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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 359/2024 riunente la causa RG nr. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 15/07/2024 riunente la causa nr. 371/2024 egualmente promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 18/07/2024 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._1 l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929 Ricorrente in riassunzione in RG nr. 359/2024 Resistente in riassunzione in RG nr. 371/2024
contro
DA (C.F. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rossi (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio legale di questi in BELLUNO, Via Ippolito Caffi n.3 Resistente in riassunzione in RG nr. 359/2024 Ricorrente in riassunzione in RG nr. 371/2024
*
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza 10957/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 23.04.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 125/2017 di questa Corte d'Appello. In punto: spese di lite
*
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente con nota in data 17/3/2025 : L'Avv. Stefano Rossi per la sig.ra e l' Avv. Filippo Doni per Parte_2 Parte_1
in considerazione della proposta formulata dall'Ecc.ma Corte all'udienza del 6.03.2025,
[...] cano di aver raggiunto un accordo transattivo in adesione alla predetta proposta e chiedono pertanto
1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate relativamente alle questioni oggetto dei giudizi di riassunzione riuniti.
*
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 10957/2024, pubblicata il 07.05.2024, la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
125/2017 di questa Corte d'Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, al fine di decidere sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. e ai rilievi svolti, pronunciandosi anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il Supremo Consesso riteneva meritevole di accoglimento l'unico motivo di ricorso proposto dall , statuendo che la Corte Pt_1
d'Appello di Venezia si era discostata dal limite invalicabile di euro 1.574,41 – domanda accolta della lavoratrice e prestazione rivendicata riconosciuta per tale importo – nella liquidazione dei compensi rilevando “l'error in iudicando denunciato con il ricorso. Tale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo, e non nel raffronto con il valore dichiarato dall' nell'introdurre il giudizio d'appello e carente di Pt_1 efficacia vincolante per il giudice”.
La Corte di Cassazione evidenziava come, nel caso di specie, la Corte d'Appello avrebbe dovuto stabilire l'importo delle spese da liquidare, atteso che la prestazione rivendicata nel giudizio di appello veniva riconosciuta per un importo pari ad euro 1.574,41, specificando, in riferimento all'art. 152 disp. att. c.p.c., che “il legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile (quello della prestazione dedotta in causa) all'ammontare di spese e compensi e ha attribuito a tale limite una portata generale e onnicomprensiva, che rischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizza gli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento della prestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore, pur se arbitraria, imputabile alla parte.”
2. Riassumeva il giudizio l' con atto depositato in data 15/07/2024. Pt_1
2.1 L' evidenziava come il valore della causa, accertato avanti alla Pt_1
Suprema Corte, fosse di € 1.574,41. Tale somma, secondo l'Ente, costituiva il limite invalicabile oltre il quale le spese di lite, le spese vive e quelle forfettarie dovevano essere ricomprese.
2 Metteva inoltre in luce la necessità di ricondurre le spese all'interno dello scaglione corretto, ovvero i valori minimi, applicando i parametri vigenti nel 2017, anno in cui la sentenza d'appello era stata depositata. Aggiungeva, a supporto, il calcolo elaborato nel dettaglio, che quantificava le spese di lite in complessivi € 1.010,60.
2.2 In merito alle spese del giudizio di Cassazione, demandate anch'esse alla pronuncia di questa Corte, l' chiedeva la liquidazione a proprio favore, Pt_1 evidenziando il valore più alto del giudizio, trattandosi di € 7.627,25 considerando anche la maggiorazione forfettaria.
3. Si costituiva ritualmente la sig.ra , che contestava il CP_1 ricorso avverso.
3.1 Preliminarmente, la evidenziava il proprio interesse alla Pt_2 riassunzione del giudizio, da cui discendeva la presentazione di un proprio ricorso in riassunzione, rubricato al R.G. 371/2024; instava pertanto alla riunione dei due procedimenti.
3.2 Nel merito, la convenuta chiedeva la liquidazione delle spese di lite del giudizio d'appello a suo favore, tenendo sì in considerazione il tetto massimo fissato dalla Corte di Cassazione, ossia € 1.574,41, ma precisando che tale somma costituisse il limite alle sole spese di lite, che avrebbero dovuto essere poi incrementate con gli accessori di legge;
a sostegno richiamava la sentenza di primo grado.
3.3 Quanto al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, la Pt_2 evidenziava come il rimborso delle spese di lite avrebbe dovuto essere determinato tenendo in considerazione l'andamento dell'intero giudizio, quindi la soccombenza dell' avanti al Tribunale di Venezia ed alla Corte Pt_1
d'Appello.
Pertanto, chiedeva la condanna dell'istituto alla rifusione delle spese, con la loro rideterminazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; in via subordinata, instava per considerare prevalente la soccombenza dell' nei primi due gradi di Pt_1 giudizio, affinché le spese di lite avanti la Corte di Cassazione fossero più contenute.
3.4 Relativamente alla quantificazione delle spese del giudizio d'appello, la sottolineava che l aveva indicato il valore della controversia soltanto
[...] Pt_1 in sede d'appello, non dando prova dell'importo effettivamente pagato alla
3 convenuta. Inoltre, chiedeva l'applicazione dei valori medi delle spese, vista la complessità del giudizio, la dignità ed il decoro della professione forense. A sostegno richiamava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva con un calcolo dettagliato delle spese di lite, in cui comprendeva anche l'istruttoria svoltasi in primo grado.
3.5 Da ultimo, la metteva in evidenza nuovamente come l' non Pt_2 Pt_1 avesse fornito prova dell'entità dell'indennità di malattia effettivamente percepita dalla convenuta, se non la dichiarazione di valore espressa dall'istituto in sede d'appello; in aggiunta a ciò, richiamando l'oggetto della controversia (l'indennità di malattia riconosciuta alla DA ), rilevava la conseguente applicabilità dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. al fine di delimitare le spese del giudizio di Cassazione nei limiti della somma percepita dalla lavoratrice.
4. In parallelo giudizio in riassunzione promosso dalla DA in seguito alla medesima pronuncia della Corte di Cassazione, la stessa osservava che, a seguito della pronuncia de qua, la Corte d'Appello doveva decidere sul rimborso in favore della ricorrente delle spese del grado d'appello in concorso con la liquidazione.
Richiamava giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali in ordine alla valutazione del rimborso delle spese di lite da eseguirsi sulla scorsa dell'andamento dell'intero giudizio atteso che nel presente giudizio emergeva chiaramente la soccombenza assoluta dell' . Pt_1
A tal proposito, considerando che parte ricorrente risultava vincitrice sia in primo grado che in secondo grado, chiedeva la condanna dell alla Pt_1 rifusione delle spese del giudizio con rideterminazione delle competenze liquidabili nel rispetto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. o eventualmente, valutare come preponderante la soccombenza dell' nei primi due gradi e come Pt_1 contenute per il terzo grado di giudizio.
5. Si costituiva l' rilevando, preliminarmente, che aveva riassunto, Pt_1 davanti questa Corte, lo stesso giudizio con numero di R.G. 359/24; pertanto ne chiedeva la riunione.
Richiamava quanto argomentato nel relativo ricorso in riassunzione ritenendo che, stante il valore della prestazione di euro 1.574,41, la liquidazione delle spese di lite devono essere ricondotte nel giusto scaglione ed entro tale limite,
4 comprese le spese vive e quelle forfettarie, quantificandole in euro 1.544,41, in applicazione dei principi generali in materie di liquidazione delle spese di lite.
Evidenziava, inoltre, che nel caso di specie trattandosi di materie previdenziale, dovevano essere applicati i parametri vigenti nel 2017; ne conseguiva che le spese da liquidare dovevano essere, oltre ai 20,00 euro di spese vive ed alla maggiorazione forfettaria, al massimo 990,60 euro, per un totale di euro 1.010,60.
In virtù dell'esito del giudizio di Cassazione, riteneva che questa Corte era chiamata a pronunciarsi anche sulle spese del predetto giudizio da liquidarsi in favore dell' atteso che lo stesso aveva un valore più alto, ovvero Pt_1
7.627,25 euro tenuto conto della maggiorazione forfettaria.
6. All'udienza del 06.03.2024 la Corte d'Appello di Venezia, riuniti i procedimenti R.G. 371/24 e R.G. 359/24, tentava la conciliazione della lite e rinviava la causa a successiva udienza all'esito della quale, avendo le parti comunicato con nota del 17/3/2025 di essere pervenute ad accordo anche con rifermento alle spese del grado e della procedura svoltasi presso la Corte di Cassazione, la controversia è stata decisa (udienza del 20/3/2025).
*
7. La Corte, prende atto dell'accordo transattivo raggiunto con riferimento all'oggetto (residuale) del giudizio in riassunzione attinente alle spese di lite (precedente grado di appello e giudizio di Cassazione) e, quindi, delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere la cessazione della materia del contendere.
Prende parimenti atto la Corte della volontà delle parti di compensare i costi del presente giudizio e, evidentemente, di quello svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Ritenendo il Collegio sussistente l'interesse all'accoglimento di quanto definitivamente dalle parti domandato, può essere pronunciato come da dispositivo.
8. Nulla, come già sopra detto, si deve statuire in merito alle spese del giudizio stante gli accordi sul punto raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
5 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- ferme restando le residuali statuizioni di cui alla sentenza n. 125/2017 pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni oggetto dei giudizi di riassunzione riuniti,
- compensa in via integrale tra le parti i costi di lite con riferimento al presente grado di giudizio in riassunzione ed al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 15/07/2024 riunente la causa nr. 371/2024 egualmente promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 18/07/2024 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._1 l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929 Ricorrente in riassunzione in RG nr. 359/2024 Resistente in riassunzione in RG nr. 371/2024
contro
DA (C.F. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rossi (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio legale di questi in BELLUNO, Via Ippolito Caffi n.3 Resistente in riassunzione in RG nr. 359/2024 Ricorrente in riassunzione in RG nr. 371/2024
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Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza 10957/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 23.04.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 125/2017 di questa Corte d'Appello. In punto: spese di lite
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CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente con nota in data 17/3/2025 : L'Avv. Stefano Rossi per la sig.ra e l' Avv. Filippo Doni per Parte_2 Parte_1
in considerazione della proposta formulata dall'Ecc.ma Corte all'udienza del 6.03.2025,
[...] cano di aver raggiunto un accordo transattivo in adesione alla predetta proposta e chiedono pertanto
1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate relativamente alle questioni oggetto dei giudizi di riassunzione riuniti.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 10957/2024, pubblicata il 07.05.2024, la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
125/2017 di questa Corte d'Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, al fine di decidere sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. e ai rilievi svolti, pronunciandosi anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il Supremo Consesso riteneva meritevole di accoglimento l'unico motivo di ricorso proposto dall , statuendo che la Corte Pt_1
d'Appello di Venezia si era discostata dal limite invalicabile di euro 1.574,41 – domanda accolta della lavoratrice e prestazione rivendicata riconosciuta per tale importo – nella liquidazione dei compensi rilevando “l'error in iudicando denunciato con il ricorso. Tale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo, e non nel raffronto con il valore dichiarato dall' nell'introdurre il giudizio d'appello e carente di Pt_1 efficacia vincolante per il giudice”.
La Corte di Cassazione evidenziava come, nel caso di specie, la Corte d'Appello avrebbe dovuto stabilire l'importo delle spese da liquidare, atteso che la prestazione rivendicata nel giudizio di appello veniva riconosciuta per un importo pari ad euro 1.574,41, specificando, in riferimento all'art. 152 disp. att. c.p.c., che “il legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile (quello della prestazione dedotta in causa) all'ammontare di spese e compensi e ha attribuito a tale limite una portata generale e onnicomprensiva, che rischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizza gli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento della prestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore, pur se arbitraria, imputabile alla parte.”
2. Riassumeva il giudizio l' con atto depositato in data 15/07/2024. Pt_1
2.1 L' evidenziava come il valore della causa, accertato avanti alla Pt_1
Suprema Corte, fosse di € 1.574,41. Tale somma, secondo l'Ente, costituiva il limite invalicabile oltre il quale le spese di lite, le spese vive e quelle forfettarie dovevano essere ricomprese.
2 Metteva inoltre in luce la necessità di ricondurre le spese all'interno dello scaglione corretto, ovvero i valori minimi, applicando i parametri vigenti nel 2017, anno in cui la sentenza d'appello era stata depositata. Aggiungeva, a supporto, il calcolo elaborato nel dettaglio, che quantificava le spese di lite in complessivi € 1.010,60.
2.2 In merito alle spese del giudizio di Cassazione, demandate anch'esse alla pronuncia di questa Corte, l' chiedeva la liquidazione a proprio favore, Pt_1 evidenziando il valore più alto del giudizio, trattandosi di € 7.627,25 considerando anche la maggiorazione forfettaria.
3. Si costituiva ritualmente la sig.ra , che contestava il CP_1 ricorso avverso.
3.1 Preliminarmente, la evidenziava il proprio interesse alla Pt_2 riassunzione del giudizio, da cui discendeva la presentazione di un proprio ricorso in riassunzione, rubricato al R.G. 371/2024; instava pertanto alla riunione dei due procedimenti.
3.2 Nel merito, la convenuta chiedeva la liquidazione delle spese di lite del giudizio d'appello a suo favore, tenendo sì in considerazione il tetto massimo fissato dalla Corte di Cassazione, ossia € 1.574,41, ma precisando che tale somma costituisse il limite alle sole spese di lite, che avrebbero dovuto essere poi incrementate con gli accessori di legge;
a sostegno richiamava la sentenza di primo grado.
3.3 Quanto al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, la Pt_2 evidenziava come il rimborso delle spese di lite avrebbe dovuto essere determinato tenendo in considerazione l'andamento dell'intero giudizio, quindi la soccombenza dell' avanti al Tribunale di Venezia ed alla Corte Pt_1
d'Appello.
Pertanto, chiedeva la condanna dell'istituto alla rifusione delle spese, con la loro rideterminazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; in via subordinata, instava per considerare prevalente la soccombenza dell' nei primi due gradi di Pt_1 giudizio, affinché le spese di lite avanti la Corte di Cassazione fossero più contenute.
3.4 Relativamente alla quantificazione delle spese del giudizio d'appello, la sottolineava che l aveva indicato il valore della controversia soltanto
[...] Pt_1 in sede d'appello, non dando prova dell'importo effettivamente pagato alla
3 convenuta. Inoltre, chiedeva l'applicazione dei valori medi delle spese, vista la complessità del giudizio, la dignità ed il decoro della professione forense. A sostegno richiamava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva con un calcolo dettagliato delle spese di lite, in cui comprendeva anche l'istruttoria svoltasi in primo grado.
3.5 Da ultimo, la metteva in evidenza nuovamente come l' non Pt_2 Pt_1 avesse fornito prova dell'entità dell'indennità di malattia effettivamente percepita dalla convenuta, se non la dichiarazione di valore espressa dall'istituto in sede d'appello; in aggiunta a ciò, richiamando l'oggetto della controversia (l'indennità di malattia riconosciuta alla DA ), rilevava la conseguente applicabilità dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. al fine di delimitare le spese del giudizio di Cassazione nei limiti della somma percepita dalla lavoratrice.
4. In parallelo giudizio in riassunzione promosso dalla DA in seguito alla medesima pronuncia della Corte di Cassazione, la stessa osservava che, a seguito della pronuncia de qua, la Corte d'Appello doveva decidere sul rimborso in favore della ricorrente delle spese del grado d'appello in concorso con la liquidazione.
Richiamava giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali in ordine alla valutazione del rimborso delle spese di lite da eseguirsi sulla scorsa dell'andamento dell'intero giudizio atteso che nel presente giudizio emergeva chiaramente la soccombenza assoluta dell' . Pt_1
A tal proposito, considerando che parte ricorrente risultava vincitrice sia in primo grado che in secondo grado, chiedeva la condanna dell alla Pt_1 rifusione delle spese del giudizio con rideterminazione delle competenze liquidabili nel rispetto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. o eventualmente, valutare come preponderante la soccombenza dell' nei primi due gradi e come Pt_1 contenute per il terzo grado di giudizio.
5. Si costituiva l' rilevando, preliminarmente, che aveva riassunto, Pt_1 davanti questa Corte, lo stesso giudizio con numero di R.G. 359/24; pertanto ne chiedeva la riunione.
Richiamava quanto argomentato nel relativo ricorso in riassunzione ritenendo che, stante il valore della prestazione di euro 1.574,41, la liquidazione delle spese di lite devono essere ricondotte nel giusto scaglione ed entro tale limite,
4 comprese le spese vive e quelle forfettarie, quantificandole in euro 1.544,41, in applicazione dei principi generali in materie di liquidazione delle spese di lite.
Evidenziava, inoltre, che nel caso di specie trattandosi di materie previdenziale, dovevano essere applicati i parametri vigenti nel 2017; ne conseguiva che le spese da liquidare dovevano essere, oltre ai 20,00 euro di spese vive ed alla maggiorazione forfettaria, al massimo 990,60 euro, per un totale di euro 1.010,60.
In virtù dell'esito del giudizio di Cassazione, riteneva che questa Corte era chiamata a pronunciarsi anche sulle spese del predetto giudizio da liquidarsi in favore dell' atteso che lo stesso aveva un valore più alto, ovvero Pt_1
7.627,25 euro tenuto conto della maggiorazione forfettaria.
6. All'udienza del 06.03.2024 la Corte d'Appello di Venezia, riuniti i procedimenti R.G. 371/24 e R.G. 359/24, tentava la conciliazione della lite e rinviava la causa a successiva udienza all'esito della quale, avendo le parti comunicato con nota del 17/3/2025 di essere pervenute ad accordo anche con rifermento alle spese del grado e della procedura svoltasi presso la Corte di Cassazione, la controversia è stata decisa (udienza del 20/3/2025).
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7. La Corte, prende atto dell'accordo transattivo raggiunto con riferimento all'oggetto (residuale) del giudizio in riassunzione attinente alle spese di lite (precedente grado di appello e giudizio di Cassazione) e, quindi, delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere la cessazione della materia del contendere.
Prende parimenti atto la Corte della volontà delle parti di compensare i costi del presente giudizio e, evidentemente, di quello svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Ritenendo il Collegio sussistente l'interesse all'accoglimento di quanto definitivamente dalle parti domandato, può essere pronunciato come da dispositivo.
8. Nulla, come già sopra detto, si deve statuire in merito alle spese del giudizio stante gli accordi sul punto raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
5 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- ferme restando le residuali statuizioni di cui alla sentenza n. 125/2017 pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni oggetto dei giudizi di riassunzione riuniti,
- compensa in via integrale tra le parti i costi di lite con riferimento al presente grado di giudizio in riassunzione ed al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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