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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12442/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e res.te in Villaricca (Na), alla Via Primavera n. 27, elettivamente domiciliato in
Napoli alla Piazza Quattro Giornate n.64 presso lo studio dell'avv. Stefania De
Bonitatibus che lo rappresenta e difende;
Attore
E
(C.F. ), con sede in LI VE (TV) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia 267, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale ad lites rilasciata dai sigg. dr. - Controparte_2
amministratore delegato - e dr. - dirigente procuratore, autenticata Controparte_3
per notar del 18 dicembre 2014, rep. 186905, racc. Persona_1
1 30367.
Convenuta
E
, res.te in (80055) IC (NA), alla Via Poli n. 76 Controparte_4
Convenuto Contumace
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attore in data 24.02.2025, dalla convenuta in data 21.02.2025. Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore quale Parte_1
proprietario e conducente del motociclo Piaggio Vespa tg. NA 278094, conveniva in giudizio dinanzi a Codesto Tribunale, e la Controparte_4 [...]
, nella rispettiva qualità di proprietario, nonché di Istituto Controparte_6
Assicuratore della vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, per ottenere, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del primo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, avuto riguardo sia ai danni a cose, sia ai danni per lesioni personali, a seguito al sinistro avvenuto in data 22 settembre 2003 alle ore
07.15 circa in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'attore, mentre procedeva in direzione
IC , alla guida del predetto motociclo, nel mentre già trovavasi in regolare fase di sorpasso della vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, di proprietà del Signor CP_4
, veniva colliso da quest'ultima, che intraprendeva, a sua volta, un'azzardata
[...]
ed intempestiva manovra di sorpasso all'autobus di linea dell'ANM, che la precedeva.
Deduceva l'attore che, per effetto dell'urto impresso dalla ruota posteriore sinistra della alla parte posteriore destra della Vespa, la relativa pedivella di accensione CP_7
2 rimaneva incastrata nel passaruota dell'auto antagonista, per cui la Vespa veniva sospinta nella opposta corsia di marcia ove, conseguentemente, impattava contro il motociclo Yamaha tg. AF 95053, di proprietà e condotto da e poi CP_8
rovinava al suolo. Per effetto dell'evento lesivo di cui innanzi, la motovespa riportava vari danni al lato posteriore destro, alla fiancata sinistra ed alla parte anteriore, nonché danni meccanici. Il conducente, odierno attore, dichiarava di subire gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportato, a bordo di Ambulanza, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Mare ed ivi trattenuto a ricovero.
Successivamente, per il persistere della sintomatologia dolorosa, si rendevano necessari ulteriori cure e controlli medici ambulatoriali. Deduceva, altresì, l'istante che sul luogo, dopo l'incidente, intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale, che provvedevano a redigere verbale.
Così concludeva l'odierno attore: “A) Previo accertamento e declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA nella produzione del sinistro di cui in premessa, B) Condannare i convenuti, in solido tra loro o per quanto di rispettiva competenza, o chi sarà ritenuto, al risarcimento in favore dell'istante sia per i danni subiti dal motociclo Piaggio Vespa tg. NA 278094 di sua proprietà, nella misura di cui alla perizia tecnica in atti, o in quella maggiore
o minore somma, che sarà ritenuta di Giustizia, sia per i danni tutti connessi e conseguenti alle lesioni dal medesimo riportate, in qualità di conducente, in relazione al sinistro per cui è causa, come da certificazione medico-ospedaliera, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, all'esito di opportuna consulenza medica d'ufficio o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro e fino al soddisfo, il tutto, comunque, entro il valore di Euro 26.000,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con riconoscimento della maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali”.
3 In data 27.12.2021 si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva l'irrisarcibilità del danno per carenza di assicurazione del veicolo attoreo.Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
Così concludeva la convenuta compagnia assicurativa :“Voglia l'On.le Tribunale adito: nel merito 1) rigettare, siccome inammissibile ed infondata, la domanda così come ex adverso formulata;
2) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 16.05.2023 veniva escusso il teste di parte attrice Testimone_1
In data 26.05.2023, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava
CTU il dott. . Persona_2
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare, relativamente all'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa concernente la mancata copertura assicurativa per la rca del motociclo condotto dall'attore al momento del sinistro, essa non appare Parte_1
rilevante ai fini del risarcimento del danno.
Invero, in caso di incidente in cui ad essere coinvolto è un veicolo senza assicurazione, è possibile ottenere il risarcimento dei danni e ciò anche se il danneggiato è il proprietario dei veicolo non assicurato.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione affermando il principio secondo il quale: “Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno” (Cass. n.
1179/2022)”.
4 Ed ancora: “l'articolo 144 del Codice delle assicurazioni stabilisce che il danneggiato per sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige l'obbligo assicurativo, ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile per il risarcimento del danno, entro i limiti del massimale di polizza a prescindere che sia sprovvisto o meno della copertura Rc-auto.”
Secondo la Cassazione, se il legislatore avesse inteso deprivare il danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da determinare l'esclusione della, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è
l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. La negazione di tale tutela sarebbe infatti una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore.
E' dunque evidente che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nei sinistri stradali, la posizione del soggetto danneggiato e la garanzia che lo stesso venga adeguatamente risarcito sono primarie e che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell'azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non può quindi essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell'obbligo di assicurazione.
Anche il Parlamento europeo, con l'articolo 18 della direttiva 2009/103/CE, ha previsto il principio secondo cui i danneggiati, a seguito di un incidente causato da un veicolo assicurato, o meno, possono ricorrere all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, a prescindere quindi dal fatto che le persone lese siano assicurate o meno.
Sempre in via preliminare si rigetta l'eccezione di parte convenuta relativa alla quantificazione del danno ed al valore della domanda.
Si rappresenta che quest'ultimo, nelle conclusioni del libello introduttivo, viene indicato dall'odierno istante in € 26.000,00, ma ai soli fini del versamento del contributo unificato .
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “La dichiarazione della
5 parte in funzione della determinazione del contributo unificato e', infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione divalore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda" nel senso cui vi allude l'art. 10 c.p.c., comma 1, quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Ord. Cass.
n.19233/2022).
Occorre, inoltre, osservare che nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore, con riferimento ai danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà a seguito del sinistro per cui è causa, formula espressa domanda risarcitoria “nella misura di cui alla perizia tecnica in atti o in quella maggiore o minore somma di giustizia”, riservandosi dunque di quantificare con precisione l'entità del danno nell'ambito del presente procedimento, in considerazione del contenuto della documentazione peritale già prodotta o di quella che potrà essere eventualmente determinata nel prosieguo del giudizio.
Per quanto concerne il pregiudizio di natura fisica asseritamente subito in conseguenza del medesimo evento, l'attore nelle conclusioni del proprio atto Pt_1
introduttivo così specifica “nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa all'esito di opportuna consulenza medica di ufficio o in mancanza sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero in subordine per la somma che sarà ritenuta di giustizia”, manifestando in tal modo l'intenzione di demandare la determinazione del quantum all'esito degli accertamenti tecnici eventualmente disposti d'ufficio dal Giudice o, in subordine, ai criteri ordinariamente adottati nella prassi giurisprudenziale, o comunque, in via ulteriormente subordinata, alla valutazione equitativa del Giudice adito.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, appare del tutto evidente come l'indicazione del contributo unificato assuma unicamente un rilievo di natura fiscale, risultando priva di qualsivoglia efficacia vincolante ai fini della determinazione del
6 petitum o della concreta quantificazione delle pretese azionate in giudizio, trattandosi di un mero adempimento formale connesso al pagamento di una determinata somma, il cui versamento è previsto dalla normativa vigente per l'instaurazione della causa.
Premesso quanto sopra, nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro in quanto Testimone_1
soggetto trasportato sul veicolo attoreo, all'udienza del 16.05.2023 confermava che il giorno 22 settembre 2003, alle ore 07.15 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a
Teduccio, alt. Civ. 432, in direzione IC , alla guida del proprio Parte_1
motociclo, mentre già si trovava in regolare fase di sorpasso alla vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, di proprietà di veniva colliso da quest'ultima, che Controparte_4
intraprendeva a sua volta un'azzardata ed intempestiva manovra di sorpasso all'autobus di linea dell'ANM, che la precedeva. Il teste confermava che, a causa dell'urto impresso dalla ruota posteriore sinistra della alla parte posteriore destra CP_7
della Vespa, la relativa pedivella di accensione rimaneva incastrata nel passaruota dell'auto antagonista, per cui la Vespa veniva sospinta nella opposta corsia di marcia ove, conseguentemente, impattava contro il motociclo Yamaha tg. AF 95053, di proprietà e condotto da e poi rovinava al suolo. CP_8
Confermava, altresì, che, per effetto dell'evento lesivo di cui innanzi, la motovespa riportava vari danni al lato posteriore destro, alla fiancata sinistra ed alla parte anteriore, nonché danni meccanici, come da fotografie e perizia tecnica allegati.
Così proseguiva il teste: “Preciso che dopo l'incidente sono arrivate due autoambulanze che hanno condotto me al e mio cugino presso il Loreto CP_9
Mare. Non ricordo se era intervenuta sul posto la polizia perché ero a terra e non capivo nulla. Ho reso dichiarazioni alla polizia dopo due mesi. Preciso che la CP_7
era di colore rosso e non so se la linea di mezzeria fosse discontinua ma penso che in quel tratto di strada si potesse sorpassare. Preciso che sono stato già risarcito per
7 l'incidente”.
La dichiarazione resa dal teste risulta pienamente conforme e coerente con quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi.
Inoltre, le circostanze riferite dal medesimo teste trovano puntuale riscontro con la dichiarazione spontanea resa dall'attore nell'immediatezza del sinistro. Pt_1
Tale dichiarazione, per sua natura, deve considerarsi veritiera, in quanto resa in un contesto in cui l'interessato non aveva avuto modo di meditare o di alterare la sua percezione dei fatti. Invero l'immediatezza e la spontaneità della dichiarazione le conferisce un grado di affidabilità superiore rispetto a dichiarazioni rese in un momento successivo, quando potrebbero esservi stati tentativi di rielaborare o adattare la verità ai fini della difesa.
L'attore confermava esplicitamente la manovra di sorpasso da parte del Pt_1
veicolo rosso Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, che, dunque, intersecava la sua traiettoria tagliandogli la strada. L'espressione utilizzata dal dichiarante secondo cui il veicolo rosso lo “spingeva” all'interno della corsia opposta è particolarmente significativa in quanto lascia intendere chiaramente che vi sia stato un contatto, un urto tra i due veicoli entrambi impegnati nella fase del sorpasso.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dall'attore.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Lo studio della Per_2
documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica consentono di stabilire che trattasi degli esiti di un incidente della strada, in una persona di anni trentacinque all'epoca dell'evento lesivo. Il periziato infatti sbalzato dal motoveicolo sul quale trovavasi in condizione di conducente, come conseguenza di una incauta manovra di altro autoveicolo, raggiunse il suolo privo di sensi .La dinamica dell'incidente e la tipologia delle lesioni consentono di accreditare al caso tutti i criteri della medicina legale in primis il nesso Causale ed il nesso temporale
8 Sono altresì soddisfatti il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo, criterio modale , criterio della continuità fenomenologica, criterio di esclusione. Dagli atti sanitari si evidenzia che come conseguenza dell'incidente per cui è causa Parte_1
riporto: : 1) Trauma contusivo toracico complicato da emotorace postero
[...]
basale 2) Frattura scomposta del soma della I^ vertebra lombare con distacco peduncolare 3) Frattura della Scapola sinistra 4) Frattura della , IX^ , X^ e
XII^costa emitorace destro . Frattura della X^XI^ costa a sinistra La frattura del soma di L1 considerata scomposta fu trattata in ambiente neurochirurgico con riduzione e stabilizzazione con barre e viti infisse nei peduncoli della XII^ vertebra dorsale , della I^ vertebra Lombare e della II^ vertebra lombare, concretizzando una artrodesi chirurgica al fine di consentire la buona guarigione della vertebra L1 lesa nel corso dell'evento lesivo. La malattia ha avuto un lungo decorso caratterizzato dall'uso di un corsetto steccato che non ha contribuito certamente alla buona qualità della vita del periziato In merito al Danno biologico permanente va considerato a) un danno estetico da cicatrice chirurgica b) dolore e limitazione funzionale del cingolo scapolare sinistro per lesione della scapola c) Toracoalgia agli atti respiratori d) marcata limitazione funzionale del rachide dorso lombare da relazionare alla frattura e al trattamento specialistico effettuato”.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2054 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Il superamento della presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma
2 c.c., può avvenire attraverso la prova di una condotta specifica, da parte di uno dei conducenti, che sia stata decisiva nel causare il sinistro, a prescindere dalla condotta dell'altro conducente.
La giurisprudenza si è così pronunciata in tal senso: “L'accertamento in concreto di
9 una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente” (Cass. 29927/2024).
Nel caso in esame, risulta provatala circostanza secondo cui l'attore si sia Pt_1
trovato in una condizione di assoluta impossibilità di evitare il sinistro .L'istante, nel mentre eseguiva una manovra di sorpasso, veniva spinto nell'opposta corsia di marcia a causa di una ulteriore manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva.
Tale imprevedibile manovra del veicolo Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA determinava una brusca interferenza con la traiettoria dell'attore, il quale si vedeva tagliare la strada in modo violento ed improvviso. Tale condotta aveva come conseguenza diretta quella di spingere fisicamente il veicolo dell'attore verso la corsia opposta, in cui transitava un motoveicolo, con cui si verificava poi l'urto frontale.
Risulta pertanto evidente che non si sia trattato di una libera scelta di manovra da parte dell'attore, bensì dell'effetto immediato e inevitabile della condotta altrui, che generava una situazione di pericolo improvviso, non fronteggiabile in alcun altro modo.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in Per_2
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso
10 controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 30% (trenta per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 30 (quaranta); una ITP al 75% per giorni 60 (sessanta); una ITP al
50 % per giorni 60 (sessanta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (35 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 30%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle del Tribunale di Milano il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 194.103,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 182.028,99 per danno non patrimoniale risarcibile;
€3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 5.175,00 per i
60 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
11 Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Nulla viene liquidato relativamente ai danni subiti dal motociclo Piaggio Vespa di proprietà dell'attore non essendo stata depositata in atti né un preventivo , né una perizia di parte .
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono
12 sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-dichiara la contumacia di;
Controparte_4
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
condanna la ed il convenuto , in solido Controparte_5 Controparte_4
tra loro, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di €
194.103,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna la ed il convenuto al Controparte_5 CP_10
pagamento delle spese di lite che liquida in € 27,00 per spese ed euro € 7.052 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Stefania De Bonitatibus .
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12442/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e res.te in Villaricca (Na), alla Via Primavera n. 27, elettivamente domiciliato in
Napoli alla Piazza Quattro Giornate n.64 presso lo studio dell'avv. Stefania De
Bonitatibus che lo rappresenta e difende;
Attore
E
(C.F. ), con sede in LI VE (TV) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia 267, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale ad lites rilasciata dai sigg. dr. - Controparte_2
amministratore delegato - e dr. - dirigente procuratore, autenticata Controparte_3
per notar del 18 dicembre 2014, rep. 186905, racc. Persona_1
1 30367.
Convenuta
E
, res.te in (80055) IC (NA), alla Via Poli n. 76 Controparte_4
Convenuto Contumace
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attore in data 24.02.2025, dalla convenuta in data 21.02.2025. Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore quale Parte_1
proprietario e conducente del motociclo Piaggio Vespa tg. NA 278094, conveniva in giudizio dinanzi a Codesto Tribunale, e la Controparte_4 [...]
, nella rispettiva qualità di proprietario, nonché di Istituto Controparte_6
Assicuratore della vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, per ottenere, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del primo, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, avuto riguardo sia ai danni a cose, sia ai danni per lesioni personali, a seguito al sinistro avvenuto in data 22 settembre 2003 alle ore
07.15 circa in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'attore, mentre procedeva in direzione
IC , alla guida del predetto motociclo, nel mentre già trovavasi in regolare fase di sorpasso della vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, di proprietà del Signor CP_4
, veniva colliso da quest'ultima, che intraprendeva, a sua volta, un'azzardata
[...]
ed intempestiva manovra di sorpasso all'autobus di linea dell'ANM, che la precedeva.
Deduceva l'attore che, per effetto dell'urto impresso dalla ruota posteriore sinistra della alla parte posteriore destra della Vespa, la relativa pedivella di accensione CP_7
2 rimaneva incastrata nel passaruota dell'auto antagonista, per cui la Vespa veniva sospinta nella opposta corsia di marcia ove, conseguentemente, impattava contro il motociclo Yamaha tg. AF 95053, di proprietà e condotto da e poi CP_8
rovinava al suolo. Per effetto dell'evento lesivo di cui innanzi, la motovespa riportava vari danni al lato posteriore destro, alla fiancata sinistra ed alla parte anteriore, nonché danni meccanici. Il conducente, odierno attore, dichiarava di subire gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportato, a bordo di Ambulanza, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Mare ed ivi trattenuto a ricovero.
Successivamente, per il persistere della sintomatologia dolorosa, si rendevano necessari ulteriori cure e controlli medici ambulatoriali. Deduceva, altresì, l'istante che sul luogo, dopo l'incidente, intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale, che provvedevano a redigere verbale.
Così concludeva l'odierno attore: “A) Previo accertamento e declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA nella produzione del sinistro di cui in premessa, B) Condannare i convenuti, in solido tra loro o per quanto di rispettiva competenza, o chi sarà ritenuto, al risarcimento in favore dell'istante sia per i danni subiti dal motociclo Piaggio Vespa tg. NA 278094 di sua proprietà, nella misura di cui alla perizia tecnica in atti, o in quella maggiore
o minore somma, che sarà ritenuta di Giustizia, sia per i danni tutti connessi e conseguenti alle lesioni dal medesimo riportate, in qualità di conducente, in relazione al sinistro per cui è causa, come da certificazione medico-ospedaliera, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, all'esito di opportuna consulenza medica d'ufficio o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro e fino al soddisfo, il tutto, comunque, entro il valore di Euro 26.000,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con riconoscimento della maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali”.
3 In data 27.12.2021 si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva l'irrisarcibilità del danno per carenza di assicurazione del veicolo attoreo.Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
Così concludeva la convenuta compagnia assicurativa :“Voglia l'On.le Tribunale adito: nel merito 1) rigettare, siccome inammissibile ed infondata, la domanda così come ex adverso formulata;
2) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 16.05.2023 veniva escusso il teste di parte attrice Testimone_1
In data 26.05.2023, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava
CTU il dott. . Persona_2
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare, relativamente all'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa concernente la mancata copertura assicurativa per la rca del motociclo condotto dall'attore al momento del sinistro, essa non appare Parte_1
rilevante ai fini del risarcimento del danno.
Invero, in caso di incidente in cui ad essere coinvolto è un veicolo senza assicurazione, è possibile ottenere il risarcimento dei danni e ciò anche se il danneggiato è il proprietario dei veicolo non assicurato.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione affermando il principio secondo il quale: “Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno” (Cass. n.
1179/2022)”.
4 Ed ancora: “l'articolo 144 del Codice delle assicurazioni stabilisce che il danneggiato per sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige l'obbligo assicurativo, ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile per il risarcimento del danno, entro i limiti del massimale di polizza a prescindere che sia sprovvisto o meno della copertura Rc-auto.”
Secondo la Cassazione, se il legislatore avesse inteso deprivare il danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da determinare l'esclusione della, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è
l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. La negazione di tale tutela sarebbe infatti una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore.
E' dunque evidente che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nei sinistri stradali, la posizione del soggetto danneggiato e la garanzia che lo stesso venga adeguatamente risarcito sono primarie e che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell'azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non può quindi essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell'obbligo di assicurazione.
Anche il Parlamento europeo, con l'articolo 18 della direttiva 2009/103/CE, ha previsto il principio secondo cui i danneggiati, a seguito di un incidente causato da un veicolo assicurato, o meno, possono ricorrere all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, a prescindere quindi dal fatto che le persone lese siano assicurate o meno.
Sempre in via preliminare si rigetta l'eccezione di parte convenuta relativa alla quantificazione del danno ed al valore della domanda.
Si rappresenta che quest'ultimo, nelle conclusioni del libello introduttivo, viene indicato dall'odierno istante in € 26.000,00, ma ai soli fini del versamento del contributo unificato .
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “La dichiarazione della
5 parte in funzione della determinazione del contributo unificato e', infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione divalore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda" nel senso cui vi allude l'art. 10 c.p.c., comma 1, quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Ord. Cass.
n.19233/2022).
Occorre, inoltre, osservare che nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore, con riferimento ai danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà a seguito del sinistro per cui è causa, formula espressa domanda risarcitoria “nella misura di cui alla perizia tecnica in atti o in quella maggiore o minore somma di giustizia”, riservandosi dunque di quantificare con precisione l'entità del danno nell'ambito del presente procedimento, in considerazione del contenuto della documentazione peritale già prodotta o di quella che potrà essere eventualmente determinata nel prosieguo del giudizio.
Per quanto concerne il pregiudizio di natura fisica asseritamente subito in conseguenza del medesimo evento, l'attore nelle conclusioni del proprio atto Pt_1
introduttivo così specifica “nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa all'esito di opportuna consulenza medica di ufficio o in mancanza sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero in subordine per la somma che sarà ritenuta di giustizia”, manifestando in tal modo l'intenzione di demandare la determinazione del quantum all'esito degli accertamenti tecnici eventualmente disposti d'ufficio dal Giudice o, in subordine, ai criteri ordinariamente adottati nella prassi giurisprudenziale, o comunque, in via ulteriormente subordinata, alla valutazione equitativa del Giudice adito.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, appare del tutto evidente come l'indicazione del contributo unificato assuma unicamente un rilievo di natura fiscale, risultando priva di qualsivoglia efficacia vincolante ai fini della determinazione del
6 petitum o della concreta quantificazione delle pretese azionate in giudizio, trattandosi di un mero adempimento formale connesso al pagamento di una determinata somma, il cui versamento è previsto dalla normativa vigente per l'instaurazione della causa.
Premesso quanto sopra, nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro in quanto Testimone_1
soggetto trasportato sul veicolo attoreo, all'udienza del 16.05.2023 confermava che il giorno 22 settembre 2003, alle ore 07.15 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a
Teduccio, alt. Civ. 432, in direzione IC , alla guida del proprio Parte_1
motociclo, mentre già si trovava in regolare fase di sorpasso alla vettura Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, di proprietà di veniva colliso da quest'ultima, che Controparte_4
intraprendeva a sua volta un'azzardata ed intempestiva manovra di sorpasso all'autobus di linea dell'ANM, che la precedeva. Il teste confermava che, a causa dell'urto impresso dalla ruota posteriore sinistra della alla parte posteriore destra CP_7
della Vespa, la relativa pedivella di accensione rimaneva incastrata nel passaruota dell'auto antagonista, per cui la Vespa veniva sospinta nella opposta corsia di marcia ove, conseguentemente, impattava contro il motociclo Yamaha tg. AF 95053, di proprietà e condotto da e poi rovinava al suolo. CP_8
Confermava, altresì, che, per effetto dell'evento lesivo di cui innanzi, la motovespa riportava vari danni al lato posteriore destro, alla fiancata sinistra ed alla parte anteriore, nonché danni meccanici, come da fotografie e perizia tecnica allegati.
Così proseguiva il teste: “Preciso che dopo l'incidente sono arrivate due autoambulanze che hanno condotto me al e mio cugino presso il Loreto CP_9
Mare. Non ricordo se era intervenuta sul posto la polizia perché ero a terra e non capivo nulla. Ho reso dichiarazioni alla polizia dopo due mesi. Preciso che la CP_7
era di colore rosso e non so se la linea di mezzeria fosse discontinua ma penso che in quel tratto di strada si potesse sorpassare. Preciso che sono stato già risarcito per
7 l'incidente”.
La dichiarazione resa dal teste risulta pienamente conforme e coerente con quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi.
Inoltre, le circostanze riferite dal medesimo teste trovano puntuale riscontro con la dichiarazione spontanea resa dall'attore nell'immediatezza del sinistro. Pt_1
Tale dichiarazione, per sua natura, deve considerarsi veritiera, in quanto resa in un contesto in cui l'interessato non aveva avuto modo di meditare o di alterare la sua percezione dei fatti. Invero l'immediatezza e la spontaneità della dichiarazione le conferisce un grado di affidabilità superiore rispetto a dichiarazioni rese in un momento successivo, quando potrebbero esservi stati tentativi di rielaborare o adattare la verità ai fini della difesa.
L'attore confermava esplicitamente la manovra di sorpasso da parte del Pt_1
veicolo rosso Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA, che, dunque, intersecava la sua traiettoria tagliandogli la strada. L'espressione utilizzata dal dichiarante secondo cui il veicolo rosso lo “spingeva” all'interno della corsia opposta è particolarmente significativa in quanto lascia intendere chiaramente che vi sia stato un contatto, un urto tra i due veicoli entrambi impegnati nella fase del sorpasso.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dall'attore.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Lo studio della Per_2
documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica consentono di stabilire che trattasi degli esiti di un incidente della strada, in una persona di anni trentacinque all'epoca dell'evento lesivo. Il periziato infatti sbalzato dal motoveicolo sul quale trovavasi in condizione di conducente, come conseguenza di una incauta manovra di altro autoveicolo, raggiunse il suolo privo di sensi .La dinamica dell'incidente e la tipologia delle lesioni consentono di accreditare al caso tutti i criteri della medicina legale in primis il nesso Causale ed il nesso temporale
8 Sono altresì soddisfatti il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo, criterio modale , criterio della continuità fenomenologica, criterio di esclusione. Dagli atti sanitari si evidenzia che come conseguenza dell'incidente per cui è causa Parte_1
riporto: : 1) Trauma contusivo toracico complicato da emotorace postero
[...]
basale 2) Frattura scomposta del soma della I^ vertebra lombare con distacco peduncolare 3) Frattura della Scapola sinistra 4) Frattura della , IX^ , X^ e
XII^costa emitorace destro . Frattura della X^XI^ costa a sinistra La frattura del soma di L1 considerata scomposta fu trattata in ambiente neurochirurgico con riduzione e stabilizzazione con barre e viti infisse nei peduncoli della XII^ vertebra dorsale , della I^ vertebra Lombare e della II^ vertebra lombare, concretizzando una artrodesi chirurgica al fine di consentire la buona guarigione della vertebra L1 lesa nel corso dell'evento lesivo. La malattia ha avuto un lungo decorso caratterizzato dall'uso di un corsetto steccato che non ha contribuito certamente alla buona qualità della vita del periziato In merito al Danno biologico permanente va considerato a) un danno estetico da cicatrice chirurgica b) dolore e limitazione funzionale del cingolo scapolare sinistro per lesione della scapola c) Toracoalgia agli atti respiratori d) marcata limitazione funzionale del rachide dorso lombare da relazionare alla frattura e al trattamento specialistico effettuato”.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2054 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Il superamento della presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma
2 c.c., può avvenire attraverso la prova di una condotta specifica, da parte di uno dei conducenti, che sia stata decisiva nel causare il sinistro, a prescindere dalla condotta dell'altro conducente.
La giurisprudenza si è così pronunciata in tal senso: “L'accertamento in concreto di
9 una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente” (Cass. 29927/2024).
Nel caso in esame, risulta provatala circostanza secondo cui l'attore si sia Pt_1
trovato in una condizione di assoluta impossibilità di evitare il sinistro .L'istante, nel mentre eseguiva una manovra di sorpasso, veniva spinto nell'opposta corsia di marcia a causa di una ulteriore manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva.
Tale imprevedibile manovra del veicolo Fiat Palio Sw tg. BG 474 FA determinava una brusca interferenza con la traiettoria dell'attore, il quale si vedeva tagliare la strada in modo violento ed improvviso. Tale condotta aveva come conseguenza diretta quella di spingere fisicamente il veicolo dell'attore verso la corsia opposta, in cui transitava un motoveicolo, con cui si verificava poi l'urto frontale.
Risulta pertanto evidente che non si sia trattato di una libera scelta di manovra da parte dell'attore, bensì dell'effetto immediato e inevitabile della condotta altrui, che generava una situazione di pericolo improvviso, non fronteggiabile in alcun altro modo.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in Per_2
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso
10 controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 30% (trenta per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 30 (quaranta); una ITP al 75% per giorni 60 (sessanta); una ITP al
50 % per giorni 60 (sessanta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (35 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 30%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle del Tribunale di Milano il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 194.103,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 182.028,99 per danno non patrimoniale risarcibile;
€3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 5.175,00 per i
60 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
11 Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Nulla viene liquidato relativamente ai danni subiti dal motociclo Piaggio Vespa di proprietà dell'attore non essendo stata depositata in atti né un preventivo , né una perizia di parte .
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono
12 sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-dichiara la contumacia di;
Controparte_4
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
condanna la ed il convenuto , in solido Controparte_5 Controparte_4
tra loro, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di €
194.103,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna la ed il convenuto al Controparte_5 CP_10
pagamento delle spese di lite che liquida in € 27,00 per spese ed euro € 7.052 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Stefania De Bonitatibus .
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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