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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione
N. R.G. 6729/2022
Oggi 2 aprile 2025 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, visto il proprio decreto del 2 dicembre 2024 con il quale è stata confermata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del procedimento in epigrafe da tenersi, tuttavia, con il c.d. rito cartolare nel rispetto delle disposizioni tutte ivi richiamate;
verificato che solo il procuratore di parte attrice ha provveduto a depositare le concesse note conclusionali e le “note di trattazione scritta”; all'esito dell'esame delle note e degli atti tutti depositati dalle parti;
emette la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6729/2022 promossa da:
, con l'avv. Perugini Maria Beatrice Parte_1
- attrice -
contro
, con l'avv. Monica Caioli _1
- convenuta -
Oggetto: Azione di risarcimento dei danni
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dalla sola difesa attorea per l'udienza odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha convenuto in giudizio la Sig.ra per sentirla condannare al Parte_1 _1
risarcimento dei danni subiti ad un mobile specchiera dipinto a mano ed al muro di sua proprietà, a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti da una tubazione rotta all'interno della proprietà di quest'ultima.
La sig.ra si è costituita eccependo in via preliminare la mancanza dell'esperimento della _1
negoziazione assistita da parte della difesa attorea;
nel merito ha dedotto che il tubo in questione sarebbe stato sostituto dal proprio inquilino sig. che avrebbe fatto lavori non autorizzati CP_2 all'interno della cucina. Infine la difesa ha contestato la quantificazione dei danni lamentati _1
e richiesti dall'attrice.
Esperita la negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale nonché di ctu tecnica per l'accertamento e la quantificazione dei danni lamentati dalla sig.ra Parte_1
La causa viene in decisione sulle conclusioni di cui agli atti depositati.
****** **** *****
La domanda attorea risulta fondata.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2051 c.c., a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ne deriva che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni. Il danneggiato non è invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.
In punto di ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008).
Occorre evidenziare che le infiltrazioni lamentate dalla difesa non sono state oggetto di Parte_1
specifica contestazione da parte della difesa convenuta e, pertanto, le stesse devono ritenersi provate.
Non è poi in contestazione che la sig.ra sia proprietaria di un immobile posto in Firenze, _1
Via Della Cupola n° 45, che per un lato è costruito in adesione con il terratetto di proprietà di parte attrice.
Così individuata, in maniera peraltro inequivoca e pacifica, la res (perdita di acqua da una tubatura dell'appartamento di proprietà attoreo) che ha determinato il pregiudizio, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto l'onere di provare il rapporto causale fra il danno subito e la res di proprietà della
_1
La difesa convenuta allega che, tuttavia, l'immobile di sua proprietà al tempo della denunciata infiltrazione era condotto in locazione con regolare contratto, dal Signor e dalla di Persona_1
lui coniuge, a partire dal 22.02.2021.
Per tale motivo la difesa attorea imputa al sig. la responsabilità delle infiltrazioni de CP_2
quibus e dei conseguenti danni alla proprietà attorea per aver lo stesso, in via del tutto arbitraria e senza autorizzazione, modificato integralmente l'assetto della cucina, spostando la posizione del lavello e della lavatrice nonché effettuando gli interventi necessari per rendere operativi i nuovi allacci.
Come è noto la locazione di immobile determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, obbligo dal quale discende pure la responsabilità a suo carico –
e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti – ex art. 2051 cc per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia (Cass. 6.4.2004, n. 6753; Cass. 9.2.2004, n. 2422).
In altri termini il conduttore ha la custodia dell'immobile e dei relativi impianti, fatta eccezione per gli impianti cui non ha materialmente accesso (ad esempio, perché incorporati nelle murature o, come si usa dire, sotto traccia) o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza perché di competenza del locatore. Ebbene nella fattispecie in esame soccorre in primis la prova testimoniale esperita in corso di causa.
Il teste ha affermato “Adr La causa della perdita era dovuta ad una tubazione di Testimone_1 piombo bucata nella cucina della proprietà ” mentre il sig. “Preciso che io ho _1 CP_2 affittato l'appartamento della che aveva molti difetti tanto che ho dovuto rifare le tubazioni _1
del bagno e sostituire la cucina vetusta e non utilizzabile. Ho comprato la nuova cucina e ho fatto gli allacciamenti. Solo a questo punto mi sono accorto che c'era una perdita di acqua sotto la cucina. A quel punto ho informato la sig.ra sia della perdita che dei lavori che avrei fatto _1
per aggiustare la stessa. Ho cominciato a scavare il muro e mi sono accorto che il tubo era tutto marcio e si doveva sostituire. Ho provveduto a sostituire il tubo. cap. 2 Confermo. Preciso che la perdita doveva essere vecchia in quanto il muro di proprietà della convenuta era friabile e lo specchio attoreo era macchiato segno che la perdita c'era da tempo.” (verbale del 15 aprile 2024).
