TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15155 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33189/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33189/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
CONVENUTO/I
Oggi 30/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. NATALIZIO GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. Natalizio Parte_1
Deborah.
Per il , l'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO, con Il Procuratore dello stato Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33189 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.10.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliate in Isola Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Liri (FR), Via Roma n. 62, presso lo studio degli Avv.ti Debora Natalizio e Gianluca Natalizio che le rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrenti -
e
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Controparte_1
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- intervenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente - contumace -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la Repubblica Federale di Germania per sentirla Parte_3 condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal congiunto e conseguente alla deportazione in Germania Parte_4 dall'11.9.1943.
Interveniva il , eccependo la prescrizione, la mancata prova Controparte_1 della qualità di erede, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 30.10.2025 i ricorrenti concludono per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente, per quanto concerne legittimazione attiva, la qualità di erede dei ricorrenti risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dal certificato di famiglia in atti (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il , ad CP_1 essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, parte resistente, a fronte della dimostrata qualità di eredi del “de cuius” dei ricorrenti, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, i ricorrenti espongono che , militare, era oggetto dell'attività di Parte_4 rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data
11.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 18.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti, ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Parte_4 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli
Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il
26.1.1910, le cui regole nel 1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui
“Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati”
e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile,
e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo
Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che “Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette
Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e psichiche, circostanze non Parte_4 specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre a costituire fatto notorio il trattamento riservato dai ai c.d. IMI in violazione delle Convenzioni. Per_3 Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226
e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino 17.6.1986 ed al Parte_4 notevole decorso del tempo, ed è quantificato in euro 30.000,00, da dividersi tra gli attori secondo la regola della successione legittima ex art. 581 c.c. in 10.000,00 euro per ciascuno, somma da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già attualizzata e rivalutata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , a titolo di danno la somma di euro 10.000,00 per ciascuno;
b) Parte_4 condanna il in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33189/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
CONVENUTO/I
Oggi 30/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. NATALIZIO GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. Natalizio Parte_1
Deborah.
Per il , l'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO, con Il Procuratore dello stato Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33189 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.10.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliate in Isola Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Liri (FR), Via Roma n. 62, presso lo studio degli Avv.ti Debora Natalizio e Gianluca Natalizio che le rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrenti -
e
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Controparte_1
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- intervenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente - contumace -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la Repubblica Federale di Germania per sentirla Parte_3 condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal congiunto e conseguente alla deportazione in Germania Parte_4 dall'11.9.1943.
Interveniva il , eccependo la prescrizione, la mancata prova Controparte_1 della qualità di erede, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 30.10.2025 i ricorrenti concludono per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente, per quanto concerne legittimazione attiva, la qualità di erede dei ricorrenti risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dal certificato di famiglia in atti (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il , ad CP_1 essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, parte resistente, a fronte della dimostrata qualità di eredi del “de cuius” dei ricorrenti, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, i ricorrenti espongono che , militare, era oggetto dell'attività di Parte_4 rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data
11.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 18.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti, ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Parte_4 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli
Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il
26.1.1910, le cui regole nel 1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui
“Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati”
e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile,
e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo
Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che “Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette
Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e psichiche, circostanze non Parte_4 specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre a costituire fatto notorio il trattamento riservato dai ai c.d. IMI in violazione delle Convenzioni. Per_3 Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226
e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino 17.6.1986 ed al Parte_4 notevole decorso del tempo, ed è quantificato in euro 30.000,00, da dividersi tra gli attori secondo la regola della successione legittima ex art. 581 c.c. in 10.000,00 euro per ciascuno, somma da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già attualizzata e rivalutata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Infine non è dimostrato alcun danno patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , a titolo di danno la somma di euro 10.000,00 per ciascuno;
b) Parte_4 condanna il in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni