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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
CARLOTTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte attrice
E
C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
Parte convenuta
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia
1 Oggetto: Delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto del 5 dicembre
2023, resa esecutiva in data 8 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“A) IN VIA PRINCIPALE:
A.1) Sia dichiarata l'efficacia civile della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto emanata nei confronti dei sigg.ri e riferita al Prot. Parte_1 CP_1
2022/89, emessa in data 5.12.2023 e depositata in data 7 maggio 2024, resa esecutiva giusta
decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 08.10.2024;
A.2) Sia ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle
annotazioni ed alle trascrizioni della sentenza previste dalla legge;
A.3) Spese e onorari rifusi in caso di opposizione.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2025 (la cui notifica si è perfezionata in data 28.1.2025) e iscritto avanti all'intestata Corte in pari data, , nata a [...] il Parte_1
15 marzo 1980, residente in Porto Tolle (RO), Villaggio Togliatti 24, ha convenuto in giudizio nato a [...] in data [...] e residente in Mesola (FE), Via CP_1
Gigliola 113, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il predetto a Porto Tolle
(RO), in data 16 aprile 2005 e che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto ha pronunciato la nullità del matrimonio in data 5 dicembre 2023, per incapacità dell'uomo, ai sensi del can.
1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto Canonico. Ha chiesto che venga dichiarata l'esecutività
civile di detta pronuncia ecclesiastica, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato civile
2 competente di operare le annotazioni dovute e necessarie.
2. non si è costituito in giudizio e ne va quindi dichiarata la contumacia stante CP_1
la regolarità della notifica.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Procuratore Generale per consentire il suo intervento.
4. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Concordato 18 febbraio 1984, la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo è, su domanda anche di una sola delle parti, dichiarata efficace nella Repubblica Italiana quando sia accertato che il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
che nel procedimento avanti al Tribunale Ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Va, altresì, osservato che la valutazione delle cause d'invalidità matrimoniale dell'ordinamento canonico è riservata al Giudice ecclesiastico e, tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento statale, la Corte d'Appello è tenuta a verificare la compatibilità con l'ordine pubblico interno.
6. La convivenza come coniugi - intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici - deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile solo da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e,
pertanto, non è eccepibile dal Pubblico Ministero interveniente nel giudizio di delibazione né è
3 rilevabile d'ufficio dal Giudice della delibazione (Cass. Sez. Un. n. 16379/2014).
7. Dalla sentenza depositata in atti (doc. 2) risulta che il matrimonio è stato dichiarato nullo per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio
(can. 1095 n. 2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n. 3) da parte dell'uomo”, a norma del can. 1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto
Canonico.
8. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario,
per incapacitas assumendi onera matrimonii, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e
122 cc;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando, in contrario, le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano” (ex multis Cass. n. 4387/2000, Cass. n. 10796/2006 e Cass. n.
18417/2010).
9. Alla luce del complessivo compendio probatorio in atti questa Corte ritiene dimostrato che abbia contratto matrimonio in condizione di grave difetto di discrezione di CP_1
giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio inerenti alla comunione nuziale.
10. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la domanda di può Parte_1
4 essere accolta.
11. Nel procedimento avanti al Tribunale Ecclesiastico le parti sono state messe in condizioni di difendersi e la decisione non contrasta con altre sentenze pronunciate dal Giudice italiano né
risulta siano pendenti davanti a detto Giudice altre cause per il medesimo oggetto. La
declaratoria di nullità del matrimonio concordatario, per le ragioni suesposte, in presenza di una richiesta di esecutività proveniente da un coniuge ed in assenza di opposizione dell'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Infine deve osservarsi che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto di data
8 ottobre 2024 prot. n. 57454/2024 EC – Diocesi di Chioggia, ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica, avverso la quale è stato attestato che non è stato proposto appello, posto che nel succitato decreto (doc. 3) si dà atto della definitività della sentenza.
12. Va, pertanto, dichiarata l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto che, in data 5 dicembre 2023, ha pronunciato la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 16 aprile 2005, dovendosi ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Tolle (RO) l'annotazione del presente provvedimento in calce all'atto di matrimonio (Anno 2005, numero 1, Parte II, serie A,
Ufficio 1).
13. Non vi è luogo per la condanna al pagamento delle spese processuali, avendole parte attrice richieste solo per l'ipotesi di opposizione, assente nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, sulla domanda proposta con atto di citazione da , nata a [...] il [...], nei confronti di nato Parte_1 CP_1
5 a Codigoro (FE) il 14 aprile 1975, rimasto contumace, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Dichiara l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio di data 5 dicembre 2023, relativa al matrimonio concordatario celebrato il 16 aprile 2005 tra i predetti e emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e Parte_1 CP_1
resa esecutiva con decreto del 8 ottobre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Tolle (RO) l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio trascritto al n. 1, anno 2005, parte II, serie A.
