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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro - in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 22 maggio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG n. 3424/2023 avente ad OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
TRA
CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Carmela
Romano e dall'avv. Stefano Russo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Piave n. 7 presso lo studio dell'avv. Carmela
Romano opponente E
in persona del rappresentante legale pro tempore, anche CP_1 quale procuratore speciale della rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
opposto nonchè
(già Controparte_3 [...]
, già ) in persona del Controparte_4 Controparte_5 direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Alfieri, presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Lecce, Viale Michele De Pietro, 17;
opposta FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, e proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001738108 notificata in data 14.02.2023 a mezzo pec, avente ad oggetto contributi - anno 2007 per complessivi euro 1.596,00 portati dalla cartella n. 07120110115046092000, presuntivamente notificata in data
2.03.2012.
Eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata in quanto avvenuta da un indirizzo
PEC ( t) non Email_1 risultante dai registri pubblici ufficiali;
deduceva di non avere ricevuto alcuna notifica della cartella innanzi indicata, né di avvisi di mora, avvisi di accertamento o altri atti interruttivi, essendo venuto a conoscenza dei presunti crediti contributivi solo attraverso la notificazione della intimazione di pagamento;
eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, senza atti interruttivi intermedi.
Eccepiva altresì la decadenza dal diritto alla riscossione. Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: “A) In via preliminare dichiarare l'inesistenza dell'intimazione di pagamento in quanto notificata da un indirizzo pec non certificato, come risulta dalla documentazione in atti;
B) sempre in via preliminare revocare o comunque sospendere la provvisoria esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi, e comunque in quanto emesso in violazione degli artt. 21 e 24, D. Lgs n. 46/99 ed in forza della normativa richiamata e non nel presente atto, ma comunque applicabile al caso di specie;
C) accertare che le cartelle di pagamento richiamate nel presente atto, non sono mai state notificate al ricorrente e quindi dichiarare le stesse nulle e/o annullarle;
D) accertare e dichiarare che Controparte_6
non ha mai notificato, come previsto dalla legge
[...] alcun avviso di mora;
E) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione” Con decreto di fissazione del 1.3.2023 veniva disposta la sospensione dell'esecutività del ruolo.
Si costituiva l' anche quale procuratore speciale di CP_1 CP_2 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva l'inammissibilità/intempestività dell'opposizione proposta e nel merito faceva rilevare il mancato compimento della prescrizione, il cui termine risultava ritualmente interrotto dalla regolare notifica della cartella di pagamento. Si costituiva eccependo l'inammissibilità, improcedibilità ed CP_7 infondatezza dell'opposizione. Deduceva la ritualità delle notifiche della intimazione di pagamento e della cartella di pagamento sottesa, il mancato decorso del termine prescrizionale e concludeva per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note. Disposta inizialmente la celebrazione dell'udienza di discussione con modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza di discussione odierna in presenza. Quindi il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Sussiste, in via preliminare, l'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli atti prodromici (avvisi di addebito/cartelle, atti di accertamento ecc) e della conseguente estinzione del credito per prescrizione.
E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento - ovvero l'avviso di addebito - assolve, ad un tempo, la funzione della notifica del titolo esecutivo
(costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche)
l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva", il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Va, poi, affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati
[...] successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n.
138). Con un primo motivo di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata per essere stata effettuata da in violazione dell'art. CP_7
3-bis L. 53/94, in quanto inviata da un indirizzo pec non presente dei pubblici registri.
Rileva il Tribunale che su tale questione occorre segnalare la soluzione raggiunta dai più recenti approdi della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 982/2023), che ha così statuito:“…Secondo questa Corte, infatti, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere Controp utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
cfr Cass. n. 15979 del 2022)”. La Corte di Cassazione ha poi precisato che deve ritenersi “valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).” Nella specie, parte opponente non ha in alcun modo evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della intimazione di pagamento da un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell' ma da uno CP_3 Controparte_3
(“ t”) diverso ma Email_1 comunque riferibile all'ente, mentre - al contrario – deve rilevarsi che ha proposto tempestivo giudizio di opposizione, difendendosi anche nel merito. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, confermandosi la piena validità dell'intimazione.
Passando alle ulteriori eccezioni formulate in ricorso, l'opponente ha affermato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di pretese creditorie solo attraverso la notifica CP_1 dell'intimazione di pagamento, e pertanto solo in data 14.2.2023, non avendo invece in precedenza ricevuto alcuna rituale notifica di atti prodromici, costituiti della cartella, da avvisi di mora o da atti di accertamento.
Col presente ricorso, pertanto, l'opponente ha inteso far valere l'inesistenza dei crediti portati dalla cartella n. 07120110115046092000, indicati nell'atto di intimazione del
14.2.2023, in ragione della avvenuta prescrizione estintiva degli stessi, sotto il profilo dell'avvenuto integrale decorso del termine
(quinquennale) dalla scadenza dei termini per il pagamento degli stessi contributi, recuperando – in ragione dell'omessa notifica della cartella di pagamento – la tutela prevista dalla normativa (art. 24 Dlgsl n. 46/99) appositamente per far valere l'insussistenza dei crediti vantati dall' CP_1
Alla stregua del tenore delle eccezioni formulate, pertanto, il ricorso deve essere qualificato: a) quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne i denunciati vizi formali o procedurali, ovvero le irregolarità contenutistiche degli atti impugnati e delle notifiche degli stessi;
b) quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per quanto concerne, invece, l'eccepita prescrizione estintiva, asseritamente maturata in epoca antecedente alla (non avvenuta) notifica della cartella, in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
Sotto profilo preliminare dell'astratta ammissibilità delle domande proposte, le censure formulate con riguardo alle irregolarità formali degli atti della procedura appaiono tempestivamente proposte, e pertanto esse sono ammissibili. Ed invero, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del
1973, trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del
1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella, (ex art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione proposta per i motivi di irregolarità formale - nel caso di specie relativi agli eccepiti vizi procedurali derivanti dalla omessa notifica degli atti prodromici, nonchè dall'incompletezza contenutistica della cartella e dalla decadenza dal diritto alla riscossione in applicazione del D. Legsl. 46/1999 - risulta tempestiva in quanto il ricorso risulta depositato in data 22.2.2023, e cioè entro il termine di venti giorni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento (14.2.2023).
Con riguardo poi ai vizi dedotti in ricorso quali motivi di opposizione all'esecuzione (ex art. 24 Dlgsl n. 46/99), intesi a contestare cioè la sussistenza della pretesa creditoria a causa dell'intervenuto fatto estintivo costituito dalla prescrizione dei crediti, si è già innanzi indicato che l'azione proposta tende ad offrire una “tutela recuperatoria”, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente di cui non abbia avuto conoscenza allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente abbia appreso per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico, e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, consentendogli di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della inesistenza o invalidità della notifica degli stessi.
Pertanto – così come innanzi ricostruiti i termini dell'azione proposta – è dirimente procedere alla verifica circa la avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico costituito dalla cartella n.
07120110115046092000 contenuta nell'intimazione n. 07120239001738108.
Orbene, dalla documentazione versata in atti da , si evince CP_7 che la cartella in contestazione, inclusa nella intimazione di pagamento impugnata, risulta essere stata correttamente notificata all'opponente in data 28.2.2012: come attestato dalla relata di notifica in atti, ciò risulta avvenuto attraverso recapito del plico a mezzo servizio postale presso l'indirizzo di residenza dell'opponente, mediante consegna a mani di persona qualificatasi come familiare convivente (moglie), con relativa sottoscrizione per ricevuta (cfr. doc. in produzione . CP_7
A tal proposito in punto di diritto va rilevato che l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata di notifica è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con l'apposito rimedio della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare un documento munito di fede privilegiata (relata di notifica, appunto) della sua efficacia probatoria.
Nulla in proposito è stato invece dedotto ed eccepito dalla parte opponente, per cui la notifica della cartella n. 07120110115046092000 appare non soltanto esistente, ma anche pienamente valida.
Conseguentemente la proposta opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc e 29 Dlgsl n. 46/99 in ragione delle eccepite irregolarità procedurali ovvero contenutistiche del titolo, nonché alla eccepita decadenza) ed all'esecuzione (ex art. 24 Dlgsl n. 46/99, in ragione della eccepita prescrizione dei crediti contributivi) deve pertanto dichiararsi inammissibile, avendo l'opposto ritualmente CP_7 documentato la avvenuta notificazione della cartella esattoriale innanzi indicata;
va altresì revocata la disposta sospensione dell'esecutorietà disposta in limine litis.
Ad abundantiam va poi rilevato che Controparte_3
ha documentato che parte opponente aveva
[...] presentato istanza di definizione agevolata con riguardo – tra l'altro
– anche ai carichi contenuti nella cartella n. 07120110115046092000 (cfr. docc. in prod. Ader).
Orbene di recente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, la Cassazione ha rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito idoneo, tra l'altro, ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile.
Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è pertanto totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante,
Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito
- è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
Di conseguenza, anche tenendo conto delle considerazioni di cui innanzi, l'opposizione proposta ex art. 24 Dlgsl cit. si appalesa inammissibile, dal momento che la conoscenza da parte dell'opponente dell'atto impositivo predetto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta positivamente dimostrata proprio attraverso la presentazione dell'istanza di definizione agevolata con richiesta di rateizzazione dei relativi debiti contributivi.
Infine non risulta proposta alcuna censura in ordine a prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella/titolo esecutivo in epoca successiva alla notifica (notifica che, di contro, si è sempre affermata essere invalida/inesistente, cfr. in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri costituiti dalle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Dichiara inammissibile l'opposizione sotto il duplice profilo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 Dlgsl n. 64/99 e di quella all'esecuzione ex art. 24 Dlgsl n. 64/99, e per l'effetto conferma la validità dell'intimazione di pagamento e della cartella impugnata e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva disposta con il decreto di fissazione del 1.3.2023;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse nella misura di complessivi euro 1.950,00 in favore di ciascuna delle parti convenute a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Napoli, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino