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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 3043/2024 Cont.
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello depositato in data 04.11.2024:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Viviana A.Cugnasca e Paola Zanoni, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, viale Bianca Maria n. 33 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Galizia Danovi (C.F.: C.F._2 [...]
) e (C.F: ), elettivamente domiciliato C.F._3 Parte_2 C.F._4 presso il loro studio sito in Milano, via San Barnaba n. 32 (indirizzo telematico);
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 7481/2024 emessa in data
24.07.2024, pubblicata il 29.07.2024, all'esito del procedimento R.G. 22109/2022
con la partecipazione del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
Conclusioni
Procuratore Generale:
“Chiede la conferma della sentenza impugnata” .
1 Difesa di parte appellante:
“In via preliminare fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7481/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2024 (pubblicata il
29 luglio 2024 e notificata il 4 ottobre 2024), limitatamente ai capi 5 (relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG con decorrenza dal passaggio in Pt_1 giudicato della sentenza non definitiva di divorzio) e 7 (relativamente alla condanna della
IG alla refusione delle spese di lite in favore del IG . Nel merito a Pt_1 CP_1 parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 7481/2024 (R.G. 22109/2022) del Tribunale di
Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- tenuto conto della sentenza non definitiva sullo status, n° 5709/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il IG Pt_1 CP_1
1. porre a carico del IG a decorrere dalla data della domanda, l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della IG corrispondendole, in via anticipata entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile tenuto conto dell'incidenza fiscale non inferiore a 8.000,00 tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
2. condannare il IG alla refusione delle spese processuali sia del Controparte_1 giudizio di primo grado che di quelle del presente giudizio di secondo grado;
in subordine
2bis. compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese di lite del presente secondo grado di giudizio;
In via istruttoria:
3. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati nelle memorie ex art. 183, c.
6. nn. 2 e 3 c.p.c., dal n. 1 al n. 72 [...]
4. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellata;
5. ammettere la IG a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, Pt_1 con i testi sopra indicati;
6. ordinare al IG ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio: CP_1
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero - degli estratti conto e deposito titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario (in particolare con la madre, e/o il fratello, o che siano (o siano stati) a lui Persona_1 Parte_3 riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Canada, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché Isola di Man) e in particolare presso UBI Banca S.p.A. […]
Nel caso di opposizione del IG CP_1
7. disporre immediate indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del IG nonché sul suo tenore di vita, anche valendosi della CP_1
Polizia Tributaria e tramite accesso e all'anagrafe Tributaria e all'archivio dei Rapporti
Finanziari anche ai sensi dell'art. 11-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214.”
Difesa di parte appellata:
“Nel merito, dichiarare infondato e inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario per i motivi di cui in narrativa.
2 Con il favore delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova relativi alla relazione della dott.ssa con il sig. per interrogatorio formale della dott.ssa e per i testi Pt_1 CP_2 Pt_1 indicati in calce […].”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 09.06.1999 e celebravano matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in Momo (No) e dalla loro unione nascevano due figlie: in data 16.11.2006,
e in data 08.05.2012 . Persona_2 Per_3
Con la sentenza n. 1338/2023 il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi;
affidava le figlie ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava la casa familiare alla madre;
regolamentava le modalità di visite padre-figlie; poneva in capo al Sig. l'obbligo di pagare alla Sig.ra la somma mensile di € 8500,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie nonché il 100 % delle spese extra;
poneva a carico di l'obbligo di versare la somma mensile di € 7000,00 a Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento della stessa. Parte_1
Con ricorso del 07.06.2022 il Sig. chiedeva al Tribunale di Milano: la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio;
l'affidamento delle figlie a entrambi i genitori;
l'annullamento della previsione di un contributo di mantenimento a favore della moglie;
la riduzione del contributo di mantenimento a favore delle figlie a € 6000,00 mensili oltre il 100% delle spese extra. In data 21.10.2022 si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale si associava alla domanda Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì l'affidamento condiviso delle figlie minori, l'assegnazione della ex casa coniugale, la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 12.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre al 100% delle spese straordinarie, la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 8000,00 a titolo di mantenimento.
Con ordinanza n. 3061/2023 del 22.02.2023 il Presidente f.f confermava l'affidamento condiviso delle minori, poneva a carico del il contributo mensile di mantenimento delle figlie di CP_1
€8500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie;
confermava l'assegno di mantenimento per la moglie. Con sentenza non definitiva n. 5709/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Milano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria e concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In data 4 e 5 agosto 2023 entrambe le parti hanno depositato la propria memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c. e in data 08.08.2023 ha chiesto il passaggio in giudicato della sentenza parziale che CP_1
è stato emesso in data 02.10.2023. Con provvedimento del 24.11.2023 il G.I ha rigettato l'istanza del con cui chiedeva di CP_1 essere esonerato dalla corresponsione dell'assegno divorzile ed ha rigettato le istanze di prove orali articolate da entrambe le parti fissando la precisazione delle conclusioni.
In data 19.03.2024 i procuratori di entrambi hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta e i fogli di precisazioni delle conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che il Giudice ha assegnato all'udienza del 20.03.2024, trattenendo in causa la decisione. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, provvedendo in via definitiva, così ha statuito:
3 “1. CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa familiare di Milano, via Ciovasso n. 17; 2. CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori;
3. CONFERMA la regolamentazione della frequentazione paterna: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico, al lunedì mattina, fino all'inizio dell'orario scolastico;
due pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernottamenti, nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, con relativo pernottamento, nelle settimana che terminano con il we di spettanza paterno;
vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali ed ulteriori c.d. ponti e festività, con ripartizione paritaria dei periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto, salvo migliori accordi che i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, raggiungeranno nell'interesse preminente delle minori e nel rispetto della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori medesime;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario indiretto delle minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
Euro 8500,00 (Euro 4250,00 per ciascuna), importo annualmente rivalutabile con indici Istat,
(prima rivalutazione febbraio 2024) oltre al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. REVOCA l'assegno di mantenimento in favore del coniuge con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio;
6. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
[...]
Parte_1
7. CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate, per tale quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal dm 147/22
(scaglione euro 52.000 - 260.000,00), in Euro 4.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa con compensazione dei restanti due terzi” . Avverso tale pronuncia in data 04.11.2024 ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nella parte in cui ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, e la condanna della alla refusione delle spese di Pt_1 lite in favore del nel merito, ha domandato la parziale riforma del provvedimento CP_1 impugnato affidandosi a due motivi di gravame.
Con provvedimento del 05.11.2024 il Presidente dott. Fabio Laurenzi ha nominato il Consigliere relatore e ha fissato l'udienza al 05.02.2024, sostituendola con il deposito di note scritte e rimettendo altresì l'esame sull'istanza di sospensiva col merito. In data 09.01.2025 si è costituito e ha domandato, in via preliminare, di confermare CP_1 l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di rigettare l'appello avversario. All'udienza del 05.02.2025 alla presenza delle parti “… Il Presidente interpella le parti sulla possibilità di transazione di questa vertenza collegata alle numerose vertenze relative agli immobili. Le parti fanno presenti che, allo stato, non vi è spazio per una conciliazione. Il difensore dell'appellante deposita sentenza della Corte d'appello di Genova in data 11.12.24 e sentenza del Tribunale di Milano del novembre 24, e si riserva di depositarle telematicamente in giornata.
Il Presidente invita le parti alla discussione.
Il PG si riporta alle conclusioni in atti. L'appellante si riporta alle proprie richieste e in particolare alle istanze istruttorie formulate, a maggior ragione tenuto conto delle recenti sentenze depositate in data odierna in formato cartaceo. L'Avv. Danovi si riporta al proprio atto, evidenziando che le sentenze oggi prodotte non modificano in alcun modo la decisione oggi presa in esame. La Corte trattiene la causa in decisione …”.
5 La ha chiesto di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata sul Pt_1 punto della revoca del contributo di mantenimento a suo favore dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio e sulla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore del Sig. CP_1 per il grave pregiudizio che l'eventuale azione esecutiva possa arrecare all'odierna appellante. Sul fumus boni iuris l'appellante ha motivato l'istanza di sospensione sostenendo che il Tribunale avesse compiuto una valutazione superficiale dei redditi di entrambe le parti;
che le attuali condizioni economiche della con particolare riferimento ai canoni di locazione Pt_1 dalla stessa percepiti, non fossero sufficienti a coprire il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza di divorzio e che le somme che l'appellante dovrebbe restituire sarebbero state già esaurite per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita per la manutenzione delle case di sua proprietà. Sul periculum in mora ha evidenziato l'irreparabile pregiudizio che subirebbe qualora Pt_1 fosse costretta ad adempiere alle statuizioni economiche contenute nella sentenza appellata. Ha ribadito che, se la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza non fosse sospesa, si troverebbe a dover corrispondere l'importo complessivo di € 87.946,55 (81.087,23 restituzione delle somme ricevute a titolo di mantenimento ed € 6.859,32 spese di lite). Si è opposto l'appellato e quanto al fumus boni iuris ha richiamato tutto quanto già dedotto in merito all'infondatezza del primo motivo di appello. Quanto al periculum in mora ha ricordato che risulta proprietaria di un ingente Pt_1 patrimonio immobiliare per cui il mancato assegno di divorzio e la revoca del contributo al mantenimento con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status non rappresenta alcun periculum per l'appellante. In data 13.01.2025 parte appellante ha depositato note scritte con le quali ha dato atto del deposito del documento “doc.5) PF 2024 IG e relativa ricevuta di invio all'Agenzia Pt_1 delle Entrate.”
In data 30.01.2025 parte appellata ha depositato note scritte con le quali ha insistito sulle richieste già formulate nella comparsa di costituzione e risposta. In proposito, rileva questa Corte che la decisione sulla sospensiva è contestuale al merito e quindi viene assorbita.
Nel merito, emerge dagli atti che e hanno Persona_4 Parte_1 contratto matrimonio in Momo (No) il 9.06.1999 dal quale hanno avuto due figlie: Per_2
(n. il 16.11.2006) e (n. il 08.05.2012).
[...] Per_3
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza parziale n. 10425/2021 del Tribunale di
Milano pubblicata il 15.12.2021 (a seguito della quale in data 7.6.2022 il sig. ha proposto CP_1 ricorso al Tribunale di Milano chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio).
La sentenza definitiva del giudizio di separazione emessa dal Tribunale di Milano il 21.02.2023 ha rigettato le richieste di addebito della separazione formulate dalle parti;
ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
ha assegnato la casa familiare alla madre;
ha regolamentato la frequentazione paterna nel seguente modo: “a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico, al lunedì mattina, fino all'inizio dell'orario scolastico;
due pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernottamenti, nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, con relativo pernottamento, nelle settimana che terminano con il we di spettanza paterno;
vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali ed ulteriori c.d. ponti e festività, con ripartizione paritaria dei periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto, salvo migliori accordi che i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa,
6 raggiungeranno nell'interesse preminente delle minori e nel rispetto della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori medesime”; ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole pari a € 8500,00 (€ 4250,00 ciascuno) oltre il 100% delle spese straordinarie;
ha posto a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1 moglie pari a € 7000,00; ha condannato a rifondere 1/3 delle spese di lite liquidate alla CP_1 controparte.
