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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1088/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Simonetta Bendinelli Controparte_1 C.F._1
e
(CF: ) con l'Avv. Giovanni Ciro Controparte_2 C.F._2
Pacilio
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 08.08.2015 e che dalla loro unione sono nati i figli: il 22.07.2016 a Piombino e il 17.10.2019 a Cecina. Persona_1 Persona_2
Con provvedimento in data 7.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025 , rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_2
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino il 8.8.2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 29 P. 2 Serie A anno 2015. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà mentre CP_2 CP_3 la IG si trasferirà ad abitare altrove, compatibilmente con le Controparte_1 tempistiche derivanti dalla necessità di reperire idoneo immobile in affitto sul territorio comunale o limitrofo.
3. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori ed avranno residenza e collocazione prevalente presso la residenza del padre. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario, il si impegna sin da ora a porre CP_2 in essere ogni adempimento volto a far sì che la IG percepisca CP_1
l'Assegno Unico,
4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Tenuto conto delle esigenze dei minori i genitori dichiarano espressamente di privilegiare il principio della flessibilità e di cercare, in ogni situazione, di improntare il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale. Ad ogni buon conto prevedono che il padre possa tenere con sé i figli a settimane alterne secondo il seguente schema: una settimana staranno con padre il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con pernotto;
l'altra settimana il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con pernotto e viceversa. Ciascuno dei genitori si impegna, durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, a tenere un comportamento rispettoso al fine di non comportare interferenze salvo che per motivi di emergenza. Durante le festività natalizie, i figli e trascorreranno tali giorni Per_1 Per_2 secondo il criterio dell'alternanza. I giorni 24,25,26,31 Dicembre e il 01 e 06 Gennaio secondo il criterio dell'alternanza ogni anno (il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro e cosi via) mentre le visite dei restanti giorni non festivi saranno disciplinate secondo il calendario ordinario. Per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alternati, i restanti giorni secondo il calendario delle visite ordinario. Per le vacanze estive, i figli potranno stare con il padre un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi almeno un mese prima della partenza tramite comunicazione scritta.
Il si obbliga a corrispondere alla IG , a titolo di contributo al CP_2 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 100,00= (cento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese sul seguente IBAN: IT 44 G 3608105138291158891181 intestato alla
, importo che potrà essere modificato in seguito alla nuova occupazione CP_1 lavorativa del . Il inizierà a corrispondere il predetto assegno di CP_2 CP_2 mantenimento a far data dal trasferimento della in un diverso alloggio CP_1 rispetto all'attuale casa coniugale. L'assegno unico pari a circa 400,00 € mensili sarà percepito interamente dalla
. CP_1
6. 6) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori come indicato dalle linee guida del CNF recepite dal Tribunale di Livorno.
7. Le parti si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio.
8. Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver nessuna altra pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1088/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Simonetta Bendinelli Controparte_1 C.F._1
e
(CF: ) con l'Avv. Giovanni Ciro Controparte_2 C.F._2
Pacilio
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 08.08.2015 e che dalla loro unione sono nati i figli: il 22.07.2016 a Piombino e il 17.10.2019 a Cecina. Persona_1 Persona_2
Con provvedimento in data 7.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025 , rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_2
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino il 8.8.2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 29 P. 2 Serie A anno 2015. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà mentre CP_2 CP_3 la IG si trasferirà ad abitare altrove, compatibilmente con le Controparte_1 tempistiche derivanti dalla necessità di reperire idoneo immobile in affitto sul territorio comunale o limitrofo.
3. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori ed avranno residenza e collocazione prevalente presso la residenza del padre. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario, il si impegna sin da ora a porre CP_2 in essere ogni adempimento volto a far sì che la IG percepisca CP_1
l'Assegno Unico,
4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Tenuto conto delle esigenze dei minori i genitori dichiarano espressamente di privilegiare il principio della flessibilità e di cercare, in ogni situazione, di improntare il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale. Ad ogni buon conto prevedono che il padre possa tenere con sé i figli a settimane alterne secondo il seguente schema: una settimana staranno con padre il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con pernotto;
l'altra settimana il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con pernotto e viceversa. Ciascuno dei genitori si impegna, durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, a tenere un comportamento rispettoso al fine di non comportare interferenze salvo che per motivi di emergenza. Durante le festività natalizie, i figli e trascorreranno tali giorni Per_1 Per_2 secondo il criterio dell'alternanza. I giorni 24,25,26,31 Dicembre e il 01 e 06 Gennaio secondo il criterio dell'alternanza ogni anno (il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro e cosi via) mentre le visite dei restanti giorni non festivi saranno disciplinate secondo il calendario ordinario. Per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alternati, i restanti giorni secondo il calendario delle visite ordinario. Per le vacanze estive, i figli potranno stare con il padre un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi almeno un mese prima della partenza tramite comunicazione scritta.
Il si obbliga a corrispondere alla IG , a titolo di contributo al CP_2 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 100,00= (cento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese sul seguente IBAN: IT 44 G 3608105138291158891181 intestato alla
, importo che potrà essere modificato in seguito alla nuova occupazione CP_1 lavorativa del . Il inizierà a corrispondere il predetto assegno di CP_2 CP_2 mantenimento a far data dal trasferimento della in un diverso alloggio CP_1 rispetto all'attuale casa coniugale. L'assegno unico pari a circa 400,00 € mensili sarà percepito interamente dalla
. CP_1
6. 6) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori come indicato dalle linee guida del CNF recepite dal Tribunale di Livorno.
7. Le parti si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio.
8. Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver nessuna altra pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra