Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 8202/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 09/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. rapp.to e difeso dall'avv. LAURA C.F._1 C.F._2
MARTINELLI, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE -
- 1 -
1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite in atti confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 13/03/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto in data 17/11/2022. Con provvedimento recante prot. n. 765/2024, reso in data 05/04/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 08/04/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 26/03/2024, prot. nr. 0058451, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 08/05/2024 e depositato il giorno 10/05/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 31/05/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 06/11/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 07/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 09/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
****
- 2 - 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di
, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che non risultano CP_1 essere soddisfatte le condizioni enumerate [all']art. 19.1.1 d.lgs. 286/98, in quanto non si riscontrano sufficienti elementi che facciano desumere un effettivo inserimento socio lavorativo sul territorio nazionale.
[ha] rileva[to] inoltre la presenza di legami familiari e culturali con il Paese di origine». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza alla luce della sua appartenenza all'etnia curda (pagg.
4-8 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia (pagg.
8-9 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha rappresentato che «il sig. ha dichiarato di avere fatto Pt_1 ingresso clandestino in Italia nel 2017 e in quell'anno [ha] presenta[to] istanza di riconoscimento della protezione internazionale che la Commissione territoriale di [ha] respin[to] nel 2019. Avverso il CP_1 provvedimento [ha proposto] ricorso al Tribunale di Torino con esito negativo. Trattenutosi irregolarmente in Italia, il 13.3.2023 [ha] inoltra[to] nuova domanda, questa volta per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2 del D. Lgs. 286/1998. L'Ufficio [ha trasmesso] quindi l'istanza alla Commissione territoriale di precisando che lo straniero era anche stato indagato il CP_1
13.4.2021 per la violazione degli artt. 483 e 640 bis c.p. e che negli anni 2017, 2018 e 2020 aveva percepito stipendi rispettivamente di € 446, € 802 ed € 719. Il parere della Commissione [è pervenuto] negativo (doc. 1) e, pertanto, il Questore [ha emesso] il decreto di rigetto n. 765/2024 del 5.4.2024 notificato l'8.4.2024 contro il quale è stato presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Torino» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 06/11/2024). Ha quindi sostenuto che «il ricorso presentato dal Sig. si incentra sulla situazione politica in Turchia e sugli abusi Pt_1 perpetrati ai danni dell'etnia curda. Tuttavia, questi aspetti sono già stati esaminati dalla Commissione territoriale. In ogni caso, il ricorrente potrà sempre presentare domanda di protezione internazionale. Quanto alla protezione speciale, [ha] annota[to] che le allegazioni [sono pervenute] solo ora in sede di ricorso, mentre al momento della presentazione della relativa istanza erano molto limitate e del tutto insufficienti a consentire un giudizio positivo in ordine ad un inserimento socio lavorativo. Con la scarsità di allegazioni in sede di domanda di permesso, il lavoro della CT non è agevolato e, come noto, a fronte del parere negativo non può che seguire l'atto vincolante del Questore. [Ha] insta[to] quindi per il rigetto del ricorso» (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 06/11/2024). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì
- 3 - il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. La p.a. ha esaminato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di
- 4 - precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli, infatti, dal giorno 16/03/2024, lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato (v. documentazione lavorativa depositata, sub n. 8, unitamente al ricorso nonché allegati nn. 9 e 11 depositati in data 06/11/2024). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione richiamata siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e, inoltre, che ogni valutazione si fonda, in questa sede, solo sulle allegazioni di parte ed esclusivamente nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 02/08/2024).
- 5 - Si rileva, per completezza espositiva, che la p.a. non ha né indicato né documentato gli esiti delle indagini menzionate alla pag. 1 della sua comparsa di costituzione: conseguentemente, al Tribunale è perclusa ogni valutazione in ordine alla pericolosità dell'odierno ricorrente. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nato il [...] a Parte_1
Caglayancerit (Turchia), C.F. , C.U.I. volta al C.F._1 C.F._2 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 13/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 6 -