In data 30.03.2023 ha proposto appello avverso la sentenza di separazione chiedendo CP_1 l'addebito alla moglie, la revoca del suo obbligo al mantenimento della stessa e la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie a € 6000,00, richieste integralmente rigettate dalla sentenza di appello n. 3069/2023 del 30.10.2023.
Quanto alla relazione della con il sig. , sosteneva fin dai tempi del Pt_1 CP_2 CP_1 giudizio di separazione che la ex moglie avesse una relazione affettiva stabile e duratura con
, per cui aveva chiesto l'addebito della separazione alla Controparte_3 Pt_1
Ciò premesso, in sede di divorzio, sosteneva che detta relazione avrebbe potuto essere un ulteriore motivo per non riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile (oltre al fatto che non sussisteva una sperequazione economica essendo la proprietaria di un patrimonio Pt_1 immobiliare di circa 4 milioni di euro). A dimostrazione di tale tesi, ha prodotto CP_1 documentazione investigativa dalla quale emerge che si trova a frequentare CP_2 quotidianamente l'abitazione della tanto da far emergere che tra i due vi è una vera e Pt_1 propria relazione stabile e duratura. La relativamente alla relazione extraconiugale Pt_1 addebitatale dall'ex marito ha risposto che le relazioni investigative prodotte dal si CP_1 riferivano ad un periodo di molto successivo alla avvenuta separazione e che da tali relazioni basate su soli 9 giorni fossero del tutto insufficienti a dimostrare le circostanze osservate da controparte.
Come già anticipato in data 07.06.2022 ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, chiedendo l'affidamento congiunto delle minori, nessun contributo o assegno divorzile per la ex moglie, un contributo a titolo di mantenimento delle minori pari ad € 6000,00 oltre il 100% delle spese extra assegno. si è costituita nei termini aderendo alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso, Pt_1 ha chiesto un assegno di mantenimento per la prole pari ad € 12000,00 (6000,00 a bambina) nonché un assegno divorzile di € 8000,00. Con ordinanza n.3061/2023 del 22.02.2023 in sede di provvedimenti provvisori il Presidente f.f ha stabilito l'affidamento condiviso delle minori, il contributo a titolo di mantenimento delle figlie a carico del padre ad € 8500,00 (come in sede di separazione) e ha confermato l'assegno di mantenimento per la madre pari ad € 7000,00 (come deciso in sede di separazione). Con sentenza non definitiva n. 5709/2023 del 7.7.2023 il Tribunale di Milano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex. art. 183 c.6.
In data 29.07.2024 è stata emessa dal Tribunale di Milano la sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che alla luce della situazione economica delle parti non vi fossero i presupposti per riconoscere alla l'assegno divorzile non sussistendo il requisito Pt_1 della disparità patrimoniale, sostenendo che “se è, infatti, vero che esiste un evidente disparità reddituale, è altrettanto vero che la resistente risulta titolare di un ingentissimo patrimonio immobiliare frutto delle intestazioni a suo favore di numerosi immobili di pregio acquistati con sostanze pacificamente del coniuge.” ha formulato le seguenti censure. Pt_1
I. Primo motivo di appello: Sulla revoca del diritto al mantenimento della IG dal Pt_1
7 passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva sullo status e sul mancato riconoscimento di un assegno divorzile in favore della medesima.
Col primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non aver correttamente valutato la situazione patrimoniale delle parti e aver ritenuto insussistente il requisito della
“rilevante disparità patrimoniale”; la ha rilevato come la situazione patrimoniale di parte Pt_1 appellata risultasse differente da quanto riassunto dal Tribunale rimanendo priva di chiarezza e gravemente opaca. A tale proposito l'appellante ha spiegato che ha fatto una brillante carriera divenendo CP_1 equity partner presso un famoso studio legale internazionale e che lo svolgimento di tale attività lavorativa gli ha consentito di percepire negli anni un alto reddito, il quale è composto da varie voci: alcune ricadono nel reddito prodotto in Italia e altre invece nei redditi esteri dei quali CP_1 non ha mai dato contezza. Negli anni dal 2018 al 2022 il reddito mensile dell'appellato variava tra i € 60.000,00 e 80.000,00 circa (corrisposti in sterline dallo studio londinese di originaria provenienza), oltre ai quali risultava anche titolare di un ingente patrimonio detenuto all'estero, ad esempio, nell'isola di Mann o in Canada, dove egli ha beneficiato di una ingente somma in virtù di una successione paterna. Tali aspetti, sosteneva l'appellante, sono rimasti fumosi dalla disclosure del e mai chiariti. CP_1
Per quanto concerne la situazione economica della medesima invece ha sostenuto che, Pt_1 pur avendo una laurea in giurisprudenza, ella non ha mai intrapreso la carriera lavorativa sia per poter seguire il marito nei suoi spostamenti dettati da esigenze lavorative, che per dedicarsi in via esclusiva alla cura e alla crescita delle figlie: tale rinuncia le avrebbe precluso qualsiasi concreta possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Ha rimarcato inoltre che la disparità economico- patrimoniale delle parti derivava soprattutto dal sacrificio delle sue aspettative professionali in funzione della completa dedizione alla gestione e accudimento delle figlie, della casa e della famiglia, contribuendo così alla massima realizzazione professionale dell'ex marito. Ha rappresentato come dalla sua disclosure si evinceva che l'unica fonte di reddito presente fosse costituita dagli introiti da locazione degli immobili di proprietà, i quali però non risultano particolarmente elevati dal momento che sono notevolmente abbattuti dai relativi costi ordinari di manutenzione (IMU, Tasi e Tari) ai quali durante il matrimonio provvedeva il marito per intero. Infatti, l'appellante ha spiegato che negli anni i costi per la manutenzione degli immobili hanno avuto un impatto tale da rendere i proventi derivanti dalle locazioni insufficienti a coprirli. Infine, ha aggiunto che gli immobili in questione non potrebbero neppure rappresentare una fonte di reddito a causa delle iniziative giudiziarie intraprese dal che di fatto paralizzano il patrimonio. CP_1
Il motivo è infondato. Occupandoci qui di assegno divorzile, occorre verificare il contributo dell'ex coniuge rispetto alla carriera di e se siano soddisfatte le esigenze della CP_1 Pt_1 sotto tale profilo. Infatti, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono diversi da quelli dell'assegno separativo come afferma la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. I , 11/10/2024 , n. 26520: “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativacompensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”). E' condivisibile quanto già rilevato dal giudice di prime cure sul punto: nella sentenza gravata si evidenzia che durante la lunga convivenza matrimoniale, non ha mai Parte_1
8 lavorato e si è occupata della cura delle figlie e della gestione del menage familiare, supportata dal personale di servizio. Tuttavia, come il Tribunale sottolinea, la resistente è titolare di un ingente patrimonio immobiliare, frutto delle intestazioni a suo favore di numerosi immobili di pregio acquistati con risorse del coniuge.
Questi immobili includono:
La casa familiare di Milano, via Ciovasso 17.
Due abitazioni a SA GH UR (una gravata da mutuo e una no). Un appartamento a Sestriere (TO).
Un appartamento a Montabone (AT) gravato da mutuo.
Vari terreni a Montabone.
Inoltre, la resistente possiede ulteriori immobili a Novara derivanti da successione ereditaria paterna, tra cui un immobile di esclusiva proprietà e quote di terreni e locali di scarsa redditività. Parte di questi immobili è messa a reddito, generando entrate da locazioni.
Queste elargizioni hanno già ampiamente compensato il contributo fornito dalla resistente al menage familiare e al patrimonio comune, motivo per cui si rigetta la richiesta di assegno divorzile.
Si precisa che pure il Tribunale ha opportunamente osservato che, ove fosse accertata la natura fiduciaria delle intestazioni effettuate (le azioni intraprese dal ricorrente sono ancora sub judice) la situazione complessiva ben potrà essere rivista e rivalutata (all'udienza del 05.02.2025 l'appellato ha depositato sentenza della Corte d'Appello di Genova recante data 11.12.24 e sentenza del Tribunale di Milano del novembre 24).
Non vi sarebbe quindi neanche una disparità patrimoniale assai rilevante fra gli ex coniugi. Di fatto la risulta attualmente titolare di un patrimonio immobiliare dal valore di circa € 4 Pt_1 milioni, acquistato in costanza di matrimonio unicamente con il denaro dell'ex marito. Inoltre, gli immobili posseduti dalla ex moglie hanno una redditività quasi inesistente, nonostante ella abbia ogni possibilità di metterli a reddito. Sui costi di manutenzione superiori a quelli dei proventi, di fatto la non ha mai provato l'entità delle spese effettivamente sostenute per la gestione Pt_1 degli immobili, né i contratti di locazione da cui si può evincere effettivamente quali siano gli introiti. Quanto alla situazione reddituale dell'appellato, la sua situazione economica è chiaramente descritta nella “discovery” depositata in atti nonché nelle dichiarazioni fiscali presentate. Quanto al sacrificio delle possibilità lavorative della la ex moglie non ha provato di aver Pt_1 sacrificato alcunché dal punto di vista lavorativo durante il matrimonio e ad oggi ha tutte le possibilità per inserirsi nel mondo del lavoro e provvedere alle proprie necessità.
Nello specifico, sulla situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
è attualmente disoccupata, vive nella ex casa coniugale insieme alle figlie. Ella risulta Pt_1 attualmente proprietaria di numerosi immobili a lei intestati, ma acquistati con corrispettivo pagato da Si evince dalla documentazione versata nel fascicolo che i redditi percepiti CP_1 dalla grazie alle locazioni degli immobili di sua proprietà sono i seguenti: Pt_1
- anno 2018 ha percepito € 39954,00
- anno 2019 ha percepito € 11780,00 - anno 2020 ha percepito € 7125,00
- anno 2021 ha percepito € 10032,00
- anno 2022 ha percepito € 11560,00 (dati estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche).
è un avvocato affermato che lavora in un famoso studio internazionale, Controparte_1 peraltro sostiene anche varie spese, ad esempio, vive da solo in un appartamento il cui canone di locazione è pari a € 5.000,00.
9 II. Motivo di appello: in punto di suddivisione e condanna alle spese di lite (capo 7 sentenza impugnata), mancata considerazione del contegno processuale del IG e violazione CP_1 degli artt. 91 e 92 c.p.c. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contestava la decisione di primo grado per aver posto a carico della stessa le spese di lite nella misura di 1/3. rilevava come tale decisione risultasse totalmente immotivata, dal momento che il Pt_1 contegno processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado risultava opposto.
Sosteneva che, mentre la stessa avanzava le proprie richieste motivandone la fondatezza, CP_1 teneva nel corso dell'intero giudizio un comportamento processuale opaco e sfuggente, esercitando su controparte una forte pressione psicologica a seguito di continui appostamenti da parte degli investigatori privati.
Il motivo è infondato. Invero, l'appellato non risulta aver proposto alcuna iniziativa particolare nei confronti della essendosi limitato a depositare un'istanza di revoca del contributo in favore della stessa Pt_1
a fronte del report, che a suo dire, confermava l'esistenza di una convivenza more uxorio. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi, ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e sono determinate come da dispositivo in complessivi euro 3.966,00 oltre oneri accessori secondo legge. Si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...”).
P.Q.M.
la Corte così statuisce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7481/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24.07.2024, pubblicata il 29.07.2024;
- condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte nel secondo grado che liquida in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge;
- dispone il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 05 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
10
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello depositato in data 04.11.2024:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Viviana A.Cugnasca e Paola Zanoni, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, viale Bianca Maria n. 33 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Galizia Danovi (C.F.: C.F._2 [...]
) e (C.F: ), elettivamente domiciliato C.F._3 Parte_2 C.F._4 presso il loro studio sito in Milano, via San Barnaba n. 32 (indirizzo telematico);
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 7481/2024 emessa in data
24.07.2024, pubblicata il 29.07.2024, all'esito del procedimento R.G. 22109/2022
con la partecipazione del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
Conclusioni
Procuratore Generale:
“Chiede la conferma della sentenza impugnata” .
1 Difesa di parte appellante:
“In via preliminare fissata eventualmente udienza ad hoc e concesso termine per la notifica del ricorso, dell'istanza di sospensiva e del decreto, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7481/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2024 (pubblicata il
29 luglio 2024 e notificata il 4 ottobre 2024), limitatamente ai capi 5 (relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG con decorrenza dal passaggio in Pt_1 giudicato della sentenza non definitiva di divorzio) e 7 (relativamente alla condanna della
IG alla refusione delle spese di lite in favore del IG . Nel merito a Pt_1 CP_1 parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 7481/2024 (R.G. 22109/2022) del Tribunale di
Milano:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- tenuto conto della sentenza non definitiva sullo status, n° 5709/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il IG Pt_1 CP_1
1. porre a carico del IG a decorrere dalla data della domanda, l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della IG corrispondendole, in via anticipata entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile tenuto conto dell'incidenza fiscale non inferiore a 8.000,00 tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
2. condannare il IG alla refusione delle spese processuali sia del Controparte_1 giudizio di primo grado che di quelle del presente giudizio di secondo grado;
in subordine
2bis. compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese di lite del presente secondo grado di giudizio;
In via istruttoria:
3. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati nelle memorie ex art. 183, c.
6. nn. 2 e 3 c.p.c., dal n. 1 al n. 72 [...]
4. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellata;
5. ammettere la IG a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, Pt_1 con i testi sopra indicati;
6. ordinare al IG ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio: CP_1
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero - degli estratti conto e deposito titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario (in particolare con la madre, e/o il fratello, o che siano (o siano stati) a lui Persona_1 Parte_3 riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero (in particolare in Canada, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché Isola di Man) e in particolare presso UBI Banca S.p.A. […]
Nel caso di opposizione del IG CP_1
7. disporre immediate indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del IG nonché sul suo tenore di vita, anche valendosi della CP_1
Polizia Tributaria e tramite accesso e all'anagrafe Tributaria e all'archivio dei Rapporti
Finanziari anche ai sensi dell'art. 11-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214.”
Difesa di parte appellata:
“Nel merito, dichiarare infondato e inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario per i motivi di cui in narrativa.
2 Con il favore delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova relativi alla relazione della dott.ssa con il sig. per interrogatorio formale della dott.ssa e per i testi Pt_1 CP_2 Pt_1 indicati in calce […].”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 09.06.1999 e celebravano matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in Momo (No) e dalla loro unione nascevano due figlie: in data 16.11.2006,
e in data 08.05.2012 . Persona_2 Per_3
Con la sentenza n. 1338/2023 il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi;
affidava le figlie ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava la casa familiare alla madre;
regolamentava le modalità di visite padre-figlie; poneva in capo al Sig. l'obbligo di pagare alla Sig.ra la somma mensile di € 8500,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie nonché il 100 % delle spese extra;
poneva a carico di l'obbligo di versare la somma mensile di € 7000,00 a Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento della stessa. Parte_1
Con ricorso del 07.06.2022 il Sig. chiedeva al Tribunale di Milano: la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio;
l'affidamento delle figlie a entrambi i genitori;
l'annullamento della previsione di un contributo di mantenimento a favore della moglie;
la riduzione del contributo di mantenimento a favore delle figlie a € 6000,00 mensili oltre il 100% delle spese extra. In data 21.10.2022 si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale si associava alla domanda Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì l'affidamento condiviso delle figlie minori, l'assegnazione della ex casa coniugale, la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 12.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre al 100% delle spese straordinarie, la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 8000,00 a titolo di mantenimento.
Con ordinanza n. 3061/2023 del 22.02.2023 il Presidente f.f confermava l'affidamento condiviso delle minori, poneva a carico del il contributo mensile di mantenimento delle figlie di CP_1
€8500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie;
confermava l'assegno di mantenimento per la moglie. Con sentenza non definitiva n. 5709/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Milano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria e concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In data 4 e 5 agosto 2023 entrambe le parti hanno depositato la propria memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c. e in data 08.08.2023 ha chiesto il passaggio in giudicato della sentenza parziale che CP_1
è stato emesso in data 02.10.2023. Con provvedimento del 24.11.2023 il G.I ha rigettato l'istanza del con cui chiedeva di CP_1 essere esonerato dalla corresponsione dell'assegno divorzile ed ha rigettato le istanze di prove orali articolate da entrambe le parti fissando la precisazione delle conclusioni.
In data 19.03.2024 i procuratori di entrambi hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta e i fogli di precisazioni delle conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che il Giudice ha assegnato all'udienza del 20.03.2024, trattenendo in causa la decisione. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, provvedendo in via definitiva, così ha statuito:
3 “1. CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa familiare di Milano, via Ciovasso n. 17; 2. CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori;
3. CONFERMA la regolamentazione della frequentazione paterna: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico, al lunedì mattina, fino all'inizio dell'orario scolastico;
due pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernottamenti, nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, con relativo pernottamento, nelle settimana che terminano con il we di spettanza paterno;
vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali ed ulteriori c.d. ponti e festività, con ripartizione paritaria dei periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto, salvo migliori accordi che i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, raggiungeranno nell'interesse preminente delle minori e nel rispetto della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori medesime;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario indiretto delle minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
Euro 8500,00 (Euro 4250,00 per ciascuna), importo annualmente rivalutabile con indici Istat,
(prima rivalutazione febbraio 2024) oltre al 100% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. REVOCA l'assegno di mantenimento in favore del coniuge con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio;
6. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
[...]
Parte_1
7. CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate, per tale quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal dm 147/22
(scaglione euro 52.000 - 260.000,00), in Euro 4.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa con compensazione dei restanti due terzi” . Avverso tale pronuncia in data 04.11.2024 ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nella parte in cui ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, e la condanna della alla refusione delle spese di Pt_1 lite in favore del nel merito, ha domandato la parziale riforma del provvedimento CP_1 impugnato affidandosi a due motivi di gravame.
Con provvedimento del 05.11.2024 il Presidente dott. Fabio Laurenzi ha nominato il Consigliere relatore e ha fissato l'udienza al 05.02.2024, sostituendola con il deposito di note scritte e rimettendo altresì l'esame sull'istanza di sospensiva col merito. In data 09.01.2025 si è costituito e ha domandato, in via preliminare, di confermare CP_1 l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di rigettare l'appello avversario. All'udienza del 05.02.2025 alla presenza delle parti “… Il Presidente interpella le parti sulla possibilità di transazione di questa vertenza collegata alle numerose vertenze relative agli immobili. Le parti fanno presenti che, allo stato, non vi è spazio per una conciliazione. Il difensore dell'appellante deposita sentenza della Corte d'appello di Genova in data 11.12.24 e sentenza del Tribunale di Milano del novembre 24, e si riserva di depositarle telematicamente in giornata.
Il Presidente invita le parti alla discussione.
Il PG si riporta alle conclusioni in atti. L'appellante si riporta alle proprie richieste e in particolare alle istanze istruttorie formulate, a maggior ragione tenuto conto delle recenti sentenze depositate in data odierna in formato cartaceo. L'Avv. Danovi si riporta al proprio atto, evidenziando che le sentenze oggi prodotte non modificano in alcun modo la decisione oggi presa in esame. La Corte trattiene la causa in decisione …”.
5 La ha chiesto di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata sul Pt_1 punto della revoca del contributo di mantenimento a suo favore dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio e sulla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore del Sig. CP_1 per il grave pregiudizio che l'eventuale azione esecutiva possa arrecare all'odierna appellante. Sul fumus boni iuris l'appellante ha motivato l'istanza di sospensione sostenendo che il Tribunale avesse compiuto una valutazione superficiale dei redditi di entrambe le parti;
che le attuali condizioni economiche della con particolare riferimento ai canoni di locazione Pt_1 dalla stessa percepiti, non fossero sufficienti a coprire il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza di divorzio e che le somme che l'appellante dovrebbe restituire sarebbero state già esaurite per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita per la manutenzione delle case di sua proprietà. Sul periculum in mora ha evidenziato l'irreparabile pregiudizio che subirebbe qualora Pt_1 fosse costretta ad adempiere alle statuizioni economiche contenute nella sentenza appellata. Ha ribadito che, se la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza non fosse sospesa, si troverebbe a dover corrispondere l'importo complessivo di € 87.946,55 (81.087,23 restituzione delle somme ricevute a titolo di mantenimento ed € 6.859,32 spese di lite). Si è opposto l'appellato e quanto al fumus boni iuris ha richiamato tutto quanto già dedotto in merito all'infondatezza del primo motivo di appello. Quanto al periculum in mora ha ricordato che risulta proprietaria di un ingente Pt_1 patrimonio immobiliare per cui il mancato assegno di divorzio e la revoca del contributo al mantenimento con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status non rappresenta alcun periculum per l'appellante. In data 13.01.2025 parte appellante ha depositato note scritte con le quali ha dato atto del deposito del documento “doc.5) PF 2024 IG e relativa ricevuta di invio all'Agenzia Pt_1 delle Entrate.”
In data 30.01.2025 parte appellata ha depositato note scritte con le quali ha insistito sulle richieste già formulate nella comparsa di costituzione e risposta. In proposito, rileva questa Corte che la decisione sulla sospensiva è contestuale al merito e quindi viene assorbita.
Nel merito, emerge dagli atti che e hanno Persona_4 Parte_1 contratto matrimonio in Momo (No) il 9.06.1999 dal quale hanno avuto due figlie: Per_2
(n. il 16.11.2006) e (n. il 08.05.2012).
[...] Per_3
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza parziale n. 10425/2021 del Tribunale di
Milano pubblicata il 15.12.2021 (a seguito della quale in data 7.6.2022 il sig. ha proposto CP_1 ricorso al Tribunale di Milano chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio).
La sentenza definitiva del giudizio di separazione emessa dal Tribunale di Milano il 21.02.2023 ha rigettato le richieste di addebito della separazione formulate dalle parti;
ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
ha assegnato la casa familiare alla madre;
ha regolamentato la frequentazione paterna nel seguente modo: “a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico, al lunedì mattina, fino all'inizio dell'orario scolastico;
due pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernottamenti, nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, con relativo pernottamento, nelle settimana che terminano con il we di spettanza paterno;
vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali ed ulteriori c.d. ponti e festività, con ripartizione paritaria dei periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto, salvo migliori accordi che i genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa,
6 raggiungeranno nell'interesse preminente delle minori e nel rispetto della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori medesime”; ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole pari a € 8500,00 (€ 4250,00 ciascuno) oltre il 100% delle spese straordinarie;
ha posto a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1 moglie pari a € 7000,00; ha condannato a rifondere 1/3 delle spese di lite liquidate alla CP_1 controparte.
In data 30.03.2023 ha proposto appello avverso la sentenza di separazione chiedendo CP_1 l'addebito alla moglie, la revoca del suo obbligo al mantenimento della stessa e la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie a € 6000,00, richieste integralmente rigettate dalla sentenza di appello n. 3069/2023 del 30.10.2023.
Quanto alla relazione della con il sig. , sosteneva fin dai tempi del Pt_1 CP_2 CP_1 giudizio di separazione che la ex moglie avesse una relazione affettiva stabile e duratura con
, per cui aveva chiesto l'addebito della separazione alla Controparte_3 Pt_1
Ciò premesso, in sede di divorzio, sosteneva che detta relazione avrebbe potuto essere un ulteriore motivo per non riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile (oltre al fatto che non sussisteva una sperequazione economica essendo la proprietaria di un patrimonio Pt_1 immobiliare di circa 4 milioni di euro). A dimostrazione di tale tesi, ha prodotto CP_1 documentazione investigativa dalla quale emerge che si trova a frequentare CP_2 quotidianamente l'abitazione della tanto da far emergere che tra i due vi è una vera e Pt_1 propria relazione stabile e duratura. La relativamente alla relazione extraconiugale Pt_1 addebitatale dall'ex marito ha risposto che le relazioni investigative prodotte dal si CP_1 riferivano ad un periodo di molto successivo alla avvenuta separazione e che da tali relazioni basate su soli 9 giorni fossero del tutto insufficienti a dimostrare le circostanze osservate da controparte.
Come già anticipato in data 07.06.2022 ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, chiedendo l'affidamento congiunto delle minori, nessun contributo o assegno divorzile per la ex moglie, un contributo a titolo di mantenimento delle minori pari ad € 6000,00 oltre il 100% delle spese extra assegno. si è costituita nei termini aderendo alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso, Pt_1 ha chiesto un assegno di mantenimento per la prole pari ad € 12000,00 (6000,00 a bambina) nonché un assegno divorzile di € 8000,00. Con ordinanza n.3061/2023 del 22.02.2023 in sede di provvedimenti provvisori il Presidente f.f ha stabilito l'affidamento condiviso delle minori, il contributo a titolo di mantenimento delle figlie a carico del padre ad € 8500,00 (come in sede di separazione) e ha confermato l'assegno di mantenimento per la madre pari ad € 7000,00 (come deciso in sede di separazione). Con sentenza non definitiva n. 5709/2023 del 7.7.2023 il Tribunale di Milano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex. art. 183 c.6.
In data 29.07.2024 è stata emessa dal Tribunale di Milano la sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che alla luce della situazione economica delle parti non vi fossero i presupposti per riconoscere alla l'assegno divorzile non sussistendo il requisito Pt_1 della disparità patrimoniale, sostenendo che “se è, infatti, vero che esiste un evidente disparità reddituale, è altrettanto vero che la resistente risulta titolare di un ingentissimo patrimonio immobiliare frutto delle intestazioni a suo favore di numerosi immobili di pregio acquistati con sostanze pacificamente del coniuge.” ha formulato le seguenti censure. Pt_1
I. Primo motivo di appello: Sulla revoca del diritto al mantenimento della IG dal Pt_1
7 passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva sullo status e sul mancato riconoscimento di un assegno divorzile in favore della medesima.
Col primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non aver correttamente valutato la situazione patrimoniale delle parti e aver ritenuto insussistente il requisito della
“rilevante disparità patrimoniale”; la ha rilevato come la situazione patrimoniale di parte Pt_1 appellata risultasse differente da quanto riassunto dal Tribunale rimanendo priva di chiarezza e gravemente opaca. A tale proposito l'appellante ha spiegato che ha fatto una brillante carriera divenendo CP_1 equity partner presso un famoso studio legale internazionale e che lo svolgimento di tale attività lavorativa gli ha consentito di percepire negli anni un alto reddito, il quale è composto da varie voci: alcune ricadono nel reddito prodotto in Italia e altre invece nei redditi esteri dei quali CP_1 non ha mai dato contezza. Negli anni dal 2018 al 2022 il reddito mensile dell'appellato variava tra i € 60.000,00 e 80.000,00 circa (corrisposti in sterline dallo studio londinese di originaria provenienza), oltre ai quali risultava anche titolare di un ingente patrimonio detenuto all'estero, ad esempio, nell'isola di Mann o in Canada, dove egli ha beneficiato di una ingente somma in virtù di una successione paterna. Tali aspetti, sosteneva l'appellante, sono rimasti fumosi dalla disclosure del e mai chiariti. CP_1
Per quanto concerne la situazione economica della medesima invece ha sostenuto che, Pt_1 pur avendo una laurea in giurisprudenza, ella non ha mai intrapreso la carriera lavorativa sia per poter seguire il marito nei suoi spostamenti dettati da esigenze lavorative, che per dedicarsi in via esclusiva alla cura e alla crescita delle figlie: tale rinuncia le avrebbe precluso qualsiasi concreta possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Ha rimarcato inoltre che la disparità economico- patrimoniale delle parti derivava soprattutto dal sacrificio delle sue aspettative professionali in funzione della completa dedizione alla gestione e accudimento delle figlie, della casa e della famiglia, contribuendo così alla massima realizzazione professionale dell'ex marito. Ha rappresentato come dalla sua disclosure si evinceva che l'unica fonte di reddito presente fosse costituita dagli introiti da locazione degli immobili di proprietà, i quali però non risultano particolarmente elevati dal momento che sono notevolmente abbattuti dai relativi costi ordinari di manutenzione (IMU, Tasi e Tari) ai quali durante il matrimonio provvedeva il marito per intero. Infatti, l'appellante ha spiegato che negli anni i costi per la manutenzione degli immobili hanno avuto un impatto tale da rendere i proventi derivanti dalle locazioni insufficienti a coprirli. Infine, ha aggiunto che gli immobili in questione non potrebbero neppure rappresentare una fonte di reddito a causa delle iniziative giudiziarie intraprese dal che di fatto paralizzano il patrimonio. CP_1
Il motivo è infondato. Occupandoci qui di assegno divorzile, occorre verificare il contributo dell'ex coniuge rispetto alla carriera di e se siano soddisfatte le esigenze della CP_1 Pt_1 sotto tale profilo. Infatti, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono diversi da quelli dell'assegno separativo come afferma la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. I , 11/10/2024 , n. 26520: “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativacompensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”). E' condivisibile quanto già rilevato dal giudice di prime cure sul punto: nella sentenza gravata si evidenzia che durante la lunga convivenza matrimoniale, non ha mai Parte_1
8 lavorato e si è occupata della cura delle figlie e della gestione del menage familiare, supportata dal personale di servizio. Tuttavia, come il Tribunale sottolinea, la resistente è titolare di un ingente patrimonio immobiliare, frutto delle intestazioni a suo favore di numerosi immobili di pregio acquistati con risorse del coniuge.