3. Nulla sulle spese processuali in assenza di opposizione.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
CARLOTTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte attrice
E
C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
Parte convenuta
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia
1 Oggetto: Delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto del 5 dicembre
2023, resa esecutiva in data 8 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“A) IN VIA PRINCIPALE:
A.1) Sia dichiarata l'efficacia civile della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto emanata nei confronti dei sigg.ri e riferita al Prot. Parte_1 CP_1
2022/89, emessa in data 5.12.2023 e depositata in data 7 maggio 2024, resa esecutiva giusta
decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 08.10.2024;
A.2) Sia ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle
annotazioni ed alle trascrizioni della sentenza previste dalla legge;
A.3) Spese e onorari rifusi in caso di opposizione.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2025 (la cui notifica si è perfezionata in data 28.1.2025) e iscritto avanti all'intestata Corte in pari data, , nata a [...] il Parte_1
15 marzo 1980, residente in Porto Tolle (RO), Villaggio Togliatti 24, ha convenuto in giudizio nato a [...] in data [...] e residente in Mesola (FE), Via CP_1
Gigliola 113, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il predetto a Porto Tolle
(RO), in data 16 aprile 2005 e che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto ha pronunciato la nullità del matrimonio in data 5 dicembre 2023, per incapacità dell'uomo, ai sensi del can.
1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto Canonico. Ha chiesto che venga dichiarata l'esecutività
civile di detta pronuncia ecclesiastica, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato civile
2 competente di operare le annotazioni dovute e necessarie.
2. non si è costituito in giudizio e ne va quindi dichiarata la contumacia stante CP_1
la regolarità della notifica.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Procuratore Generale per consentire il suo intervento.
4. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Concordato 18 febbraio 1984, la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo è, su domanda anche di una sola delle parti, dichiarata efficace nella Repubblica Italiana quando sia accertato che il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
che nel procedimento avanti al Tribunale Ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Va, altresì, osservato che la valutazione delle cause d'invalidità matrimoniale dell'ordinamento canonico è riservata al Giudice ecclesiastico e, tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento statale, la Corte d'Appello è tenuta a verificare la compatibilità con l'ordine pubblico interno.
6. La convivenza come coniugi - intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici - deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile solo da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e,
pertanto, non è eccepibile dal Pubblico Ministero interveniente nel giudizio di delibazione né è
3 rilevabile d'ufficio dal Giudice della delibazione (Cass. Sez. Un. n. 16379/2014).
7. Dalla sentenza depositata in atti (doc. 2) risulta che il matrimonio è stato dichiarato nullo per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio
(can. 1095 n. 2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n. 3) da parte dell'uomo”, a norma del can. 1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto
Canonico.
8. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario,
per incapacitas assumendi onera matrimonii, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e
122 cc;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando, in contrario, le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano” (ex multis Cass. n. 4387/2000, Cass. n. 10796/2006 e Cass. n.
18417/2010).
9. Alla luce del complessivo compendio probatorio in atti questa Corte ritiene dimostrato che abbia contratto matrimonio in condizione di grave difetto di discrezione di CP_1
giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio inerenti alla comunione nuziale.
10. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la domanda di può Parte_1
4 essere accolta.
11. Nel procedimento avanti al Tribunale Ecclesiastico le parti sono state messe in condizioni di difendersi e la decisione non contrasta con altre sentenze pronunciate dal Giudice italiano né
risulta siano pendenti davanti a detto Giudice altre cause per il medesimo oggetto. La
declaratoria di nullità del matrimonio concordatario, per le ragioni suesposte, in presenza di una richiesta di esecutività proveniente da un coniuge ed in assenza di opposizione dell'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Infine deve osservarsi che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto di data
8 ottobre 2024 prot. n. 57454/2024 EC – Diocesi di Chioggia, ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica, avverso la quale è stato attestato che non è stato proposto appello, posto che nel succitato decreto (doc. 3) si dà atto della definitività della sentenza.
12. Va, pertanto, dichiarata l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto che, in data 5 dicembre 2023, ha pronunciato la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 16 aprile 2005, dovendosi ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Tolle (RO) l'annotazione del presente provvedimento in calce all'atto di matrimonio (Anno 2005, numero 1, Parte II, serie A,
Ufficio 1).
13. Non vi è luogo per la condanna al pagamento delle spese processuali, avendole parte attrice richieste solo per l'ipotesi di opposizione, assente nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, sulla domanda proposta con atto di citazione da , nata a [...] il [...], nei confronti di nato Parte_1 CP_1
5 a Codigoro (FE) il 14 aprile 1975, rimasto contumace, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Dichiara l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio di data 5 dicembre 2023, relativa al matrimonio concordatario celebrato il 16 aprile 2005 tra i predetti e emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e Parte_1 CP_1
resa esecutiva con decreto del 8 ottobre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Tolle (RO) l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio trascritto al n. 1, anno 2005, parte II, serie A.
3. Nulla sulle spese processuali in assenza di opposizione.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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