Con riferimento alla deposizione del sig. si osserva che la difesa di parte convenuta non CP_2
ha riproposto l'eccezione di incapacità a testimoniare al momento dell'espletamento del mezzo di prova né nella prima difesa successiva: pertanto, la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza (in tal senso vedi Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456).
Non è in contestazione che la parete in cui era presente la tubatura inerente alla proprietà _1
da cui è scaturita la perdita di acqua, fosse situata a confine con l'ingresso dell'immobile attoreo e su cui è collocato, in aderenza, il mobile di cui oggi si richiedono i danni.
La ctu espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il mobile de quo presenta danni causati dall'umidità sia nella struttura del mobile sia su due delle ante a specchio (cfr. “La specchiera laterale, direttamente ancorata alla parete, presenta evidenti gravi danni all'argentatura dello specchio. Danni che nel tempo stanno peggiorando come si può vedere anche da una comparazione delle foto allegate agli atti e quelle fatte in fase di operazioni peritali. Anche nella parte bassa dell'anta a specchio dell'armadio sono presenti danni da ossidazione all'argento dello specchio. L'interno dell'armadio presenta deformazioni della struttura del fondo (spalliera) dal lato alla parete, nella scaffalatura bassa su diversi ripiani sono evidenti macchie di muffa e se ne percepisce il tipico odore.”) e che gli stessi sono imputabili “da un prolungato contatto con
l'umidità”.
In considerazione della tipologia di danni causati alla parete attorea e provenienti da un vano a questo attiguo, confermata della deposizione resa dai testi, può affermarsi che la fuoriuscita di acqua sia dipesa dall'usura del tubo incorporato nella muratura il quale, del tutto arrugginito e corroso in più punti (vedi fotografie doc. 2), ha determinato la perdita di acqua che ha imbevuto la parte bassa della parete a confine tra i due immobili e ha provocato i danni lamentati dalla Parte_1
prima alla parete e poi al mobile a questa adiacente.
Tali elementi, calati nelle coordinate dettate dall'art. 2051 cc, portano a concludere che l'attrice abbia provato compiutamente tanto la custodia della tubatura in capo alla convenuta (peraltro neanche contestato) quanto il nesso di causalità fra l'infiltrazione di acqua (evento dannoso) e la rottura del tubo della cucina (la cosa); di contro, parte convenuta ha mancato di provare il caso fortuito imputabile, per esempio, anche a fatto del proprio conduttore.
Nella fattispecie in esame, infatti, la difesa di parte convenuta non ha chiesto né di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. per vederne accertare eventuali colpe e/o CP_2
interventi né ha formulato istanze istruttorie (anche a prova contraria) volte a declinare la propria responsabilità.
Per tale motivo può dirsi accertata la responsabilità della _1
La ctu ha consentito una corretta quantificazione dei danni riportati dal mobile posto all'ingresso dell'immobile attoreo e, precisamente, sulla parte a confine con la proprietà _1
Il ER CU AN ha quantificato i danni in € 9.500 oltre IVA (cfr. “L'armadio con ante a specchio decorate a mano, realizzato dall'azienda oggi non più attiva, presenta danni CP_3 causati dall'umidità sia nella struttura del mobile sia su due delle ante a specchio. I danni allo specchio non possono essere restaurati;
è possibile rifare la specchiera riproducendo l'attuale decorazione con delle inevitabili differenze estetiche. L'eventuale sostituzione delle parti ammalorate del mobile comporterebbe delle differenze estetiche (le parti sostituite sia quelle interne che l'anta dell'armadio non saranno mai uguali a quelle originali). Per quanto esposto nella relazione, a mio parere, è più economico rifare il mobile e la specchiera di sana pianta al fine di evitare la conseguenza di dover calcolare anche il minor valore del mobile con parti rifatte che risulterebbero dissimili dall'originale. Sulla base dei preventivi e delle ricerche allegate, il costo di un nuovo mobile, con la specchiera fondo argento decorata come quella danneggiata, si quantifica in € 9.500 + IVA”).
A tale importo deve essere aggiunto il costo per il ripristino del muro rovinato dall'acqua sul quale
è in appoggio il mobile in parola e che dovrà essere ripristinato una volta tolto il mobile per la sua sostituzione.
