Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 598/2019 RGAC vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Massimiliano Carnovale (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
Romano Gentile, sito in Catanzaro alla Galleria Mancuso, scala B;
APPELLANTE
E
Arch. (P.IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Emanuela Rizzo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dell'avv. Luigi Nisticò, sito in Catanzaro alla via Madonna dei Cieli n.81;
APPELLATO
1
23.12.2024 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante <Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro Parte_1
adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i
motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto: 1) Accertare e
dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n.1190/2018 emessa dal Tribunale
di Lamezia Terme, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Lobello in data 11.07.18 e
pubblicata in data 13.09.18, resa nel giudizio n.1119/2010, e conseguentemente in
riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande rassegnate in primo grado;
2)
Annullare la sentenza n.1190/2018 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in persona
del Giudice, dott.ssa Antonella Lobello, resa nel giudizio n.1119/2010, e
conseguentemente in riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande rassegnate
in primo grado;
e quindi in entrambe le ipotesi, accogliere tutte le domande avanzate
nell'interesse della società rassegnate nell'atto di citazione e Parte_1
specificatamente : 1) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2)
condannare l'opposto, in favore dell'opponente, al risarcimento dei danni e/o al
pagamento delle somme ivi previste, nella misura ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c.,
per avere agito l'opposto agito in via monitoria con dolo e colpa grave;
3) in caso di
richiesta di provvisoria esecuzione, rigettarla in quanto le scritture contabili e le fatture
contestate, poiché di provenienza unilaterale, non sono mai titolo idoneo per la
concessione della provvisoria esecuzione (infatti la concessione della clausola presuppone,
tra l'altro, un fumus boni iuris, cioè la previsione di un esito vittorioso nel merito, mentre
le fatture non costituiscono prova nel giudizio a cognizione piena.
Con condanna della convenuta appellata al pagamento di spese e competenze di entrambe
le fasi del giudizio, oltre rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CAP ed
IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. >>;
Per l'appellato arch. : < Voglia l'On.le Corte d'Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis:
2 1)In via preliminare rigettare l'istanza di inibitoria dell'impugnata sentenza;
2)Dichiarare inammissibile e/o comunque respingere e/o rigettare il gravame avversario
e confermare l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 23.10.2009 l'arch. P_
, dichiarato fallito con sentenza n.2/1998 del Tribunale di Lamezia Terme, a
[...]
seguito di autorizzazione del GD, avendo espletato attività di direttore di cantiere e
responsabile della sicurezza per conto di relativamente all'appalto Parte_1
di opere commissionato alla predetta società nel Comune di Poggio Renatico, chiedeva
ingiungersi all'odierna opponente il pagamento in suo favore della complessiva somma di
euro 10.200,00, oltre interessi, dovuta per l'attività resa in suo favore, giusta fattura n.3
del 19.06.2009. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, emetteva in data 01.12.2009
il decreto ingiuntivo n.573/2009, per la somma come richiesta, oltre spese di
procedimento. Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso questo decreto,
eccepiva l'inesistenza del credito e della fornitura, che sarebbe Parte_1
stata giammai commissionata, di tal che, in mancanza di prova, negava il diritto di credito
invocato dall'opposto deducendo, tra l'altro, di avere giammai ricevuto la fattura.
Concludeva, chiedendo accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese di lite. Si costituiva
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione in Controparte_1
ragione della tardiva costituzione dell'attore, avvenuta oltre il termine di cinque giorni
dalla notifica dell'atto di opposizione, deducendo, nel merito, l'assenza di puntuale e
valida contestazione della prestazione resa e del credito portato nel decreto ingiuntivo,
appalesandosi l'opposizione meramente dilatoria. Concludeva chiedendo, previa
concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione e la
3 condanna alle spese. Con ordinanza resa in data 21.07.2014 veniva rigettata l'istanza di
provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova per interpello e testi,
all'udienza dell'11.07.2018 è stata assunta in decisione”.
In data 11.07.2018, all'esito del giudizio R.G. n.1119/2010, il Tribunale di
Lamezia Terme emetteva la sentenza n. 1190/2018, pubblicata in data 13.09.2018
e non notificata, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n.573/2009, emesso in data 01.12.2009, che dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese da questi anticipate per il presente giudizio, che liquida in P_
complessivi euro 4.835,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa
come per legge.”
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva impugnazione, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, la Parte_1
affidandosi ai seguenti motivi di appello.
[...]
Ad avviso dell'appellante, la sentenza di primo grado, pronunziata in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonché delle regole fissate dall'art. 2697 c.c.
in materia di onere probatorio, meriterebbe di essere riformata per le ragioni che di seguito si espongono:
- il Tribunale di Lamezia Terme non avrebbe tenuto in debito conto che la fattura, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, era sprovvista del preventivo e necessario parere di conformità rilasciato dal competente consiglio dell'ordine professionale cui apparteneva il ricorrente in monitorio, a nulla rilevando, in tale contesto, la documentazione da lui prodotta, attestante l'autorizzazione da parte del giudice delegato (essendo costui sottoposto in precedenza ad un procedura concorsuale) ad aprire una partita iva ed un conto corrente per lo svolgimento di attività professionale;
4 - la motivazione resa dal Tribunale sarebbe insufficiente dal punto di vista dell'esplicazione del convincimento raggiunto, contenendo esclusivamente le generiche dichiarazioni testimoniali, di per sé inidonee a supportare la decisione di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
- l'aver considerato come non contestato il quantum costituirebbe un errore poiché, invece, la società opponente aveva radicalmente contestato il rapporto obbligatorio e, implicitamente, anche l'ammontare del presunto credito azionato.
Resisteva l'appellato il quale affermava che tanto le risultanze delle prove testimoniali, quanto i documenti prodotti, si porrebbero in linea con le tesi da lui patrocinate.
In specie, a suo giudizio, le dichiarazioni testimoniali avvalorerebbero tanto il suo trasferimento nel comune dove si stavano eseguendo i lavori, quanto la sua costante presenza presso il cantiere allestito dalla società appellante.
A ciò si aggiungerebbero, quale ennesima conferma, anche i documenti di trasporto provenienti da una ditta che effettuava forniture all'appellante nei quali era possibile rinvenire la firma dell'appellato e con i quali si dimostrerebbe inconfutabilmente l'esistenza di un rapporto tra le parti oggi contendenti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello.
A fronte di tali prospettazioni, la causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 24.09.2019, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Con ordinanza del 22.10.2019, l'istanza di inibitoria veniva rigettata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della sezione terza di questa Corte.
All'udienza del 03.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
5 Con ordinanza del 23.12.24 la Corte assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce che il Tribunale
di Lamezia Terme non avrebbe tenuto in debito conto che la fattura, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, era sprovvista del preventivo e necessario parere di conformità rilasciato dal competente consiglio dell'ordine professionale cui apparteneva il ricorrente in monitorio, a nulla rilevando, in tale contesto, la documentazione da lui prodotta, attestante l'autorizzazione da parte del giudice delegato (essendo costui sottoposto in precedenza ad un procedura concorsuale)
ad aprire una partita iva ed un conto corrente per lo svolgimento di attività
professionale;
Ritiene il Collegio il motivo di appello fondato.
Ed invero, nel caso in cui un professionista insti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento delle proprie spettanze, il medesimo debba preventivamente munirsi del parere che attesti la congruità tra la somma richiesta e quanto a lui dovuto in base alla tariffa prevista dal proprio ordine professionale per quella prestazione che è stato chiamato a svolgere.
Il parere, che dovrà essere reso dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, costituisce il supporto probatorio necessario nell'ambito del giudizio a cognizione sommaria, tipica del procedimento d'ingiunzione ed in assenza del quale l'ingiunzione medesima dovrà essere disattesa.
Tanto deve affermarsi a mente dell'art. 636 c.p.c. come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità la quale si è da sempre attestata sulla posizione, correttamente richiamata anche dall'appellante, per cui “in base al
combinato disposto degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., la domanda monitoria relativa a
crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e
6 prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della
competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte,
in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art.
634 cod. proc. civ., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per
somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi”: Cass., sez. II,
31.10.2011, n. 22655.
A fronte di tale condivisibile interpretazione, non poteva che risultare manifestamente inaccoglibile la domanda d'ingiunzione avanzata da P_
il quale, infatti, si era limitato a depositare, a corredo della domanda
[...]
monitoria rivolta al Tribunale di Lamezia Terme, esclusivamente una propria fattura contenente l'indicazione, peraltro del tutto sommaria, della prestazione svolta.
Ne discende che la valutazione compiuta dal Tribunale adito di emettere l'ingiunzione di pagamento e, successivamente, quella di rigettare l'opposizione proposta non può essere condivisa da questa Corte d'appello, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Ma, in disparte dalla valutazione che precede, la Corte ritiene comunque che la domanda sostanziale sottesa al giudizio monitorio e alla fase di opposizione sia assolutamente priva di adeguata dimostrazione, posto che nel giudizio di primo grado non sono emersi elementi probatori tali da far opinare diversamente.
Valga, per tutti, l'esito della prova per testi, nell'ambito della quale i testi di parte opposta, se da una parte hanno dichiarato di aver visto con assiduità
l'appellato sul cantiere, dall'altra – ed è ciò che più conta – hanno espressamente affermato di non essere a conoscenza di quale incarico questi fosse chiamato a svolgere.
Incarico, invero, di cui non vi è dimostrazione alcuna, neppure documentale e che certo non può essere dimostrato tramite presunzioni, come,
7 ad esempio, con la sottoscrizione delle bolle di consegna di materiali rilasciate da una ditta fornitrice.
Allo stesso modo rimangono ininfluenti, ai fini della odierna decisione, le autorizzazioni che il giudice delegato della procedura concorsuale avente ad oggetto la decozione del ha concesso a quest'ultimo. P_
Ed invero, il Tribunale fallimentare di Lamezia Terme si è limitato ad autorizzare il soggetto sottoposto a fallimento a nominare un difensore e a munirsi di una partita iva.
Da ciò, pertanto, non è possibile trarre alcuna argomentazione circa la fondatezza della domanda che oggi viene avanzata.
Del pari condivisibile è la prospettazione di parte appellante in merito al
quantum della pretesa.
Al riguardo, ritiene questa Corte non condivisibile il convincimento del giudice di prime cure laddove ha affermato che l'opponente non avrebbe adeguatamente contestato tale aspetto poiché, come ha affermato la Corte di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur,
ovviamente senza incorrere nella violazione dell'art. 112 del c.p.c. (Cass., sez. II,
9.9.2021, n.24387).
Infine, sul risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), avanzata nel primo e nel presente grado, va evidenziato che la valutazione sul suo riconoscimento, da compiersi a cura del giudice del merito, non possa non tenere in debito conto l'incidenza di alcuni elementi, quali la natura e l'entità del pregiudizio presuntivamente sofferto dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio, nonché il valore, la natura e l'oggetto della causa.
8 Applicando i suesposti criteri alla presente controversia, viene all'evidenza che tanto il suo valore quanto la sua natura - in base ad una valutazione dettata dalla comune esperienza - consentano di escludere che la parte vittoriosa abbia subito un pregiudizio tale da imporre la pronuncia di un risarcimento che si vada ad aggiungere al viceversa doveroso riconoscimento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e ciò tenuto conto anche della qualità della parte vittoriosa.
Del resto, l'applicazione di tali criteri consente di evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della stessa parte vittoriosa.
Le spese e competenze di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell'Arch. , avverso la sentenza n. 1190 del 11.07.2018, Controparte_1
pubblicata in data 13.09.2018, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1119/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1190/ 2018 del
Tribunale di Lamezia Terme, revoca il decreto ingiuntivo n. 573/2009 emesso in data 1.12.2009;
2. Condanna l'Arch. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 2.585,00, oltre accessori come per legge e, per il secondo grado, in euro 3.288,50, oltre accessori come per legge, tutti con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante.
Catanzaro così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Giovanna Gioia Antonella Eugenia Rizzo
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