Articolo 99 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 98Articolo 100
Versione
13 luglio 1980
Art. 99. (Dotazione organica delle qualifiche)

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unita', cosi' ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le qualifiche funzionali.



Qualifica Posti numero
I.......................................................... 300
II e III................................................ 11.600
IV....................................................... 5.600
V................................... .....................2.500
VI......................................................... 700
VII.................................................... (a) 420
VIII................................ ........................80
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21.200
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(a) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili professionali che terra' conto della nuova organizzazione del lavoro e che non potra' comunque superare per ogni qualifica il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
La medesima procedura sara' seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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