Decreto cautelare 17 aprile 2024
Decreto cautelare 20 aprile 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Ordinanza cautelare 23 luglio 2024
Decreto cautelare 26 luglio 2024
Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Decreto cautelare 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puntarello, Riccardo Costa, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo,
- della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 23 gennaio 2024, con la quale il Comune di Palermo, Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro ha disposto ai sensi dell’art. 4, co. 3 del regolamento “antievasione”, approvato con deliberazione di C.C. n. -OMISSIS-, la sospensione per giorni 90 (novanta) delle attività intestate alla società -OMISSIS- s.r.l. ubicate in via -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. -OMISSIS- dell’8.5.2023, recante comunicazione di avvio di procedure sanzionatorie ai sensi dell’art. 4, co. 2 del sopra menzionato regolamento;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.12.2023, con cui è stato comunicato nuovamente l’avvio delle procedure sanzionatorie;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione
- del regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di C.C. n. -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2024,
- della nota del 5.9.2023 (priva di numero di protocollo), con cui il Comune di Palermo ha espresso il proprio diniego sulle istanze di rateizzazione presentate dalla società -OMISSIS- s.r.l. in data 26.06.2023;
- per quanto possa occorrere, della nota del 26.06.2023 (priva di numero di protocollo), con cui il Comune di Palermo, Area Tributi Servizi Ici/Imu/Tari in riscontro alle istanze di rateizzazione n.ri. -OMISSIS- ha comunicato che “secondo regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali così come modificata ed integrata con delibera del Consiglio Comunale n. 361 del 17/12/2021, la concessione della rateizzazione è subordinata all’obbligo di stipula di una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa per la garanzia del piano di rateizzazione di importo pari o superiore a euro 5.000,00 (euro cinquemila). La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla presente comporta il diniego della domanda di rateizzazione (…)” ;
- per quanto possa occorrere della nota prot.-OMISSIS- del 4.07.2022, con cui il Comune di Palermo ha comunicato alla società -OMISSIS- s.r.l. la necessità della stipula di una fideiussione ai fini della concessione della rateizzazione richiesta con nota prot. -OMISSIS- del 26.05.2022;
- per quanto possa occorrere, della nota con cui il Settore Tributi ha comunicato che l’importo della polizza fideiussoria che la società -OMISSIS- s.r.l. avrebbe dovuto rilasciare in favore del Comune risultava pari ad € 530.039,04;
- per quanto possa occorrere, della nota c.c. -OMISSIS- avente ad oggetto il diniego di rateizzazione prot. n. -OMISSIS-;
nonché
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo sull’istanza presentata in data 14 giugno 2024 dalla società -OMISSIS- s.r.l., volta ad ottenere un riesame e/o un annullamento in autotutela della D.D.-OMISSIS- del 23 gennaio 2024;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Palermo di concludere il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata in data 14 giugno 2024 dalla -OMISSIS- s.r.l.;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 luglio 2024, per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento di cui alla nota protocollo n. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, con cui il Comune di Palermo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro - U.O. Antievasione ha confermato “i presupposti sulla base dei quali sono state attivate le procedure sanzionatorie previste dall’art. 4, co. 2, del Regolamento “antievasione”, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019” , così rigettando la richiesta di riesame formulata dalla -OMISSIS- s.r.l. in data 14 giugno 2024;
- della nota protocollo n. -OMISSIS- del 17.06.2024;
- della nota prot. -OMISSIS- del 21/06/2024;
- del regolamento “Antievasione” di cui alla D.C.C. n. -OMISSIS- recante disposizioni per la disciplina e l’applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2024, per l’annullamento del seguente provvedimento:
- determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14.11.2024 notificata in data 15.11.2024 con la quale il Comune di Palermo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro- Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro-Ufficio di Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico,
Mercati e Lavoro ha disposto la “cessazione delle attività produttive intestate alla società -OMISSIS- srl p.iva 03034570824, ai sensi dell’art. 4, co. 4, del regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di c.c. n. -OMISSIS-” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato in data 15 aprile 2024, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 23 gennaio 2024, con la quale il Comune di Palermo, Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del regolamento cd. antievasione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, la sospensione per giorni 90 (novanta) di due attività commerciali condotte dalla società -OMISSIS- s.r.l., ossia l’attività di bar e somministrazione di cibi e bevande esercitata nel locale ubicato in via -OMISSIS- e l’attività ricettiva alberghiera esercitata nella struttura sita in via-OMISSIS-; ha altresì chiesto l’annullamento e/o la disapplicazione del menzionato regolamento.
-OMISSIS- s.r.l. ha premesso di aver ricevuto, nei giorni 21 e 22 dicembre 2021, la notifica di quattro avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento dell’IMU (avviso n.-OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre 2021, riferito all’anno 2016 e dell’importo di € 115.914,64; avviso n. -OMISSIS-, notificato il 21 dicembre 2021, relativo all’anno 2017, dell’importo di € 123.934,91; avviso n. -OMISSIS-, notificato il 22 dicembre 2021, relativo all’anno 2018, dell’importo totale di € 123.705,77; avviso n.-OMISSIS-, notificato in data 22 dicembre 2021, relativo all’anno 2019, dell’importo totale di € 123.088,00).
Ha precisato che l’imposta contestata si riferisce ad un complesso immobiliare realizzato dalla stessa società ricorrente nel quartiere Cruillas, in via -OMISSIS-, nonché ad altro complesso immobiliare realizzato, sempre dalla società ricorrente (che opera anche nel settore dell’edilizia), in via -OMISSIS-, nel quartiere Borgo Nuovo/C.E.P.
La ricorrente ha altresì riferito che, con nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 maggio 2023, l’amministrazione comunale ha comunicato l’avvio delle procedure sanzionatorie previste all’art. 4 commi 2 e 3, del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, adottato ai sensi dell’art. 15- ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Segnatamente, tale disposizione regolamentare prevede che, in ipotesi di riscontrata irregolarità tributaria per imposte superiori a 1.000,00 euro, l’ufficio competente del Settore Suap notifichi al contribuente interessato una comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività commerciale esercitata, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari, decorso infruttuosamente il quale, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di novanta giorni (ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente) e, qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione entro tale ulteriore termine, il Settore Suap procederà alla revoca della licenza o autorizzazione ovvero a disporre la cessazione dell’attività in caso di s.c.i.a.
Con la citata nota, l’amministrazione comunale ha contestato alla ricorrente, oltre ai debiti tributari di cui agli avvisi di pagamento di cui si è detto, anche l’omesso pagamento di IMU e TARI relative agli anni 2020 e 2022, sempre in relazione agli immobili siti in via -OMISSIS- ed in via -OMISSIS-.
Ha precisato, la ricorrente, di avere avanzato, in data 26 giugno 2023, istanze di rateizzazione dei debiti TARI (prot. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023) ed inoltre di avere effettuato, in data 20 settembre 2023, il pagamento mediante modello F24 della somma di € 21.978,00 in relazione all’avviso di accertamento IMU per l’anno 2020.
Frattanto, con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 luglio 2023, l’Amministrazione resistente ha comunicato la sospensione del procedimento per la necessità di alcuni accertamenti e, con nota prot. n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023, ha comunicato il riavvio del procedimento.
In data 15 febbraio 2024, quindi, la società ricorrente ha ricevuto la notifica della determinazione dirigenziale impugnata (n.-OMISSIS- del 23 gennaio 2024), con la quale l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione per 90 giorni, a far data dalla notifica della stessa, delle attività facenti capo alla società ricorrente, ubicate in via -OMISSIS- e via-OMISSIS-.
Premesse tali circostanze, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi.
La determina di sospensione, in primo luogo, sarebbe illegittima perché adottata in pendenza del procedimento avviato con la menzionata istanza di rateizzazione del 26 giugno 2023.
L’art. 4, co. 7 del più volte menzionato regolamento comunale, stabilisce infatti: “La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui al comma 2 e 3 fino a quando il Comune o l’Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione” .
Il Comune di Palermo – che, a dire della ricorrente, non avrebbe mai risposto all’istanza di rateizzazione – comunque, non avrebbe potuto rigettarla, pena la violazione dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973.
Ancora, il regolamento adottato dal consiglio comunale e, in via derivata, il provvedimento di sospensione gravato, sarebbero illegittimi per violazione del principio di proporzionalità.
Ciò in quanto, in tesi, la previsione di cui all’art. 15-ter d.l. 30 aprile 2019 n. 34 ( “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti” ) facoltizza, ma non impone, la previsione della cessazione dell’attività commerciale in ipotesi di irregolarità tributaria, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto prevedere tale sanzione solo come extrema ratio , per l’ipotesi in cui non fosse stato possibile, all’esito di una valutazione complessiva, garantire adeguatamente il credito tributario, ad esempio, a mezzo di iscrizione di ipoteca.
Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato – e, più a monte, il regolamento comunale – si porrebbero in contrasto con la disposizione di cui all’art. 2555 c.c. e con il concetto di “autonomia aziendale” , quale compendio di beni materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine.
Ad avviso di parte ricorrente, l’art. 15- ter citato, in una interpretazione costituzionalmente orientata, tesa alla promozione ed alla tutela dell’attività d’impresa, impedirebbe di irrogare la sanzione della chiusura (ovvero quella prodromica della sospensione) con riferimento a beni appartenenti ad un compendio aziendale che, pur facendo capo allo stesso soggetto giuridico, sia diverso da quello cui sia riferibile l’irregolarità tributaria.
Nel caso in esame, il ramo d’azienda su cui grava il debito tributario è quello deputato all’attività edilizia/immobiliare, mentre nessun debito tributario è riferibile all’attività alberghiera, così come a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Ancora, sotto altro profilo, sarebbero violati gli articoli 19 e 21- nonies l. 241/90, atteso che il sopra riportato art. 4 del regolamento approvato con delibera consiliare n. -OMISSIS- consentirebbe l’adozione di provvedimenti di inibitoria dell’attività avviata a seguito di s.c.i.a. al di fuori dei limiti consentiti da tali previsioni normative.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative poiché è stato adottato a fronte di irregolarità tributarie che afferiscono (anche) agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ma in applicazione di un regolamento che, per sua espressa previsione (art. 8 co. 1), è entrato in vigore solo l’1 gennaio 2021.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Palermo.
Con decreto del Presidente di Sezione n. -OMISSIS- del 20 aprile 2024, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato; con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 9 maggio 2024, sono stati disposti, a carico del Comune, chiarimenti in ordine allo stato del procedimento avviato con l’istanza di rateizzazione del debito tributario, nonché sulla complessiva situazione debitoria; nelle more, è stata sospesa l’efficacia della determina dirigenziale oggetto di impugnazione.
L’amministrazione comunale, con atto del 29 maggio 2024, ha adempiuto all’ordine istruttorio, chiarendo:
a) di avere riscontrato l’istanza di rateizzazione con e-mail del 26 giugno 2023, con cui ha chiesto la produzione di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, come prescritto dall’art. 2 co. 4 del vigente regolamento sulle rateizzazioni degli avvisi tributari approvato con delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS-del 7 dicembre 2017;
b) di avere respinto la detta istanza, con pec del 5 settembre 2023, non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte della ricorrente nell’assegnato termine di trenta giorni;
c) che l’importo complessivo dovuto dalla ricorrente a titolo di IMU – non estinto, neppure in parte, alla data della relazione - era pari ad € 642.214,64 (distinto in € 486.643,32, quale importo totale dovuto in forza degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2016-2017-2018-2019 ed € 155.571,32 quale totale relativo alle rate ordinarie per gli anni di imposta 2020 e 2022).
Con motivi aggiunti notificati e depositati il 18 luglio 2025, la società ricorrente ha impugnato – deducendone l’illegittimità, sotto diversi profili - l’appena menzionato rigetto dell’istanza di rateizzazione, le note propedeutiche allo stesso (dichiarando di averne avuto conoscenza solo a seguito del deposito nel fascicolo del presente giudizio) nonché il regolamento sulle rateizzazioni degli avvisi tributari, approvato con delibera C.C. n. -OMISSIS-del 7 dicembre 2017 e successivamente modificato; con lo stesso atto, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela della determina dirigenziale n.-OMISSIS-/2024, avanzata dalla ricorrente in data 14 giugno 2024, a seguito dell’estinzione dei debiti relativi ad IMU 2022 e TARI 2022.
Con ordinanza del 23 luglio 2024, n.-OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, per carenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso, anche alla luce delle risultanze della relazione prodotta dal Comune.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati e depositati il 25 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, con cui il Comune di Palermo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro ha respinto la menzionata richiesta di riesame formulata dalla -OMISSIS- s.r.l. in data 14 giugno 2024.
Secondo parte ricorrente, avrebbe errato, l’amministrazione, nel ritenere ancora non estinto il debito relativo all’IMU 2022; l’istanza di riesame avanzata dalla -OMISSIS- s.r.l. si fondava, infatti, proprio sull’avvenuta estinzione dei debiti insorti successivamente all’entrata in vigore del regolamento cd. antievasione.
La sanzione prevista da tale regolamento, dunque, non avrebbe potuto trovare applicazione in ordine ad irregolarità tributarie afferenti agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e pertanto il Comune, una volta estinti i debiti tributari insorti successivamente all’1 gennaio 2021, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di ritiro in autotutela.
Con ordinanza del 16 settembre 2024, n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare avanzata con i motivi aggiunti; in particolare, quanto all’impugnazione del diniego di rateizzazione e del regolamento comunale presupposto, è stata rilevata la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione di questo giudice.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 novembre 2024, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 novembre 2024, con la quale il Comune ha disposto la “cessazione delle attività produttive intestate alla società La -OMISSIS- srl p.iva 03034570824, ai sensi dell’art. 4, co. 4, del regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di c.c. n. -OMISSIS-” .
Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha osservato che il Comune di Palermo avrebbe errato nel non tener conto del fatto che l’odierna ricorrente aveva saldato ogni debito tributario maturato successivamente all’entrata in vigore del cd. regolamento antievasione.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha riproposto la censura di violazione del principio di proporzionalità, già dedotta avverso il provvedimento di sospensione dell’attività.
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto una relazione, a cura dell’Ufficio Tributi del Comune di Palermo, da cui risultassero dettagliatamente i pagamenti effettuati dalla società ricorrente, relativi ai debiti tributari contestati nell’ambito del procedimento in esame, con indicazione delle date di pagamento e dei debiti volta per volta estinti (tributo ed annualità), nonché, sempre a carico del Comune, la produzione di copia degli atti di accertamento relativi ai suddetti debiti tributari, con prova della notifica alla società ricorrente; ancora, è stata disposta la produzione, con onere a carico di parte ricorrente, di prova della pendenza di eventuali giudizi inerenti i detti tributi. Nelle more dell’attività istruttoria, è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento di chiusura adottato con d.d. n. -OMISSIS-/2024.
Nel termine assegnato, il Comune non ha adempiuto al disposto onere istruttorio, né parte ricorrente ha dato prova di avere impugnato alcun avviso di accertamento.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2025, il Comune di Palermo ha chiesto un rinvio per effettuare un deposito documentale; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l’appena descritta istanza di rinvio. In primo luogo, va osservato che l’ente locale ha avuto assegnato, con ordinanza n. -OMISSIS-/2024, un congruo termine per fornire ogni chiarimento necessario ai fini della decisione; né il difensore del Comune ha riferito di voler produrre un documento sopravvenuto. In secondo luogo, deve rilevarsi che la causa è sufficientemente istruita per essere assunta in decisione.
Ciò premesso, si osserva che, in linea con quanto ritenuto in fase cautelare, il ricorso introduttivo non è fondato.
Le censure inerenti la pendenza del procedimento avviato con l’istanza di rateizzazione del debito tributario del 26 giugno 2023 sono risultate infondate alla luce delle risultanze dell’istruttoria processuale, da cui è emerso che la detta istanza era stata rigettata con provvedimento del 5 settembre 2023, ossia in data anteriore alla proposizione del ricorso.
Quanto alla sostenuta violazione del principio di proporzionalità, va osservato:
- l’art. 15- ter d.l. 30 aprile 2019 n. 34 – per il quale “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti” – non consente la previsione, in via regolamentare, di una varietà di misure volte alla coazione all’adempimento ovvero ad ottenere una garanzia del credito (graduate sulla base della gravità dell’irregolarità tributaria): un’eventuale previsione di tal fatta – auspicata in ricorso – sarebbe illegittima per contrasto con la previsione normativa;
- peraltro, alla luce dell’ingente debito tributario gravante sulla società ricorrente, deve dubitarsi che una simile censura sia sorretta dal necessario interesse.
Sotto altro profilo, la lettura dell’art. 15- ter citato proposta da parte ricorrente – secondo cui le misure ivi previste potrebbero applicarsi solo in relazione ad attività commerciali cui siano riferibili i debiti tributari (con esclusione dei casi in cui il debito riguardi beni facenti capo ad altro ramo d’azienda) – non può in alcun modo desumersi dal dato normativo.
La disposizione in esame, invero, fa riferimento alla irregolarità del pagamento dei tributi locali “da parte dei soggetti richiedenti” : ciò che conta, dunque, è che sussista un debito tributario in capo al medesimo soggetto giuridico che conduca l’attività commerciale (in questo caso, la società -OMISSIS- s.r.l.), non richiedendo - né la normativa nazionale, né il regolamento comunale - una connessione tra il presupposto dell’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta e l’attività economica di cui si dispone la sospensione.
Né alla conclusione proposta dalla ricorrente può accedersi alla luce di una lettura della norma costituzionalmente orientata, alla luce del principio di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). La tutela dell’interesse alla libertà d’impresa, invero, va bilanciata con quella all’interesse alla riscossione dei tributi, pure dotato di copertura costituzionale (art. 53 Cost.): l’esegesi dell’art. 15- ter suggerita dalla ricorrente, oltre ad essere del tutto estranea al dato normativo letterale, costituirebbe un’ingiustificata restrizione della tutela delle entrate tributarie degli enti locali, che il legislatore ha chiaramente inteso perseguire con la disposizione in esame.
La ratio della medesima, invero, “è quella di combattere l’evasione fiscale negli Enti locali e quindi eventuali dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 15-ter non hanno ragion d’essere, rispondendo sia la norma primaria statale, sia quella regolamentare, ai principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della P.A. (artt. 53 e 97 Cost.)” (così Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022 n. 8875).
A ben vedere, al fine di garantire la stabilità economica degli enti locali, si aggiunge quello della tutela della corretta concorrenzialità nel mercato, affinché non siano avvantaggiati gli imprenditori morosi nei confronti dell’erario in danno degli altri che, spesso con difficoltà, adempiono puntualmente ai propri obblighi tributari.
Non sussiste la violazione degli articoli 19 e 21- nonies l. 241/90, atteso che il più volte citato regolamento antievasione è stato adottato in virtù (ed in conformità a) una diversa norma di legge, successiva e speciale rispetto a quelle invocate in ricorso, tratte dalla disciplina generale del procedimento amministrativo dettata dalla l. 241/90.
Infondata, infine, è la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, riferita, nel ricorso introduttivo, al provvedimento di sospensione dell’attività: quest’ultimo, invero, è stato adottato (anche) in considerazione di debiti tributari (non estinti alla data di adozione del provvedimento impugnato) sorti in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento e di per sé superiori alla soglia di rilevanza.
A quanto detto va aggiunto solo incidentalmente (non essendo stata proposta, peraltro, alcuna censura in tal senso), alla luce della giurisprudenza del giudice d’appello (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 7 ottobre 2024, n. 764; ma cfr., in senso difforme, Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022 n. 8875), che parte ricorrente – pur compulsata in tal senso con ordinanza istruttoria - non ha riferito dell’avvenuta impugnazione degli avvisi di accertamento notificati nel dicembre 2021, che devono, pertanto, ritenersi definitivi.
I primi motivi aggiunti sono in parte inammissibili ed in parte improcedibili.
È inammissibile, per difetto di giurisdizione, l’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione, delle note propedeutiche allo stesso nonché del regolamento sulle rateizzazioni degli avvisi tributari, approvato con delibera C.C. n. -OMISSIS-del 7 dicembre 2017 e successivamente modificato.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 d.lgs. n. 546/1992, infatti: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In giurisprudenza, pertanto, è uniforme l’orientamento per il quale del diniego di rateizzazione del debito tributario conosce il giudice tributario: “a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/14331 e 2008/19505)…trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse” (così, ex multis , Cass. civ., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20778).
Analogamente, difetta la giurisdizione di questo giudice con riferimento all’impugnazione del regolamento comunale presupposto ( Regolamento sulle rateizzazioni degli avvisi tributari , approvato con delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS-del 7 dicembre 2017 e poi modificato), impugnato da parte ricorrente, nella parte in cui prevede la necessità della previa stipula di una fideiussione ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione.
Invero, ai sensi della costante giurisprudenza, il giudice tributario, nell’ambito del giudizio proposto avverso l’atto applicativo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia ritenuta illegittima (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. trib., 3 maggio 2024, n.12039; Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2019, n.1952).
In tal senso chiaramente dispongono sia, in termini generali, l’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E, sia, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 7, co. 5, d.lgs. n. 546/1992, per il quale: “Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta avverso il silenzio sull’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio di sospensione, avanzata dalla ricorrente e ciò in quanto, in pendenza di lite, sulla detta richiesta il Comune di Palermo si è pronunciato con un provvedimento espresso.
I successivi motivi aggiunti, proposti avverso tale ultimo atto, sono palesemente infondati.
Il venir meno del presupposto sulla base del quale è stata disposta la sospensione delle due menzionate attività economiche – presupposto indiscutibilmente sussistente alla data di adozione dell’atto – non può in alcun modo rendere illegittimo l’atto con cui l’amministrazione rifiuti di annullare in autotutela il detto provvedimento.
Accedendo alla tesi proposta dalla ricorrente, invero, si giungerebbe all’assurda conclusione per la quale, rimosso il presupposto di un provvedimento amministrativo, esistente al momento della sua adozione, l’amministrazione sarebbe sempre tenuta ad annullarlo: ciò che, all’evidenza, è estraneo al sistema.
Piuttosto, com’è stato ritenuto in un caso analogo al presente, “la circostanza dell’intervenuto saldo, o almeno della rateazione, dei debiti tributari da parte dell’appellante, non comporta, come da lui sostenuto nella memoria finale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto ormai privo di ragion d’essere: vale, infatti, per i provvedimenti amministrativi il principio “tempus regit actum”, secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, che non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 26 aprile 2022, n. 3192; Sez. II, 21 giugno 2021, n. 4759; id., 8 marzo 2021, n. 1908; Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2384)” (Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022 n. 8875).
Sono del pari infondati gli ulteriori motivi aggiunti, notificati e depositati il 22 novembre 2024, proposti avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 novembre 2024, con la quale il Comune ha disposto la “cessazione delle attività produttive intestate alla società La -OMISSIS- srl p.iva 03034570824, ai sensi dell’art. 4, co. 4, del regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di c.c. n. -OMISSIS-” .
Il collegio osserva incidentalmente che è infondato - per le ragioni già esposte in merito all’analoga censura formulata nel ricorso introduttivo – il secondo motivo di ricorso, inerente la violazione del principio di proporzionalità.
Non merita condivisione neppure la precedente censura, con cui parte ricorrente ha denunciato il fatto che il Comune di Palermo non ha tenuto conto dell’intervenuto saldo, nei termini previsti dall’art. 4 del regolamento, di ogni debito tributario maturato successivamente all’entrata in vigore del cd. regolamento antievasione, così violando, in tesi, il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative.
Come sottolineato recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU., ord. 4 maggio 2022, n. 14049) – con avviso condiviso dalla Sezione (cfr. sent. 19 febbraio 2024, n. 610) - la misura prevista dalla disciplina in esame non ha natura sanzionatoria, con la conseguenza che non opera il principio di irretroattività: “la ratio delle predette disposizioni, indubbiamente finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dell’evasione dei tributi locali, non consente di attribuire alle stesse una natura propriamente sanzionatoria, avendo esse ad oggetto non già la comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di una specifica obbligazione tributaria, come accade per le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 21, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, che si realizza attraverso l’introduzione di un ulteriore requisito per l’ammissione all’esercizio di attività commerciali o produttive e la prosecuzione delle stesse, consistente nella esclusione di pendenze in materia di tributi locali per il periodo indicato o in misura complessivamente superiore a un determinato importo” (nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022 n. 8875; T.A.R. CI, Catania, sez. II, 14 novembre 2023, n. 3415/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza 7 dicembre 2021, n. 1042).
Peraltro, l’invocato principio di irretroattività non risulta pregiudicato, se si considera che la misura viene applicata dal Comune con effetti ex nunc rispetto ad una esposizione debitoria ancora attuale; l’irregolarità tributaria, in altre parole, ha, all’evidenza, carattere permanente, sino alla sua rimozione e produce pertanto il suo effetto preclusivo fintantoché non viene meno. L’impresa, a fronte della propria perdurante esposizione debitoria, ben può scegliere di estinguerla, per evitare di andare incontro all’inibizione dell’esercizio dell’attività, secondo un principio di autoresponsabilità, come ricordato da Cons. Stato, n. 8875/2022 (cfr. T.A.R. CI, Catania, cit.).
In conclusione, il ricorso introduttivo, i secondi ed i terzi motivi aggiunti vanno respinti; deve dichiararsi in parte inammissibile ed in parte improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso introduttivo, i secondi motivi aggiunti (depositati il 25 luglio 2024) ed i terzi motivi aggiunti (depositati il 22 novembre 2024);
- dichiara in parte inammissibili ed in parte improcedibili i primi motivi aggiunti, depositati il 18 luglio 2024.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.