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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/12/2023, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 06842/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02382/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2023, proposto da
AN EL e LA AP, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Notardonato e Fabio Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto n. 3252/2021 della Corte di Appello di Napoli, reso in data 6 dicembre 2021 (R.G. 2727/2021);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli in epigrafe indicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore della somma di “euro 3.601,74 ciascuna, con gli interessi legali dal 29 novembre 2021 al saldo” per la violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (Legge Pinto); inoltre, con il richiamato decreto il Ministero della giustizia è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati delle ricorrenti dichiaratisi antistatari in quel giudizio.
Le ricorrenti lamentano, in particolare, che pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
Chiedono, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
Non si è costituito il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Preliminarmente, deve essere chiarito che la domanda giudiziale riguarda solo le somme dovute alle ricorrenti e non quelle liquidate con il decreto della Corte di Appello in favore di altri soggetti ( id est gli avvocati dichiaratisi antistatari delle spese di lite nel giudizio davanti al giudice ordinario).
Ciò premesso, il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione passato in giudicato, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
La domanda attorea va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo.
In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.
L’amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con il pagamento alla parte ricorrente di quanto dovuto;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO