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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa LA ON Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 164/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in COMO, VIA VITTORIO EMANUELE II, 113-115, presso lo studio dell'avvocato LUCA POZZOLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CORDUSIO, 4, presso lo studio dell'avvocato
NC ON, che la rappresenta e difende giusta delega generali alle liti del 13.11.2024 per atto del notaio di Roma, rep. n. 57001 e racc. n. 16791, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Parte_1
accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, nel
merito, accertare e dichiarare che, in virtù del buono fruttifero postale per cui è causa, il Sig. Pt_1
è creditore nei confronti di della somma di € 11.803,99, come accertato
[...] Controparte_1
nel decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, tenuto
conto dell'intervenuto pagamento della minore somma di € 5.735,47 in forza della sentenza appellata,
condannare al pagamento in favore dell'appellante della residua somma di € Controparte_1
6.068,52, oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, con ogni più utile statuizione. Con vittoria di
spese e compensi dei due gradi di giudizio e della fase monitoria, da distrarsi in favore del procuratore
anticipatario”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni avversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: ravvisata la manifesta infondatezza
dell'appello proposto da , disporre la discussione orale della causa secondo Parte_1
quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.; in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso, in quanto
inammissibile, infondato e/o comunque pretestuoso per le ragioni sopraesposte, l'appello proposto dal
signor nei confronti di respingendo, pertanto, tutte le Parte_1 Controparte_1
domande svolte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza n. 329/2023 resa nel
pagina 2 di 10 procedimento n. 418/2021 R.G. dal Tribunale Lecco in data 31.5.2023, oggetto di gravame. Con
vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Controparte_1
Lecco proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 991/2020, emesso in data 21.12.2020,
con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
11.803,09, oltre interessi e spese della procedura, chiedendone la revoca. A fondamento della opposizione, aveva affermato: 1) che il credito oggetto del procedimento monitorio Controparte_1
riguardava dei rendimenti relativi al buono fruttifero postale del valore nominale di L. 1.000.000,
acquistato dal presso l'Ufficio postale di Ello in data 29.03.1989 avente una durata trentennale, Pt_1
appartenente alla serie “Q/P” e identificato con il n. 000052; 2) che erano errate le modalità di calcolo dei rendimenti sulla base dei quali era stata quantificata la somma ingiunta, in quanto il rimborso del buono fruttifero sarebbe dovuto avvenire esclusivamente sulla scorta di quanto indicato nel D.M. del
13.6.1986 e, pertanto, per il minor importo di € 5.735,47.
si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1
conferma del decreto, avendo calcolato gli interessi, con riferimento all'ultimo decennio, sulla base di quanto indicato dietro ai buoni stessi, come previsto dall'art. 173 Cod. Post..
Il tribunale di Lecco, con sentenza n. 329/2023 del 9.06.2023, ha accolto l'opposizione, condannando parte opponente al pagamento della minor somma di € 5.735,47, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
pagina 3 di 10 2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1322 E
1372. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1339 C.C.. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
3) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1322 E 1372 E 1339 C.C. SOTTO
ALTRO PROFILO. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 4.06.2025. A
tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Oggetto dei motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha escluso in capo al risparmiatore, odierno appellante, un legittimo affidamento meritevole di tutela secondo i principi della buona fede, ritenendo che, nel caso di specie, in relazione al buono fruttifero acquistato, trovano applicazione, anche per l'ultimo decennio, le disposizioni ministeriali di cui al D.M. 13.06.1986, in virtù del meccanismo della inserzione automatica di cui all'art. 1339 c.c..
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, ritenendo che la questione del legittimo affidamento sia estranea alla domanda svolta in sede monitoria, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, in quanto ciò che era stato chiesto era solo la corretta applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 e degli artt. 4 e 5 D.M. 13.06.1986, i quali prevedono pagina 4 di 10 espressamente che i rendimenti applicabili siano quelli indicati dietro il buono, con la conseguenza che non può trovare applicazione una disciplina diversa. Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite
nella sentenza n. 13979/2007, inoltre, sarebbe errato il richiamo all'art. 1339 c.c. effettuato dal tribunale.
Tali motivi sono infondati.
Nel caso di specie, oggetto del contendere è l'esatta liquidazione dei tassi di rendimento relativi all'ultimo decennio, ossia dal ventunesimo al trentesimo anno, del buono fruttifero postale, acquistato dall'odierno appellante in data 29.03.1989 per un valore di L.
1.000.000 e di durata trentennale,
identificato con il n. 000052, appartenente alla serie “Q/P”. Secondo la tesi delle , condivisa anche CP_1
dal tribunale, infatti, per tale periodo dovrebbero trovare applicazione i saggi indicati nel D.M. 1986,
che ha previsto rendimenti differenti a seconda dei tagli acquistati, con diritto alla liquidazione della complessiva somma di € 5.735,47, mentre secondo l'appellante per tale periodo sarebbe applicabile il rendimento superiore indicato nell'originaria tabella apposta sul retro del buono, ove in calce vi era la dicitura: “più lire 258,150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno
solare successivo a quello di emissione”, con diritto alla liquidazione della somma già oggetto di domanda monitoria, pari a € 11.803,99, oltre interessi.
Al fine di un corretto esame dei motivi di appello proposti, la Corte ritiene opportuno evidenziare che,
prima della introduzione del D.M. 13.06.1986, per i rendimenti dei buoni fruttiferi era applicabile l'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, ora abrogato, il quale prevedeva che: «Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno
effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie». Successivamente all'emanazione del D.M. 13
giugno 1986 è stata, poi, introdotta una nuova serie di buoni fruttiferi postali distinta con la lettera “Q”,
pagina 5 di 10 i cui saggi erano stati stabiliti nella misura della tabella allegata al decreto. Il successivo art. 5 ha equiparato tali buoni della serie “Q” a quelli della precedente serie “P”, disponendo che: «Sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
«Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P»
emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri:
uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura
dei nuovi tassi».
Alla luce di tale quadro normativo, la Corte ritiene che sia corretto quanto affermato dal tribunale, il quale, conformemente a quanto rilevato dalla Suprema Corte in vicende del tutto analoghe, ha ritenuto che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1
del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e, come tale, idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti. Ne consegue, dunque, che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo, e quelle stabilite dal decreto ministeriale, che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q/P», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (cfr.
Cass. 4748/2022).
Si ritiene, infatti, alla luce di quanto statuito dalla Cassazione, in tema dei buoni fruttiferi e nello specifico dei titoli originariamente della serie “P” e modificati attraverso l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie “Q/P” e, sul retro, del timbro che reca la misura dei pagina 6 di 10 nuovi tassi, timbro questo che, tuttavia copre solo parzialmente la stampa originale degli interessi lasciando scoperta la parte riferita all'ultimo decennio, che non sia consentito al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto a oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte,
qualora siano con esse incompatibili (Cass. 4384/2022).
Nel caso di specie, è evidente che l'interpretazione del testo contrattuale debba raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, con la conseguenza che si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte,
che l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più se si considera che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. Alla luce di ciò, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, si deve ritenere che operi una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (cfr. Cass.
22619/2023).
pagina 7 di 10 Il Collegio ritiene che non sia rilevante il richiamo effettuato da parte appellante ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 13979/2007, secondo cui l'applicazione dei più
alti rendimenti previsti per la serie «P» nell'ultimo decennio di vita del buono troverebbe giustificazione nel vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, con la conseguenza che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale, che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni, alle quali l'amministrazione postale si obbliga, possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. La Corte evidenzia, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione (cfr. Cass. 22619/2023), la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in considerazione dalla richiamata pronuncia delle
Sezioni Unite, nella quale si delineava solo un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, che era differente da quello indicato nei titoli, non essendo stati apposti i timbri recanti le nuove condizioni. Diversamente, nel caso di specie, essendo incontestata l'apposizione dei timbri
(art. 5 D.M. 13.6.1986), con indicata l'appartenenza dei buoni alla serie “Q/P” e l'indicazione della
“misura dei nuovi tassi”, con la conseguenza che l'odierno appellante era perfettamente nella condizione di conoscere i rendimenti dei titoli acquistati, si controverte non della presenza di una tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella, con la conseguenza che non entra in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente dal decreto ministeriale e dal titolo, come nella ipotesi oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
La Corte ritiene irrilevante, infine, il motivo di impugnazione concernente quella parte della sentenza in cui il tribunale avrebbe ritenuto non provata la lesione del legittimo affidamento del risparmiatore, pagina 8 di 10 sebbene la domanda non fosse volta al risarcimento, ma solo al pagamento di una somma dovuta in forza del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere che, un eventuale accoglimento di tale motivo, non sarebbe, comunque, idoneo a una riforma della sentenza, oggetto di impugnazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , avuto riguardo della natura della Parte_1
causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 11.803,99), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, essendo stata depositata una sola memoria conclusionale, dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in complessivi € 3.011,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
pagina 9 di 10 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL ZI LA ON
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa LA ON Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 164/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in COMO, VIA VITTORIO EMANUELE II, 113-115, presso lo studio dell'avvocato LUCA POZZOLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CORDUSIO, 4, presso lo studio dell'avvocato
NC ON, che la rappresenta e difende giusta delega generali alle liti del 13.11.2024 per atto del notaio di Roma, rep. n. 57001 e racc. n. 16791, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Parte_1
accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, nel
merito, accertare e dichiarare che, in virtù del buono fruttifero postale per cui è causa, il Sig. Pt_1
è creditore nei confronti di della somma di € 11.803,99, come accertato
[...] Controparte_1
nel decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, tenuto
conto dell'intervenuto pagamento della minore somma di € 5.735,47 in forza della sentenza appellata,
condannare al pagamento in favore dell'appellante della residua somma di € Controparte_1
6.068,52, oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, con ogni più utile statuizione. Con vittoria di
spese e compensi dei due gradi di giudizio e della fase monitoria, da distrarsi in favore del procuratore
anticipatario”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni avversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: ravvisata la manifesta infondatezza
dell'appello proposto da , disporre la discussione orale della causa secondo Parte_1
quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.; in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso, in quanto
inammissibile, infondato e/o comunque pretestuoso per le ragioni sopraesposte, l'appello proposto dal
signor nei confronti di respingendo, pertanto, tutte le Parte_1 Controparte_1
domande svolte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza n. 329/2023 resa nel
pagina 2 di 10 procedimento n. 418/2021 R.G. dal Tribunale Lecco in data 31.5.2023, oggetto di gravame. Con
vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Controparte_1
Lecco proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 991/2020, emesso in data 21.12.2020,
con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
11.803,09, oltre interessi e spese della procedura, chiedendone la revoca. A fondamento della opposizione, aveva affermato: 1) che il credito oggetto del procedimento monitorio Controparte_1
riguardava dei rendimenti relativi al buono fruttifero postale del valore nominale di L. 1.000.000,
acquistato dal presso l'Ufficio postale di Ello in data 29.03.1989 avente una durata trentennale, Pt_1
appartenente alla serie “Q/P” e identificato con il n. 000052; 2) che erano errate le modalità di calcolo dei rendimenti sulla base dei quali era stata quantificata la somma ingiunta, in quanto il rimborso del buono fruttifero sarebbe dovuto avvenire esclusivamente sulla scorta di quanto indicato nel D.M. del
13.6.1986 e, pertanto, per il minor importo di € 5.735,47.
si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1
conferma del decreto, avendo calcolato gli interessi, con riferimento all'ultimo decennio, sulla base di quanto indicato dietro ai buoni stessi, come previsto dall'art. 173 Cod. Post..
Il tribunale di Lecco, con sentenza n. 329/2023 del 9.06.2023, ha accolto l'opposizione, condannando parte opponente al pagamento della minor somma di € 5.735,47, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
pagina 3 di 10 2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1322 E
1372. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1339 C.C.. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
3) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 173, D.P.R. N. 156/1973 CODICE POSTALE E
AGLI ARTT. 4 E 5, D.M. 13 GIUGNO 1986. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1322 E 1372 E 1339 C.C. SOTTO
ALTRO PROFILO. VIZIO DI MOTIVAZIONE;
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA FRA
CHIESTO E PRONUNCIATO.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 4.06.2025. A
tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Oggetto dei motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha escluso in capo al risparmiatore, odierno appellante, un legittimo affidamento meritevole di tutela secondo i principi della buona fede, ritenendo che, nel caso di specie, in relazione al buono fruttifero acquistato, trovano applicazione, anche per l'ultimo decennio, le disposizioni ministeriali di cui al D.M. 13.06.1986, in virtù del meccanismo della inserzione automatica di cui all'art. 1339 c.c..
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, ritenendo che la questione del legittimo affidamento sia estranea alla domanda svolta in sede monitoria, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, in quanto ciò che era stato chiesto era solo la corretta applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 e degli artt. 4 e 5 D.M. 13.06.1986, i quali prevedono pagina 4 di 10 espressamente che i rendimenti applicabili siano quelli indicati dietro il buono, con la conseguenza che non può trovare applicazione una disciplina diversa. Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite
nella sentenza n. 13979/2007, inoltre, sarebbe errato il richiamo all'art. 1339 c.c. effettuato dal tribunale.
Tali motivi sono infondati.
Nel caso di specie, oggetto del contendere è l'esatta liquidazione dei tassi di rendimento relativi all'ultimo decennio, ossia dal ventunesimo al trentesimo anno, del buono fruttifero postale, acquistato dall'odierno appellante in data 29.03.1989 per un valore di L.
