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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di RI , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 136 dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione alla stima. tra
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, Parte_1 dall'Avv. Giovanni Albanese del Foro di RI, ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certifica PEC nel solo caso di mancato Email_1 funzionamento della casella di posta elettronica certificata, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Albanese in Rutigliano, al Corso Mazzini n.7.
Appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte, il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
pagina 1 di 3 “dichiarare incongrua ed illegittima la misura dell'indennità quantificata dal con il Controparte_1 decreto di esproprio n n.188 – Reg. Gen. Del 03/12/2024, notificato in data 13/12/2024 e, per l'effetto, accertare
l'obbligo a condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma di €. 250.000,00 o di quella maggiore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennità di espropriazione, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, qualora intervenga medio tempore, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ovvero di quelle somme ritenute di giustizia oltre oneri accessori. Condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 di giudizio.”
Benchè ritualmente citato, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 22.04.2025 né alla successiva del giorno 20.05.2025, in cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c. (da intendersi ai sensi dell'art.348 c.p.c., trattandosi di prima udienza), previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio , con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia della parte appellata.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RI, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da : Parte_1
pagina 2 di 3 1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in RI, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 20.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Emma Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di RI , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 136 dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione alla stima. tra
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, Parte_1 dall'Avv. Giovanni Albanese del Foro di RI, ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certifica PEC nel solo caso di mancato Email_1 funzionamento della casella di posta elettronica certificata, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Albanese in Rutigliano, al Corso Mazzini n.7.
Appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte, il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
pagina 1 di 3 “dichiarare incongrua ed illegittima la misura dell'indennità quantificata dal con il Controparte_1 decreto di esproprio n n.188 – Reg. Gen. Del 03/12/2024, notificato in data 13/12/2024 e, per l'effetto, accertare
l'obbligo a condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma di €. 250.000,00 o di quella maggiore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennità di espropriazione, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, qualora intervenga medio tempore, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ovvero di quelle somme ritenute di giustizia oltre oneri accessori. Condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 di giudizio.”
Benchè ritualmente citato, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 22.04.2025 né alla successiva del giorno 20.05.2025, in cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c. (da intendersi ai sensi dell'art.348 c.p.c., trattandosi di prima udienza), previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio , con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia della parte appellata.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RI, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da : Parte_1
pagina 2 di 3 1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in RI, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 20.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Emma Manzionna Dr. Maria Mitola
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