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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 816/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza della Parte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio pre-ruolo; progressione stipendiale;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con
riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione
scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente
personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2)
condannare, quindi, il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze retributive maturate, per
l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di
1 ruolo, in relazione all'attività lavorativa dalla stessa prestata in forza dei contratti a termine
intercorsi con l'Amministrazione scolastica convenuta, pari ad € 19.659,04, così per come
quantificata in corso di causa, oltre al maggiore importo fra interessi legali o rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
3) condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori
costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio in qualità di docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2016 ed economica dall'11.7.2016; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa dall'a.s. 1999/2000 con contratti a tempo determinato;
che durante l'intera contrattazione a termine aveva ricevuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale 0-2 in base all'art. 526 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, previa disapplicazione della norma per contrasto con la disciplina comunitaria, spettava una diversa progressione nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal
CCNL del 4.8.2011; che la richiesta di pagamento formulata in via stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 19.6.2025.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza dell'11.7.2022 CP_1
(tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La ricostruzione in fatto operata da parte ricorrente è stata dimostrata dalla documentazione allegata in atti.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav.
nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
3 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità
degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione
(cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche
4 l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore
stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia
retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Su tali premesse - considerato che non sono prospettabili ragioni oggettive per la diversità
di trattamento, anche in ragione della continuità del servizio prestato - deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale per il periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive, è stata espletata c.t.u. che ha concluso affermando la spettanza della somma di €. 19.659,04 per il diritto affermato.
Tali conclusioni sono adeguatamente motivate e possono porsi a base della decisione, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 19.659,04 CP_1
[non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla somma inferiore di €. 17.151,70
inizialmente chiesta, atteso che nelle conclusioni rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale somma maggiore e che vi è una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum della pretesa azionata che rende la formula per cui si chiede la “somma maggiore o minore” non meramente di stile (cfr. Cass. 12724/2016)], con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c.
e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
5 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. Controparte_1
19.659,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u, liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 9.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 816/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza della Parte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio pre-ruolo; progressione stipendiale;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con
riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione
scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente
personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2)
condannare, quindi, il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente le differenze retributive maturate, per
l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di
1 ruolo, in relazione all'attività lavorativa dalla stessa prestata in forza dei contratti a termine
intercorsi con l'Amministrazione scolastica convenuta, pari ad € 19.659,04, così per come
quantificata in corso di causa, oltre al maggiore importo fra interessi legali o rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
3) condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori
costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio in qualità di docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2016 ed economica dall'11.7.2016; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa dall'a.s. 1999/2000 con contratti a tempo determinato;
che durante l'intera contrattazione a termine aveva ricevuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale 0-2 in base all'art. 526 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, previa disapplicazione della norma per contrasto con la disciplina comunitaria, spettava una diversa progressione nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal
CCNL del 4.8.2011; che la richiesta di pagamento formulata in via stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 19.6.2025.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza dell'11.7.2022 CP_1
(tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La ricostruzione in fatto operata da parte ricorrente è stata dimostrata dalla documentazione allegata in atti.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav.
nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
3 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità
degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione
(cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche
4 l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore
stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia
retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Su tali premesse - considerato che non sono prospettabili ragioni oggettive per la diversità
di trattamento, anche in ragione della continuità del servizio prestato - deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale per il periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive, è stata espletata c.t.u. che ha concluso affermando la spettanza della somma di €. 19.659,04 per il diritto affermato.
Tali conclusioni sono adeguatamente motivate e possono porsi a base della decisione, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 19.659,04 CP_1
[non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla somma inferiore di €. 17.151,70
inizialmente chiesta, atteso che nelle conclusioni rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale somma maggiore e che vi è una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum della pretesa azionata che rende la formula per cui si chiede la “somma maggiore o minore” non meramente di stile (cfr. Cass. 12724/2016)], con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c.
e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
5 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. Controparte_1
19.659,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u, liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 9.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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