1.000.000 e di durata trentennale,
identificato con il n. 000052, appartenente alla serie “Q/P”. Secondo la tesi delle , condivisa anche CP_1
dal tribunale, infatti, per tale periodo dovrebbero trovare applicazione i saggi indicati nel D.M. 1986,
che ha previsto rendimenti differenti a seconda dei tagli acquistati, con diritto alla liquidazione della complessiva somma di € 5.735,47, mentre secondo l'appellante per tale periodo sarebbe applicabile il rendimento superiore indicato nell'originaria tabella apposta sul retro del buono, ove in calce vi era la dicitura: “più lire 258,150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno
solare successivo a quello di emissione”, con diritto alla liquidazione della somma già oggetto di domanda monitoria, pari a € 11.803,99, oltre interessi.
Al fine di un corretto esame dei motivi di appello proposti, la Corte ritiene opportuno evidenziare che,
prima della introduzione del D.M. 13.06.1986, per i rendimenti dei buoni fruttiferi era applicabile l'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, ora abrogato, il quale prevedeva che: «Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno
effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie». Successivamente all'emanazione del D.M. 13
giugno 1986 è stata, poi, introdotta una nuova serie di buoni fruttiferi postali distinta con la lettera “Q”,
pagina 5 di 10 i cui saggi erano stati stabiliti nella misura della tabella allegata al decreto. Il successivo art. 5 ha equiparato tali buoni della serie “Q” a quelli della precedente serie “P”, disponendo che: «Sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
«Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P»
emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri:
uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura
dei nuovi tassi».
Alla luce di tale quadro normativo, la Corte ritiene che sia corretto quanto affermato dal tribunale, il quale, conformemente a quanto rilevato dalla Suprema Corte in vicende del tutto analoghe, ha ritenuto che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1
del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e, come tale, idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti. Ne consegue, dunque, che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo, e quelle stabilite dal decreto ministeriale, che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q/P», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (cfr.
Cass. 4748/2022).
Si ritiene, infatti, alla luce di quanto statuito dalla Cassazione, in tema dei buoni fruttiferi e nello specifico dei titoli originariamente della serie “P” e modificati attraverso l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie “Q/P” e, sul retro, del timbro che reca la misura dei pagina 6 di 10 nuovi tassi, timbro questo che, tuttavia copre solo parzialmente la stampa originale degli interessi lasciando scoperta la parte riferita all'ultimo decennio, che non sia consentito al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto a oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte,
qualora siano con esse incompatibili (Cass. 4384/2022).
Nel caso di specie, è evidente che l'interpretazione del testo contrattuale debba raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, con la conseguenza che si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte,
che l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più se si considera che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. Alla luce di ciò, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, si deve ritenere che operi una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (cfr. Cass.
22619/2023).
pagina 7 di 10 Il Collegio ritiene che non sia rilevante il richiamo effettuato da parte appellante ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 13979/2007, secondo cui l'applicazione dei più
alti rendimenti previsti per la serie «P» nell'ultimo decennio di vita del buono troverebbe giustificazione nel vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, con la conseguenza che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale, che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni, alle quali l'amministrazione postale si obbliga, possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. La Corte evidenzia, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione (cfr. Cass. 22619/2023), la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in considerazione dalla richiamata pronuncia delle
Sezioni Unite, nella quale si delineava solo un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, che era differente da quello indicato nei titoli, non essendo stati apposti i timbri recanti le nuove condizioni. Diversamente, nel caso di specie, essendo incontestata l'apposizione dei timbri
(art. 5 D.M. 13.6.1986), con indicata l'appartenenza dei buoni alla serie “Q/P” e l'indicazione della
“misura dei nuovi tassi”, con la conseguenza che l'odierno appellante era perfettamente nella condizione di conoscere i rendimenti dei titoli acquistati, si controverte non della presenza di una tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella, con la conseguenza che non entra in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente dal decreto ministeriale e dal titolo, come nella ipotesi oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
La Corte ritiene irrilevante, infine, il motivo di impugnazione concernente quella parte della sentenza in cui il tribunale avrebbe ritenuto non provata la lesione del legittimo affidamento del risparmiatore, pagina 8 di 10 sebbene la domanda non fosse volta al risarcimento, ma solo al pagamento di una somma dovuta in forza del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere che, un eventuale accoglimento di tale motivo, non sarebbe, comunque, idoneo a una riforma della sentenza, oggetto di impugnazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , avuto riguardo della natura della Parte_1
causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 11.803,99), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, essendo stata depositata una sola memoria conclusionale, dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in complessivi € 3.011,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
pagina 9 di 10 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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