L'importo per la sistemazione ed il risanamento del muro può essere stimato all'attualità in via equitativa in € 500,00 oltre IVA.
Sui suddetti importi risarcitori, liquidati all'attualità, dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della sig.ra che si Parte_1
liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione del quantum riconosciuto (tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) secondo valori compresi tra i minimi e i medi considerate la non particolare complessità delle questioni trattate e l'assenza delle difese di parte convenuta sia nella fase istruttoria che decisionale.
La convenuta va, altresì, condannata a rifondere alla ricorrente le spese di negoziazione assistita obbligatoria esperita in corso di causa.
Con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle spese stragiudiziali, si rammenta che la
Suprema Corte ha più volte ribadito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. civ. n.
15265/2023; Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 15732/2022; Cass. Civ. S.U. n. 16990/2017; Cass. civ. S.U.
n. 24481/2020): ne deriva la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto il risarcimento delle spese stragiudiziali è quindi subordinato alla sussistenza di specifici requisiti di merito, non potendo essere liquidate spese inutili o superflue o prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio sotteso, in quanto funzionali e complementari con quelle giudiziali, già liquidate nel precedente giudizio.
Ogniqualvolta, quindi, l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali.
Nella fattispecie in esame è solo provato l'invio di una Diffida da parte dell'Avv. Perugini alla sig.ra in data 16/9/2021 prodromico al procedimento poi introdotto mentre non è stata _1
documentata alcuna altra attività funzionale ad una più pronta definizione del contenzioso.
Pertanto, nulla si ritiene di riconoscere in punto di spese stragiudiziali.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la responsabilità della sig.ra nella causazione dei danni sul _1 muro e all'armadio di proprietà attorea nei termini di cui in motivazione;
2. condanna la sig.ra a risarcire alla sig.ra la somma complessiva di _1 Parte_1
€ 10.000,00 + IVA per danni materiali, oltre interessi come in motivazione;
3. liquida le spese di lite in € 3.500,00 per la fase contenziosa ed € 441,00 per la fase di negoziazione assistita oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge nonché oltre a spese vive documentate che pone a carico della sig.ra _1
;
[...]
4. pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte convenuta sig.ra per come _1
già liquidate con separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
02 Seconda sezione
N. R.G. 6729/2022
Oggi 2 aprile 2025 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, visto il proprio decreto del 2 dicembre 2024 con il quale è stata confermata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del procedimento in epigrafe da tenersi, tuttavia, con il c.d. rito cartolare nel rispetto delle disposizioni tutte ivi richiamate;
verificato che solo il procuratore di parte attrice ha provveduto a depositare le concesse note conclusionali e le “note di trattazione scritta”; all'esito dell'esame delle note e degli atti tutti depositati dalle parti;
emette la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6729/2022 promossa da:
, con l'avv. Perugini Maria Beatrice Parte_1
- attrice -
contro
, con l'avv. Monica Caioli _1
- convenuta -
Oggetto: Azione di risarcimento dei danni
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dalla sola difesa attorea per l'udienza odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha convenuto in giudizio la Sig.ra per sentirla condannare al Parte_1 _1
risarcimento dei danni subiti ad un mobile specchiera dipinto a mano ed al muro di sua proprietà, a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti da una tubazione rotta all'interno della proprietà di quest'ultima.
La sig.ra si è costituita eccependo in via preliminare la mancanza dell'esperimento della _1
negoziazione assistita da parte della difesa attorea;
nel merito ha dedotto che il tubo in questione sarebbe stato sostituto dal proprio inquilino sig. che avrebbe fatto lavori non autorizzati CP_2 all'interno della cucina. Infine la difesa ha contestato la quantificazione dei danni lamentati _1
e richiesti dall'attrice.
Esperita la negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale nonché di ctu tecnica per l'accertamento e la quantificazione dei danni lamentati dalla sig.ra Parte_1
La causa viene in decisione sulle conclusioni di cui agli atti depositati.
****** **** *****
La domanda attorea risulta fondata.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2051 c.c., a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ne deriva che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni. Il danneggiato non è invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.
In punto di ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008).
Occorre evidenziare che le infiltrazioni lamentate dalla difesa non sono state oggetto di Parte_1
specifica contestazione da parte della difesa convenuta e, pertanto, le stesse devono ritenersi provate.
Non è poi in contestazione che la sig.ra sia proprietaria di un immobile posto in Firenze, _1
Via Della Cupola n° 45, che per un lato è costruito in adesione con il terratetto di proprietà di parte attrice.
Così individuata, in maniera peraltro inequivoca e pacifica, la res (perdita di acqua da una tubatura dell'appartamento di proprietà attoreo) che ha determinato il pregiudizio, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto l'onere di provare il rapporto causale fra il danno subito e la res di proprietà della
_1
La difesa convenuta allega che, tuttavia, l'immobile di sua proprietà al tempo della denunciata infiltrazione era condotto in locazione con regolare contratto, dal Signor e dalla di Persona_1
lui coniuge, a partire dal 22.02.2021.
Per tale motivo la difesa attorea imputa al sig. la responsabilità delle infiltrazioni de CP_2
quibus e dei conseguenti danni alla proprietà attorea per aver lo stesso, in via del tutto arbitraria e senza autorizzazione, modificato integralmente l'assetto della cucina, spostando la posizione del lavello e della lavatrice nonché effettuando gli interventi necessari per rendere operativi i nuovi allacci.
Come è noto la locazione di immobile determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, obbligo dal quale discende pure la responsabilità a suo carico –
e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti – ex art. 2051 cc per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia (Cass. 6.4.2004, n. 6753; Cass. 9.2.2004, n. 2422).
In altri termini il conduttore ha la custodia dell'immobile e dei relativi impianti, fatta eccezione per gli impianti cui non ha materialmente accesso (ad esempio, perché incorporati nelle murature o, come si usa dire, sotto traccia) o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza perché di competenza del locatore. Ebbene nella fattispecie in esame soccorre in primis la prova testimoniale esperita in corso di causa.
Il teste ha affermato “Adr La causa della perdita era dovuta ad una tubazione di Testimone_1 piombo bucata nella cucina della proprietà ” mentre il sig. “Preciso che io ho _1 CP_2 affittato l'appartamento della che aveva molti difetti tanto che ho dovuto rifare le tubazioni _1
del bagno e sostituire la cucina vetusta e non utilizzabile. Ho comprato la nuova cucina e ho fatto gli allacciamenti. Solo a questo punto mi sono accorto che c'era una perdita di acqua sotto la cucina. A quel punto ho informato la sig.ra sia della perdita che dei lavori che avrei fatto _1
per aggiustare la stessa. Ho cominciato a scavare il muro e mi sono accorto che il tubo era tutto marcio e si doveva sostituire. Ho provveduto a sostituire il tubo. cap. 2 Confermo. Preciso che la perdita doveva essere vecchia in quanto il muro di proprietà della convenuta era friabile e lo specchio attoreo era macchiato segno che la perdita c'era da tempo.” (verbale del 15 aprile 2024).
Con riferimento alla deposizione del sig. si osserva che la difesa di parte convenuta non CP_2
ha riproposto l'eccezione di incapacità a testimoniare al momento dell'espletamento del mezzo di prova né nella prima difesa successiva: pertanto, la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza (in tal senso vedi Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456).
Non è in contestazione che la parete in cui era presente la tubatura inerente alla proprietà _1
da cui è scaturita la perdita di acqua, fosse situata a confine con l'ingresso dell'immobile attoreo e su cui è collocato, in aderenza, il mobile di cui oggi si richiedono i danni.
La ctu espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il mobile de quo presenta danni causati dall'umidità sia nella struttura del mobile sia su due delle ante a specchio (cfr. “La specchiera laterale, direttamente ancorata alla parete, presenta evidenti gravi danni all'argentatura dello specchio. Danni che nel tempo stanno peggiorando come si può vedere anche da una comparazione delle foto allegate agli atti e quelle fatte in fase di operazioni peritali. Anche nella parte bassa dell'anta a specchio dell'armadio sono presenti danni da ossidazione all'argento dello specchio. L'interno dell'armadio presenta deformazioni della struttura del fondo (spalliera) dal lato alla parete, nella scaffalatura bassa su diversi ripiani sono evidenti macchie di muffa e se ne percepisce il tipico odore.”) e che gli stessi sono imputabili “da un prolungato contatto con
l'umidità”.
In considerazione della tipologia di danni causati alla parete attorea e provenienti da un vano a questo attiguo, confermata della deposizione resa dai testi, può affermarsi che la fuoriuscita di acqua sia dipesa dall'usura del tubo incorporato nella muratura il quale, del tutto arrugginito e corroso in più punti (vedi fotografie doc. 2), ha determinato la perdita di acqua che ha imbevuto la parte bassa della parete a confine tra i due immobili e ha provocato i danni lamentati dalla Parte_1
prima alla parete e poi al mobile a questa adiacente.
Tali elementi, calati nelle coordinate dettate dall'art. 2051 cc, portano a concludere che l'attrice abbia provato compiutamente tanto la custodia della tubatura in capo alla convenuta (peraltro neanche contestato) quanto il nesso di causalità fra l'infiltrazione di acqua (evento dannoso) e la rottura del tubo della cucina (la cosa); di contro, parte convenuta ha mancato di provare il caso fortuito imputabile, per esempio, anche a fatto del proprio conduttore.
Nella fattispecie in esame, infatti, la difesa di parte convenuta non ha chiesto né di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. per vederne accertare eventuali colpe e/o CP_2
interventi né ha formulato istanze istruttorie (anche a prova contraria) volte a declinare la propria responsabilità.
Per tale motivo può dirsi accertata la responsabilità della _1
La ctu ha consentito una corretta quantificazione dei danni riportati dal mobile posto all'ingresso dell'immobile attoreo e, precisamente, sulla parte a confine con la proprietà _1
Il ER CU AN ha quantificato i danni in € 9.500 oltre IVA (cfr. “L'armadio con ante a specchio decorate a mano, realizzato dall'azienda oggi non più attiva, presenta danni CP_3 causati dall'umidità sia nella struttura del mobile sia su due delle ante a specchio. I danni allo specchio non possono essere restaurati;
è possibile rifare la specchiera riproducendo l'attuale decorazione con delle inevitabili differenze estetiche. L'eventuale sostituzione delle parti ammalorate del mobile comporterebbe delle differenze estetiche (le parti sostituite sia quelle interne che l'anta dell'armadio non saranno mai uguali a quelle originali). Per quanto esposto nella relazione, a mio parere, è più economico rifare il mobile e la specchiera di sana pianta al fine di evitare la conseguenza di dover calcolare anche il minor valore del mobile con parti rifatte che risulterebbero dissimili dall'originale. Sulla base dei preventivi e delle ricerche allegate, il costo di un nuovo mobile, con la specchiera fondo argento decorata come quella danneggiata, si quantifica in € 9.500 + IVA”).
A tale importo deve essere aggiunto il costo per il ripristino del muro rovinato dall'acqua sul quale
è in appoggio il mobile in parola e che dovrà essere ripristinato una volta tolto il mobile per la sua sostituzione.
L'importo per la sistemazione ed il risanamento del muro può essere stimato all'attualità in via equitativa in € 500,00 oltre IVA.
Sui suddetti importi risarcitori, liquidati all'attualità, dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della sig.ra che si Parte_1
liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione del quantum riconosciuto (tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) secondo valori compresi tra i minimi e i medi considerate la non particolare complessità delle questioni trattate e l'assenza delle difese di parte convenuta sia nella fase istruttoria che decisionale.
La convenuta va, altresì, condannata a rifondere alla ricorrente le spese di negoziazione assistita obbligatoria esperita in corso di causa.
Con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle spese stragiudiziali, si rammenta che la
Suprema Corte ha più volte ribadito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. civ. n.
15265/2023; Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 15732/2022; Cass. Civ. S.U. n. 16990/2017; Cass. civ. S.U.
n. 24481/2020): ne deriva la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto il risarcimento delle spese stragiudiziali è quindi subordinato alla sussistenza di specifici requisiti di merito, non potendo essere liquidate spese inutili o superflue o prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio sotteso, in quanto funzionali e complementari con quelle giudiziali, già liquidate nel precedente giudizio.
Ogniqualvolta, quindi, l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali.
Nella fattispecie in esame è solo provato l'invio di una Diffida da parte dell'Avv. Perugini alla sig.ra in data 16/9/2021 prodromico al procedimento poi introdotto mentre non è stata _1
documentata alcuna altra attività funzionale ad una più pronta definizione del contenzioso.
Pertanto, nulla si ritiene di riconoscere in punto di spese stragiudiziali.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la responsabilità della sig.ra nella causazione dei danni sul _1 muro e all'armadio di proprietà attorea nei termini di cui in motivazione;
2. condanna la sig.ra a risarcire alla sig.ra la somma complessiva di _1 Parte_1
€ 10.000,00 + IVA per danni materiali, oltre interessi come in motivazione;
3. liquida le spese di lite in € 3.500,00 per la fase contenziosa ed € 441,00 per la fase di negoziazione assistita oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge nonché oltre a spese vive documentate che pone a carico della sig.ra _1
;
[...]
4. pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte convenuta sig.ra per come _1
già liquidate con separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone