermarsi che, a seguito della demolizione dell'originaria co- struzione, ed alla luce della pronuncia della Cassazione del 6.6.1985 (che ha escluso l'usucapione dell'intero cespite) e della sentenza della Corte di Appello di Bari
n°635/1990, permane in capo ai sig.ri il diritto di proprietà, pro quota indi- Parte_1 visa, sull'immobile demolito e, quindi, sull'attuale consistenza immobiliare realizzata da
(dante causa dell'appellata). Persona_2
Ciò premesso, gli attuali appellanti hanno chiesto, al Tribunale di Foggia, il paga- mento di una “(…) ulteriore somma a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo che andrà dal 1998 (ovvero dalla sentenza n. 240/98 Corte di Appello di Bari) sino ad oggi,
e che si quantifica ad oggi in una somma provvisoria di € 1639,32 tenendo presente i parametri, rivalutati ad oggi, indicati nella sentenza n. 240/98 e la circostanza che il mancato utilizzo proseguirà anche per il futuro. A ciò andrà aggiunta la somma di al- meno € 16.323,22 (Lire 14.386.050 rivalutata ad oggi) disposta dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 635/90 a titolo di equivalente in denaro per la perdita del bene/mancato ripristino del bene. A dette somme si dovrà inoltre riconoscere la somma di € 31.620,00 per il mancato possesso e/o utilizzo della proprietà regolarmente acqui- stata dal sig. , dante causa dei ricorrenti, con la possibilità di Persona_1 edificazione/sopraelevazione di due volumi di circa 60 mq ognuno e di esclusiva pro- prietà dello stesso – vedi relazione dell'ing. ” (cfr. ricorso 702-bis, pag. Controparte_7
3).
Essi hanno, altresì, chiesto, in via residuale, il riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.-
La domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile.
L'azione generale di arricchimento senza giusta causa, invero, è un'azione resi- duale che non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).
Pag. 9 a 12 Nel caso che ci occupa, i sig.ri hanno esercitato, con la domanda prin- Parte_1 cipale, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante all'illegittima oc- cupazione dell'immobile di loro proprietà e, quindi, sono titolari di altra azione che pre- clude, ipso iure, l'esperimento della domanda di arricchimento senza giusta causa.
La domanda di risarcimento del danno è, invece, infondata.
I sig.ri ancorano la loro pretesa risarcitoria alla circostanza che essi Parte_1
“(…) vantano il proprio diritto ad ottenere quantomeno il risarcimento per equivalente del loro diritto di proprietà leso (lesione, questa, che costituisce – questa sì – principio consacrato giudizialmente e incontrovertibilmente)” (cfr. appello, pag. 6).
La domanda è infondata in quanto, come chiarito, il diritto degli appellanti non si
è estinto vantando essi la proprietà, pro quota indivisa, sull'immobile ricostruito sull'area di sedime di proprietà comune.
Essi non hanno diritto ad un risarcimento per equivalente perché tutt'ora sono titolari di un diritto di proprietà, la cui tutela è giudizialmente azionabile.
Restano da delibare le domande con le quali gli appellanti chiedono il pagamento di “(…) € 31.620,00 per il mancato possesso e/o utilizzo della proprietà (…) con la pos- sibilità di edificazione/sopraelevazione di due volumi di circa 60 mq ognuno” e di liqui- dazione dell'indennizzo “(…) per il mancato utilizzo che andrà dal 1998 (ovvero dalla sentenza n. 240/98 Corte di Appello di Bari) sino ad oggi”.
Orbene, questa Corte, con propria sentenza n°240/1998, si è già pronunciata sulle stesse richieste ed ha rigettato la domanda di “(…) mancato sfruttamento della potenzialità edificatoria dell'area del piano superiore e quelli relativi alla mancata utiliz- zazione del vano sottotetto adibito a pagliaio descritto a pagina 23 della surrichiamata
Consulenza Tecnica di Ufficio. I primi non possono essere riconosciuti dal momento che, essendo ipotetici (…), dovevano essere provati nella loro concreta esistenza. Per i se- condi, invece, la decisione è diversa, trattandosi di danni la cui esistenza (…) è certa e non doveva essere provata ed il cui preciso ammontare non è dimostrabile. Per essi, deve riconoscersi agli attori, con valutazione equitativa (…) la somma di lire 2.400.000.
l'importo corrisponde a lire 10.000 al mese (…)” (cfr. sentenza pagg. 5 e 6).
Per quanto sopra, ne consegue che la domanda di pagamento di “(…) € 31.620,00 per il mancato possesso e/o utilizzo della proprietà degli eredi , con la possi- Parte_1 bilità di edificazione/sopraelevazione di due volumi di circa 60 mq ognuno e di esclusiva proprietà dello stesso (come quantificata nella relazione dell'ing. , alle- Controparte_7 gata agli atti di causa)” è inammissibile perché coperta da giudicato.
La domanda di pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento del bene, a
Pag. 10 a 12 far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n°240/1998, è invece, parzialmente fondata, essendo stato il relativo diritto riconosciuto e liquidato in via equitativa dal giudicato, e va accolta per quanto di ragione.
La sig.ra ha eccepito l'estinzione del diritto per il decorso del termine Per_2 decennale di prescrizione.
L'eccezione è fondata.
L'unico atto di interruzione della prescrizione del diritto al pagamento dell'inden- nizzo è costituito dalla notifica del ricorso di primo grado, proposto nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c., notificato in data 6.2.2017.
Il diritto al pagamento dell'indennizzo, pertanto, si è estinto per decorso della prescrizione decennale fino a tutto il 6.2.2007, momento a far data dal quale gli appel- lanti hanno diritto all'importo riconosciuto ed equitativamente liquidato dalla mentovata sentenza n°240/1998.
Quest'ultima ha calcolato l'importo dell'indennizzo in £. 10.000 al mese, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione alla data della pubblicazione (13.3.1998).
Gli attori hanno, quindi, diritto al pagamento dell'ulteriore indennizzo di £.
2.200.000 (risultante dalla moltiplicazione di £. 10.000 per 220 mensilità, da febbraio
2007 a giugno 2025).
Al cambio attuale, corrisponde ad € 1.136,21.
Tale importo va devalutato al 13.3.1998 (data di pubblicazione della sentenza n°240/1998) e sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli interessi legali sugli importi di anno in anno rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente decisione, a far data dalla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente al riconoscimento dell'inden- nizzo per mancato godimento dell'immobile dal 13.3.1998 all'attualità.
L'appellata va, quindi, condannata al pagamento della somma su indicata nonché alle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per tre quarti del totale, in ragione del parziale accoglimento del gravame, seguono la soccombenza e sono liqui- date come da dispositivo, sulla base dei valori tra medio e massimo della tariffa ex D.M.
n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna (fino ad € 5.200,00), tenendo conto della complessità e controvertibilità delle questioni trattate ed il tenore delle difese e delle eccezioni spiegate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_7
e nei confronti di , ogni diversa istanza ed
[...] Parte_2 Controparte_1
Pag. 11 a 12 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata con- danna al pagamento di € 1.136,21, in favore di e Controparte_1 Pt_1 [...]
. Detto importo va devalutato alla data di pubblicazione della sentenza Parte_2
n°240/1998 e, sulla somma così ottenuta, vanno calcolati gli interessi legali sugli importi di anno in anno rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente deci- sione, a far data dalla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali sino all'ef- fettivo soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che, compensate per tre quarti in ragione del parziale accoglimento, liquida, in tale ridotta misura, per il primo grado in € 100,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi e, per il presente grado, in € 200,00 per esborsi ed € 750,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Paolo
LIOIA e Michele SANTAMARIA, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 12 a 12