Questi immobili includono:
La casa familiare di Milano, via Ciovasso 17.
Due abitazioni a SA GH UR (una gravata da mutuo e una no). Un appartamento a Sestriere (TO).
Un appartamento a Montabone (AT) gravato da mutuo.
Vari terreni a Montabone.
Inoltre, la resistente possiede ulteriori immobili a Novara derivanti da successione ereditaria paterna, tra cui un immobile di esclusiva proprietà e quote di terreni e locali di scarsa redditività. Parte di questi immobili è messa a reddito, generando entrate da locazioni.
Queste elargizioni hanno già ampiamente compensato il contributo fornito dalla resistente al menage familiare e al patrimonio comune, motivo per cui si rigetta la richiesta di assegno divorzile.
Si precisa che pure il Tribunale ha opportunamente osservato che, ove fosse accertata la natura fiduciaria delle intestazioni effettuate (le azioni intraprese dal ricorrente sono ancora sub judice) la situazione complessiva ben potrà essere rivista e rivalutata (all'udienza del 05.02.2025 l'appellato ha depositato sentenza della Corte d'Appello di Genova recante data 11.12.24 e sentenza del Tribunale di Milano del novembre 24).
Non vi sarebbe quindi neanche una disparità patrimoniale assai rilevante fra gli ex coniugi. Di fatto la risulta attualmente titolare di un patrimonio immobiliare dal valore di circa € 4 Pt_1 milioni, acquistato in costanza di matrimonio unicamente con il denaro dell'ex marito. Inoltre, gli immobili posseduti dalla ex moglie hanno una redditività quasi inesistente, nonostante ella abbia ogni possibilità di metterli a reddito. Sui costi di manutenzione superiori a quelli dei proventi, di fatto la non ha mai provato l'entità delle spese effettivamente sostenute per la gestione Pt_1 degli immobili, né i contratti di locazione da cui si può evincere effettivamente quali siano gli introiti. Quanto alla situazione reddituale dell'appellato, la sua situazione economica è chiaramente descritta nella “discovery” depositata in atti nonché nelle dichiarazioni fiscali presentate. Quanto al sacrificio delle possibilità lavorative della la ex moglie non ha provato di aver Pt_1 sacrificato alcunché dal punto di vista lavorativo durante il matrimonio e ad oggi ha tutte le possibilità per inserirsi nel mondo del lavoro e provvedere alle proprie necessità.
Nello specifico, sulla situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
è attualmente disoccupata, vive nella ex casa coniugale insieme alle figlie. Ella risulta Pt_1 attualmente proprietaria di numerosi immobili a lei intestati, ma acquistati con corrispettivo pagato da Si evince dalla documentazione versata nel fascicolo che i redditi percepiti CP_1 dalla grazie alle locazioni degli immobili di sua proprietà sono i seguenti: Pt_1
- anno 2018 ha percepito € 39954,00
- anno 2019 ha percepito € 11780,00 - anno 2020 ha percepito € 7125,00
- anno 2021 ha percepito € 10032,00
- anno 2022 ha percepito € 11560,00 (dati estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche).
è un avvocato affermato che lavora in un famoso studio internazionale, Controparte_1 peraltro sostiene anche varie spese, ad esempio, vive da solo in un appartamento il cui canone di locazione è pari a € 5.000,00.
9 II. Motivo di appello: in punto di suddivisione e condanna alle spese di lite (capo 7 sentenza impugnata), mancata considerazione del contegno processuale del IG e violazione CP_1 degli artt. 91 e 92 c.p.c. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contestava la decisione di primo grado per aver posto a carico della stessa le spese di lite nella misura di 1/3. rilevava come tale decisione risultasse totalmente immotivata, dal momento che il Pt_1 contegno processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado risultava opposto.
Sosteneva che, mentre la stessa avanzava le proprie richieste motivandone la fondatezza, CP_1 teneva nel corso dell'intero giudizio un comportamento processuale opaco e sfuggente, esercitando su controparte una forte pressione psicologica a seguito di continui appostamenti da parte degli investigatori privati.
Il motivo è infondato. Invero, l'appellato non risulta aver proposto alcuna iniziativa particolare nei confronti della essendosi limitato a depositare un'istanza di revoca del contributo in favore della stessa Pt_1
a fronte del report, che a suo dire, confermava l'esistenza di una convivenza more uxorio. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi, ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e sono determinate come da dispositivo in complessivi euro 3.966,00 oltre oneri accessori secondo legge. Si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...”).
P.Q.M.
la Corte così statuisce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7481/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 24.07.2024, pubblicata il 29.07.2024;
- condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte nel secondo grado che liquida in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge;
- dispone il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 05 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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